AGENTE DIPLOMATICO. - Organo delle re-
lazioni politiche fra gli Stati, incaricato di rappresen-
tare in via temporanea o permanente lo Stato inviante
presso lo Stato ove esercita le sue funzioni. L'uso
delle ammascerie occasionali e transitorie risale alla
più remota antichità. È invece solo nella seconda
metà del sec. XVII che si è generalizzato fra gli Stati
l'uso di scambiarsi rappresentanti diplomatici perma-
nenti (la prima rappresentanza permanente è quella
istituita dalla Repubblica di Venezia a Genova nel
1455). Uso che ha assunto tale carattere di generalità
e regolarità che si parla del diritto di legazione attivo
e passivo come di un attributo della personalità in-
ternazionale e si discute se tale «diritto» spetti anche
ad enti diversi dagli Stati e dalla Santa Sede. È da
escludere, tuttavia, che lo scambio di a. d. fra
due Stati costituisca oggetto di diritto ed ob-
bligo. Gli a. d. si distinguono in ordinari e straor-
dinari. Questa distinzione pone da un lato gli in-
vitati a carattere permanente, che hanno il compito di
tutelare gli interessi dello Stato inviante presso lo Stato
in cui si trovano, osservando e riferendo al loro governo,
facendosi tramite di comunicazioni, vigilando sull'os-
servanza degli impegni assunti verso il loro governo
dal governo estero, conducendo negoziati, proteggendo
i connazionali residenti, ecc.; e dall'altro gli inviati
senza carattere permanente, incaricati di missioni spe-
ciali, come la stipulazione di un trattato, la presenta-
zione di pubbliche scuse, una proposta ufficiale di
matrimonio, ecc.; o della rappresentanza dello Stato
a un congresso, ad una conferenza (delegati) o ad una
cerimonia ufficiale. Secondo il regolamento adottato al
Congresso di Vienna (piutocollo della sess. del 9 mar-
zo 1815 e protocollo aggiuntivo di Aix-la-Chapelle
del 21 nov. 1818), inteso a porre fine alle questio-
ni di precedenza che davano spesso luogo a con-
troversia, gli a. d. sono classificati in quattro cate-
gorie in ordine d'importanza: 1) ambasciatori, ai
quali sono parificati i legati ed i nunzi pontifici; 2) in-
vitati straordinari, ministri plenipotenziari e internunzi;
3) ministri residenti (classe aggiunta al Congresso di
Aix-la-Chapelle); 4) incaricati d'affari: gli inviati del-
le prime tre classi accreditati presso il Capo dello
Stato, gli incaricati di affari presso il ministro degli
Affari esteri. Secondo il Regolamento di Vienna (art. 2)
soltanto alla prima categoria spetta il carattere rap-
presentativo: ma questa diversità, che deriva dalla
qualità di rappresentanti personali del Sovrano origi-
nariamente attribuita agli ambasciatori, viene intesa
nel senso che soltanto gli ambasciatori rappresentino,
oltre allo Stato, anche la persona del Capo dello Stato
accreditante e si traduce soltanto in prerogative di
cerimoniare. Gli a. delle categorie sopraelencate sono
soltanto i capi delle rappresentanze diplomatiche i cui
componenti sono andati e vanno aumentando di nu-
mero e varietà di attribuzioni di pari passo con lo
sviluppo dei rapporti internazionali. Normalmente una
rappresentanza è composta, oltre che del capo, di consi-
glieri, segretari e addetti di legazione, di cancellieri e di
altro personale ufficiale.
Gli a. d. accreditati presso uno Stato formano il corpo
diplomatico, alla testa del quale, per tradizione ed espressa
disposizione del protocollo di Vienna, si trova il nunzio
pontificio o il più elevato in grado o più anziano degli a.
laici. La sola funzione sostanziale del corpo diplomatico è
di vigilare sul rispetto, da parte del governo locale, delle
immunità e privilegi spettanti ai suoi membri. La missione
diplomatica, termine che designa il periodo durante il quale
l'a. d. esercita le sue funzioni presso uno Stato o la Santa
Sede, ha ufficialmente inizio dopo che i due Stati abbiano
manifestato il desiderio rispettivamente di inviare e ricevere
l'a. d. CREDENZIALI, LETTERE (v.),
preceduta, per le tre prime classi di a., dall'agrément (v.), o
«gradimento» dello Stato accreditario; ha fine con il compi-
mento della missione (invito straordinario); con il ri-
chiamo da parte dello Stato accreditante; con la rottura delle
relazioni diplomatiche; con il sorgere dello stato di guerra
fra i due Stati; o per ragioni di carattere personale o ammi-
nistrativo che determinino la sostituzione dell'inviato.