CAPITOLAZIONE. - Con tal nome nel diritto internazionale si indicano due istituti completamente diversi : 1) c. è un accordo militare con il quale, in guerra, si pattuisce la resa, con determinate condizioni specificamente convenute, di una parte, più o meno notevole, delle forze armate di uno dei belligeranti; 2) c. è pure un complesso di privilegi in origine concessi unilateralmente, poi, quasi sempre, mediante trattato, in forza dei quali ai cittadini di uno Stato veniva riconosciuta, nel territorio di altro Stato di civiltà più arretrata, l'immunità dalla giurisdizione locale, l'applicazione della! loro legge nazionale in alcune materie di diritto privato, varie altre esenzioni. Tali c., fino a non molti decenni fa con maggiore o minore estensione vigevano a favore di taluni Stati europei, in Giappone, in Turchia, in Persia, in Etiopia, in Cina, in Egitto e in qualche altro territorio ; ora sono state quasi ovunque abolite.
Con il nome di c., nella storia della Chiesa, sono noti accordi o patti secondo cui nei conclavi ciascun cardinale si impegnava, qualora fosse eletto papa, ad osservare certi capitoli riguardanti l'osservanza di determinate condizioni.
La prima c., autentica nota fu quella del Conclave da cui usci eletto Innocenzo VI (1352). Le condizioni imposte restringevano i diritti del futuro papa specialmente circa nomine, punizioni e deposizioni di cardinali, ecc. Simili patti ebbero luogo anche nelle elezioni di Eugenio IV (1431-47); di Pio II (1458-64); di Paolo II (1464-71) e di Innocenzo VIII (1484-92). Furono vietate e dichiarate nulle da vari papi (In eligendis di Pio IV del 9 ott. 1562, e Aeterni Patris di Gregorio XV del 15 nov. 1621); le cui disposizioni sono state sostanzialmente riprodotte nella Cost. Ap. di Pio X Vacante Sede Apostolica del 25 dic. 1904 (n. 83), e quindi in quella di Pio XII, che al n. 183 reca: *Proibiamo che i cardinali, prima di procedere all'elezione, redigano dei patti, oppure stabiliscano alcunché di comune accordo, astringendosi alla loro osservanza se verranno eletti al papato: che se tali patti intervengano, anche a mezzo di giuramento, li dichiariamo nulli ed irriti».