AGENTI PRESSO LE SACRE CONGREGAZIONI. - Notevole importanza ebbero in passato i procuratori ospedalieri, che rappresentavano singole decisioni o persone presso la Curia romana. In prevalenza laici, essi entravano un po' in tutto il complesso organico, sino degli uffici e delle congregazioni pontificie (specie in quelle che procedevano a nomine o concedevano dispense, grazie, privilegi, ecc.) e costituivano un corpo potente e molto geloso dei suoi privilegi secolari. Col moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione, il compito di questi intermediari diventò sempre meno utile, oltre a dar luogo a numerosi inconvenienti; perciò la Spiènti Consilio (1908) dispose la soppressione del corpo degli Spedizionieri apostolici, facendo salvi gli eventuali diritti acquisiti (cap. VIII), e tollerando per il futuro l'esistenza di due soli tipi di rappresentanti: 1) agenti saltuari di private persone, ai quali è richiesto soltanto di essere cattolici, di integra fama ed estranei al dicastero di cui si tratta la pratica; 2) agenti abituali e riconosciuti di vescovi o di diocesi. Questi ultimi debbono essere iscritti nell'albo degli agenti, da tenersi presso la S. Congregazione Consistoriale, il cui assessore, a suo giudizio insindacabile, può ammettere o respingere gli aspiranti: oltre ad essere cattolici e di integra fama, debbono avere una sufficiente cognizione della lingua latina e del diritto canonico; per gli ecclesiastici occorre il beneplacito del vicariato e per i religiosi del loro generale.