GARDINALE. - I c. sono i più alti collaboratori e consiglieri del papa nel governo della Chiesa universale.
L'insieme dei c. viene denominato S. Collegio, che spesso è considerato come una specie di senato della Chiesa (cf. can. 230) ed è persona giuridica; ma è da avvertire che i c. non hanno mai, nei confronti del papa, poteri deliberativi, bensì soltanto consultivi, non potendo mai le loro decisioni aver valore contro la volontà sovrana, né nel senso di poter provocare un provvedimento non voluto dal pontefice, né nel senso di poterne impedire uno da lui voluto.
I. - Come gli altri vescovi, il pontefice romano era assistito nel governo della diocesi dal gruppo dei presbiteri (presbyterium) i quali lo coadiuvavano e, quando era necessario, anche lo sostituivano, nel ministero li-turgico, nella predicazione e nel governo. Ad essi si aggiungevano i sette diaconi, anche loro incaricati di doveri liturgici, ma soprattutto addetti all'amministrazione degli interessi temporali. Per quello che riguardava l'esercizio del suo primato universale o regionale, per lo meno dal sec. III, il papa era assistito dai vescovi radunati in concili, periodici o straordinari secondo le circostanze e la gravità dei casi che si presentavano. Però i sette vescovi, le cui diocesi circondavano tutto intorno la diocesi romana, senza lasciare le loro sedi (suburbicarie), almeno dal sec. v presero a prestare un regolare servizio liturgico edbomadario nella cattedrale papale, la basilica Lateranense del Redentore; ad essa cioè furono incardinati. E così anche i preti preposti ai 25 tituli (poi 28) costituiti nell'ambito dell'Urbe, furono incaricati del servizio liturgico edbomadario nelle basiliche maggiori di S. Maria Maggiore, di S. Pietro, di S. Paolo e di S. Lorenzo, senza lasciare il loro titolo; furono in questo modo incardinati ad esse. Così al Collegio dei sette diaconi furono affidate le sette regioni ecclesiastiche nelle quali già papa Fabiano (m. nel 251) avrebbe divisa la città per quanto riguardava l'esercizio dei loro compiti di assistenza benefica.
Però mentre i sette vescovi suburbicari sono chiamati c. a partire dal sec. VIII, soltanto verso la fine del sec. x i preti titolari aggiungono regolarmente al nome del loro titolo anche la qualifica di c. Quando poi nel sec. XI, a cominciare da s. Leone IX, i papi introdussero man mano nel clero di Roma elementi forestieri, e l'opera della riforma ecclesiastica fu condotta innanzi con ogni energia in tutta l'Europa, i c. cominciarono anche ad essere meno legati all'origini compito del servizio liturgico e pastorale nelle chiese di Roma e più ad essere i coadiutori diretti del papa nel governo della Chiesa universale. Da questo momento i sette diaconi detti palatini, ai quali erano stati da poco aggiunti altri 12 detti regionari, perché dodici erano ormai le regioni politico-amministrative dell'Urbe (in realtà essi poi furono in tutto 18, non 19), furono anch'essi inclusi fra i c.; e cominciarono a portare questo titolo. Fecero anche di più; per rendersi simili in tutto ai loro colleghi presero il titolo di una delle diaconie che nei sec. VII e VIII erano state fondate nella città per provvedere alla pubblica assistenza ed erano in qualche modo sotto la loro sorveglianza. Con questo ultimo passo il Collegio cardinalizio assunse l'aspetto che ancora gli rimane; perché nemmeno la riforma poi introdotta da Sisto V ne mutò la costituzione essenziale.
II. - Come conseguenza di questo sviluppo storico, anche oggi il S. Collegio è diviso in tre classi, chiamate ordini. Infatti i c., il cui numero complessivo (pieno del S. Collegio) è, fin dal tempo di Sisto V (cost. Postquam, 3 dic. 1586), fissato in non più di settanta (prima di Sisto V non vi era un numero stabilito, e i c. nei tempi antichi furono generalmente in numero minore, tanto da ridursi durante il sec. XIII anche a meno di venti), sono divisi in: c. dell'ordine dei vescovi (sei), che sono i vescovi delle diocesi suburbicarie, e precisamente Albano, Frascati, Palestrina, Porto e S. Rufina, Sabina e Poggio Mirteto, Velletri e Ostia (quest'ultima sempre unita con quella di cui è vescovo il c. decano, cioè il più anziano fra

i c. vescovi); c. dell'ordine dei preti (cinquanta), titolari di antiche chiese romane (titoli cardinalizi); c. dell'ordine dei diaconi (quattordici), titolari di altre chiese di Roma, cioè diaconie cardinalizie (can. 231). Nel proprio titolo o diaconia il c. ha poteri molto ampi (can. 240, §§ 2-3).
Però, nonostante i nomi dei tre ordini suddetti, attualmente tutti i c. sono almeno preti (can. 232, § 1); i c. dell'ordine dei vescovi, e per lo più anche quelli dell'ordine dei preti, sono vescovi.
III. - La nomina dei c. viene fatta liberamente dal Papa, mediante la pubblicazione dei nomi nel concistoro segreto (v. CONCISTORIO) : i requisiti stabiliti nel can. 232, § 2 hanno valore puramente direttivo, pur essendo sempre osservati, salvo casi eccezionali. Talvolta il pontefice annuncia in concistoro la nomina di uno o più c., senza rivelarne il nome, che sarà poi pubblicato in uno dei concistori successivi : tali c. (che si chiamano riservati in pectore) acquistano l'anzianità, agli effetti dell'ordine di precedenza, come se fossero stati nominati nel concistoro in cui furono riservati in pectore, sebbene tutti gli altri effetti della nomina si producano solo dal giorno in cui questa viene pubblicata (can. 233).
All'atto della nomina ciascun c. viene assegnato o all'ordine dei preti o a quello dei diaconi, ricevendo rispettivamente un titolo o una diaconia. Per opzione, fatta nel concistoro segreto e approvata dal sommo pontefice, possono passare da un titolo ad un altro che sia vacante, o da una diaconia ad un'altra vacante; i c. diaconi, dopo dieci anni dalla pubblicazione della nomina, possono anche, per opzione come sopra, passare all'ordine dei preti qualora vi siano posti disponi-
bili. Il passaggio all'ordine dei vescovi avviene sempre per opzione da parte di c. dell'ordine dei preti, secondo l'anzianità (can. 236).
IV. - A capo del S. Collegio vi è il c. decano, primus inter pares, il quale è colui che da maggior tempo è entrato nell'ordine dei vescovi (can. 237); egli ha prerogative varie : ad es., è lui che chiede a chi è eletto pontefice, se voglia o no accettare; e a lui spetta ordinare e consacrare il papa, qualora l'eletto non sia prete o vescovo.
Il più anziano dei c. dell'ordine dei diaconi ha il privilegio di annunziare al popolo la elezione del nuovo Papa, e di incoronarlo.
I beni del S. Collegio sono amministrati dal c. camerlengo del S. Collegio (da non confondersi con il c. camerlengo di S. Romana Chiesa), nominato dal papa in concistoro segreto, tra i c. residenti in Roma. Le funzioni di segretario del S. Collegio sono esercitate dall'assessore della S. Congregazione Concistoriale.
V. - La partecipazione dei c. al governo della Chiesa universale avviene in vari modi (v. CONCISTORIO).
Molti di essi, residenti a Roma (c. di Curia), fanno parte di una o più delle S. Congregazioni, le quali come una specie di Ministeri hanno, sempre subordinatamente al Papa, la direzione di grandi branche dell'ordinamento e della vita ecclesiastica.
Altri c. sono preposti o fanno parte di organi della S. Sede, diversi dalle S. Congregazioni : quali sono, ad es., il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, la S. Penitenzieria, la Segreteria di Stato, la Cancelleria apostolica, la Camera apostolica e molte Commissioni pontifice. Si può dire che di tutti gli organi
centrali della Chiesa (cioè quelli che costituiscono la Curia romana) l'unico di cui non faccia parte alcun c. è il Tribunale della S. Romana Rota.
Inoltre al S. Collegio, come tale, è affidato il governo della Chiesa e dello Stato della Città del Vaticano, durante la vacanza della S. Sede, limitatamente però agli affari urgenti o a quelli di ordinaria amministrazione. E sono esclusivamente i c. che dal sec. XI eleggono il sommo pontefice a maggioranza di due terzi più uno, in adunanza segreta, detta conclave (cf. cost. Vacantis Apostolicae, dell'8 dic. 1945). Per decisione di Urbano VIII (10 giugno 1630) spetta ai c. il titolo di Eminenza.
VI. - Però la parte che i c. hanno nel governo della Chiesa universale, non toglie che essi abbiano anche altre attribuzioni. Così quelli dell'ordine dei vescovi, sono anche vescovi della loro diocesi, sebbene, a differenza degli altri vescovi, risiedano per lo più a Roma, e governino la loro diocesi normalmente per mezzo di un vescovo ausiliare o suffragano.
Una parte di quelli dell'ordine dei preti sono pure vescovi di qualche diocesi importante; anzi vi sono alcune diocesi il cui vescovo è tradizionalmente insignito della dignità cardinalizia; tali sono, ad es.: Torino, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, e fuori d'Italia, Parigi, Westminster, Toledo, Lisbona, Monaco, Colonia, Strigonia, Nuova York. Inoltre uno dei c. preti, il c. vicario, è vicario del papa per il governo della diocesi di Roma. E molti c. hanno l'ufficio di "protettori" di vari Ordini e Congregazioni religiose, specialmente femminili.
VII. - I c. godono di vari privilegi, soprattutto onorifici e liturgici, tra cui il diritto di precedenza su ogni altro dignitario ecclesiastico; e inoltre hanno ampi facoltà relativamente alla Confessione, al conferimento della Cresima e degli Ordini minori, alla concessione di indulgenze, e in varie altre materie (cf. can. 239).
C. Vicario. - È il c. insignito di carattere vescovile che rappresenta il papa e fa le sue voci nel governo della diocesi di Roma con giurisdizione ordinaria. Però solo dopo il sec. XII venne determinandosi la figura di questo cooperatore e sostituito del pontefice. A c. vicario vennero deputati talora i vescovi suburbicari, talora abati, talora vescovi ed anche c. Tuttavia soltanto Paolo IV nel 1558 stabilì che l'ufficio di c. vicario spettasse vita durante soltanto ad uno dei c.
Le mansioni del c. vicario sono quelle stesse di un vescovo nella sua diocesi. Salvo la più stretta ed immediata soggezione al sommo pontefice ed il rispetto alle frequenti esenzioni vigenti in Roma più che in altri luoghi (chiese titolari, giurisdizioni pontificie ecc.) egli gode della pienezza del libero esercizio della podestà di ordine; è giudice ordinario di Roma e suo distretto, non cessa dal suo ufficio durante la vacanza della S. Sede Apostolica.
Suo organo di Curia è il vicariato che dalla costituzione apostolica Etsi nos di Pio X del 19 genn. 1912 è diviso in quattro uffici: il primo per il culto divino e per la visita apostolica, il secondo per la disciplina del clero e del popolo cristiano, il terzo per gli atti giudiziari, il quarto per l'amministrazione dei beni; a capo del primo e secondo ufficio stanno due segretari, il primo dei quali è segretario generale del vicariato, il secondo deputato agli istituti religiosi ed alle scuole: a capo dell'ufficio terzo (atti giudiziali) sta l'ufficiale il quale attualmente (dopo il moto proprio Qua cura dell'8 dic. 1938) è anche capo del Tribunale regionale per le cause di nullità di matrimonio e quindi tratta in prima istanza le cause di tutto il Lazio ed in appello quelle delle regioni campana e sarda: infine l'amministrazione è retta da un economo. Recentemente con la costituzione apostolica In Lateranensi Pacto, 20 maggio 1929, è stata sottratta alla giurisdizione del vicariato la Città del Vaticano. Il c. vicario è per necessità di cose quasi sempre anche presidente della «Pontificia opera per la preservazione della fede» e per la provvista delle nuove chiese in Roma, istituita da Pio XI col moto proprio In allocutione del 5 ag. 1930: è anche gran cancelliere del Pontificio ateneo lateranense, presidente della Commissione pontificia di archeologia sacra ecc. Come c. vicario ha udienza dal papa due volte al mese. Ha sotto di sé, con giurisdizione ordinaria vicaria, mons. vice-gerente.
Vittorio Bartoccetti