CANONI E CENSI

CANONI e CENSI. —

I. CANONI

Così si dissero nell'età intermedia le prestazioni periodiche dovute generalmente come pensio o fitto, nelle diverse forme di concessione fondiaria, come i tipi di locazione a breve durata o a lungo termine, l'ente fiuusi, il livello, i censi, la rendita fondiaria e simili. L'uso di queste forme di concessione fondiaria, con la conseguente percezione di c., fu seguita pure dagli enti ecclesiastici, quali titolari di patrimoni fondiari, una volta che si poterono giustificare nei loro riguardi le varie concessioni fondiarie fatte da essi, specie quelle a lungo termine che erano considerate come altrettante alienazioni, con le necessità e il vantaggio degli enti medesimi.
Il c. poteva essere stabilito in danaro o in natura.

Questo allora era una parte dei frutti del fondo e poteva, allo stesso modo della corrisposta in denaro, essere commisurato a una pars quota dei prodotti naturali del fondo (mezzadria, terziaria, ecc.) o essere corrisposto in misura fissa, come pars quanta.
Con il consolidarsi in dottrina della figura del doppio dominio nella specie delle concessioni fondiarie più intense e a lungo termine o perpetue, l’utilista si venne a considerare titolare di un dominio che fu detto utile. Onde la prestazione del c. finì per costituire la prova esterna di tale dominio, mentre la sua esazione rappresentava la prova esterna del dominio diretto del concedente. E poiché il dominio utile era suscettibile di alienazione, il diritto a percepire il c. venne a considerarsi come un diritto che a guisa di onere reale insistesse sul fondo (in teso questo ormai piuttosto come entità economica utile, cioè più dell’utilista che del concedente). Per questa sua aderenza al fondo, come un peso limitato, il c. si manteneva nei confronti di ogni successivo utilista.
Nei tempi moderni, in forza delle leggi civili ispirate alla libertà dei fondi, che riuscirono particolarmente a preservare nei confronti di concessioni ecclesiastiche del genere, e dietro l’apparente motivo del riconoscimento delle ragioni del lavoro sostenuto per la coltivazione e per il miglioramento del fondo, si stabilì per gli utilitati la facoltà di affranco del c., nonostante i patti contrari che fossero intervenuti tra le parti. Questo diritto si intese che dovesse prevalere sullo stesso diritto di devoluzione del dominio diretto.
Il CIC prevede particolarmente l’affranco in materia di enfiteusi (v.).
Il Censu. – L’espressione è relativa tanto al rapporto giuridico di una particolare forma di concessione fondiaria, quanto alla corrisposta (detta pure altrimenti canone, o anche canone censuale) in denaro o in natura, che da quel determinato rapporto di concessione discende.
Il rapporto giuridico di c. si configurò, come tale, nel diritto intermedio sotto la diversa figura di c. riservativo e di c. costitutivo o consegnativo. La prima specie, ritenuta comunque lecita (il c. riservativo denominato anche più tardi rendita fondiaria, della quale in realtà esso rappresenta piuttosto una delle forme originarie) si aveva quando, alienato un fondo, si fosse riservato sopra di questo il diritto a una prestazione periodica.
Il c. costitutivo o consegnativo si determinava invece con la consegna di un capitale in danaro a chi ne avesse fatto richiesta. Il ricevente doveva consentire in favore del concedente un diritto alla percezione di una quota parte in danaro o in natura sui frutti di un fondo di sua proprietà.
Però siccome questo contratto poteva nascondere un mutuo a interesse (usura) che era vietato dalla Chiesa, il rapporto di c. consegnativo per essere ritenuto lecito dovere corrispondere a determinate condizioni che vennero da ultimo stabilite definitivamente da papa Pio V nella bolla de censibus del 19 genn. 1569 (perciò fu chiamato anche c. bollare). Tra l’altro in essa si disponeva la irrepetibilità del capitale versato e la misura in cui doveva essere contenuta la prestazione periodica.
L’una e l’altra forma di c. furono largamente usate dagli enti ecclesiastici per sopperire alle loro necessità di danaro o per assicurare a se stessi una forma conveniente di rendita periodica, garantita su di un fondo.

Bibl.: W. Endemann. Studien in der röm. - kan. Würthschafft - und Rechtlehre, II, Berlino 1874-83, p. 120 sgg.; C. Nani-F. Ruffini, Storia del diritto privato italiano, Torino 1962, p. 65; F. Schupfer, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell’età del Risorgimento, III, ivi 1921, pp. 293-303.