CAPPELLANO MILITARE

CAPPELLANO MILITARE. -

I. Generalità

Per la nozione di c. m. conviene ricondursi alla nozione di parroco personale. La legge canonica determina infatti la giurisdizione spirituale del parroco sui fedeli non soltanto in relazione al territorio in cui i fedeli hanno domicilio o dimora, ma anche (sia pure eccezionalmente) in relazione alla qualità delle persone, a seconda che esse appartengano ad una determinata famiglia, a un determinato ceto, a una determinata classe, o infine col concorso d'ambedue i criteri, quello locale e quello personale (cf. anche CIC, can. 216 § 4).
Il c. m. può dunque definirsi un parroco (parochus militum, missionarius exercitus è sovente chiamato nei testi), la cui giurisdizione spirituale sui fedeli è stabilita dalla loro appartenenza ad una ben determinata classe: la milizia.
Ma non sempre la giurisdizione del c. m. si limita alle persone propriamente appartenenti alla milizia (soldati, sottufficiali, ufficiali di qualunque forza armata dello Stato): essa talvolta si estende al personale cosiddetto assimilato ai militari e anche alle famiglie dei militari stessi; cf., ad es., il decreto della S. Congregazione Concistoriale dell'8 dic. 1939 (AAS, 31 [1939], p. 710, e Concordato con la Polonia, art. 7).
Intuitive sono le ragioni per cui si è ravvisata, in ogni tempo, la necessità o l'opportunità di destinare alcuni sacerdoti al compito specifico dell'assistenza ai militari. L'appartenenza alla milizia determina molto spesso - specie in tempo di guerra - gravi difficoltà per i fedeli di ricorrere, per i propri bisogni spirituali, alle gerarchie ecclesiastiche territoriali: onde l'istituzione dei c. m. Senza ricorrere a troppo remoti precedenti storici, sia sufficiente ricordare i sacerdoti che seguivano le legioni dell'imperatore Costantino, quelli che accompagnavano al combattimento le milizie comunali, la stessa assistenza spirituale alle truppe svolta per opera dei gloriosi ordini monastico-militari e, infine, in epoca assai più vicina alla nostra, gli elemosinieri dell'esercito sardo e i c. dell'esercito spagnolo, austriaco, napoletano ecc.
II. ATTRIBUZIONI DEL C. M. - Sotto il titolo de parochis, il can. 451 § 3 del CIC considera la figura

del c. m. dopo aver trattato nei precedenti paragrafi del parroco e delle persone che a lui vanno equiparate. Per il c. m. quivi si statuisce: «circa militum cappellano sive maiores sive minores, standum pecuniaribus Sanctae Sedis praescriptis».
Tanto basta per avvertirci che, per quanto sia lecito definire il c. m. parroco personale, non ci si può tuttavia riferire puramente e semplicemente ai principi generali, ma occorre far capo al diritto speciale fissato dalle disposizioni apostoliche, circa l'assistenza spirituale alle truppe.
Queste disposizioni variano a seconda dei rapporti intercorrenti fra la S. Sede e gli Stati, ma comunque possono ricondursi sotto tre categorie: a) destinazione di sacerdoti all'assistenza dei militari, con persistenza della normale soggezione all'autorità esclusiva dell'Ordinario del luogo; b) istituzione di un c. maggiore (vicario castrense) al quale vengono conferite temporaneamente più o meno ampie facoltà, quella compresa di suddelegare ad altri sacerdoti; c) costituzione di un ordine gerarchico autonomo, nel quale i c. m. e i fedeli affidati alla loro assistenza spirituale vengono assoggettati ad un proprio Ordinario (Ordinario militare), il quale esercita la sua giurisdizione esplicita, scopo di dare proprio, sia pure cumulativa con quella degli Ordini diocesani e, rispetto a questa, pozione nei luoghi destinati ai militari (caserme, aeroporti, arsenali, scuole, ospedali militari ecc.), come dichiara il decreto della S. Congregazione Consistoriale, 13 apr. 1940, circa la giurisdizione dell'Ordinario militare in Italia (AAS, 32 [1940], p. 280). È agevole cogliere subito la differenza che intercorre fra il primo e gli altri due tipi di ordinamento: nel primo il c. m. esercita la sua giurisdizione spirituale nei limiti territoriali della diocesi; negli altri due tipi di ordinamento, la esercita indipendentemente da ogni rapporto territoriale.
Come principio generale può stabilirsi che, qualora non vi sia una particolare norma apostolica la quale disponga altrimenti, i c. m. dipendono dall'Ordinario del luogo. Così, ad es., nei conflitti di competenza insorti tra vescovi e regi c. maggiori dei regni di Spagna, d'Austria e di Napoli, le S. Congregazioni decisero sempre nel senso che al solo Ordinario del luogo spettasse la nomina dei c. m. e il diritto di concedere loro le opportune facoltà per l'adempimento delle loro funzioni. Né d'altra parte la semplice nomina di un sacerdote con funzioni ispettive presso i c. m. come ad es., la nomina dei due ispettori, uno per i sacerdoti e per i chierici militanti nell'esercito, l'altro per quelli militanti nella marina francese, avvenuta coi decreti della S. Congregazione Consistoriale 19 nov. 1917 e 30 apr. 1918 (AAS, 9 [1917], p. 566, 10 [1918], p. 238) – vale ad esentarlo dalla giurisdizione esplicata.
Il vicario castrense o c. maggiore, perché possa esercitare la sua giurisdizione indipendentemente dall'Ordinario del luogo, deve essere munito delle opportune facoltà da parte della S. Sede. Tanto si è verificato agli inizi dell'ultimo conflitto mondiale, allorché con decreto della S. Congregazione Consistoriale 8 dic. 1939 (sopra citato) vennero espressamente conferite ai c. maggiori o vicari castrensi, limitatamente al periodo di durata della guerra, le facoltà ivi elencate, da suddelegarsi abitualmente ai c. m. o ad altri sacerdoti, secolari e regolari, in servizio militare. Tale regime veniva instaurato in tutte le nazioni e regioni in guerra o in stato di mobilitazione, eccettuate, beninteso, quelle provviste di un ordinamento militare.
Dalla figura del vicario castrense, sia pure insignito della dignità episcopale (vescovo di campo), va quindi nettamente distinta la figura dell'Ordinario militare: e la preminente nota differenziale sta appunto nella giurisdizione che quegli esercita per delega, questi iure proprio, alla quale cosa si connette la temporaneità della giurisdizione del primo di fronte alla stabilità della giurisdizione del secondo.
Per quanto riguarda il c. m., la qualifica di parroco personale e le conseguenti competenze propriamente parrocchiali vanno certamente riconosciute al c. soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario militare, mentre dovrebbero escludersi nel sacerdote che esercita il suo ministero in forza delle facoltà a lui suddelegate dal vicario castrense. Il c. m., poi, il quale gode di competenze parrocchiali, non le gode in confronto di tutti i militari, ma soltanto nei confronti dei militari appartenenti a quel reparto o a quei reparti, alla cui assistenza spirituale egli è specificamente addetto: il che, in Italia, è stato di recente precisato con apposito decreto dell'Ordine militare.
L'assistenza spirituale ai militari è stata sovente regolata da concordati, come, ad es., in Spagna, Austria, Lituania, Germania, Polonia. Nel Concordato con la Polonia (10 febbr. 1925) è espressamente stabilito (art. 7) che i c. m. hanno, relativamente ai fedeli loro soggetti, i diritti del parroco e che essi esercitano le funzioni del loro ministero sotto la giurisdizione di un vescovo (èvque d'armée), che ha il diritto di sceglierli.
III. IL C. M. IN ITALIA. – Per quanto riguarda l'Italia, il regime che fu in vigore all'epoca del primo conflitto mondiale fu, indubbiamente quello del vicario castrense, la cui carica fu, nell'ambito dell'ordinamento statuale, istituita con D. L. 27 giugno 1915, n. 1022 e abolita con R. D. 29 ott. 1922, n. 1552, con il quale vennero pure aboliti i c. m., eccetto alcuni conservati per la marina, per la raccolta delle salme dei caduti in guerra e per la sistemazione dei cimiteri di guerra. Questi rappresentarono, per così dire, il germe che continuò la vita dell'organizzazione fino alla costituzione dell'ordinamento militare, il quale fu eretto canonicamente con decreto della S. Congregazione Consistoriale 6 marzo 1925 e riconosciuto dallo Stato italiano con legge 11 marzo 1926, n. 417.
Il Concordato con l'Italia (11 febbr. 1929) trovò tale situazione che accolse, regolandola negli artt. 13, 14 e 15, cui seguirono la legge 27 maggio 1929 n. 848, contenente le norme circa le nomine a uffici e benefici ecclesiali (art. 3), il RD. 25 nov. 1929 n. 2184 e infine la legge 16 gen. 1936 n. 77 col suo regolamento d'esecuzione contenuto nel RD. 10 febbr. 1936 n. 474. Da questo complesso di norme e da altre integrative si delinea lo speciale assetto che si è dato in Italia al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate (art. 1 della L. 16 gen. 1936). L'Ordine militare, la cui giurisdizione si estende all'esercito, alla marina, all'aeronautica, alla guardia di finanza, alle forze di polizia, agli agenti di custodia delle carceri, ai vigili del fuoco, al personale militare della C. R. I. e del S. M. O. M., nonché al personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, è rivestito della dignità arcivescovile (art. 13, comma 3° del Concordato) ed è preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma (art. 15). La sua nomina, insieme con quella dei suoi immediati coadiutori (vicario generale e ispettori), è fatta, su designazione della S. Sede, con decreto del Presidente della Repubblica, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dell'Interno. Alla nomina dei c. sì provvede parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, ma su proposito del ministro competente e su designazione dell'ordinario militare.
Requisiti per la nomina dei sacerdoti, secolari e regolari, all'ufficio di c. m. sono il possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici, nonché l'età inferiore ai quaranta anni. Titolo di preferenza è l'aver prestato servizio in guerra o l'aver conseguito benemerenze militari (art. 6 della legge 16 gen. 1936).
La medesima legge dispone (art. 8 e 9) l'assimilazione di rango (rispettivamente dell'Ordine militare al grado di generale di divisione, del vicario generale a quello di generale di brigata, degli ispettori a quello di tenente colonnello, e infine dei c. capi e dei c. al grado di capitano e di tenente), il trattamento economico del personale ecclesiastico addetto all'assistenza delle forze armate, nonché (art. 17) la soggenza alla giurisdizione penale e disciplinare militare, limitatamente al caso di mobilitazione totale o parziale o d'imbocco e sempre previo parere dell'Ordine.

BibL.: F. M. Cappello, Summa iuris canonici, 2² ed., Roma 1930, pp. 12-16; V. GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, 5² ed., Milano 1946, p. 219; L. Ferraris, Capellanea militare, II, Roma 1886, p. 155 sgg., in Prompta bibliotheca canonica; G. Giacchi, s. V. in Il Nuovo Digesto Ital., II, Torino 1937, pp. 832-33; R. Jacuzio, La nuova legislazione ecclesiastica, Torino 1932, pp. 106, 108, 216 e 603; D. Schiappoli, Manuale di diritto ecclesiastico, Napoli 1934, p. 249. Ermanno Graziani