CANONICO. - 1. Per l'origine del termine e le vicende delle istituzioni nel primo millennio, V. CANONICI REGOLARI DI SANT'AGOSTINO. AGOSTINO.
Nel 1059 Niccolò Il cercò di ridurre i c. alla vita comune e di ristabilire la comunanza dei beni della Chiesa, ma fu impresa ardua che non riusci

(per cartevia dei Canonici del Gran S. Bernardo) Canonici regolari di S. Agostino-Stato dei lavori (1938) del costruendo ospizio sul colle Latza, alt. m. 3800 (Himalaya), da parte dei Canonici del Gran S. Bernardo.
di gusto a tutti, donde la distinzione tra c. regolari e c. secolari. Nel sec. xili i c. della chiesa cattedrale formano una categoria a parte nel clero della città episcopale.
2. Si considerano qui i c. secolari. I c. e le dignità costituiscono l'elemento essenziale di un Capitolo. Il CIC ricorda soprattutto due sorta di c. : i c. simplicitero c. titolari e ic. ad honorem o c. onorari (can. 406, § 3).
3. I c. titolari sono membri del Capitolo e godono di un vero beneficio che conferisce loro il diritto a risorse convenienti, tanto che si richiede una concessione speciale della S. Sede per istituire dei canonicati senza emolumenti annessi (can. 393, § 3).
Il numero dei c. deve essere sufficiente perché sia provveduto in modo decoroso al culto divino e alla dignità della chiesa (can. 394, § 3). Il numero resta fissato una volta per sempre nei cosiddetti Capitoli numerati ossia a numero determinato: in tali Capitoli esistono tanti prebendati quante sono le prebende (can. 394, § 1), mentre nei Capitoli non numerati il numero non è determinato e spetta al vescovo, dietro parere del Capitolo, definire a quanti membri le rendite beneficiali permettano un onesto sostentamento (can. 394, § I).
4. Nel sec. xvili si introdusse in Francia l'uso di nominare c. onorari quegli ecclesiastici ai quali i vescovi volevano testimoniare una considerazione particolare. Nessun obbligo per essi d'assistere al coro o di osservare la residenza; ma altresì non possono pretendere alcuna prebenda canonicale, né rivendicare il diritto di suffragio (attivo e passivo) nelle assemblee capitolari. In effetto essi non sono membri del Capitolo. Il diritto di nominare i c. onorari, sia diocesani sia estradiocesani, appartiene unicamente al vescovo: questi dovrà chiedere il parere del Capitolo e non usare di questo diritto che raramente e con circospezione (can. 406, § 1).
Per la nomina a c. onorario di un sacerdote estradiocesano, il vescovo dovrà non solo consultare il suo Capitolo, ma ottenere anche, sotto pena di nullità della nomina, il consenso dell'Ordinario del sacerdote stesso e indicare a quest'Ordinario di quali insegne e privilegi potrà usare il nuovo c. (can. 406, § 2). Il numero dei c. onorari residenti fuori diocesi non può sorpassare i due terzi di quello dei c. titolari (can. 406, § 3).
I c. onorari di una basilica o chiesa collegiale di Roma non possono usare dei loro privilegi e insegne che nell'interno di detta chiesa e delle sue filioli. I c. onorari di tutte le altre chiese fuori Roma possono usare delle loro insegne nell'ambito della loro diocesi ed eccezionalmente fuori della medesima, come i c. titolari. Oltre ai diritti onorifici, i c. onorari hanno diritto a uno stallo in coro (can. 407, §§ i, 2).
5. Col nome di c. soprannumerari vengono designati quei c. che risultano oltre il numero prestabilito, e per conseguenza senza prebenda, nei cosiddetti Capitoli chiusi o numerati. I c. soprannumerari sono veri c., con il diritto allo stallo in coro, alla voce in Capitolo e alle distribuzioni quotidiane, e con l'obbligo di assistere al servizio divino.
Coloro che godono di una prebenda in una chiesa capitolare possono ottenere dalla S. Sede, e da essa soltanto, un indulto di merito, detto indulto di giubilarione, dopo un lodevole servizio di quarant'anni di coro, nella medesima chiesa o in chiese distinte della stessa città o almeno della stessa diocesi (can. 422, § 1). I c. gisdidati, anche se non risiedono nel luogo del loro beneficio, percepiscono le rendite della loro prebenda e anche le distribuzioni quotidiane, pur essendo dispensati dal servizio dell'altare (can. 422, § 2); ma non godono del diritto di opzione ove esso esistesse (can. 422, § 3).
Notiamo di passaggio i c. coadiutori che il Papa assegna a quei c. che l'età o lo stato di salute rende incapaci di compiere il loro ufficio. Di massima essi hanno i poteri d'ordine spirituale e temporale dei c. dei quali sono coadiutori, ma non hanno diritto alcuno alla prebenda, né obbligo di residenza o di assistenza al servizio divino.
6. Spetta al vescovo conferire tutti i canonici, previo parere del Capitolo, a meno che la loro collazione non sia riservata alla S. Sede o la carta di fondazione assegni ad altri tale diritto. Il vescovo non conferirà questo titolo che a sacerdoti ragguardevoli per dottrina e integrità di vita (can. 404, § 1); egli terrà conto, a parità di condizioni per il resto, del grado di dottore in teologia o in diritto canonico o dei meriti acquistati nel ministero o nell'insegnamento.
I c. devono prendere possesso del loro beneficio in conformità ai can. 1443-45 e premettere la professione di fede in base ai can. 1406-1408. Dopo questa presa di possesso, essi possono usare delle insegne e dei loro privilegi, occupare uno stallo in coro e percepire i frutti del loro beneficio (can. 405, §§ 1, 2).
7. Tra i principali doveri del c. sono il servizio di coro e la residenza. Tutti coloro che hanno un beneficio corale sono tenuti alla quotidiana recita dell'Ufficio divino in coro. Il servizio a turno (servitium per turnum) è tuttavia legittimo se autorizzato dalla legge di fondazione del Capitolo o dalla S. Sede (can. 414). L'ufficiatura canonica comprende: la salmodia delle ore canoniche, la Messa conventuale e le altre messe da celebrarsi conforme alle rubriche del messale o per pie fondazioni (can. 413, §§ 2, 3).
I membri del Capitolo sono tenuti alla residenza nel luogo del beneficio e non possono godere che di un ristretto tempo di vacanze, le quali per i c. obbligati al coro non devono sorpassare ogni anno i tre mesi, continui o divisi (can. 418, § 1). Una causa legittima e una speciale licenza del vescovo sono necessarie perché i c. possano assentarsi durante la Quaresima e l'Avvento o nelle feste più solenni dell'anno (can. 418, § 3). Durante le vacanze, essi non percepiscono che le rendite della loro prebenda.
8. I c. hanno il diritto di portare una veste particolare e delle speciali insegne che possono essere ivi rocchettate, la mazzetta, la cappa magna, l'anello e talvolta la croce pettorale. La veste canonica deve essere portata in coro; ed è permesso usarla in tutta la diocesi; fuori diocesi non può essere usata che da quelli che accompagnano il vescovo o rappresentano il Capitolo ai concili o in qualche altra solennità (can. 409, §§ 1, 2).