CONCLAVE

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CONCLAVE. Nel linguaggio ecclesiastico c. indica il luogo ove si riuniscono i cardinali, dopo la morte del papa, in una specie di clausura e segregazione per procedere all'elezione del nuovo sommo pontefice. Si indica con il vocabololo stesso il complesso dei cardinali radunati per l'elezione del papa. Tale vocabololo appare la prima volta nella cost. ap. Ubi periculum di Gregorio X del luglio 1274.

I. STORIA

Niccolò II nel 1059 (bolla In Nomine Domini) riservò l'elezione del papa ai soli cardinali e vescovi, e Alessandro III nel 1179 (cost. Licet de vitanda) riconobbe solo il S. Collegio dei cardinali idoneo a nominare i papi, fissando la maggioranza necessaria nei 2/3 dei voti.

Queste sagge misure rimossero molti inconvenienti dalle elezioni papali, ma ne lasciarono sussistere uno piuttosto grave: la lungaggine delle elezioni e delle vacanze della S. Sede, sempre molto nocive per la disciplina e per la vita della Chiesa.

Diede origine alla creazione del c. un singolare episodio di storia ecclesiastica. Già peraltro nel 1216, quando si trattò di dare un successore ad Innocenzo III, i cittadini di Perugia avevano costretto i cardinali, a mezzo di una forzata clausura, a venire sollecita mente all'elezione: i parimenti i Romani alla morte di Gregorio IX (22 ag. 1241) avevano chiusi i cardinali nel Settimio di Settimio Severo sulle pendici del Palatino. Ma dopo la morte di Clemente IV (29 nov. 1268), i diciotto cardinali componenti il S. Collegio, adunati nel palazzo papale di Viterbo per procedere alla nomina del successore, non riuscivano a mettersi d'accordo; si narra che, riusciti vani gli interventi personali del re di Francia, Filippo III, s. Bonaventura, generale dei Francescani, allora a Viterbo, diciotto mesi dopo la morte del Papa,

consigliasse i cittadini di serrare rigorosamente i cardinali nel palazzo papale, in modo che, sottratti ad ogni influenza estranea, più facilmente si decidessero a venire ad una conclusione; ma, nonostante la clausura, i cardinali non si accordarono. Il podestà delle città, Alberto di Montebuono, e Raniero Gatti, capo delle milizie custodi del c., impazientiti per tanto ritardo, fecero rimuovere il tetto del palazzo e non lasciarono giungere ai cardinali che pare a acqua. Finalmente a mezzo di un compromesso i cardinali nominarono Teobaldo Visconti di Piacenza arcidiacono di Liegi ed allora legato apostolico in Siria, che prese il nome di Gregorio X.
Compreso della necessità di evitare in avvenire simili deleterie vacanze della Sede Apostolica, Gregorio X, nella quinta sessione del secondo Concilio di Lione, nel 1274, promulgò la cost. Ubi periculum che in qualche modo venne a canonizzare l'operato dei cittadini di Viterbo. Le prescrizioni di essa erano rigide e molte sono restate sostanzialmente in vigore fino a noi. Eccone le principali: dopo la morte del papa i cardinali attendono dieci giorni l'arrivo dei colleghi per il c.; quindi, con un unico servo per ciascuno, laico o sacerdote, si adunino se è possibile nel palazzo stesso dove è morto il papa, oppure in qualche città vicina nel palazzo episcopale o in altro adatto, ove in un'unica sala senza muri né tende divisorie meneranno vita comune, salvo il libero accesso a una sala riservata. Queste due camere dovevano essere chiuse così bene che nessuno potesse entrarvi od uscirne senza essere osservato: nessuno poteva parlare segrete mente con alcuni cardinali, ma se mai doveva farlo col permesso del S. Collegio e pubblicamente; né messaggi, né lettere potevano essere ammesse, né spedite; le chiavi del c. vanno custodite, quelle interne dal cardinale camerlegno, e quelle esterne dal maresciallo del c. Tale dignità appartiene per quasi cinque secoli alla famiglia dei Savelli (1274-1272), e alla morte dell'ultimo dei Savelli passò alla famiglia Chigi, che la possiede tuttora. I viveri dovevano essere introdotti attraverso una fine-stra con ruota ben custodita, ed esaminati se mai conteneessero lettere o biglietti. Se, dopo tre giorni, i cardinali non fossero giunti all'elezione, per i seguenti cinque giorni potevano avere una sola pietanza per il pranzo e una per la cena; passati anche questi cinque giorni, potevano avere soltanto pane, vino ed acqua: severità forse eccessiva che venne addolcita da Clemente VI (bolla Licet in costituzione del 6 dic. 1351).

Come tutte le riforme ardite, le leggi di Gregorio X incontrarono difficoltà nell'attuazione. Il c. seguente, da cui uscì Innocenzo V (21 gen. 1276), durò un solo giorno, ma disgraziatamente in quello stesso anno si succedettero ben tre elezioni e tanto Adriano V che Giovanni XXI abolirono le leggi gregoriane (licet del 30 sett. 1276). La conseguenza fu che le elezioni fatte fuori del c. tornarono ad essere lunghe. Per l'elezione di Nicolò III (25 nov. 1277) si impiegarono 7 mesi e 8 giorni, per quella di Martino IV 10 mesi e 19 giorni (22 febb. 1281), per quella di Niccolò IV 10 mesi e 12 giorni (22 febb. 1288). Peggio ancora accadde alla sua morte, avvenuta il 4 apr. 1292: la vacanza durò 2 anni e 3 mesi.

Questa esperienza fu abbastanza eloquente e perciò Celestino V nei 5 mesi del suo pontificato, prima della rinuncia, con ben tre bolle (Quia in futurum del 28 sett. 1294; Pridem del 27 ott. 1294; Constitutionem del 10 dic. 1294) ristabilì le leggi gregoriane. Il suo successore infatti (Bonifacio VIII) fu eletto in c. in un sol giorno: egli confermò le prescrizioni del suo antecessore ed inserì nel suo Liber Sextus (v. CORPUS IURIS CANONICI) le leggi gregoriane. Da allora la legge del c. fu sempre osservata anche durante il periodo avignonese, sia pure con qualche modifica non sostanziale, suggerita dal mutare delle circostanze di tempo e di luogo.

Molti papi apportarono ritocchi, modificazioni, ampliamenti alla legge: tra queste è da ricordare la bolla di Pio IV del 9 ott. 1562 In eligendis, che regolava minuziosamente l'autorità dei cardinali e delle Congregazioni durante la vacanza. Altri papi si occuparono del modo dell'elezione, che restò fissata in uno dei tre tutori vigenti: per ispirazione, per compromesso, per scru

tinio segreto; ben presto ebbe luogo l'accessio per cui qualche cardinale, in vista della prossima riuscita di qualche candidato, cui mancava solo qualche voto, accedeva mutando a voce la sua primitiva designazione in modo che si giungesse a toccare i due terzi dei suffragi; si vedrà come Pio X ha sostituito con un secondo scru-tinio questa accessio. Pio X altresì provvide ad eliminare qualsiasi intervento dell'autorità civile sul c. (v. VETO). Tutti i c. del periodo avignonese (salvo quello da cui uscì detto Martino V, tenuto a Costanza I II nov. 1417) fino a noi (eccettuato quello in cui fu eletto Pio VII, tenuto a Venezia) sono stati tenuti a Roma. I due primi dopo lo scisma ebbero luogo nel convento domenicano della Minerva e ne uscirono papi Eugenio IV (1431) e Niccolò V (1447). Tutti gli altri c. dal sec. XV al XVIII si tennero in Vaticano. Taluni di essi furono brevissimi; un sol giorno quello da cui uscirono, p. es., Giulio II (1503) e Paolo III (1534); altri furono laboriosi e lunghi, come quello che diede alla Chiesa Benedetto XIV (durato dal 19 febb. al 17 ag. 1740, cioè 6 mesi).

Per le necessità del c. il Vaticano veniva isolato mediante murature, e per comunicare col mondo esterno non vi erano che quattro ruote guardate da prelati (uditori della S. Rota, protonotari, vescovi e arcivescovi assistenti al Soglio) e all'esterno da distaccamenti di guardie.

Alla morte di Pio VII (1823) si preferì per il c. il palazzo Pontificio del Quirinale che, posto più in alto e più regolare, permetteva di sistemare meglio quelle due o trecento persone che compongono il c.: ivi sono stati eletti Leone XII (1823), Pio VIII (1829), Gregorio XVI (1831) e Pio IX (1846). Alla morte di Pio IX (1878) si dovette tornare al Vaticano; egualmente fu fatto per i c. da cui uscirono Pio X (1903), Benedetto XV (1914), Pio XI (1922), e Pio XII (1939).

Le tempestose vicende del secolo scorso indussero i papi Pio VI, Pio VII, Pio IX a predisporre norme per il caso di assalti o di violazioni alla libertà del S. Collegio. Di queste disposizioni straordinarie è stata in vigore fino alla recente costituzione Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII (v. infra), quella di Leone XIII (cost. app. Praedecessores Nostri) del 24 maggio 1882, redatta nel periodo del più acuto anticlericalismo italiano, quando si poteva temere un'aggressione al Vaticano. Tali norme (unitamente a quelle contenute nella Instructio an-nessa alla costituzione) furono riportate in calce al CIC (documento III), ma, dopo la citata costituzione di Pio XII sono abrogate, e quindi non sono più riprodotte nelle recenti edizioni del CIC. In realtà i c. tenuti dopo la presa di Roma sono stati pienamente liberi e tranquilli; dopo Pio X sono stati altresì avvolti nel più profondo segreto.

II. LEGISLAZIONE VIGENTE

L'attuale disciplina del c., regolata finora dalla costituzione di Pio X del 25 dic. 1904 Vacante Sede Apostolica, riportata come primo documento integrativo in calce al CIC, ha subito dapprima piccole modificazioni per opera di Pio XI, che il 1° marzo 1922 emise il motu proprio «Cum proxime», riportato anche questo in calce al Codice (documento IX), e finalmente per opera di Pio XIII (cost. Vacantis Apostolicae Sedis, 8 dic. 1945, in AAS, 38 [1946], p. 65 sgg.), che manifesta essenzialmente la legge di Pio X apportando voli spiccoli ritocchi, all'infuori di uno notevole per la richiesta di una scheda in più oltre ai due terzi dei suffragi. Si noteranno a suo luogo le piccole mutazioni.

In base a queste costituzioni, i cardinali non possono né emanare nuove leggi né modificarle od eseguire grazie e disposizioni date dal pontefice defunto e non ancora eseguite.

Specialmente dovranno evitare di lasciare comunque diminuire i diritti della Sede Apostolica (n. 2). Per casi urgenti arbitro è il S. Collegio che decide a maggioranza di voti (n. 5).

Durante la vacanza deve aver luogo ogni giorno una congregazione generale, cioè di tutti i cardinali: avranno poi luogo, con la frequenza che occorrerà, le congregazioni particolari, costituite dal camerlengo e dai decani dei tre Ordini del S. Collegio, cioè dal cardinale decano dei vescovi, dal cardinale decano dei preti e infine dal cardinale decano dei dicianni: detti decani però possono far parte delle congregazioni particolari soltanto per tre giorni, prendendo quindi il loro posto i rispettivi vice-decani degli Ordini e dopo altri tre giorni i seguenti in ordine di decana (n. 6). La congregazione particolare deve trattare soltanto cose di minore importanza; qualunque materia ragguardevole o contestata deve essere sottoposta alla congregazione generale (n. 7). Le votazioni hanno luogo per voti scritti e segreti in rebus gravioris momenti. Sono di speciale importanza le congregazioni generali preparatorie che precedono il c. e che stabiliscono quanto riguarda le esequie del pontefice. In dette congregazioni si deve leggere la costituzione Vacantis Sedis Apostolicae di Pio XII e i cardinali devono emettere apposito giuramento, in cui promettono di osservare religiosa.

S. Sede; perciò, appena avuta dal maestro di Camera notizia della morte del pontefice, accede al palazzo Vaticano per prenderne possesso e per esercitare il suo ufficio; prende anche possesso del palazzo Laterano e della villa di Castel Gandolfo (n. 15). Spetta a lui constatare ufficialmente la morte del papa e redigerne l'atto autentico, disporre per la imbalsamazione (rispettando la volontà del defunto), avvisare il cardinale vicario per le funzioni da svolgere nell'Urbe, ecc. (n. 15).

Il decano del S. Collegio convocherà poi tutti i cardinali in Vaticano (n. 16). Non cessa durante la vacanza né l'ufficio del cardinal vicario, né quello dell'elemosiniere pontificio (n. 20 e 21). Le S. Congregazioni e i tribunali apostolici durante la vacanza continueranno a funzionare limitatamente alle facoltà ordinarie, escluse tutte le pratiche che richiedano relazione al pontefice ed anche quelle di qualche importanza che, non essendo urgenti, possono essere rimandate a dopo l'elezione del papa (n. 23-25). Durante la vacanza spetta al S. Collegio ogni potere sullo Stato della Città del Vaticano (n. 23). Si provvede poi alle esequie del papa, dette novendici giorni, i tre ultimi giorni sono i più solenni (n. 29-31).

L'elezione del sommo pontefice è riservata ai soli cardinali (anche soltanto creati in concistoro ed anche scomunicati, purché non rinunciati, la cui rinuncia sia stata accettata dal defunto pontefice). Nessun dir

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itto ha sull'elezione un eventuale concilio, che con la morte del papa resta ipso facto sospeso (n. 33). Secondo la costituzione di Pio X, i cardinali entravano in c. dieci giorni dopo la morte del papa: Pio XI (per dar tempo ai lontani, specie a quelli dell'America) allungò questo periodo a quindici giorni e permise al S. Collegio di protrarlo ancora, ma non più in là di complessivi diciotto giorni. Ciò ha sanzionato Pio XII nella cost. Vacantis (n. 37).

I cardinali che arrivano a c. iniziato, purché non sia ancora avvenuta l'elezione, possono entrare e partecipare alle votazioni. Così accadrebbe per il cardinale che avesse dovuto uscire dal c. per ordine del medico e poi fosse rientrato. Invece il cardinale che non fosse voluto entrare in c. o, entrato, avesse voluto arbitrariamente uscire, resterebbe privo del diritto di voto (n. 40). I cardinali che, non essendo impediti per salute, non intervengono al c., sono scomunicati (n. 41).

Ogni cardinale può portare con sé due segretari o inservienti (ecclesiastici o laici); di essi però uno solo (che deve essere laico) può accompagnarlo nel c. (n. 49). Questi «conclivisti» non devono essere prelati (per timore che esercitino influenza sulla elezione) né religiosi

o consanguinei ed affini in primo o secondo grado dei cardinali (n. 44), e debbono essere ammessi dopo diligentemente delle loro qualità da parte della commissione apposita; devono emettere un gravissimo giuramento che li attingere al più assoluto segreto sotto massime pene. Restano chiusi in c. il sagrista pontificio con qualche aiutante, sei cerimoniari al massimo, il segretario del S. Collegio (assessore della S. Congregazione Concistoriale), un religioso confessore, un medico, un chirurgo, un farmacista, almeno due architetti (n. 54 di Vacantis) con qualche inserviente ed il minimo necessario di altre persone di fatica (n. 51-56). I cardinali si servono dal 1878 della cucina vaticana e sono cessate le pittoresche carrozzate dei «dapiferi», che prima del '70 portavano dalla cucina dei singoli cardinali il pranzo e la cena in Vaticano.

Compiute le esequie del papa, e preparato frattanto il c., si celebra dal decano o da un suo delegato la Messa de Spiritu Sancto e un prelato o un religioso tiene il discorso de eligendo summo pontifice, esortando ad eleggere il più degno. Dopo la Messa, o al mattino (o più di consueto) a sera, si entra processionalmente dietro la Croce papale, portata dal maestro delle cerimonie, in c. e, giunti alla cappella, di nuovo si legge la costituzione di Pio XII Vacantis e si emette di nuovo il giuramento, poi i cardinali si ritirano nelle loro celle. Frattanto i conclamati prestano giuramento dinanzi al camerlengo: giurano a parte il maestro di Camera ed il maresciallo del c. secondo apposite formole. Suonata poi tre volte la campana, il c. si chiude, e, verificati tutti i locali per eliminare ogni estraneo, viene eseguito in cappella il controllo dei conclavisti (n. 54).

L'elezione del papa deve farsi in c. e dopo che questo è stato chiuso; essa però non è stabilita a pena di nullità dell'elezione (la nullità era stata stabilita da Gregorio XV, con la cost. Aeterni Patris del 15 nov. 1621). Pio X, saggiamente ha voluto che la validità dell'elezione dovesse essere fuori di ogni discussione, quindi eliminò questa sanzione, come pure l'altra di Giulio II (cost. Cum tam divino del 14 gen. 1505) per cui un'elezione simoniana sarebbe nulla (cf. ora nn. 57 e 92 della cost. Vacantis Sedi Apostolicae).

La clausura del c. non può essere violata: i trasgressori saranno espulsi, e puniti dal nuovo papa (n. 58). Chiuso il c., nessuno è ammesso a parlare con i cardinali o con i conclavisti se non alla presenza dei prelati custodi del c. e purché parli a voce alta ed intelligibile. Se qualche estraneo osasse entrare in c., resterà per ciò stesso privo di ogni grado, onore, ufficio o beneficio (n. 59). Lettere e stampe non possono entrare e tanto meno uscire dal c. prima di essere state riviste dal segretario del S. Collegio e dai prelati addetti. È assolutamente proibito, sotto pena di scomunica, mandar fuori del c. giornali o periodici. Pio XII nella Vacantis ha proibito l'introduzione in c. di apparecchi telegrafici, telefonici, microfonici, radio, fotografici, cinematografici, ecc. (n. 64).

Cardinali e conclavisti sono stretti al più perfetto segreto in modo da non manifestare nulla che direttamente o indirettamente si attenga all'elezione, sotto pena di scomunica riservata esclusivamente al papa (n. 60). I cardinali non possono manifestare l'esito degli scrutini ai loro familiari sotto la stessa pena (n. 61). Tale segreto si deve osservare (ma non è comminata la scomunica) anche dopo seguita l'elezione, a meno che da esso dispensi qualcuno in modo particolare il nuovo papa.

L'elezione suole aver luogo nella cappella Si-stina, lungo le cui pareti sono eretti tanti troventi quanti sono i cardinali. Si fa una votazione al mattino e una alla sera: dopo una votazione infruttuosa (cioè a tenore della recente Vacantis [n. 68], ogni scrutino in cui un candidato non riporti tanti voti quanti sono i due terzi dei votanti più uno) se ne fa un'altra immediatamente, sicché di fatto gli scrutini sono quattro al giorno. Secondo le norme date da Pio X, la scheda era costruita in modo tale da garantire la più assoluta segretezza ed insieme permettere di riscontrare se il cardinale aveva dato il voto a se stesso (il quale riscontro si faceva solamente quando si raggiungessero su un nome i due terzi precisi). Pio XII, esigendo un voto ulteriore ai due terzi, ha reso inutile in ogni caso il riscontro in questione e per conseguenza ha semplificato le schede in cui si contiene ora solo il nome dell'elettore e nessuna indicazione dell'elettore (nn. 72-77). Durante le elezioni i cardinali vestiti di croccia o di mozzetta violacea solevano astenersi dal celebrare, ma si comunicavano nella cappella Sistina stessa: ora però hanno facoltà di celebrare la Messa anche durante il c. (n. 65). Tanto al mattino che alla sera ogni scrutino sterile viene annunciato alla folla, che per l'occasione si addensa nella piazza di S. Pietro, a mezzo della «fumata» che è scura e fumosa (perché, oltre alle schede, vi si brucia carta o ricci umidi); lo scrutino che ha dato invece il papa fa una «fumata» chiara prodotta dalle sole schede.

Sono vietate, sotto pena di scomunica, la simonia, le trattazioni e le convenzioni sul successore mentre il papa è vivente, l'accettazione e perfino la comunicazione diretta o indiretta del veto di qualche potenza o sovrano (v. VETO). È vietato sotto la stessa pena, ed è nullo, qualunque patto o promessa anche giurata per cui un cardinale si impegni a votare in una data maniera. Non sono però vietati gli scambi d'idee sulla elezione, purché si facciano durante la vacanza della S. Sede (n. 95). Nulle del pari le «capito-lazioni» (v. CAPITOLAZIONE) a cui i cardinali avessero astretto l'elezione prima di dare il loro voto (n. 94).

Dopo l'elezione canonica, il decano chiede l'assenso dell'elettore con apposita formula consacrata da Pio XII (n. 100 della Vacantis). Dato questo consenso, il nuovo papa acquista già giurisdizione piena su tutta la Chiesa. Il decano dei diaconi, poi, annuncerà al popolo dal finestrone della loggia «Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam dominum cardinalem... qui sibi nomen imposuit...». I cardinali adorano il neoeletto: si abbattono nella Sistina i padiglioni di tutti i cardinali meno quello del nominato. Il nuovo papa rivestito degli abiti bianchi dà la prima benedizione al popolo dal finestrone di S. Pietro. Primo a darla dopo il 1870 fu Pio XI (1922). INCORONAZIONE (v.) ha luogo nei giorni seguenti per opera del decano dei diaconi (n. 108) con la relativa solenne funzione in S. Pietro, con i messaggi a tutto il mondo, ai capi di Stato, ecc.

I conclavisti godono di vari privilegi: in passato avevano amplissime facoltà e prerogative che il nuovo papa promulgava come uno dei suoi primi atti: nell'ultimo c. ad essi è stato concesso soltanto il privilegio dell'oratorio domestico. Stabilire tali privilegi spetta volta per volta al nuovo papa che tiene conto anche della durata del c. stesso. - Vedi tav. VIII.

BIBL.: P. M. Passerini, De electione Romanorum Pontificum, Roma 1670; G. De Novaes, Il sacro rito antico e moderno nella elezione, coronazione e solenne possesso del sommo pontefice, ivi 1769; F. Petruccelli della Gattina, Histoire diplomatique des couleurs, 4 voll., Parigi 1864-65; F. Cerroni, Bibliografia di