AGENTE DIPLOMATICO. - Organo delle relazioni politiche fra gli Stati, incaricato di rappresentare in via temporanea o permanente lo Stato inviante presso lo Stato ove esercita le sue funzioni. L'uso delle ambascerie occasionali e transitorie risale alla più remota antichità. È invece solo nella seconda metà del sec. XVII che si è generalizzato fra gli Stati l'uso di scambiarsi rappresentanti diplomatici perma-
nenti (la prima rappresentanza permanente è quella istituita dalla Repubblica di Venezia a Genova nel 1455). Uso che ha assunto tale carattere di generalità e regolarità che si parla del diritto di legazione attivo e passivo come di un attributo della personalità internazionale e si discute se tale « diritto » spetti anche ad enti diversi dagli Stati e dalla Santa Sede. È da escludere, tuttavia, che lo scambio di a. d. fra due Stati costituisca oggetto di diritto ed obbligo. Gli a. d. si distinguono in ordinari e straordinari. Questa distinzione pone da un lato gli inviati a carattere permanente, che hanno il compito di tutelare gli interessi dello Stato inviante presso lo Stato in cui si trovano, osservando e riferendo al loro governo, facendosi tramite di comunicazioni, vigilando sull'osservanza degli impegni assunti verso il loro governo dal governo estero, conducendo negoziati, proteggendo i connazionali residenti, ecc.; e dall'altro gli inviati senza carattere permanente, incaricati di missioni speciali, come la stipulazione di un trattato, la presentazione di pubbliche scuse, una proposta ufficiale di matrimonio, ecc.; o della rappresentanza dello Stato a un congresso, ad una conferenza (delegati) o ad una cerimonia ufficiale. Secondo il regolamento adottato al Congresso di Vienna (protocollo della sess. del 9 marzo 1815 e protocollo aggiuntivo di Aix-la-Chapelle del 21 nov. 1818), inteso a porre fine alle questioni di precedenza che davano spesso luogo a controversia, gli a. d. sono classificati in quattro categorie in ordine d'importanza: 1) ambasciatori, ai quali sono parificati i legati ed i nunzi pontifici; 2) inviati straordinari, ministri plenipotenziari e intermunzi; 3) ministri residenti (classe aggiunta al Congresso di Aix-la-Chapelle); 4) incaricati d'affari: gli inviati delle prime tre classi accreditati presso il Capo dello Stato, gli incaricati d'affari presso il ministro degli Affari esteri. Secondo il Regolamento di Vienna (art. 2) soltanto alla prima categoria spetta il carattere rappresentativo: ma questa diversità, che deriva dalla qualità di rappresentanti personali del Sovrano originariamente attribuita agli ambasciatori, viene intesa nel senso che soltanto gli ambasciatori rappresentino, oltre allo Stato, anche la persona del Capo dello Stato accreditante e si traduce soltanto in prerogative di cerimoniale. Gli a. delle categorie sopraelencate sono soltanto i capi delle rappresentanze diplomatiche i cui componenti sono andati e vanno aumentando di numero e varietà di attribuzioni di pari passo con lo sviluppo dei rapporti internazionali. Normalmente una rappresentanza è composta, oltre che del capo, di consiglieri, segretari e addetti di legazione, di cancellieri e di altro personale ufficiale.
Gli a. d. accreditati presso uno Stato formano il corpo diplomatico, alla testa del quale, per tradizione ed espressa disposizione del protocollo di Vienna, si trova il nunzio pontificio o il più elevato in grado o più anziano degli a. laici. La sola funzione sostanziale del corpo diplomatico è di vigilare sul rispetto, da parte del governo locale, delle immunità e privilegi spettanti ai suoi membri. La missione diplomatica, termine che designa il periodo durante il quale l'a. d. esercita le sue funzioni presso uno Stato o la Santa Sede, ha ufficialmente inizio dopo che i due Stati abbiano manifestato il desiderio rispettivamente di inviare e ricevere l'a. d. CREDENZIALI, LETTERE (v.), preceduta, per le tre prime classi di a., dall'agrément (v.), o « gradimento » dello Stato accreditato; ha fine con il compimento della missione (inviato straordinario); con il richiamo da parte dello Stato accreditante; con la rottura delle relazioni diplomatiche; con il sorgere dello stato di guerra fra i due Stati; o per ragioni di carattere personale o amministrativo che determinino la sostituzione dell'inviato.
Durante il periodo della loro permanenza presso lo Stato accreditante, gli a. d. godono di speciali immunità e privilegi (v.) intesi a facilitare l'espletamento della loro missione.