CAPITOLARE. - Così si dicono, tecnicamente, quelle disposizioni giuridiche che, articolate in capitula, ebbero la loro particolare manifestazione sotto il dominio dei Franchi. Esse non sono originariamente vere e proprie leggi, in quanto, secondo il concetto germanico, unico organo capace di formare le leggi era l'assemblea. I c. sono invece in origine delle ordinanze o decreti (detti anche praeceptiones, decretiones) i quali, con l'evolversi della potestà regia a danno di quella popolare, riuscirono ad avere un valore proprio, a fianco o al di sopra della stessa legge franca, specie quando il sovrano assolse la difficoltà formale, sottoponendo quelle ordinanze alla pura approvazione dell'assemblea.
Tra i compiti che la costituzione del S. Romano Impero attribuì ai sovrani franchi prevalente era quello della titolo ecclesiae, atteso il carattere religioso della nuova istituzione imperiale.
L'esercizio di tale compito portò il sovrano ad occuparsi via via della provvista degli uffici ecclesiastici, della disciplina del clero e delle stesse questioni dogmatiche e di fede come si rende evidente da tutta una serie di c. nei quali è facile rilevare l'intromissione crescente del potere imperiale nel campo ecclesiastico. Tra questi c. quelli che riguardavano particolarmente il regolamento della Chiesa e delle cose ecclesiastiche ebbero l'appellativo specifico di capitularia ecclesiastica, tenendosi separati dagli altri c. che riguardavano l'assetto delle cose civili e che perciò furono detti capitularia mundana. Un terzo tipo di c. che regolò nel contempo la materia civile e quella ecclesiastica, fu detto capitularia mixta.
Con l'estendersi della conquista franca sotto Carlomagno e i suoi successori ne derivò una maggiore diffusione della religione cattolica nei nuovi paesi asserviti all'impero, un allargamento dei poteri ecclesiastici assunti dall'imperatore e una più estesa applicazione dei c. ecclesiastici.
A ben comprendere questa intromissione del potere civile nel campo ecclesiastico occorre tuttavia tener presente il fatto dell'accomunamento delle funzioni politiche del vescovo con quelle religiose, prima attraverso il rapporto immunitario e poi attraverso quello di vassaggio. Allorché la politica imperiale credette di fare migliore assengnamento sulle dignità ecclesiastiche che su quelle laiche per l'amministrazione della cosa pubblica, concedendo agli ecclesiastici un largo esercizio dei poteri civili in nome dell'imperatore, l'ufficio di natura ecclesiastica venne talmente a congiungersi con quello pubblico che l'imperatore credette di non potere regolare il secondo senza pure imbrigliare e dirigere il primo.
Ma pure per altra via gli ecclesiastici vennero in posisione di soggezione al potere imperiale quando furono designati come missi dominici in quelle ambasciere, inviate periodicamente nei vasti territori dell'impero come organi di controllo e di giudizio delle amministrazioni periferiche. Vi è di più: la contaminazione dei due ordini, l'ecclesiastico e il civile, si ebbe anche per il fatto delle assemblee. Al quale proposito occorre tenere a mente che lo stesso ordinamento della Chiesa nei vari luoghi veniva assorbito e in parte immedesimato nelle organizzazioni politiche. Così i concili erano spesso le stesse assemblee dello Stato dirette dal sovrano o dai suoi rappresentanti e i costituiti tali assemblee vertevano pure in materie concernenti la fede e la disciplina del clero. Sotto questo aspetto i canoni conciliari vennero quindi a rappresentare per quell'epoca e per quelle regioni sovente un'ulteriore concreta invadenza dell'elemento laico, nell'amministrazione e nella vita della Chiesa e delle cose ecclesiastiche. Senonché quell'ingrerenza del più alto laicato in materia religiosa che fu tollerata
all'inizio nello spirito di una presunta dipendenza del sovrano dall'autorità centrale della Chiesa e per un migliore incremento della fede religiosa e della disciplina interna degli ecclesiastici, e che fu anche in parte favorita dalle stesse mire ambiziose e di autonomia delle correnti ecclesiastiche locali, a lungo andare, dato lo scarso senso di missura dell'autorità politica, incontrò reazione nella gerarchia della Chiesa e si venne costituendo tutto un movimento che avrà il suo culmine nella politica restauratrice di Ildebrando, tendente a svincolare la gerarchia ecclesiastica dalle maglie dell'ordinamento politico feudale.
Si avrà dapprima la separazione o, per meglio dire, la concezione indipendente dei due uffici di cui si coprivano gli ecclesiastici, quello di natura religiosa e quello civile e come la consacrazione all'episcopato e la provvista della Chiesa si sosterrà di assoluta competenza della parte ecclesiastica, così il conferimento di eventuali poteri civili all'esclusione poteva essere accordato subordinatamente ma separatamente. È noto come già un c. dell'818-19 di Ludovico il Pio, rispondendo a questo nuovo indirizzo sembrò lasciare libera l'elezione del vescovo alla parte ecclesiastica (MGH, Capitularia, 1, p. 275). Ma presto la legislazione imperiale con Lotario tornò all'organizzazione rigida carolingia. Anzi Lotario pretese persino, con la Constitutio romana dell'824, che la consacrazione del pontefice non potesse avvenire se questi non avesse prestato il prescritto giuramento alla presenza dei messi imperiali (MGH, Capitularia, 1, p. 322).
Con il rafforzarsi degli ecclesiastici, specie in Italia, si vede come essi diventino bene spesso arbitri della elezione dei capi politici. Così Guido di Spoleto dovrà la sua elezione imperiale al giuramento di far salve le preogative ecclesiastiche secondo la formula: «Sanctam romanam ecclesiam ex corde se diligere et exultare et ecclesiastica iura in ordinibus observare... se velle, Deo teste, professus est...» (MGH, Capitularia, 11, n. 222).
Ad una serie di Capitularia ecclesiastica va riconosciuta una speciale autorità, perché accolti e sistemati nella Lombarda, che ebbe per lungo tempo particolare applicazione in Italia e alla quale si riferiscono le stesse autorità religiose nella risoluzione di vertenze anche tra ecclesiastici. Nella Lombarda le disposizioni, a cui si allude, sono comprese nel 1. III e si dispongono più precisamente sotto vari titoli (tit. I, De episcopi et clerici; tit. II, Quando liceat alterius clericum accipere vel non; tit. III, De decimis; tit. VIII, Quando liceat rectoribus ecclesiarum acta antecessorum suorum rescindere; tit. IX, De pontificibus). Si indicano sommariamente le più notevoli di queste disposizioni.
Nel tit. I si raccolgono un gruppo di c. risalenti a Carlomagno. Nel cap. 1 si parla di un sinodo in cui sono congregati vescovi, abati e viri illustres insieme con l'imperatore e in cui si decide che i suffragani rimangano soggetti ai metropoliti secundum canones, che hanno su loro anche potere di emendamento. Si stabilisce inoltre che i monasteri vivano secondo le regole e che le abbadese risiedano senza interruzione nel monastero (cap. 3). Ai vescovi si riconosce il potere (secundum canones) sui presbiteri e chierici infra eorum parrochiam (cap. 4). Si dichiara l'esenzione dei chierici dalla giurisdizione civile (cap. 11), la irrevocabilità dello stato monastico (cap. 11), si sancisce la perpetuità della destinazione dei luoghi consacrati (cap. 13). Si dispone la giurisdizione propria vescovile nelle liti tra chierici (cap. 14). Interessante è inoltre un c. del re Pippino (cap. 17) sul potere del vescovo (pontifex) di ordinare la propria chiesa e di costringere i chierici canonico ordine vivere con la comminazione si quis pontifex clericos suos canonico ordine distinguere noluerit, anathema sit.
Notevole è poi il cap. 36 dello stesso titolo che dichiara la legge romana come propria dell'ordine ecclesiastico.
Meritano di essere ricordati due Capitoli di Pipino del tit. II dove si fa divieto al vescovo di ricevere il
chierico e il presbitero di altre diocesi senza le lettere dimissorie. Nel tit. VIII, notevoli un capitolo di Lotario (cap. 2) relativo alla rescindibilità delle pene assunte dagli antecessori nelle precarie ecclesiastiche e un capitolo di re Carlo (cap. 4) sulla divisione in quattro parti delle decime ecclesiastiche : una al vescovo, una seconda ai chierici, una terza ai poveri e la quarta per la fabbrica della Chiesa.
Antonio Bota
Liturgia. - Nel linguaggio liturgico medievale si chiamava c. sia l'Ordo contenente le prescrizioni per la celebrazione degli uffici liturgici, sia l'antifonario, e sia specialmente l'indice delle pericopi della S. Scrittura da leggersi nella Messa. In un primo momento esse vennero indicate con annotazioni marginali sugli stessi codici scritturistici del Vecchio e del Nuovo Testamento; ma in seguito (certamente già nel sec. viI) le indicazioni relative tanto alle Epistole come ai Vangeli, disposti secondo l'ordine del "Temporale" e del "Sanctorale", vennero raccolte in codici a sé stanti, chiamati appunto c., o comes, lectionarium, ecc. Esistevano c. per le sole epistole * c. epistolorum *, o per i soli Vangeli * c. evangeliorum *, oppure per ambedue fusi in un insieme organico.
Ad evitare confusioni, si tratterà dei singoli c. alle voci epistolario;evangeliario: cf. anche comes; lezionario. *