CAPPELLANO

CAPPELLANO. - In senso generico il termine è usato spesso per indicare il sacerdote a cui è connessa l'ufficiatura di una cappella od oratorio senza cura d'anime. In senso stretto esprime la qualifica propria del sacerdote addetto al servizio religioso presso taluni enti (comunità religiose femminili, ordini laicali maschili, confraternite ed associazioni pie, esercito, famiglia pontificia, corti, famiglie gentilizie, istituti di educazione, opere pie, ospedali, carceri, ecc.), o vincolato a speciali oneri di messe e di culto nelle cosiddette cappellane ecclesiastiche o laicali (cann. 451, § 3, 479, § 2, 529, 698, 1412, n. 2). Quest'ultimo senso è particolarmente proprio e prevalente nella legislazione civile in materia ecclesiastica.
Nell'ordinamento canonico il c. riveste giuridicamente una figura sua propria che riproduce in parte quella del parroco e del rettore di chiesa, ma che lo distingue nel contempo dall'uno e dall'altro. Il parroco è titolare di cura d'anime in una parrocchia, ente territoriale, mentre il c. o non ha cura d'anime o se l'ha (c. militari, palatini, gentilizi, ecc.) la esercita come ufficio personale a vantaggio di gruppi sociali qualitativamente e non territorialmente determinati. Così pure, mentre l'ufficio di rettore è considerato esclusivamente in rapporto ad una chiesa, l'ufficio di c. invece si considera prevalentemente in rapporto alla persona morale al cui vantaggio è costituito (can. 479).
Negli ordini laicali non esenti, sia maschili che femminili, la nomina e la revoca del c. spetta all'ordinario del luogo; in quelli esenti, invece, esso viene designato dal superiore regolare, supplito in ciò, in caso di negligenza, dal vescovo (can. 529). Spetta pure all'Ordinario del luogo, salvo privilegio apostolico in contrario, la nomina e la revoca del c. nelle confraternite e nelle altre associazioni dei fedeli canonicamente erette ed approvate, fatta eccezione per quelle erette dai religiosi nelle proprie chiese, per le quali è richiesto il consenso dell'Ordinario solo quando il c. venga scelto tra il clero secolare (cann. 698, § 1, e 3; 480, § 2).
Quanto a diritti e a doveri, la posizione del c. deve desumersi, nei singoli casi, dagli statuti o tavole di fondazione, dal diritto particolare, ove esista, dalle prescrizioni dell'Ordinario, e dalle legittime consuetudini del luogo. La competenza del c. è relativa in genere al grado di autonomia di cui gode, rispetto al parroco del luogo, la rispettiva persona morale a cui è addetto. L'esenzione totale della persona morale, ad es., di una comunità religiosa, di un carcere, di un ospedale, ecc. (cann. 615, 464, § 2) autorizza di regola il c. ad esercitare nell'interesse di essa le stesse funzioni che spetterebbero di diritto al parroco. Così, se si tratta di religione non soggette alla giurisdizione del parroco, il diritto è il dovere di amministrare loro gli ultimi Sacramenti e di ufficiali e funerali spettano al c. (cann. 514, § 3, 1230, § 5).
Se si tratta di confraternite, associazioni pie od altri enti che dispongono di propria chiesa pubblica (non annessa a casa religiosa), il rispettivo c. assume pure la veste di rettore della medesima con tutti i relativi diritti e doveri e anche con tutte le limitazioni e cautele imposte dal diritto ai rettori per non disturbare le funzioni parrocchiali e non nuocere al ministero della cura d'anime (cann. 481-83, 1345). Gli stessi diritti e doveri dei rettori di chiese spettano pure ai c. di confraternite e associazioni pie, negli oratori e cappelle del rispettivo sodalizio, anche quando non si tratti di chiese pubbliche, benché, come è ovvio, non si possano in tal caso qualificare come veri rettori in senso stretto (can. 479, 1). A tutti costoro, inoltre, spetta la facoltà di benedire e imporre ai candidati l'abito o lo scapolare dell'associazione; per la predicazione però sono tenuti al diritto comune (cann. 698, 2).
Bun. C. D. Du Cange, Capellanus, in Glossarium medica et infimae latinitatis, II, Parigi 1842, pp. 127-31; Wernz-Vidal, III, nn. 206, 209, 478; G. Cavigioli, Manuale di diritto canonico. Torino 1938, pp. 369-70.
Zaccaria da S. Mauro