CAPITOLARE

CAPITOLARE. - Così si dicono, tecnicamente, quelle disposizioni giuridiche che, articolate in capi­tula, ebbero la loro particolare manifestazione sotto il dominio dei Franchi. Esse non sono originariamente vere e proprie leggi, in quanto, secondo il concetto germanico, unico organo capace di formare le leggi era l'assemblea. I c. sono invece in origine delle ordi­nanze o decreti (detti anche praeceptiones, decretiones) i quali, con l'evolversi della potestà regia a danno di quella popolare, riuscirono ad avere un valore pro­prio, a fianco o al di sopra della stessa legge franca, specie quando il sovrano assolse la difficoltà formale, sottoponendo quelle ordinanze alla pura approvazione dell'assemblea.
Tra i compiti che la costituzione del S. Romano Impero attribuì ai sovrani franchi prevalente era quello della titolo ecclesiae, atteso il carattere religioso della nuova istituzione imperiale.
L'esercizio di tale compito portò il sovrano ad occu­parsi via via della provvista degli uffici ecclesiastici, della disciplina del clero e delle stesse questioni dogmatiche e di fede come si rende evidente da tutta una serie di c. nei quali è facile rilevare l'intromissione crescente del potere imperiale nel campo ecclesiastico. Tra questi c. quelli che riguardavano particolarmente il regolamento della Chiesa e delle cose ecclesiastiche ebbero l'appellativo specifico di capitularia ecclesiastica, tenendosi separati dagli altri c. che riguardavano l'assetto delle cose civili e che perciò furono detti capitularia mundana. Un terzo tipo di c. che regolò nel contempo la materia civile e quella ecclesiastica, fu detto capitularia mixta.
Con l'estendersi della conquista franca sotto Carlo­magno e i suoi successori ne derivò una maggiore dif­fusione della religione cattolica nei nuovi paesi asser­viti all'impero, un allargamento dei poteri ecclesia­stici assunti dall'imperatore e una più estesa applica­zione dei c. ecclesiastici.
A ben comprendere questa intromissione del potere civile nel campo ecclesiastico occorre tuttavia tener pre­sente il fatto dell'accomunamento delle funzioni politiche del vescovo con quelle religiose, prima attraverso il rap­porto immunitario e poi attraverso quello di vassaggio. Al­lorché la politica imperiale credette di fare migliore assen­gnamento sulle dignità ecclesiastiche che su quelle laiche per l'amministrazione della cosa pubblica, concedendo agli ecclesiastici un largo esercizio dei poteri civili in nome dell'imperatore, l'ufficio di natura ecclesiastica venne tal­mente a congiungersi con quello pubblico che l'imperatore credette di non potere regolare il secondo senza pure im­brigliare e dirigere il primo.
Ma pure per altra via gli ecclesiastici vennero in posi­sione di soggezione al potere imperiale quando furono designati come missi dominici in quelle ambasciere, inviate periodicamente nei vasti territori dell'impero come organi di controllo e di giudizio delle amministrazioni periferiche. Vi è di più: la contaminazione dei due ordini, l'eccle­siastico e il civile, si ebbe anche per il fatto delle assemblee. Al quale proposito occorre tenere a mente che lo stesso ordinamento della Chiesa nei vari luoghi veniva assorbito e in parte immedesimato nelle organizzazioni politiche. Così i concili erano spesso le stesse assemblee dello Stato dirette dal sovrano o dai suoi rappresentanti e i costituiti tali assemblee vertevano pure in materie concernenti la fede e la disciplina del clero. Sotto questo aspetto i canoni conciliari vennero quindi a rappresentare per quell'epoca e per quelle regioni sovente un'ulteriore concreta invadenza dell'elemento laico, nell'amministrazione e nella vita della Chiesa e delle cose ecclesiastiche. Senonché quell'ingre­renza del più alto laicato in materia religiosa che fu tollerata
all'inizio nello spirito di una presunta dipendenza del sovrano dall'autorità centrale della Chiesa e per un migliore incremento della fede religiosa e della disciplina interna degli ecclesiastici, e che fu anche in parte favorita dalle stesse mire ambiziose e di autonomia delle correnti eccle­siastiche locali, a lungo andare, dato lo scarso senso di mis­sura dell'autorità politica, incontrò reazione nella gerarchia della Chiesa e si venne costituendo tutto un movimento che avrà il suo culmine nella politica restauratrice di Ilde­brando, tendente a svincolare la gerarchia ecclesiastica dalle maglie dell'ordinamento politico feudale.
Si avrà dapprima la separazione o, per meglio dire, la concezione indipendente dei due uffici di cui si coprivano gli ecclesiastici, quello di natura religiosa e quello civile e come la consacrazione all'episcopato e la provvista della Chiesa si sosterrà di assoluta competenza della parte eccle­siastica, così il conferimento di eventuali poteri civili all'esclusione poteva essere accordato subordinatamente ma separatamente. È noto come già un c. dell'818-19 di Ludovico il Pio, rispondendo a questo nuovo indirizzo sembrò lasciare libera l'elezione del vescovo alla parte ecclesiastica (MGH, Capitularia, 1, p. 275). Ma presto la legislazione imperiale con Lotario tornò all'organizzazione rigida carolingia. Anzi Lotario pretese persino, con la Constitutio romana dell'824, che la consacrazione del pon­tefice non potesse avvenire se questi non avesse prestato il prescritto giuramento alla presenza dei messi imperiali (MGH, Capitularia, 1, p. 322).
Con il rafforzarsi degli ecclesiastici, specie in Italia, si vede come essi diventino bene spesso arbitri della ele­zione dei capi politici. Così Guido di Spoleto dovrà la sua elezione imperiale al giuramento di far salve le preo­gative ecclesiastiche secondo la formula: «Sanctam ro­manam ecclesiam ex corde se diligere et exultare et eccle­siastica iura in ordinibus observare... se velle, Deo teste, professus est...» (MGH, Capitularia, 11, n. 222).
Ad una serie di Capitularia ecclesiastica va ricono­sciuta una speciale autorità, perché accolti e sistemati nella Lombarda, che ebbe per lungo tempo particolare applicazione in Italia e alla quale si riferiscono le stesse autorità religiose nella risoluzione di vertenze anche tra ecclesiastici. Nella Lombarda le disposizioni, a cui si allude, sono comprese nel 1. III e si dispon­gono più precisamente sotto vari titoli (tit. I, De episcopi et clerici; tit. II, Quando liceat alterius clericum ac­cipere vel non; tit. III, De decimis; tit. VIII, Quando liceat rectoribus ecclesiarum acta antecessorum suorum rescindere; tit. IX, De pontificibus). Si indicano som­mariamente le più notevoli di queste disposi­zioni.
Nel tit. I si raccolgono un gruppo di c. risalenti a Carlomagno. Nel cap. 1 si parla di un sinodo in cui sono congregati vescovi, abati e viri illustres insieme con l'im­peratore e in cui si decide che i suffragani rimangano sog­getti ai metropoliti secundum canones, che hanno su loro anche potere di emendamento. Si stabilisce inoltre che i monasteri vivano secondo le regole e che le abbadese ri­siedano senza interruzione nel monastero (cap. 3). Ai vescovi si riconosce il potere (secundum canones) sui presbi­teri e chierici infra eorum parrochiam (cap. 4). Si dichiara l'esenzione dei chierici dalla giurisdizione civile (cap. 11), la irrevocabilità dello stato monastico (cap. 11), si san­cisce la perpetuità della destinazione dei luoghi consa­crati (cap. 13). Si dispone la giurisdizione propria vescovile nelle liti tra chierici (cap. 14). Interessante è inoltre un c. del re Pippino (cap. 17) sul potere del vescovo (pontifex) di ordinare la propria chiesa e di costringere i chierici canonico ordine vivere con la comminazione si quis pontifex clericos suos canonico ordine distinguere noluerit, anathema sit.
Notevole è poi il cap. 36 dello stesso titolo che dichiara la legge romana come propria dell'ordine ecclesia­stico.
Meritano di essere ricordati due Capitoli di Pipino del tit. II dove si fa divieto al vescovo di ricevere il

chierico e il presbitero di altre diocesi senza le lettere dimissorie. Nel tit. VIII, notevoli un capitolo di Lotario (cap. 2) relativo alla rescindibilità delle pene assunte dagli antecessori nelle precarie ecclesiastiche e un capitolo di re Carlo (cap. 4) sulla divisione in quattro parti delle decime ecclesiastiche : una al vescovo, una seconda ai chierici, una terza ai poveri e la quarta per la fabbrica della Chiesa.

BibL.: La raccolta completa dei c. fu curata da A. BoretiusV. Krause in MGH, Legum Sertin II: Capitulariu Rezum Primarum. L'edizione critica della collezione di Benedetto Levita e inMGH, Leger II, it (1837), pp. 17-138. Sui c. e la loro importanza per il diritto ecclesiastico e notevole la seguente letteratura: A.Boretius, Die Capitularien im Langobardischen Reich, Halle 1864; id., Beiträge zur Kapitularien-Kritik, Lipsia 1874: E. Weyl, Die Beziehung des Papstum zum Fröbhischen Stunts-und Kirchenrecht unter den Kardinigen, Breslovia 1803; C. Magni, Ricerche sopra le elezioni episcopali in Italia durante l'atto mediarco, I. Roma 1928; C. Weise, Katterium und Bischofswald im fröbhischen und deutschen Reich tor dem Investiturstreit, Berlino 1912.
Antonio Bota
Liturgia. - Nel linguaggio liturgico medievale si chiamava c. sia l'Ordo contenente le prescrizioni per la celebrazione degli uffici liturgici, sia l'antifonario, e sia specialmente l'indice delle pericopi della S. Scrittura da leggersi nella Messa. In un primo momento esse vennero indicate con annotazioni marginali sugli stessi codici scritturistici del Vecchio e del Nuovo Testamento; ma in seguito (certamente già nel sec. viI) le indicazioni relative tanto alle Epistole come ai Vangeli, disposti secondo l'ordine del "Temporale" e del "Sanctorale", vennero raccolte in codici a sé stanti, chiamati appunto c., o comes, lectionarium, ecc. Esistevano c. per le sole epistole * c. epistolorum *, o per i soli Vangeli * c. evangeliorum *, oppure per ambedue fusi in un insieme organico.
Ad evitare confusioni, si tratterà dei singoli c. alle voci epistolario;evangeliario: cf. anche comes; lezionario. *