I. Origine e sviluppo.
Quest'Ordine, che ha la precedenza sugli altri (CIC, can. 491) ed è composto da Congregazioni autonome, si è sviluppato da raggruppamenti di chierici di vita comune o da capitoli claustrali che alla fine dell'età antica e in quella di mezzo sorgevano in ogni parte ad opera di vescovi zelanti. Si denomina da s. Agostino perché alle più lontane origini dell'istituto fu egli che realizzò in modo ideale questa forma di vita, e perché sin dal sec. xit la cosiddetta regola di s. Agostino fu adottata dall'Ordine. Questo, pertanto, unisce e fonde insieme l'ufficio proprio dei canonici, cioè il culto liturgico solenne, con la vita religiosa, cui si associano varie attività del ministero pastorale, in prevalenza quella parrocchiale. I C. r. di S. A. si differenziano dai Canonici regolari Premestratensi e Crocigeri, che costituiscono ordini con denominazione particolare, sia pure sulla base comune della vita canonicale, e che hanno un loro fondatore e un'organizzazione propria. L'origine del nome "canonico" e del relativo istituto regolare non ha avuto sempre una spiegazione soddisfacente e uniforme. Il "canone" che presso Carisio significava "regola grammaticale" e nel codice di Teodosio l'ordinamento dei contributi in natura della varie province (canon frumentarius), nella lingua ecclesiastica ben tosto veniva usato per indicare le prescrizioni intorno alla disciplina dei chierici e fedeli. Il canonico, nome che si ri- scontra per primo presso s. Basilio e nei decreti del Concilio di Laodicea, rappresenta quindi, originariamente, un chierico, istituito e vivente secondo i sacri "canoni", spesso per distinguerlo dai chierici "vagantes" o addetti ad una chiesa privata, senza vero rapporto con il vescovo. In tale senso si comprende un canone del Concilio di Clermont del 535 che prescrive che quei sacerdoti che non sono "canonici" né nelle città «sacovile né nelle parrocchie rurali, ma che dimorano sparsi presso oratori privati, si debbano recare alla cattedrale almeno nelle grandi feste. S. Bonifacio, l'apostolo della Germania, in una lettera a papa Zaccaria, riferendosi alla decadenza del clero nel regno dei Franchi, dichiara di essersi obbligato ad aiutare soltanto i vescovi e sacerdoti canonici (MGH, Epistulae, III, p. 368). Col tempo però il termine "canonico" si venne ad attribuire quasi per antonomasia a quei chierici che vivevano in monasteri presso cattedrali o altre chiese insigni, ma l'incertezza perdurava ancora a lungo; cosi, mentre la "regola canonicorum" di s. Crodegango è scritta appunto per il capitolo claustrale di Metz, in essa figurano "clerici canonici qui extra claustra in civitate commanent (c. 21). Dal sec. viII in poi appaiono quindi regole per i canonici, la cui vita convenuale s'impronta, sia pure in una maniera più blanda ed elastica, a quella dei monaci: si parla di "abbates canonici", distinti dagli "abbates regulares" dei monaci. I C. r., ché tali si chiamavano dopo la divisione dei Canonici in secolari e riformati, avvenuta nel sec. xI, rappresentano, nel primo millennio, anche prima che la parola "canonico" assumesse il significato specifico di canonico claustrale, quella parte del clero che, sotto l'ubbidienza del vescovo, viveva in comune presso una chiesa, osservando una forma di vita religiosa. Dell'esistenza di questi raggruppamenti di chierici, che sull'esempio dei monaci seguivano tale tenore di vita - dei tre voti religiosi non si parla distintamente che al tempo degli Ordini mendicanti - abbiamo testimonianze precise. La prima ci viene fornita da s. Ambrogio (Ep. 63 : PL 16, 1253-60) secondo cui s. Eusebio, vescovo di Vercelli, fu il primo in Occidente ad introdurre fra il clero della sua chiesa la vita comune dei monaci, da lui conosciuta durante l'esilio in Oriente. Altrettanto ci è attestato di s. Zenone, vescovo di Verona, che viveva monasticamente insieme ai chierici della sua cattedrale (PL II, 498). Questa vita esemplare non rimase un fatto isolato, perché altri presuli con il loro clero l'imitarono. Fra tutti si distinsero coloro che condivisero con Agostino tale genere di vita ad Ippona. Se la geniale istituzione agostiniana cadde sotto la persecuzione suscitata contro la Chiesa africana con l'invasione dei Vandali, non fu però dimenticata : molti l'apprezzarono come ideale di santità e si proposero anche di imitarla. Ne è una prova l'operetta De vita contemplativa di Giuliano Pomerio (PL 39, 415-520) per molto tempo attribuita a Prospero di Aquitania, ed un Vademecum per il clero, tutto impregnato di dottrina agostiniana. L'autore, che presiedeva in Arles ad una comunità di chierici, riferisce pure le massime riguardanti la vita comune del clero. Egli rimprovera coloro, che in congregatione scientes e possedendo dei beni, pretendono di essere mantenuti dalla chiesa (II, 10). Encomia invece colui che lascia il suo avere ai parenti o alla chiesa, oppure, venduto tutto, distribuisce il ricavato ai poveri per essere povero volontario (II, 11). Nella seconda metà del sec. v troviamo quindi nelle Gallie ecclesiastici con vita comune senza il totale distacco dai beni, mentre altri, certamente meno numerosi, come poveri volontari seguivano integralmente l'ideale agostiniano. Fautori nel sec. vi ne furono s. Cesario di Arles e s. Gregorio Magno. Quando, poco dopo il 742, Crodegango fu eletto vescovo di Metz, egli, che prima viveva professata la vita monastica, trovò nel clero della sua cattedrale una vita assai rilassata. La riforma di questi suoi più vicini cooperatori, denominati Canonici, fu una delle sue prime cure pastorali. Per essi composeuna regola di vita comune di 34 capitoli (W. Schmitz, S. Chrodegangi Metensis Episc. regula Canonicorum, Hannover 1889) che è la prima del genere. Nel prologo che precede i capitoli dichiara che la regola sarebbe stata superflua se i pastori e i sudditi avessero osservato i canoni già esistenti sui loro doveri. Ciò prova che sino allora i Canonici non avevano una regola propria. Perciò Crodegango è da ritenersi l'autore della prima regola canonicale, che contiene le norme per la vita comune, le occupazioni giornaliere e i doveri dei Canonici. Sono pratiche in gran parte desunte dalla vita dei monaci e adattate per i Canonici. Chi desiderava far parte del capitolo doveva donare i beni immobili alla Chiesa, conservandone l'usufrutto; rimaneva proprietario dei beni mobili e alla morte una metà era destinata ai Canonici e l'altra ai poveri. Ricorda che i Canonici dovrebbero attuare l'ideale di perfezione (totale rinunzia), e ordina al vescovo di provvedere al necessario mantenimento di chi farà ciò. La regola fu adottata da altri Canonici e in seguito ampliata in 80 capitoli (PL 89, 1057 1098). Ma per quel che riguarda la facoltà di possedere, la nuova redazione rappresenta un peggioramento, perché permette ai Canonici beni immobili e mobili. Però la prescrizione di Crodegango riguardo ai poveri volontari è mantenuta. Ma il miglioramento di vita ottenuto con la riforma di Metz non fu di lunga durata. Altro tentativo di rialzare le sorti dell'istituto canonicale fu compiuto da Ludovico il Pio, nel Sinodo imperiale di Aquisgrana dell'816. L'insieme degli statuti destinati ai Canonici del regno franco, chiamato regola imperiale di Aquisgrana (PL 105, 811-34), contea di 145 capitoli, dei quali 118 contengono molti canoni e decreti disciplinari di antichi concili e di sinodi africani nonché di estratti dalle opere di Padri. Gli altri riguardano le pratiche della vita comune e sono desunti dalla regola di Metz. Nel cap. 112 si ricorda ai Canonici lo stato di perfezione da conseguire con il distacco totale dalla proprietà; mentre, strana anomalia, con il cap. 115 si distrugge la vita comune, simile alla monastica e a quella di s. Agostino, col permettere ai Canonici di possedere. Il miglioramento promosso da Ludovico il Pio in parte si ottenne, ma fu molto effimero. La mancanza del voto di povertà e dell'uguaglianza esteriore a chi viveva in comunità di casa e di vitto, condussero a gravi abusi. La proprietà privata molto conferiva a rilasciare la regola: onde in progresso di tempo molti capitoli degenerarono: (G. Hergenröther, Storia universale della Chiesa, trad. it., III, Firenze 1905, p. 218). L'istituzione incontrò giorni migliori solo quando la suprema autorità della Chiesa promosse efficacemente la vita comune regolare dei Canonici. Infatti i Papi e i loro zelanti cooperatori, avendo comprese che la causa principale della vita rilassata dei Canonici era il possesso dei beni e del denaro, avversarono il diritto di proprietà, ammesso dalla regola di Aquisgrana. Ciò avvenne nel Sinodo Lateranense del 1059 sotto Niccolò II, ove, alla presenza di 113 vescovi, Ildebrando, più tardi papa Gregorio VII, tenne un discorso di aspra critica contro tale licenza (J. Mabillon, Annales Ordinis s. Benedicti, IV, Lucca 1739, p. 689). Anche la razione giornaliera di 2 libbre di pane e di 5 libbre di vino o di birra concessa dalla regola (cap. 122), fu giudicata eccessiva e poco confacente a persone ecclesiastiche. Il 4° canone del Sinodo ordinò ai Canonici che, oltre alla obbedienza ed alla castità, osservassero anche la vita comune con la totale rinunzia alla proprietà come si conviene a dei chierici religiosi (Mansi, XIV, 898). Un altro promotore della riforma, s. Pier Damiani, criticava con parole ancora più severe i capp. 115 e 122 della stessa regola (Opusc., 24, Contra Clericos Regulares proprietarios: PL 145, 479 sgg.). La severità di giudizio dei riformatori contro la regola imperiale era giustificata dalla tenacità dei Canonici nel difenderla per sottrarsi alla riforma. Molti capitoli si manifestarono refrattari, ma la riforma ottenne dei notevoli successi sin dall'inizio a Roma ed altrove. Ildebrando potè affermare nel citato discorso che alcuni dell'ordine clericale, professavano vita comune con il voto di povertà in tantum ut nil sibi reservassent proprii. Tale esempio fu imitato dai Canonici di S. Martino di Lucca al tempo di Leone IX e Vittore II. Questi però non perseverarono e si opposero ad ogni ulteriore riforma. In con-

Canonici regolari di S. Agostino - Ingresso alla prevestuta dei Can. r. Lateranensi di Verres tinizio sec. xvir - Aosta.
penso sorse a Lucca il celebre priorato dei C. r. di S. Frediano, che rimasero per molto tempo uniti in fraterna carità con quelli di S. Giovanni in Laterano. Per opera di s. Pier Damiani la vita comune perfetta fu attuata dai canonici della cattedrale di Fano (Opusc., 27: PL 195, 204 sgg.). Sotto Alessandro II anche i Canonici di Pistoia l'accettarono. All'inizio del sec. xir la vita comune regolare risulta attuata nella cattedrale di Città di Castello e un po' più tardi in quelle di Perugia e di Gubbio. Contemporaneamente gli sforzi dei pontefici ebbero successi in Francia e anche in Germania, dove la riforma era fortemente ostacolata. La vita comune, già abbracciata da vari capitoli come quello di Salisburgo, fu soppressa dalla violenza degli imperiali e poté essere ripresa soltanto dopo la scomparsa di Enrico IV. Il successo ottenuto tra i canonici delle cattedrali fu limitato; invece crebbe sensibilmente il numero di quelli in vita comune con perfetta rinunzia ad ogni proprietà privata nelle nuove fondazioni di collegiate. Col favore dei Papi e soprattutto dopo il ro8o queste si moltiplicarono rapidamente, specialmente durante il sec. xir, che fu il periodo di massimo sviluppo. Si ebbero così profonde scissioni tra i Canonici; alcuni, refrattari alla riforma, abbandonarono anche tutte le pratiche di vita comune prescritte dalla regola imperiale, conducendo vita privata e godendo una parte delle rendite della Chiesa a titolo di beneficio, e furono chiamati Canonici secolari; i riformati invece, ad imitazione non soltanto dei monaci, ma anche del clero di Agostino, e dei renuntiautes dei secoli anteriori, si chiamarono C. r. Fra queste due classi, rimase per vario tempo un gruppo di altri Canonici, i quali, poco inclini alla riforma, ma aderendo ancora alla regola imperiale, conservarono tuttavia una parvenza di vita comune. Nel 1200 non costituivano più una classe
stabile, e scomparvero con il processo di scissione da cui
sorgerò le due classi nominate. In pari tempo nei docu-
menti si riscontra la nuova denominazione di Ordine,
per designare la collettività di tutti i capitoli riformati,
tanto quelli delle cattedrali quanto quelli di nuova fon-
dazione. Tutti, benché indipendenti tra loro, presi insieme
costituivano l'Ordine dei C. r. detti di S. Agostino da
quando, nel corso del sec. XII, adottarono la cosiddetta
regola di s. Agostino. Le grandi collegiate in Francia ed
Inghilterra ebbero di preferenza il titolo di abbazia;
quello di prepositura in Germania e quello di priorato in
Italia e Inghilterra. Erano priorati le collegiate di S. Fre-
diano di Lucca, di S. Maria in Porto a Ravenna, dei
SS. Vittore e Giovanni in Monte di Bologna. Invece
S. Croce di Mortara era una prepositura. Queste colle-
giate e molte altre all'estero spiegarono un rigoglioso
sviluppo in numerose dipendenze di priorati e di parroc-
chie, senza però alterare la loro primitiva costituzione giu-
ridica. Soltanto più tardi alcune adottarono la forma di
congregazione con una direzione superiore centrale e con
case giuridicamente equiparate tra loro.
Non risulta dai documenti che ai C. r. fosse imposta
una determinata regola. I riformatori esigenvano da
essi la pratica della vita comune con il totale distacco
dai beni; ogni capitolo adottava perciò liberamente
gli statuti atti a fomentare tale pratica. Vennero così
varie regole, adattamenti di statuti o usi particolari.
Nemmeno fu loro proibito di servirsi delle norme con-
tenute nelle due antiche regole canonici non con-
trarie allo spirito della nuova vita abbracciata. Tali
norme non erano state esaurite nel Sinodo Romano
del 1059. Ciò spiega come nella prima fase di sviluppo
dell'Ordine, dal 1050 sino a ca. il 1130, si riscontrano
varie regole, che possono chiamarsi primitive in rap-
porto ad un'altra, che in un secondo tempo le sostituì.
La regola ufficiale dei Canonici, cioè quella di Aquisgra-
na, dapprima non fu abbandonata, ma emendata e ampliata.
Lo attestato le aggiunte alla regola medesima esistenti nei
codd. del sec. XI: Ottobon. 38 V. Lat. 485 e 1351 della
biblioteca Vaticana (C. Egger, De antiquis regulis Canonici.
reg., in Ordo Can., I [1946], pp. 44-48), che contengono
tutta la regola di Aquisgrana all'infuori dei capitoli incri-
minati dal Sinodo del 1059, e molti presi dalla Regola di
S. Benedetto e di S. Crodengano (A. Werminghoff, Die Be-
schlüsse des Aachener Concilis im Jahre 816, in Neues Ar-
chiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtshunde, 27
[1902], pp. 40-45; C. Egger, loc. cit., p. 48). Sarebbero due
parti di un testo comune da cui furono trascritti: vi figuano
i capitoli della regola imperiale, ad eccezione di quelli con-
trari alla totale rinunzia alla proprietà, che è inculcata con
altri precetti. Ciò prova che la regola così emendata servì
ai Canonici riformati. Un'altra regola certamente usata da
C. r. è quella che ha per titolo Regula de Patrum Augusti.
stini, Hieronymi, Gregori, Prosperi (Pomerio) atque Isi-
dori. I 62 capitoli sono il testo stesso dei capitoli della re-
gola di Aquisgrana e di quella ampliata di Crodengano:
solo il testo è emendato in ciò che riguarda la perfetta ri-
nunzia alla proprietà. Il codice era il liber capitularis della
prepositura di S. Michele di Càmeri (Pavia) e si trova oggi
nel museo civico di Pavia (Inv.: martirologio di Usuardo,
B. 28, n. 146). V'è poi il cod. Ottoboniano 175 che rappre-
senta una ulteriore e più libera elaborazione della regola
di Aquisgrana, dove sono stati inseriti molti detti dei
SS. Padri sulla disciplina del clero, alcuni capitoli della
Regola di S. Benedetto. È interessante che vi compaia per
la prima volta un passo della cosiddetta regola di S. Ago-
stino, citato semplicemente come autorità.
Altri compilatori seguirono lo spirito delle due regole
antiche dei Canonici nel comporre il nuovo testo di regola.
Ciò fece Pietro, detto Peccatore, fondatore e primo priore
di S. Maria in Porto (Ravenna). La regola portuense fu
approvata da Pasquale III nel 1116. Il medesimo metodo
fu osservato da Mangelodo di Lauterbach, primo pre-
posito della collegiata di Marbach, fondata nel 1089. An-
che questa regola fu approvata da Callisto II. A queste varie regole adottate dall'Ordine nella prima
fase di sviluppo, conviene aggiungere quella cosiddetta di
s. Agostino. Non è ancora accertato dove essa fece la prima
compara, se in qualche collegiata di Francia, di Germania
o altrove. Il testo odierno della regola, ad eccezione del
principio: Aute omnia... principaliter nobis data, è rico-
nosciuto da tutti come opera di Agostino. Fu pure affer-
mato dagli storici che il testo fu scritto come regola desti-
nata ad uomini. Invece autori recenti ritengono che esso
era in origine una lettera (211) indirizzata alle sacre ver-
gini d'Ippona. Essa sarebbe stata trascritta con adatta-
mento per il sesso maschile durante il sec. VII probabil-
mente nelle Gallie. Ce ne fa fede il codice di Corbie del
sec. VII che contiene il più antico manoscritto della "re-
gola adattata a uomini, la quale, a quanto sembra, serviva
come lettura spirituale per i monaci" (cf. A. Casamassa, Il
più antico codice della regola monastica di s. Agostino, in
Rediconti Pont. Acc. rom. arch., I [1923], pp. 25-105).
Durante il sec. XII la regola di s. Agostino divenne la
regola ufficiale dell'Ordine, benché il suo testo non fosse
ancora fissato. Ciò risulta dai codici ed è una prova evi-
dente che essa fu liberamente scelta dai Canonici. In varie
collegiata, come dai Canonici di S. Vittore di Parigi e da
quelli di Marbach, fu accettato per regola il solo testo
genuino. Presso altre questo era preceduto da un altro,
oggi ritenuto da tutti come spurio, che incomincia con
le già citate parole: Ante omnia, tale quale si trova nel
cod. Corbiense del principio del sec. VIII. Altri capi-
toli tolsero dal testo spurio tutto il paragrafo su l'ufficio
divino e sul lavoro manuale ed altre pratiche monacali
poco confacenti ai Canonici, sicché non ne rimase che
il principio. Altrove questo inizio figura nel titolo della
regola e nel testo genuino è ricordato nel modo seguente:
Haec sunt quae praecipimus observari, ut in canonica habi-
tantes post principalia praecepta Dei et proximi, caritatis
viculum custodatur. Simili varianti si riscontrano nei
codici sino a tutto il sec. XV. Quando si stabilì defini-
tivamente il testo della regola di s. Agostino il pre-
cetto della carità, raccomandato dalle parole iniziali
della regola spuria, fu conservato alla regola agostiniana,
definita regola per eccellenza della carità da praticarsi nella
via comune religiosa. Con il diffondersi di questa regola
presso i C. r., l'Ordine è menzionato nelle bolle pontifice
come costituito: secundum Deum et s. Augustini regulam.
Con l'osservanza della vita comune perfetta fiori il
culto divino con le solenni funzioni liturgiche e l'ufficia-
tura diurnea e notturna. A questo scopo principale i Cano-
nici consacrarono la maggior parte della loro attività
giornaliera.
Molte collegiate, specialmente se fondate da zelanti
vescovi, al principio rimasero soggette alla loro giurisdi-
zione. Poi i C. r. ottennero la protezione della S. Sede ed
altri privilegi non escluso quello di eleggere il proprio pre-
bato. Papi e vescovi concessero pure a molti capitoli dei
benefici parrocchiali. Presto si praticò dai C. r. la benefi-
cenza a favore dei poveri e dei pellegrini. Fuori del re-
cinto di clausura esisteva a tale scopo un locale, chiamato
hospitium oppure hospitale. La cura dei ricoverati era
affidata ad un canonico chiamato magister hospitii. Di que-
sta beneficenza, largamente praticata dal sec. XI ai nostri
giorni, si resero sommamente benemeriti i C. del
Gran S. Bernardo, i C. r. del S. Sepolcro, conservatisi
fino al sec. XIX, i C. r. di S. Antonio, di S. Spirito, i
quali avevano una delle due case centrali a Roma che
ne conserva tuttora il nome (ospedale di S. Spirito).
Per riparare alla mancanza di una direzione generale
nell'Ordine e all'eventuale rilassamento della disciplina
regolare, il IV Concilio Lateranense sotto Innocenzo III
(1215), prescrisse ai C. r. e ai Benedettini la celebra-
zione di capitoli provinciali triennali. In essi dove-
vansi nominare visitatori e alcuni prelati per compiere
la visita canonica alle varie case. La necessità di una ri-
forma fu sentita nel secolo seguente. Benedetto XII la
ordinò con la Costituzione del 25 maggio 1339 (Bullarium
romanum, Torino 1857 sgg., p. 424). Il documento con-
tiene delle disposizioni per l'accettazione e l'educazione
dei giovani, l'ufficiatura, gli uffici, il vitto, il vestito, l'am-
ministrazione dei beni, le biblioteche e gli archivi. L'Or-
dine allora comprendeva quattro province in Italia, cin-
que in Francia e sette negli altri paesi. Dopo un effimero miglioramento la disciplina regolare peggiorò con l'apparire dello scisma e del sistema delle commende; continuò la secolarizzazione, e dei capitoli delle cattedrali solo qualcuno rimase regolare di nome sino al sec. xvir. Non fu più tentata un'altra riforma generale; però, a più riprese, si manifestarono delle correnti innovatrici, che infusero nuova vita all'istituzione. In tal modo, per opera quasi sempre dei canonici stessi, sorsero le Congregazioni. Le canoniche, sino allora indipendenti tra loro, furono riunite in un corpo solo con una direzione centrale, costituita da un superiore generale, con alcuni consiglieri. Queste Congregazioni adottarono pure la celebrazione dei capitoli generali, annuali da principio, triennali in seguito. Alcune, accanto a queste innovazioni, mantennero le caratteristiche primitive dell'Ordine, la perpetuità delle prelature e la stabilità degli individui, unendosi alle volte in modo da formare una Congregazione sul tipo di quelle monastiche.
Una particolarità dell'Ordine sono le sue scuole spirituali :
1. La scuola di S. Vittore : i suoi rappresentanti principali, Ugo, Riccardo, Adamo, Accardo, Tomaso Gallo, sono d'indole piuttosto speculativa e sotto l'influsso dello pseu-do-Dionigi. Tutto il

creato, le vicende
storiche e in modo particolare le S. Scritture, contengono un «nucleo divino» che si conosce attraverso la meditazione intuitiva. Da questa si assurge alla contemplazione che è una considerazione affettiva della verità divina, scevra del "fumo delle passioni».
2. La scuola di Windesheim : più conosciuta sotto il nome di «Devotio moderna». Essa indica appunto una nuova corrente spirituale, la quale, per mezzo dei C. r. di Windesheim e dei Fratelli della vita comune, si diffuse nei Paesi Bassi, in Germania, Austria. Italia, Francia, Spagna.
3. La scuola Lateranense: la Congregazione Lateranense, nel fervore della riforma, produsse una letteratura assai ricca d'indole ascetica, ispirandosi non di rado alla "Devotio moderna»; senza schemi complessi, insiste sulla rinunzia al mondo e alla propria volontà, dà minore importanza alle austerità che alla preghiera filiale e intima ed alla frequenza dei Sacramenti. Tra gli autori, che hanno anche il merito di essersi serviti di solito del volgare, sono da annoverarsi : Paolo Maffei, Serafino da Fermo, Pietro da Lucca, Serafino da Bologna, Alessandro Torre, Nicola Bambacari.
Nel campo missionario i C. r. di S. A. si resero benemeriti, nei secc. xir e xiri, dell'evangelizzazione di alcune tribù slave della Germania settentrionale e dei popoli baltici. Il canonico regolare s. Vicelino predicò il vangelo ai Vagri, s. Meinardo coronò la sua attività missionaria nel Baltico con la morte. La Congregazione portoghese di S. Giovanni Evangelista portò più tardi la buona novella nel regno del Congo, in Abissinia e in India; C. r. spagnoli collaborarono nel 1500 alla conversione degli Indianid'America.
Il contributo dell'Ordine alla cultura e alla civiltà è considerevole. Notiamo anzitutto la scuola teologica di S.
Vittore di Parigi con Ugo, Riccardo, Goffredo, Gualtiero, Roberto di Flamesbury, Pietro di Poitiers ed i biblisti Andrea e Pietro Comestore. Il collegio dei C. r. di Val des Ecoliers faceva parte della facoltà teologica dell'Università di Parigi. Nel campo teologico notiomo inoltre Gerhoh di Reichersberg, Martino di Aspilcueta, detto Navarrus, Giovanni Crisostomo Trombelli ed Eusebio Amort, gli ultimi due, insieme con Gabriele Pennotto, anche insigni storiografi dell'Ordine. Per tutto il medioevo erano famosi come canonisti s. Ivo di Chartres e Stefano di Tournai. Per gli studi orientali e biblici sono da nominarsi, limitandoci, come anche sopra, a qualche figura rappresentativa, Ambrogio Teseo, Agostino Steuco, Sebastiano Scemiller, Giovanni Crisostomo Mitterrandner. Per la poesia latina medievale è celebre Andrea di S. Vittore, in quella umanistica Girolamo Vida, Basilio Zanchi, Giovanni Battista Santeul (Santolius). Alessandro Marino si può chiamare il fondatore dell'Accademia di S. Cecilia in Roma.
II. PRINCIPALI
CONGREGAZIONI ESTINTE.
Fare un elenco di tutte le Congregazioni dei C. r. di S. A. significherebbe nominare gran parte delle cattedrali e collegate d'Europa; basterà solo indicare alcune delle principali, estintesi nel corso dei secoli, prima
di far cenno di quelle che tuttora esistono.
4. La Congregazione del S.mo Salvatore, detta unche Renana. - Fu cosi chiamata dalla chiesa del Salvatore di Bologna presso la quale, nella metà del sec. xiv, si trasferirono i C. r. di S. Maria di Reno. Questa rinomata collegiata era sorta al principio del sec. xir presso il torrente Reno nel territorio bolognese; ma l'inizio della Congregazione fu opera di Stefano Agazzari, priore dei C. r. di recente fondazione in S. Ambrogio di Gubbio. Egli ottenne da Martino V nel 1418 l'unione di S. Ambrogio con S. Salvatore e l'anno seguente la Congregazione era fondata. Altre canoniche si unirono ad esse e alla fine del secolo seguente raggiunsero il numero di quaranta, tra cui le romane di S. Pietro in Vincoli, di S. Lorenzo fuori le mura e di S. Agnese. La Congregazione ebbe molti uomini distinti per virtù e scienza, tra cui il b. Arcangelo Canetoli, Agostino Steuco, il card. Andrea Galli e l'arcivescovo Vincenzo Gorofali. Soppressa nel 1810 , fu ripristinata negli anni 1814-19 ed unita alla lateranense nel 1823.
2. La Congregazione di S. Giorgio in Alga-Venezia. - S. Giorgio era un antico priorato di C. r., ridotto nel 1404 al solo priore con due laici a tacite professi». Il priorato fu soppresso e a S. Giorgio si stabilì una collegiata di Canonici secolari di vita comune molto osservante. Fu approvata da Gregorio XIII nel 1407. Figurano tra i primi canonici i nipoti del Papa, Antonio Correr e Gabriele Condulmer, più tardi Eugenio IV, e s. Lorenzo Giustiniani. Ebbero più case in Italia tra le quali S. Salvatore in Lauro a Roma. Divennero regolari quando-Pio V nel 1570 impose loro i voti solenni. Clemente IX li soppresse nel 1668 e i beni passarono alla repubblica per la guerra contro i Turchi.
5. La Congregazione di Windesheim
Fu fondata nel 1386 a Windesheim presso Zwolle da Fiorenzo Raddevijns e sei Fratelli della vita comune e approvata da Bonifacio IX e Martino V. Si diffuse rapidamentenei Paesi Bassi e in Germania. Specialmente nel sec. XV fu altamente benemerita della riforma della vita canonica. Scomparve con la soppressione napoleonica. All'inizio di quel secolo le furono aggregate varie case di C. r. con la casa principale di Groenendael costruita dal b. Giovanni Ruysbroeck. Nel 1432 altre dodici canoniche con quella principale di Neus, della diocesi di Colonia, si unirono ad essa. Anche la prepositura di Marbach, spogliata e rovinata dagli Armagnacchi, risuscitò a nuova vita nel 1464 con l'incorporazione nella Congregazione. Nel suo massimo sviluppo essa contava ben centoventi case, molte delle quali perirono con la Riforma. Nel sec. XVII vi fu anche un tentativo di unione alla Congregazione Lateranense. Con la soppressione napoleonica scomparve definitivamente.
4. La Congregazione di S. Vittore e di S. Genovetta di Parigi. - L'abbaia di S. Vittore, fondata da Guglielmo di Champeaux, fu approvata da Pasquale II nel 1114. Divenne presto un rinomato centro di cultura. Fra gli illustri canonici vittorini figurano Ugo, Riccardo e Adamo. Come dipendente l'abbazia ebbe molti principi e parrocchie. Dopo anni di splendore, fu trovata dal turbine rivoluzionario. Alla fine del sec. XV fallì un tentativo di unione con la Congregazione di Windesheim. Nel 1515 si associò alla nuova Congregation réformée de France, che fu denominata di S. Vittore. Ma nel 1544 i vittorini ritornarono indipendenti. Incominciò la serie degli abati commendatari. Il governo dell'abbazia fu affidato a priori vicari sino al 1641; questi divennero poi priori triennali. Nel 1634 da un'altra riforma, promossa dal priore Carlo Faure dell'abbazia di S. Genovetta e dal card. de la Rochefoucauld, sorse la Congregazione di S. Genovetta. Ne fecero parte numerose abbazie e priorati di Francia ed alcuni dei Paesi Bassi, ma anche essa fu travolta dal turbine rivoluzionario. Fra gli ultimi Canonici di queste abbazie parigine morirono martiri: il b. Carlo Maria Bernard, bibliotecario di S. Vittore, i b. Giovanni Francesco Bonnet de Pradal e Claudio Ponce di S. Genovetta.
5. La Congregazione del S. mo Salvatore Nostro. - Fu fondata da s. Pietro Fourier, canonico regolare dell'abbazia di Chaumont, e parroco di Mattanicourt nella Lorena. Il Santo aveva già dato vita alla Congregazione delle Canoniche segretari di Nostra Signora quando (nel 1623) si accinse alla riforma della vita canonica nelle abbazie della sua regione. Nel 1628 la riforma era stata accettata da otto case, che Urbano VIII, con la bolla del 28 ag. dello stesso anno, riunì in Congregazione. Ad essa concesse in pari tempo che il superiore generale fosse eletto a vita. Si propagò specialmente nella Lorena e nella Savoia e si rese benemerita nel sacro ministero e nell'istruzione ed educazione della gioventù maschile.
6. La Congregazione di S. Croce di Coimbra in Portogallo. - Fu così chiamata dalla casa centrale eretta nel 1132 da Tellone, arcidiacono della Cattedrale. I canonici adottarono le consuetudini di quelli di S. Rufo di Valenza. A Coimbra visse tra essi s. Antonio di Padova prima di entrare nell'Ordine francescano. Da una riforma promossa dal re Giovanni II, sorse nel 1527 la Congregazione con varie case sparse nel regno lusitano.

burg nell'Austria Inferiore (1108), Novacella o Neustift in diocesi di Bressanone (1142), Reichersberg, diocesi di Linz (1084), Vorau, diocesi di Seckau (1163). Alcune di queste prepositure sono veri centri di cultura con ricche collezioni di opere d'arte, manoscritti, incunaboli (nella biblioteca di S. Floriano se ne conservano 800). Durante i secc. xvi e xvir si effettuo tra questi monasteri e la Congregazione del Salvatore lateranense un'unione caritativa e la comunicazione dei privilegi; da quel tempo questi C. r. si chiamano Lateranensi ed i prevosti abati Lateranensi.
Secondo l'antico costume dell'Ordine ogni prepositura ha un certo numero di parrocchie, incorporate alla medesima (complessivamente in tutta la Congregazione 110 parrocchie), dove svolge l'attività pastorale. Nelle prepositure i C. r. si applicano all'ufficio corale, allo studio e all'insegnamento. Klosterneuburg è famosa per il suo "apostolato liturgico" (Volksliturgisches Apostolat), movimento che cerca di stimolare la partecipazione attiva alla sacra liturgia da parte dei fedeli. A questo ramo di C. r. apparteneva il celebre Gerhoh di Reichersberg.
Nel Capitolo generale vengono eletti l'abate generale, che presiede alla Congregazione per sei anni, ed il convisitatore che compie la visita canonica nella prepositura propria dell'abate generale. La Congregazione conta oggi 6 case con 349 canonici.
3. Congregazione ospitaliera dei C. r. del Gran S. Bernardo. - La sua origine risale alla seconda metà del sec. XI. Il primitivo scopo era di provvedere al funzionamento dell'Ospizio fondato da
s. Bernardo, Aosta (v.), sul Monte Giove, in sostituzione dell'ospizio carolingio di Bourg-St-Pierre, distrutto. E retta da un prevosto (praepositus), nominato a vita dal Capitolo generale; egli riceve la benedizione abbaziale ed è insignito di tutte le prerogative degli abati dei monasteri sui iuris e di altri particolari privilegi, in virtù della bolla che Clemente XIII indirizzo, il 9 ag. 1762, al prevosto Claudio Filiberto Thévenot.
Oggi i Canonici, oltre la cura degli Ospizi del Gran S. Bernardo e del Sempione, esercitano in modo stabile il ministero in nove parrocchie della diocesi di Sion e in una della diocesi di Aosta. Inoltre dal 1933 hanno iniziato una missione, posta sui confini della Birmania, del Tibet e della Cina (il can. Maurizio Tornay, trucidato nel sett. 1949, è la prima vittima della missione). Sono tuttora in uso le Costituzioni promulgate dal card. Giovanni Cervantes, il 15 maggio 1438 (se ne conserva ancora il manoscritto originale, descritto da L. Quaglia in Archives héraldiques suisses, 63 [1949], pp. 26-29), adattate e completate dai vari Capitoli generali ed ora conformate alle prescrizioni del CIC. La Congregazione conta oggi 86 membri.
Bibl.: Regula S. Patris Augustini pro Canonicis Regularibus uernon Constitutiones pro iudizia Congregatione Con. Reg. Montis et Columnae Iovis, Lucerna 1723. Alle opere citate nella bibl. di BERNARDO d'AOSTA, si aggiunga: Fred.-Th. Dubois, Les armories de l'hospice du Grand-St-Bernard, in Archives héraldiques suisses, 28 (1914), pp. 150-53; id.. Arumines des Privóts du St-Bernard, ibid., 33 (1939), pp. 8-13, 46-53, 72-76, 176-32; L. Quaglia-D.-L. Galbreath, Sigillographie du Grand-St-Bernard, ibid., 61 (1944), pp. 10-14, 70-75; L. Quaglia, L'habil des chanoines du Grand-St-Bernard, in Revue d'hist. evtl. (viiv., 38 (1944), pp. 34-46; P. Croidys, Du Grand-St-Bernard au Thibet, Parigi [1949]; Chr. Simonnet, Thibet. Voyage au bout de la Chreticuit, ivi [1949].
A. Pietro Frutaz
4. Congregazione svizzera dei C. r. di S. Maurizio di Agauno. - Sembra che i monaci di Agauno abbiano adottata la regola di s. Benedetto nel sec. viI o viII, ma verso l'824 furono sostituiti da Canonici che seguivano probabilmente le prescrizioni di s. Crodegango, vescovo di Metz. Dalla metà del sec. viIt alla metà del sec. iv, gli abati erano contemporaneamente vescovi di Sion; in seguito, gli ufficiali degli ultimi Carolingi, poi i re del secondo regno di Borgogna, ed infine i primi conti della casa di Savoia si riservarono la supremazia su questa abbazia, di cui portarono talora il titolo di abate o prevosto, o ne davano i titoli ai loro parenti arcivescovi di Lione o vescovi di Aosta. Per consiglio di s. Ugo, vescovo di Grenoble, il conte Amedeo III di Savoia rinunciò alla commenda ed i Canonici della badia adottarono nel 1128 la regola di s. Agostino, con l'approvazione di papa Onorio II. Dal principio del sec. xiv aria metà del xvir, la badia era diventata una collegiata con parecchie prebende, e l'abate era signore temporale di molte località. Per iniziativa del nunzio apostolico Girolamo Farnese, l'abate Pietro Maurizio Odet iniziò nel 1642 il ripristino della vita regolare ed il nunzio Domenico Passionei approvò le nuove Costituzioni nel 1722, che furono poi riviste nel 1820, 1870 e 1931. Il re di Sardegna Vittorio Amedeo III nel 1782 creava conte l'abate, ed il papa Gregorio XVI nel 1840 lo elevava alla dignità vescovile col titolo di vescovo di Betlemme, con cattedrale la chiesa abbaziale.
I Canonici portano per privilegio di Eugenio III, secondo la tradizione, la mozzetta rossa; inoltre, il nunzio Odoardo Cibo, nel 1675, dice l'abito violaceo dei Canonici delle cattedrali di Savoia e Gregorio XVI, nel 1840, la cappa rossa. Dal medioevo, l'abbazia di S. Maurizio ha diverse parrocchie e Pio XI, nel 1933, stabili quali siano di giurisdizione nullius e quali incorporate plena iure alla badia dalla diocesi di Sion. Nel medioevo l'abbazia di Agauno partecipava alla fondazione delle abbazie di Abondance e di Filly nella diocesi di Ginevra, e reggeva parecchi priorati, come Vetroz (Vallese), Aigle (Vaud), Semur e Senlia (Francia), Ripaille (Savoia), questi ultimi fondati l'uno
da s. Luigi IX, re di Francia, l'altro dal duca Amedeo VIII; reggeva ancora diversi ospiai, come S. Giacomo presso Agauno ed un altro in Villeneuve (Vaud). Nel decorso dei tempi, l'abbazia di S. Maurizio conchiuse diversi patti o alleanze spirituali con le abbazie dei C. r. di Abondance e di Filly, con i Benedettini di Einsiedeln, con la prepositura dei C. r. del Gran S. Bernardo, le Congregazioni di C. r. Lateranensi e quelli di S. Pietro Fourier nella Lorena.
Oggi, l'abbazia è un centro intellettuale e spirituale della Svizzera cattolica. I Canonici si dedicano all'insegnamento ed a tutte le forme del ministero sacerdotale e missionario. Nel recinto dell'abbazia ca. 600 studenti seguono i corsi nell'annesso ginnasio-liceo, riconosciuto dal governo del Cantone valesiano. I Canonici di S. Maurizio insegnano anche nel collegio di S. Carlo nel Porrentruy (Berna) e nelle scuole commerciali di Sierre e di Bagnes (Vallese). Esercitano inoltre il sacro ministero nella prefettura apostolica di Sikkim (India), che è stata loro affidata dopo il 1937. Al 31 dic. 1948, la Congregazione contava 128 membri.
Bull.: L. Dupont Lachand. Les Abbés de St-Maurice d'Aganne, in Les Echos de St-Mimriee, 31 (1932), pp. 239-77. Leone Dupont Lachenal
CANONICO. - 1. Per l'origine del termine e le vicende delle istituzioni nel primo millennio, V. CANONICI REGOLARI DI SANT'AGOSTINO. AGOSTINO.
Nel 1059 Niccolò Il cercò di ridurre i c. alla vita comune e di ristabilire la comunanza dei beni della Chiesa, ma fu impresa ardua che non riusci

(per cartevia dei Canonici del Gran S. Bernardo) Canonici regolari di S. Agostino-Stato dei lavori (1938) del costruendo ospizio sul colle Latza, alt. m. 3800 (Himalaya), da parte dei Canonici del Gran S. Bernardo.
di gusto a tutti, donde la distinzione tra c. regolari e c. secolari. Nel sec. xili i c. della chiesa cattedrale formano una categoria a parte nel clero della città episcopale.
2. Si considerano qui i c. secolari. I c. e le dignità costituiscono l'elemento essenziale di un Capitolo. Il CIC ricorda soprattutto due sorta di c. : i c. simplicitero c. titolari e ic. ad honorem o c. onorari (can. 406, § 3).
3. I c. titolari sono membri del Capitolo e godono di un vero beneficio che conferisce loro il diritto a risorse convenienti, tanto che si richiede una concessione speciale della S. Sede per istituire dei canonicati senza emolumenti annessi (can. 393, § 3).
Il numero dei c. deve essere sufficiente perché sia provveduto in modo decoroso al culto divino e alla dignità della chiesa (can. 394, § 3). Il numero resta fissato una volta per sempre nei cosiddetti Capitoli numerati ossia a numero determinato: in tali Capitoli esistono tanti prebendati quante sono le prebende (can. 394, § 1), mentre nei Capitoli non numerati il numero non è determinato e spetta al vescovo, dietro parere del Capitolo, definire a quanti membri le rendite beneficiali permettano un onesto sostentamento (can. 394, § I).
4. Nel sec. xvili si introdusse in Francia l'uso di nominare c. onorari quegli ecclesiastici ai quali i vescovi volevano testimoniare una considerazione particolare. Nessun obbligo per essi d'assistere al coro o di osservare la residenza; ma altresì non possono pretendere alcuna prebenda canonicale, né rivendicare il diritto di suffragio (attivo e passivo) nelle assemblee capitolari. In effetto essi non sono membri del Capitolo. Il diritto di nominare i c. onorari, sia diocesani sia estradiocesani, appartiene unicamente al vescovo: questi dovrà chiedere il parere del Capitolo e non usare di questo diritto che raramente e con circospezione (can. 406, § 1).
Per la nomina a c. onorario di un sacerdote estradiocesano, il vescovo dovrà non solo consultare il suo Capitolo, ma ottenere anche, sotto pena di nullità della nomina, il consenso dell'Ordinario del sacerdote stesso e indicare a quest'Ordinario di quali insegne e privilegi potrà usare il nuovo c. (can. 406, § 2). Il numero dei c. onorari residenti fuori diocesi non può sorpassare i due terzi di quello dei c. titolari (can. 406, § 3).
I c. onorari di una basilica o chiesa collegiale di Roma non possono usare dei loro privilegi e insegne che nell'interno di detta chiesa e delle sue filioli. I c. onorari di tutte le altre chiese fuori Roma possono usare delle loro insegne nell'ambito della loro diocesi ed eccezionalmente fuori della medesima, come i c. titolari. Oltre ai diritti onorifici, i c. onorari hanno diritto a uno stallo in coro (can. 407, §§ i, 2).
5. Col nome di c. soprannumerari vengono designati quei c. che risultano oltre il numero prestabilito, e per conseguenza senza prebenda, nei cosiddetti Capitoli chiusi o numerati. I c. soprannumerari sono veri c., con il diritto allo stallo in coro, alla voce in Capitolo e alle distribuzioni quotidiane, e con l'obbligo di assistere al servizio divino.
Coloro che godono di una prebenda in una chiesa capitolare possono ottenere dalla S. Sede, e da essa soltanto, un indulto di merito, detto indulto di giubilarione, dopo un lodevole servizio di quarant'anni di coro, nella medesima chiesa o in chiese distinte della stessa città o almeno della stessa diocesi (can. 422, § 1). I c. gisdidati, anche se non risiedono nel luogo del loro beneficio, percepiscono le rendite della loro prebenda e anche le distribuzioni quotidiane, pur essendo dispensati dal servizio dell'altare (can. 422, § 2); ma non godono del diritto di opzione ove esso esistesse (can. 422, § 3).
Notiamo di passaggio i c. coadiutori che il Papa assegna a quei c. che l'età o lo stato di salute rende incapaci di compiere il loro ufficio. Di massima essi hanno i poteri d'ordine spirituale e temporale dei c. dei quali sono coadiutori, ma non hanno diritto alcuno alla prebenda, né obbligo di residenza o di assistenza al servizio divino.
6. Spetta al vescovo conferire tutti i canonici, previo parere del Capitolo, a meno che la loro collazione non sia riservata alla S. Sede o la carta di fondazione assegni ad altri tale diritto. Il vescovo non conferirà questo titolo che a sacerdoti ragguardevoli per dottrina e integrità di vita (can. 404, § 1); egli terrà conto, a parità di condizioni per il resto, del grado di dottore in teologia o in diritto canonico o dei meriti acquistati nel ministero o nell'insegnamento.
I c. devono prendere possesso del loro beneficio in conformità ai can. 1443-45 e premettere la professione di fede in base ai can. 1406-1408. Dopo questa presa di possesso, essi possono usare delle insegne e dei loro privilegi, occupare uno stallo in coro e percepire i frutti del loro beneficio (can. 405, §§ 1, 2).
7. Tra i principali doveri del c. sono il servizio di coro e la residenza. Tutti coloro che hanno un beneficio corale sono tenuti alla quotidiana recita dell'Ufficio divino in coro. Il servizio a turno (servitium per turnum) è tuttavia legittimo se autorizzato dalla legge di fondazione del Capitolo o dalla S. Sede (can. 414). L'ufficiatura canonica comprende: la salmodia delle ore canoniche, la Messa conventuale e le altre messe da celebrarsi conforme alle rubriche del messale o per pie fondazioni (can. 413, §§ 2, 3).
I membri del Capitolo sono tenuti alla residenza nel luogo del beneficio e non possono godere che di un ristretto tempo di vacanze, le quali per i c. obbligati al coro non devono sorpassare ogni anno i tre mesi, continui o divisi (can. 418, § 1). Una causa legittima e una speciale licenza del vescovo sono necessarie perché i c. possano assentarsi durante la Quaresima e l'Avvento o nelle feste più solenni dell'anno (can. 418, § 3). Durante le vacanze, essi non percepiscono che le rendite della loro prebenda.
8. I c. hanno il diritto di portare una veste particolare e delle speciali insegne che possono essere ivi rocchettate, la mazzetta, la cappa magna, l'anello e talvolta la croce pettorale. La veste canonica deve essere portata in coro; ed è permesso usarla in tutta la diocesi; fuori diocesi non può essere usata che da quelli che accompagnano il vescovo o rappresentano il Capitolo ai concili o in qualche altra solennità (can. 409, §§ 1, 2).
CANONICO PENITENZIERE. - In ogni chiesa cattedrale deve esistere, possibilmente, l'ufficio di c. p., che potrà istituirsi anche nelle chiese collegiali, soprattutto nelle insigni. L'ufficio di c. p. è dunque obbligatorio per le chiese cattedrali, con la riserva introdotta dal Concilio di Trento: «ubi id fieri potest» (cf. ora can. 398).
Il c. p. dovrà avere canonico teologo (v.), con questa differenza che non solo la laurea in teologia, ma anche quella in diritto canonico dovrà farlo preferire agli altri, a parità di condizioni per il resto. È opportuno che il c. p. abbia trent'anni compiuti (can. 399, § 1).
Il c. p. non può ricevere né esercitare nello stesso tempo un ufficio comportante giurisdizione in foro esterno. Su questo punto il Codice è l'interpretazione del quale soggiocano tutte le chiese cattedrali, che non possono essere separazione tra la giurisdizione sacramentale e la giurisdizione di foro esterno; in virtù di questa legge il c. p. non potrà coprire nello stesso tempo l'ufficio di vicario generale, di vicario capitolare, d'officiale, di promotore di giustizia e di difensore del vincolo (can. 399, § 3).
Prima di conferire questo ufficio, il vescovo deve assicurarsi che la vita, i costumi e la dottrina del candidato siano irreprensibili. Di diritto la nomina è riservata al vescovo, a meno che la prebenda non sia da concedersi per via di concorso, nel qual caso bisognerà attenersi a tale modo di collazione (can. 399, § 2).
Il c. p. ha il dovere di tenersi a disposizione per le confessioni, nel confessionale a lui riservato nella chiesa capitolare, durante le ore che il vescovo giudica più convenienti per la comodità dei fedeli, anche durante il tempo dell'ufficiatura corale (can. 401, § 2).
Per tutto il tempo durante il quale compie il suo ufficio, il c. p. è ritenuto presente al coro, e così egli ha diritto ai frutti della prebenda e alle distribuzioni quotidiane (can. 420, § 1, n. 3). In conformità al can. 416 egli è anche dispensato dal compiere all'altare l'ufficio di diaconio e suddiacono, a meno che non si tratti di una cerimonia celebrata solennemente dal vescovo.
Il c. p. può essere considerato, nel foro sacramental, come vicario generale del vescovo ed ha in realtà a questo riguardo i poteri stessi dell'Ordinario. Nondimeno la norma generale contenuta nel can. 199, § 1 non l'autorizza a delegare le sue facoltà ad altri. Come il vescovo e il parroco, egli ha in foro interno un potere nello stesso tempo territoriale e personale, vale a dire che entro i confini della sua diocesi egli può assolvere anche gli stranieri, e fuori diocesi mancate la giurisdizione su tutti i diocesi. I suoi poteri si estendono anche alle colpe e alle censure riservate al vescovo (can. 401, § 1).
Il c. p., tacciato di negligenza nell'esercizio del suo dovere, riceverà primariamente dal suo vescovo, se avesse ammazzato, il quale, risultando inefficaci, saranno seguite da comminazione di pene canoniche e da sottrazione di una parte della prebenda che sarà assegnata ai supplenti. Nel caso che la negligenza si prolungasse per un anno intero, il colpevole incorrerà la sospensione dal beneficio, e, dopo altri sei mesi, la privazione del beneficio stesso (can. 2384).
ROMUALDO SOUARN
CANONICO TEOLOGO. - In ogni chiesa cattedrale deve esistere l'ufficio di c. t., che può essere altresì istituito nelle chiese collegiali, specialmente insigni (can. 398, § 1). In mancanza di titolare capace di soddisfare a tale compito, deve istituirsi almeno l'ufficio.
I. L'ufficio di c. t. trovò la sua origine sotto il pontificato di Innocenzo III in un decreto del quarto Concilio lateranense (1215) così concepito: «In ogni chiesa metropolitana deve essere designato un teologo, avente la missione d'interpretare le S. Scritture e insegnare ai fedeli ciò che è oggetto del ministero pastorale» (L. Thomassin, Antiqua et nova disciplina Ecclesiae circa beneficia, Lucca 1728, I, cap. 1; II, cap. 10, n. 1). Questo decreto, esteso alle chiese cattedrali dal Concilio di Basilica, fu solennemente promulgato dal Concilio di Trento (sees. V, c. 1). Si sceglierà per quest'ufficio colui che, in ragione delle circostanze locali, risulterà più atto a compiere tali funzioni: a parità di condizioni per il resto, si designerà un dottore e preferibilmente un dottore in teologia (can. 399, §§ 1-2). In seguito al motu proprio «Bibliorum scientiam» di Pio XI, del 27 apr. 1924, il c. t., incaricato di spiegare la S. Scrittura ai fedeli, deve aver ottenuto i gradi accademici alla Commissione biblica o almeno aver ricevuto il titolo di baccelliere all'Istituto biblico di Roma (AAS, 16 [1924], pp. 180-82).
2. Il c. t., nei giorni e nelle ore fissate dal vescovo dietro parere del Capitolo, dovrà spiegarle pubblicamente la S. Scrittura nella chiesa cattedrale o collegiale. Qualora lo ritenga opportuno, il vescovo potrà incaricare il titolare dell'insegnamento di altri rami della dottrina cattolica, come, ad es., il dogma e la morale. S'aggiunga che per una ragione grave il c. t. potrà essere chiamato a insegnare le scienze che in seminario invece che tenere coteste lezioni in chiesa: tale ragione grave sussiste qualora il vescovo non trovi altro professore competente all'uopo. In questo caso, il c. t. che obbedisce al suo vescovo è ritenuto ugualmente nelle funzioni del suo ufficio e non perde alcuno dei suoi diritti canonici (can. 420, § 1, n. 2).
3. Anche il c. t., come tutti i canonici, è nominato dal vescovo, a meno che in alcune chiese capitolari, la scelta non sia subordinata a concorso, sistema questo che, ove esista, va conservato (can. 399, § 2).
4. Il c. t. assolverà personalmente le sue funzioni, oppure, qualora ne sia impedito per un periodo che sorpassi i sei mesi, egli è tenuto a farsi sostituire a sue spese da un altro sacerdote che il vescovo designerà (can. 400, § 2).
Le sanzioni canoniche sono uguali a quelle del canonico penitenziere (v. can. 2384).
CANONI ECCLESIASTICI: V. COSTITUZIONI APOSTOLICHE.
CANONIZZAZIONE. - La c. è un atto o sentenza definitiva, con la quale il Sommo Pontefice decreta che un servo di Dio, già annoverato tra i beati, venga inscritto nel catalogo dei santi e si veneri nella Chiesa universale con il culto dovuto a tutti i canonizzati.
I. LA C. NELLA PRASSI DEL DIRITTO CANONICO ODIERNO.
Dalla definizione si scorge subito la beatificazione (v.) e la c. In quella il culto è limitato ad una città, diocesi, regione o famiglia religiosa, ed è unicamente permissivo, in questa invece è esteso all'intero orbe cattolico, ed è precettivo. Ma la vera differenza sta, come scrive Benedetto XIV, in quell'ultima e definitiva sentenza della santità che impone il culto dovuto ai santi nella Chiesa universale: sentenza che il Sommo Pontefice pronuncia per la c., e giammai per la beatificazione. Una delle note caratteristiche della Chiesa infatti è la santità: essa è santa, perché è santo il suo Fondatore, santa la sua dottrina, santa la finalità che persegue, e santa perché ha la virtù di generare in ogni secolo legioni di santi, che con la vita, con le virtù, con l'apostolato e con i miracoli compiuti per la loro intercessione, vengono a confermare la santità stessa della Chiesa. Asserterò, custode e giudice di questa santità non è che il Vicario di Cristo; ed a lui solo, che presiede a tutta la Chiesa ed ha il diritto di proporre ciò che si deve credere ed operare in cose concernenti la religione, spetta di giudicare chi debba essere ritenuto ed onorato come santo. Ed in questo giudizio il Papa non può errare. Benedetto XIV, incomparabile maestro in materia, insegna che egli riterrebbe «se non eretico, certamente temerario, scandaloso a tutta la Chiesa, ingiurioso verso i santi, sospetto di eresia, assertore di erronea proposizione, chi osasse affermare che il Pontefice in questa o quella c. abbia errato, e che questo o quel santo da lui cononizzato non dovesse onorarsi con il culto di dulia», cioè per ragione della sua dignità nell'ordine soprannaturale.
Del resto la sentenza definitiva, con la quale il Papa proclama la santità dei servi di Dio, oltre che trovare la sua prima ed alta ragione nell'assistenza speciale dello Spirito Santo che lo illumina, è appoggiata solidamente a tutto un complesso di investigazioni, di studi, di fatti che dimostrano con quanto discreminato e con quanta prudenza proceda la Chiesa nelle cause di c., le quali vanno annoverate tra le maggiori e le più gravi che siano di sua competenza. Infatti la via normale ed ordinaria è quella di non iniziare una causa di c., se prima non consti che il servo di Dio sia stato già riconosciuto come beato. E se per un istante si richiami quanto fu detto sotto la voce beatificazione, si vedrà quale lunga e severa indagine venga adoperata, prima che un servo di Dio ottenga il titolo e gli onori di beato. Malgrado questo complesso di ricerche e di accertamenti, si richiedono altri due miracoli verificatisi dopo la beatificazione, i quali passano sotto il controllo di più medici e chirurgi nominati d'ufficio, e sono discussi e vagliati prima da una commissione medica e poi da due prelati, consultori e cardinali in tre o più Congregazioni, l'ultima delle quali è presieduta dal Papa.
Approvati i miracoli, e promulgato il decreto nel quale è stabilito che si può con sicurezza procedere alla c., sinistra un'altra serie di atti che si svolgono in tre Consorzi; poiché la Santa Sede desidera che, in un affare di tanta gravità, al giudizio consultivo della Sacra Congregazione dei Riti si aggiunga il giudizio parimenti consultivo del Sacro Conciestro. Si comincia con il Conciestro segreto, dove, oltreché i cardinali della Sacra Congregazione dei Riti, convengono tutti i cardinali residenti in Roma, i quali, dopo avere ascoltato la relazione del cardinale Prefetto della stessa Congregazione intorno alla vita e miraicoli e agli atti fino a quel momento compiuti, interrogati dal Sommo Pontefice se piaccia ad essi che si proceda alla solenne c., rispondono placet o non placet. In seguito si tiene un Conciestro pubblico, dove uno degli avvocati concittoriali espone in elegante latino la vita e i miracoli del beato, la cui c. viene supplicata. Terminata la orazione dell'Avvocato, il Segretario delle Lettere latine in nome del Papa risponde che Sua Santità esorta tutti, perché con i digiuni e con le preghiere invochino i lumi divini, prima che il sacro Collegio dei cardinali e l'Episcopato abbiano manifestato il loro proposito. Ed a questo scopo è indetto un Conciestro semipubblico, al quale, oltre tutti i cardinali, sono invitati i patriarchi, gli arcivescovi, vescovi e abati nullius residenti in Roma, perché, dopo aver preso cognizione di un compendio della vita del beato unitamente ai relativi atti, scritto per cura del Segretario dei Riti, diano il loro suffragio. Quest'ultimo Conciestro si apre e poi si chiude con una breve allocuzione del Papa che annunzia il giorno, in cui nella basilica di S. Pietro con solenne apparato e cerimonie compirà l'atto della c. Nel giorno fissato il Pontefice pronuncia al cospetto del mondo cattolico la sentenza definitiva, con la quale inserire il nome del beato nel catalogo dei santi, ed ordina che la sua memoria venga onorata ogni anno dalla Chiesa universale.
Quanto finora esposto, riguarda la c. formale. Ma vi è anche una c. equipollente, riservata a quei servi di Dio che, essendo già in possesso di un culto prima dei decreti di Urbano VIII, vennero beatificati con la beatificazione equipollente in virtù di un decreto pontificio che attestava il fatto del culto immemorabile e la eroticità delle virtù o il martirio. Per la procedura di questi casi eccezionali V. BEATIFICAZIONE. Ma perché dalla beatificazione equipollente si passi alla c. equipollente, sono necessari tre miracoli avvenuti dopo che il servo di Dio è stato beatificato. Vi sono altresì casi oggi rarissimi, nei quali il Papa procede alla c. equipollente senza il sussidio dei miracoli; e ciò avviene qualora si tratti di personaggi insigni, la cui

santità di vita o il cui glorioso martirio sono dimostrati dai processi con tanta ampiezza e sicurezza di prove, da escludere qualsiasi dubbio.
II. LA C. NELLA STORIA.
Sommario: I. Le origini della c., il culto dei martiri. -
II. L'inizio del culto dei "non"-martiri
III. La c. vescovile. - IV. La c. papale o universale. - V. Elenco delle c. preparate dalla S. Congregazione dei Riti, da Clemente VIII (1 994) fino a Pio XII. - VI. La c. equipollente. - VII. C. e Chiesa.I. Le origini della c., il culto dei martiri. La Chiesa antica considerò il martirio come l'espressione massima della fede e della carità, quindi della perfezione cristiana; perciò venerò i martiri come i più vicini amici di Dio e come i più potenti intercessori per noi.
Questa venerazione si basa sul fatto pubblico del martirio, ed è legata ad un duplice elemento: locale e temporale. Il culto cioè era vincolato al luogo del martirio o della sepoltura del martire, e alla data del martirio stesso. La memoria di un martire, a differenza della memoria di un defunto qualsiasi, non fu celebrata soltanto dai parenti e congiunti, ma dalla stessa comunità cristiana, e l'anniversario fu indicato nei relativi calendari. Inoltre, mentre nella pietà verso i defunti prevalse l'idea della nostra intercessione presso Dio per la loro salute, la celebrazione del martire era festiva, e si implorava la sua intercessione in favore dei vivi. Il primo esempio storicamente documentato di una festa anniversaria per un martire è quello della Chiesa
di Smirne per s. Policarpo, morto nel 156 (Martyrium Policarpi, 18: ed. R. Knopf-G. Krüger, Ausgewählte Märtyreraliten, 2ª ed., Tubinga 1929).
Il fatto del martirio era di dominio pubblico; ne era stata testimonio oculare la stessa comunità cristiana; non occorreva quindi, ordinariamente parlando, alcun atto specifico di riconoscimento dell'autorità ecclesiastica. Solo in certi casi particolari, quando cioè anche delle sette si vantarono di avere dei martiri, soprattutto in Africa, una certa vigilanza dell'autorità ecclesiastica parve opportuna (v. MARTIROLOGIO).
Come s'è detto, le comunità cristiane tennero una specie di elenco dei propri martiri, annotando il nome, la data del martirio e il luogo della sepoltura. Ce lo attesta, ad es., s. Cipriano, ricordando al suo clero: "Dies eorum quibus excedunt, adnotate, ut commemorationem eorum inter memorias martyrum celebrare possimus" (Epistolae, 12, 2. ed. J.M.J. Hartel : CSEL, III, 303). Da qui l'origine dei martirologi e calendari. Si ha un esempio di tah clenchi nella Depositia martyrum della Chiesa romana, inserita nel Cronografo del 354 (v. cronografo). Ma i nomi dei martiri passarono anche più direttamente nel culto, vennero cioè inseriti nei dittici locali, letti durante il santo sacrificio (v. DITICO). Il continuo contatto fra le varie chiese diede occasione per una prima diffusione del culto di un martire fuori del luogo di origine; i loro nomi incominciarono a migrare in calendari e martirologi di altre chiese, e certi martiri celebri furono accolti anche nei dittici di quelle.
L'epoca aurea del culto dei martiri furono i primi secoli dopo la pace costantiniana: basta accennare alla decorazione splendida dei loro sepolcri, all'crezione di memorie, chiese e basiliche, spesso grandiose, sopra la loro tomba, o in loro onore; ai pellegrinaggi, alle solennità liturgiche delle loro feste, ai panegirici recitati in loro onore. L'uso di origine orientale della traslazione e della divisione delle loro reliquie si diffuse poi anche nell'Occidente e si moltiplicarono i centri di culto dei martiri. S. Stefano protomartire, dacché furono rinvenute le sue spoglie (415), s. Giovanni Battista, o s. Lorenzo, diacono romano, e molti altri, ebbero un culto che si estese rapidamente a tutta la Chiesa. Papi di origine orientale introdussero molti culti di martiri a Roma; con le migrazioni di intere popolazioni a causa delle invasioni barbariche seguirono talvolta quelle delle reliquie e del culto di un martire (ad es., s. Quirino da Siscia a Roma, s. Severino dal Norico al napoletano); tutto ciò per uno sviluppo organico e naturale, senza preventivi interventi da parte dei vescovi. Solo di tanto in tanto occorreva moderare alquanto uno zelo troppo ardente e meno cauto del popolo (v. MARTIROLOGIO).
In questo periodo non si può certo ancora parlare di c. nel senso canonico moderno. Il culto solenne e liturgico dei martiri era il frutto di una evoluzione spontanea e logica che si fondava da una parte sulla notorietà storica del fatto del martirio che rendeva il defunto direttamente simile a Cristo, e d'altra parte sopra i due elementi fondamentali per l'origine del culto: data e luogo del martirio.
II. L'inizio del culto dei «non n-martiri
Il periodo delle persecuzioni non era ancora terminato, quando un altro gruppo di defunti incominciò ad attirare la speciale venerazione da parte delle comunità cristiane, cioè i "confessori» (v.), vale a dire cristiani deferiti all'autorità civile per la loro fede, ma che, per varie circostanze, o non avevano subìto il martirio, o vi erano sopravvissuti. Le testimonianze circa la venerazione particolare verso questi confessori (nel senso primitivo della parola) sono molto numerose; e alla sua morte un confessore della fede poteva divenire facilmente l'oggetto di una venerazione simile a quella prestata ad un vero martire. Fra gli esempi più noti basta ricordare: Dionigi di Milano (359); Eusebio di Vercelli (370); Atanasio (373); Melezio di Antiochia (381); GiovanniCrisostomo (407). Però si osserva facilmente che alcuni di questi personaggi, si distinsero non solo per quanto soffersero per la fede, ma anche per la strenua difesa di essa sul campo politico e dottrinale e per loro vita ed attività, sicché, appena morti, si creò attorno ad essi subito una fama non dissimile a quella goduta dai martiri. Ci sono poi altri personaggi, i quali, senza essere stati confessori della fede nel senso primitivo, eccelsero talmente per la dottrina, la vita esemplare, l'attività molteplice, politico-ecclesiastica o sociale, che anch'essi, dopo la morte, furono presto circondati da onori analoghi a quelli resi ai martiri; basti nominare Gregorio Taumaturgo (270), Efrem siro (373), Basilio Magno (379), Ambrogio di Milano, Martino di Tours (397), Girolamo (420) e Agostino (430), per tacere di tanti altri.
Ma c'è di più: Si era andato sviluppando, nella stessa epoca, e in una scala larghissima, la pratica dell'ascetismo e del monachismo. L'Oriente riecheggió ben presto della fama degli eremiti e dei cenobiti, e preso anche l'Occidente ne conobbe alcune grandi figure (Atanasio, ad es., il grande esiliato). Antonio abate (356) era conosciuto in tutto il mondo cristiano, attraverso la celebre biografia scritta da s. Atanasio, dove tutti potevano leggere che Antonio era da equipararsi ai martiri antichi, non per effusione di sangue, ma per un martirio non meno autentico e reale, quello cioè dell'ardua e continua conquista della perfezione (Vita, cap. 47: PG 26, 912). Venerazione simile godettero altri grandi asceti e monaci, come, ad es., Ilarione (372); Paolo di Tebe (381); Simeone lo stilita (450). Anche l'anniversario della loro morte venne celebrato liturgicamente, presso le loro tombe sorsero spesso santuari di fama straordinaria, mete di pellegrinaggi rinomati; le loro reliquie furono venerate e ricercate, le chiese in loro onore si moltiplicarono. I primi «non» martiri, che entrarono nel culto liturgico della Chiesa di Roma, sono stati, come pare, Silvestro papa e Martino di Tours. Durante i secc. VI-IX non pochi altri santi «non» martiri furono accolti nei calendari romani, in Roma ebbero i loro oratori, monasteri e chiese, e passarono di qui oltralpe, e viceversa. Questo movimento di culto fu in gran parte favorito dai Papi di origine non romana, dai molti monaci emigrati in Occidente, o dallo scambio di reliquie, e dalla diffusione delle leggende e delle passioni, ecc.
Altro elemento che non si deve sottovalutare e che operò molto in profondità e vastità, è l'opera letteraria dei Padri e degli scrittori ecclesiastici, i quali svilupparono e diffusero sistematicamente la teoria del «martirio» inerente», rappresentato appunto dalla vita penitenziale, ascetica e monastica, o comunque dalla vita di perfezione cristiana. Tale teoria divenne la dottrina comune in tutto il medioevo e influisce anche oggi. Basteranno alcuni pochi riscontri, rimandando per il resto alla bibliografia notata sotto. Paolino di Nola sollecita per s. Felice, presbitero nolano, la gloria di martire: «Martyrium sine caede placet, si prompta ferendi-mensque fidesque Deo calent; passura voluntas-sufficit, et summa est meriti testatio voti» (S. Paulini carmina [ed. J. M. J. Hartel: CSEL, XXIX], carm. 14, V. 10-12, p. 46). S. Girolamo non si perita a scrivere ad Eustochio: «Mater tua longo martyrio coronata est. Non solum effusio sanguinis in confessione reputatur, sed devotae quoque mentis servitus cotidianum martyrium est» (Epistolae [ed. I. Hilberg], CSEL: LV, ep. 108, n. 31, p. 349). Di Martino di Tours dice Sulpicio Severo: «Implevit tamen sine cruore martyrium»; nella sua festa si riscontrano ancora la salmodia ed altri elementi liturgici propri dei martiri.
III. La c. vescoville. — Fra i secc. VI e X, mentre l'Oriente si distaccava sempre più dall'Occidente, la dissoluzione dell'impero romano e l'immigrazione dei popoli barbarici, con la relativa necessità di convertirli alla fede cattolica, posero la Chiesa di fronte a compiti nuovi e ardui. È l'epoca dei grandi vescovi, dei monaci missionari, dei re convertiti che finiscono persino nel chiostro, delle regine e principesse fondatrici di monasteri e chiese e poi esse stesse badesse o monache, degli eremiti e dei pellegrini; un mondo in fermento e in movimento, con profondi contrasti fra violenza e santità, in mezzo a popoli giovani, di forte immaginativa, entusiasti della nuova fede, ammiratori degli eroi della carità e della illibertà evangelica. In questo periodo, oltre una fioritura del culto dei santi martiri, nascono un po' da per tutto nuovi culti di santi: bastava al popolo spesso la fama di vita penitente, la fondazione di un monastero con le sue benefiche conseguenze, una grande beneficenza verso i poveri, talvolta una morte violenta, anche se non sempre per stretto motivo di fede, e soprattutto la fama di miracoli, per far nascere un nuovo culto: il popolare di santa vita, e credito di miracoli sono i due punti di partenza per questi culti dell'alto medio evo. Le grandi chiese considerarono ordinariamente i loro fondatori e primi vescovi come altrettanti santi; lo stesso vale per le figure di grandi abati. In tutti i casi se ne raccolgono le memorie, se ne scrivono le leggende, senza troppe preoccupazioni di critica; i calendari e i martiri-rologi di quei secoli si arricchiscono con sempre nuovi nomi, nelle chiese si moltiplicano gli altari e il numero delle feste aumenta rapidamente. Di tanto in tanto occorreva anche reprimere facili abusi. Carlomagno, ad es., dovette prendere delle misure contro i culti abusivi (MGH, Capitolaria, II, 56: «Ut falsa nomina martyrum et intercentesanctorum memoriae non venerentur»); il Concilio di Francoforte [79]: «Ut nulli novi sancti colantur aut invocentur nec memoriae eorum per vias erigantur, sed ii soli in ecclesia venerandi sint, qui ex auctoritate passionem aut vitae merito electi sunt»; MGH, Capitolaria, II, 170; il Concilio di Magonza [813]: «Deinceps corporant sanctorum de loco ad locum nullus praesumat trans-ferre sine consilio principis vel episcoporum et sanctae synodis licentia»; Mansi, XIV, 75).
Dalle varie e molteplici notizie su questa materia, risulta che si stava formando in questi secoli una certa prassi più o meno uniforme, attraverso la quale veniva autorizzato un nuovo culto. Il punto di partenza rimane sempre la fama pubblica, la vox populi, che subito dopo la morte del servo di Dio correva alla tomba, ne invocava l'intercessione e ne proclamava l'effetto naturalurgico. Allora era avvisato il vescovo competente; in sua presenza, anzi, spesso in occasione di un sinodo diocesano o provinciale, si leggeva una vita del defunto e soprattutto la storia dei miracoli (primissimo nucleo dei futuri processi) e in seguito all'avvenuta approvazione, si procedeva all'esumazione del corpo per dargli una sepoltura più onorevole: la elevatio. Ma spesso seguiva subito o più tardi un altro passo: la translatio, cioè la nuova deposizione del corpo santo davanti o accanto ad un altare o addirittura sotto o sopra l'altare, il quale prendeva il nome dal santo ivi venerato; anzi, alle volte la stessa chiesa era ampliata o ricostruita e dedicata preci-samente al santo elevato o traslato. Dall'elevazione o traslazione in poi veniva celebrata regolarmente la festa liturgica, spesso con grande solennità, non solo nella calcità dove sorgeva l'altare o la chiesa, ma in tutta la diocesi, la regione, la provincia, o in tutta la famiglia religiosa.
Gli elementi principali dunque di questa procedura che si era andata formando in epoca merovingia e aveva preso una certa consistenza in era carolingia, sono: pubblico fama di santità e di miracoli (o di martirio), presentazione al vescovo diocesano o al sinodo (diocesano, provinciale) di una vita appositamente composta, con particolare rilievo dei miracoli, attribuiti al «santo», approvazione ossia consenso ufficiale al culto che si apre con l'elevazione o la traslazione. Vale a dire si crea un punto fisso del culto: l'altare proprio del nuovo santo,
ovvero la sua chiesa, dove viene celebrata regolarmente la festa liturgica. Il culto può restare limitato o può espandersi più o meno rapidamente e largamente; questo è un elemento secondario, l'essenziale è l'intervento ufficiale dell'autorità ecclesiastica competente, cioè, in quell'età, del vescovo ordinario, in forza della sua autorità propria, resa più evidente, spesso, anche dal concorso dei vescovi vicini, o di un sinodo. Siamo in tal modo dinanzi ad una disciplina ecclesiastica ordinaria e normale, riconosciuta universalmente, quindi legittima e valida a tutti gli effetti: cioè la c. vescovile, o locale, ovvero particolare, come alcuni preferiscono nominarla, unica ed esclusiva dal sec. vi al xir e continuata talvolta fino al sec. xiv. Un esempio molto tardo, per citarne uno, abbiamo ancora nel 1215, nella c. di s. Pietro di Trevi, celebrata prout poterat dal vescovo di Anagni, Pietro, in presenza dei prelati vicini. A s. Pier Damiani (m. nel 1272) questa prassi era ben nota ed egli ne parla come di cosa ordinaria (cf. Opusculum VI, cap. 19: PL 145, 142).
Per concludere : per più di 5 e 6 secoli (secc. vi-xit) la c. vescovile era la c. normale e unica in uso nella Chiesa latina. Accanto ad essa, come si vedrà subito, la c. papale crebbe molto lentamente e ci volle molto tempo e molto lavoro dottrinale e canonistico prima che essa riuscisse a soppiantare la c. medioevale ordinaria, compiuta dai vescovi. Da notare sopra tutto che la c. vescovile dove inizio ad un culto vero e proprio di sauto, cioè alla celebrazione della festa liturgica, all'erezione o dedica di altari e di chiese, all'uso del nome nel Battesimo e via dicendo, senz'alcun limite. L'estensione geografica più o meno vasta di questi culti è un elemento secondario e puramente accessorio. Bisogna evitare di applicare a quei tempi i concetti giuridici moderni; del resto, anche la c. papale formale, sebbene obblighi tutta la Chiesa a venerare un santo, non implica per nulla l'imposizione della sua festa a tutta la Chiesa.
Bols.: Oltre i libri del p. H. Delehaye, citati sopra, cf. St. Beissel, Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland, 2 voll., Friburgo in Br. 1890, 1892; E. Marignon, Études sur la civilisation française. II: Le culte des saints sous les Mé. rovingiens, Parigi 1899.
IV. La c. papale oi Universale. - Il trapasso dalla prassi della c. vescovile alla c. papale è quasi impercettibile agli inizi. Questa, in un primo tempo, appare piuttosto casuale, e certamente non era intesa come un atto supremo e valevole per la Chiesa universale. Ma è chiaro che una c. fatta dal papa aveva una maggiore autorità; e perciò in un secondo tempo le richieste di autorizzazioni papali di culto crebbero sempre più. Ma la procedura è la stessa come nella c. vescovile, e nella maggioranza dei casi il papa si limita a dare il suo consenso, mentre fuori, sul luogo, si procede in seguito alla solita solenne elevazione ed inaugurazione del culto. I viaggi dei pontefici nei secc. xi e xit diedero occasione ai papi di procedere a tali elevazioni in persona. Insensibilmente la c. papale prese maggiore consistenza e valore canonico; si formò una procedura più rigida, e finalmente essa divenne la c. esclusiva e unicamente legittima.
Sipuò distinguere quindi un triplice periodo nello sviluppo della c. papale: a) fino a quando la decre. tale Audivimus (1170) di Alessandro III venne inserita nelle Decretali di Gregorio IX (1234); b) fino a Sisto V, che affidò alla S. Congregazione dei Riti il compito di preparare la c. papale; c) il periodo della c. papale secondo la prassi di detta Congregazione.
a) Periodo primo: fino al tempo di Gregorio IX. - Da notare che le date fra parentesi che seguono i nomi dei singoli santi sono quelle della loro morte.
Il primo Papa, intervenuto in una autorizzazione di culto fuori di Roma, sarebbe stato Innocenzo I (401-17),

per cortico del p. Giuseppe Lina
Canonizzazione - Prucesso di c. (1266-67) di s. Emma di I Turk (m. il 27 giugno 1045). Fol. 120° della bella copia contemporanea - Gurk (Austria), archivio della Cattedrale.
al quale sarebbero stati trasmessi gli atti del martirio di s. Vigilio di Trento ( 26 giugno 403), "ut sacris martyrum memorialibus inserantur"; ma l'autenticità degli atti, o almeno di questa notizia è discussa. Certo invece è che la definitiva traslazione del corpo di s. Severino (m. nel 482 nel Norico e trasportato dai suoi discepoli a Monte Feltre, da qui al Castellum Lucullanum [Pizzofalcone] presso Napoli), fu fatta «tunc sancti Gelasii scdia romanae pontificis auctoritate "Hagippius, Vita Severini [ed. P. Knöll: CSEL, IX] 65). Più o meno malsicure sono le notizie seguenti: Bonifacio IV (608-15), secondo un falso, avrebbe approvato «sua auctoritate» la vita di s. Mauro abate ( 15 genn. 584); Leone III, dietro istanza di Carlomagno, in occasione della sua visita a Verdun avrebbe elevato il corpo di s. Suitberto (i marzo 713). A papa Zuccaria ( 74 x-52 ) si attribuisce il permesso dell'elevazione dei martiri Chiliano, Colomanno e Totnano ( 8 giugno 689) a Würzburg; Adriano I (772-95) avrebbe approvato il culto di s. Albano, protomartire della Britannia (sotto Diocleziano), di ciò richiesto dal re Offa. Giovanni VIII (872-82) avrebbe clevato personalmente i corpi dei ss. Agricola, Silvestro, Desiderio, vescovi di Chalon-surSaône del sec. IV. Più sicura è la notizia che il vescovo Ugo di Würzburg procedette, il 14 ott. 983 , all'elevazione del corpo di s. Burcardo ( 2 febbr. 754 ) "permissu Benedicti papae" (Benedetto VII [974-83]). Giovanni XV (985-96) finalmente avrebbe autorizzato l'elevazione del corpo di s. Ladoaldo ( 687 o 688 ), celebrata a Gand il 19 marzo 982 (la cronologia è però errata!).
Tralasciando altre simili notizie, difficili ad accertarsi, si passa alla prima, sicura c. papale di cui esiste ancora il documento pontificio, quella di s. Udalrico, vescovo di Augusta (4 luglio 973), eseguito da Giovanni XV il 31 genn. 993, durante il Sinodo celebrato al Laterano. Tra i prelati era presente anche il vescovo di Augusta, il quale chiese ed ottenne di leggere davanti all'assemblea la vita ed i miracoli di Udalrico, e ne ebbe generale applauso. Il Papa, sotto la stessa data, ne stese un atto, esponendo l'accaduto e dichiarando degno di venerazione Udalrico. Il tutto rientra perfettamente nella

Soverio, 'T'eresu d'Avila e Filippo Neri, fatta da Gregorio XV (12 marzo 1622).
cornice generale della procedura allora in uso, solo che Pattore ne fu il Papa. Comunque, si è soliti considerare questo atto come la prima c. papale «formale» nel senso presente della parola.
A Gregorio V si attribuisce la c. di s. Adalberto, vescovo di Praga e martire ( 23 apr. 997), fatta lo stesso anno; certo è che egli eresse e dedicò a lui, che era stato suo amico, una chiesa sull'isola tiberina (poi S. Bartolomo).
Benedetto VIII permise, dietro istanza del conte Bonifacio, la costruzione di una chiesa in onore di s. Simeone, monaco a Polirone presso Mantova ( 26 ott. 1016). Il Papa rispose: «Tractate eum ut sanctum». Questo sarebbe la c. più rapida, avvenuta uno e due mesi dopo la morte del servo di Dio.
Giovanni XIX permise, ca. il 1024, l'elevazione di s. Adelardo, abate di Corbie (2 genn. 826) e due anni dopo quella di s. Bononio, abate di Lucedio (30 ag. 1026).
Benedetto IX concesse, verso il 1032, l'elevazione di s. Romualdo ( 16 giugno 1027). Molto più importante è l'altro suo intervento che, sotto tutti gli aspetti, costituisce storicamente il vero primo e perfetto atto di c. papale, cioè la c. di s. Simeone, recluso a Treviri ( 1 giugno 1035). Nella lettera al popolo tedesco il Papa espone, come gli fossero pervenute più volte notizie sulla vita e i miracoli del Santo, e come Poppone, vescovo di Treviri, gli avesse chiesto direttamente "ut quod nobis visum fuluset de celebratione eiusdem sanctissimi viri, salubri definitione nostres apostolicae auctoritatis statueremus atque decerneremus». In una solenne adunanza "fraternitatis romani nostri cleri», in occasione del Natale (1041) il Papa, di comune consenso, decise: «eundem virum Simeonem... ab omnibus populis, tribubus et linguis sanctum procul dubio esse nominandum », stabi-
lendo di celebrare la sua festa annualmente e di inserire il suo nome nel martirologio. E evidente, quanto differisca questo atto dai semplici permessi papali di elevazioni precedenti, soprattutto per l'espressa intenzione di una definizione di portata universale e obbligatoria per tutta la Chiesa. Però i tempi non erano ancora maturi per simili decisioni, e la c. di s. Simeone, in effetto, non superò i limiti delle solite c. vescovili.
Notevole pure il caso di s. Wiborada, recluso a s. Gallo (2 maggio 926). L'abate Hitto ne fece celebrare le solenni vigilie e celebrò la Messa sopra la sua tomba il giorno della deposizione; in seguito, come narra Ecchiardo, "in sanctam eam levari iam bis nostris temporibus per duos papas decretatum est, et sub Norberto tandem impletum n. L'abate Norberto infatti, appoggiato dall'imperatore Enrico III, ottenne nel 1047 ( 5 genn.) da Clemente II, "ut canonizaret et pro sancta haberi praeciperet et anniversarium diem ipsius solemnizandum institueret ". Come si vede, due precedenti concessioni papali non ebbero seguito, e solo una terza riusci; da ciò si deduca il reale valore delle concessioni papali di elevazione.
Importante invece per la storia della c. papale è il pontificato di s. Leone I X, al quale i frequenti viaggi diedero occasione di celebrare personalmente varie elevazioni solenni. All'inizio del 1049, in occasione del consueto Sinodo Lateranense, dopo la lettura della vita, permise more solito l'elevazione di s. Deodato, vescovo di Nevers ( 19 giugno 679). Nell'estate dello stesso anno, nel Sinodo tenuto a Magonza, permise ugualmente il culto di s. Gervasio, vescovo di Liegi. Il 3 dic. successivo l'arcivescovo Ugone di Besançon, per speciale incarico del Papa, procedette solennemente alla elevazione dei corpi degli abati s. Romarico di Luxeuil (ca. 635) e Amato di Remiremont (ca. 625), nonché di Adelfo,
vescovo di Metz, dedicando ad essi la ricostruita chiesa di Remiremont. Molto interessante il caso di s. Gerardo, vescovo di Toul, predecessore del Papa su questa sede (23 apr. 994). Lo stesso Papa ne prese l'iniziativa; nel Sinodo Lateranense, 2 maggio 1050, presentò il caso all'assemblea, parlò della vita e dei miracoli del Santo, e, col generale applauso, decretò: «ut ex hoc sanctus ha-beatur... ubique terrarum, sicuti ceteri sancti», annunziando che egli in persona ne farebbe l'elevazione; ciò che fece realmente il 21 ott. dello stesso anno a Toul. Qui ci troviamo di nuovo di fronte ad una c. formale papale nel senso della piena autorità pontificia; infatti il Papa indirizzò una lettera «cunctis Ecclesiae catholicae filiis», firmata da tutti i componenti il sinodo romano. Incomincia così a delinearsi una distinzione fra la definizione pontificia e l'atto della elevazione, che fino allora, soprattutto nelle c. vescovili, era stato considerato come l'atto fondamentale. A Toul il Papa fece anche l'elevazione di un vescovo Romano di Toul, di cui però non si trova il nome negli elenchi autentici di questa sede. Durante il suo grande viaggio attraverso la Germania, il Papa, presente l'imperatore Enrico III, celebrò personalmente a Ratisbona (8 ott. 1052) l'elevazione dei vescovi s. Enrico (sec. VIII) e s. Wolfgang (31 ott. 994). Benedetto XIV, nella sua nota grande opera sulla c. accolse anche come attendibile la notizia della elevazione, fatta da Leone IX a Padova, nel 1053, dei s. Bellino, Fidenzio e Massimo, o, come altri vogliono, Giuliano, Massimo, Felicita e tre innocenti; ma la cosa è molto malisciura, come alcune altre notizie di questo genere, spiegabili facilmente dall'attività notevole di s. Leone IX nel campo della c.
Alessandro II, nel 1067 di passaggio per Milano, avrebbe celebrato l'elevazione di s. Arialdo, martire (27 giugno 1066), ma la notizia non è del tutto sicura. Nel 1070 permise l'elevazione di s. Teobaldo, eremita a Salanigo (30 giugno 1066), e diede al vescovo di Burgos la facoltà di procedere alla solenne elevazione dell'abate Iñigo di Oña (1 giugno 1057).
Gregorio VII permise (1073) l'elevazione solenne delle spoglie di s. Pascasio Radberto, abate di Corbie (26 apr. 860) da parte del vescovo Wito; nel 1083, su istanza del re Ladislao, concesse l'elevazione solenne dei s. Gerardo Sagreda, vescovo di Czanad, apostolo dei magiari (24 sett. 1046), Stefano, primo re d'Ungheria (15 ag. 1038) e suo figlio Emmerico (2 sett. 1031).
Urbano II permise l'elevazione di s. Godeleva, martire a Chistelles (6 giugno 1070); passando per Milano nel 1095 avrebbe fatto personalmente l'elevazione di s. Erlembaldo martire (10 apr. 1076). Nel Sinodo Romano del 1098 fu letta la vita del pellegrino s. Nicola di Trani (2 giugno 1094) e l'arcivescovo Bisanzio della stessa città chiese l'inserzione del suo nome nel catalogo dei santi: il Papa incaricò lo stesso Bisanzio di procedere a quanto era stato deciso, tornato che fosse a Trani. Il Martiologo romano da anche s. Attilano, vescovo di Zamora (5 ott. 1009), come canonizzato dallo stesso Urbano II. Pasquale II nel 1100 canonizzò s. Angilberto, abate di St-Riquier (18 marzo 1141), autorizzandone l'elevazione. Autorizzò pure l'elevazione del corpo di s. Ca-nuto, re di Danimarca (10 luglio 1086), avvenuta il 19 apr. 1101. Il 4 giugno 1109, a Segni, dopo la solita lettura della vita, permise ai vescovi della regione di venerare come santo, Pietro vescovo di Anagni (4 ag. 1105).
Callisto II, eletto a Cluny il 2 febbr. 1119, il giorno dell'Epifania del 1120 procedette all'elevazione di s. Ugo-ne, abate di Cluny (28 apr. 1109), da lui conosciuto. Nello stesso anno incaricò il card. di Palestrina, suo legato al Sinodo di Beauvais, di procedere all'elevazione di s. Arnolfo, vescovo di Soissons (14 ag. 1087). Quanto poi ad una presunta c. di s. Corrado, vescovo di Costanza (26 nov. 976), il Papa l'avrebbe declinata col rif-risi ad un concilio generale. Da notare il caso di s. Gerardo, vescovo di Potenza (30 ott. 1119). Il successore Manfredo, che riferisce il fatto, si recò a Roma con una delegazione del popolo per chiederne la c. Portato il caso in concistoro, Callisto lesse la vita del defunto e viva voce pronunziò la c., senza ulteriore documento; ma per attestarne l'autenticità ordinò ai vescovi presenti Pietro di Acerenza, Guido di Gravina, Leone di Marsico e insieme al card. di Palestrina, Guglielmo, di recarsi a Potenza per proclamare l'avvenuta c. e la concessione di una indulgenza di 40 giorni. Tutto ciò dovè avvenire tra i primi mesi del 1123 o 1124. La concessione di una indulgenza in occasione delle c. divenne ordinaria solo ca. un secolo dopo.
Innocenzo II, presente al Concilio plenario di Reims, il 29 ott. 1131, dopo la solita lettura della vita e dei mu-racoli, permise alla Chiesa di Hildesheim la venerazione del proprio vescovo s. Godeardo (4 maggio 1038). Il 22 apr. 1134, dopo i preparativi del Concilio di Pistoia, il Papa, premessa la lettura della vita e dei miracoli, auto-rizzò la venerazione di s. Ugone, abate di Chaise-Dieu, vescovo di Grenoble (1 apr. 1132). Identica procedura al Concilio Lateranense del 1139, 19 apr., per s. Sturmio, abate di Fulda (17 dic. 779).
Eugenio III, in una solenne adunanza del clero in Trastevere, il 4 marzo 1146, procedette alla c. di s. En-rico imperatore (13 luglio 1024). Nella sua lettera il Papa ricorda di aver dato incarico a due cardinali legati in Germania, di prendere informazioni a Bamberg, ove era sepolto nella cattedrale di quel vescovado da lui fondato.
Ad Alessandro III si ascrive comunemente la ri-serva del diritto esclusivo della c. al solo Sommo Pon-tefice. La cosa è però ben diversa. Il 6 luglio 1170 Alessandro diresse a Canuto I, re di Svezia, ai vescovi, al clero e al popolo svedese la lunga lettera: Aeterna et incommutabilis (Jaffé-Wattenbach, II, 13546: PL, 200, coll. 1259-61); verso la fine d'essa lettera il Papa viene a parlare di un caso particolare: «denique quid-dam audivimus...», cioè di un tale che, ucciso in stato di ubriachezza, era stato venerato da alcuni come santo martire. A questo proposito il Papa insegna che: «etiamsi signa et miracula per eum plurima fie-rent, non liceret vobis pro sancto absque auctoritate Romanae Ecclesiae eum publice venerari». Si trattava dunque di un caso particolare per il quale il Papa dava una sua direttiva, come i sommi pontefici solevano darne in tanti altri casi. Ma appena un decennio più tardi, certo dopo il 1179, un canonista inglese, solerte racco-glitore di decisioni pontificie, inserì nella sua collezione, detta «Cottoniana prima», anche l'«Audivimus» della lettera Aeterna et incommutabilis con qualche accomo-damento nel testo. Attraverso alcune altre raccolte di questo tipo, ma sempre di carattere privato, il testo finì ca. il 1206 nella collezione privata di maestro Alano, in-glese, professore di diritto a Bologna. Finalmente s. Rai-mondo di Peñafort, incaricato da Gregorio IX dell'edi-zione ufficiale delle Decretali, vi inserì anche l'«Audi-vimus» di Alessandro III, cosicché quel testo, in forza di tale inserzione (5 sett. 1234), divenne legge uni-versale. L'ultima e definitiva fortuna dell'«Audivimus» si ebbe nelle interpretazioni successive dei grandi cano-nisti, soprattutto di Sinibaldo Fieschi (Innocenzo IV) e di Enrico Bartolomei da Susa detto il «Cardinale ostiense», il quale nella sua Summa Aurea (1253) e nei suoi Commen-taria (dopo il 1268) interpretò l'«Audivimus» nel senso di legge fondamentale del diritto pontificio della c. Questo punto importantissimo della storia della c. è stato soltanto recentemente messo in giusto rilievo per merito di S. Kutner, La réserve papale du droit de cano-nisation, in Revue historique du droit français et étranger (nuova serie, 17 [1938], pp. 172-228; estratto, Parigi 1938).
Le c. di Alessandro III non differiscono, del resto, affatto dalle precedenti; solo mezzo secolo più tardi le c. papali acquistano uno splendore e una riso-nanza universale tale che le elaborazioni canonicistiche potevano innestare nel testo dell'«Audivimus», in se stesso molto scarno, l'idea di una legge universale di ri-serva del diritto della c. al solo Sommo Pontefice.
La prima c. di Alessandro III fu quella di s. Edoardo confessore, re d'Inghilterra (4 genn. 1066), fatta ad Anagni (7 febr. 1161) dove, in presenza della sua corte, dopo l'esame del «liber miraculorum», viste le lettere del pre-decessore Innocenzo al riguardo, procedette alla procla-

Canonizzazione. - Decreto suber Tuto per la c. dei martiri di Gorkum ( 9 ott. 1674) - Città del Vaticano, archivio della S. Congregazione dei Riti.
mazione richiesta; la lettera fu indirizzata a tutta l'Inghilterra il 7 nov. 1161.
Seguono due c. simili : a Tours il 9 giugno 1163 il Papa commise a Tommaso, arcivescovo di Canterbury, il futuro martire, di procedere, dopo la lettura della vita e dei miracoli fatta in apposito concilio, alla c. di s. Anselmo di Canterbury (21 apr. 1109). Da Sens. ove risiedeva, nel 1164 il Papa diede analogo mandato per l'elevazione di s. Elena di Skövde, martire svedese (ca. 1160). Per incidenza è da notare nel dic. 1165 la c. di Carfomagno ( 28 genn. 814) compiuta da Pasquale III, l'antipapa che Federico Barbarossa imperatore aveva contrapposto ad Alessandro III. Pasquale commise a Rinaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia, il noto cancelliere imperiale, di procedere alla solenne elevazione di Carlo. E l'unico caso di una c., compiuta da un antipapa, che non esce dall'àmbito delle c. «locali». Nel 1169, a Benevento ( 8 nov.) segue la c. di s. Canuto, Knud Lavard, martire danese ( 7 genn. 1131). Importantissima invece la c. di s. Tommaso Becket arcivescovo di Canterbury ( 29 dic. 1170). Il fatto del suo martirio produsse un'enorme impressione in tutta l'Europa; il Papa, nel 1173, emanò da Segni due lettere di uguale tenore, di cui una diretta a tutti i prelati della Chiesa. Dice di aver conosciuto personalmente Tommaso, e di voler aspettare la relazione di due suoi cardinali legati, specialmente sui miracoli. Finalmente «in capite ieiunii» (21 febbr. 1173), presenti moltissimi ecclesiastici e laici "praefatum archiepiscopum solemniter canonizavimus». E la prima volta che in un documento pontificio appare questo preciso termine. Ugualmente importante è la c. di s. Bernardo di Chiaravalle ( 20 sg. 1153). Il Papa, dopo iterate istanze dei Cistercensi, nella festa della Cattedra di s. Pietro ( 18 genn. 1174), ad Anagni, presente un largo stuolo di prelati, fatta leggere la vita di Bernardo, decretò: «Beatorum Apostolorum Petri et Pauli
meritis confisi, sanctorum cathalogo duximus adscribendum». E la prima volta che si viene a conoscenza di una formula che si riferisce all'autorità apostolica, adoperata in questo atto.
Lucio II nel 1181, nella solita forma, concesse l'elevazione di s. Brunone, vescovo di Segni (18 luglio 1123).
Clemente III canonizzò, il 21 marzo 1189, s. Stefano di Thiers, eremita, fondatore della Congregazione di Grammont ( 8 nov. 1124). Molto interessante la c. di Ottone, vescovo di Bamberga, apostolo dei Pomerani ( 30 luglio 1139). In due lettere apostoliche, del 29 apr. e 1 maggio 1189, dirette a particolari prelati tedeschi, il Papa dichiarava di aver incaricato i due vescovi, di Merseburg e di Eichstädt, due abati e un canonico perché dopo una diligente inquisizione sulla vita e sui miracoli, con autorità apostolica lo dichiarassero canonizzato, "ipsum canonizatum, auctoritate freti apostolica, solemniter et publice nuntietis». E una autentica c. per delega papale. Simile la c. di s. Malachia O'Morgair, arcivescovo di Armagh (m. a Chiaravalle il 2 nov. 1148), fatta in base alla vita scritta da s. Bernardo e a molteplici altre informazioni, il 6 maggio 1190.
Celestino III, il 4 marzo 1192, su ripetute istanze del vescovo di Gubbio, dopo molte relazioni in proposito "de communi fratrum consilio", e "Beatorum Petri et Pauli Apostolorum auctoritate", canonizzò s. Ubaldo, vescovo di Gubbio ( 14 maggio 1136), comandando di celebrarne la festa "apud vos". Di simile tenore la lettera apostolica per la c. di s. Bernardo (meglio Bernhard), vescovo di Hildesheim ( 26 ott. 1025), fatta in Roma s s. Pietro l'8 genn. 1192. Identica la c. di s. Giovanni Gualberto ( 13 luglio 1073) in data 24 ott. 1193. Del 27 apr. 1197 è la c. di s. Geraldo, abate di Sauve-Majeur presso Bordeaux (5 apr. 1105). Allo stesso Celestino si ascrive anche la c. di s. Bernardo degli Uberti, cardinale vescovo di Parma, vallombrosano (4 dic. 1133), ma Clemente XI nel 1714 rifiutò di estenderne la festa a tutta la Chiesa perché non si era in grado di provare storicamente l'avvenuta c. formale. Più sicura appare la c. di s. Rodosindo, vescovo di Dumnium in Galizia (10 marzo 977), fatta probabilmente nel 1196.
Innocenzo III, il 12 genn. 1199, canonizzò s. Omobono di Cremona ( 13 nov. 1197), e nella sua lettera il Papa diede per la prima volta, in un documento ufficiale, un breve sunto della vita del Santo e dei miracoli, attestando ch'esso era stato composto su testimonianze giurate. Il 3 apr. 1200 canonizzò s. Cunegonda, imperatrice, moglie di s. Enrico ( 3 marzo 1040).
Del 1202 è la c. di s. Gilberto, abate di Sempringham (4 febbr. 1189). Molto interessante il caso di s. Guglielmo, eremita di Malavalle, presso Grosseto ( 10 febbr. 1157). Già Alessandro II aveva ordinato, su istanza del vescovo di Grosseto, che nella sua diocesi fosse celebrata la solenne ufficiatura per detto Santo * ad interim ". senza procedere all'atto della c. espressa. Innocenzo (1202, 8 maggio), dopo iterate istanze, rinnova il permesso di continuare a celebrare la festa. Benedetto XIV nega in questo fatto il carattere della c.: nondimeno crediamo che ancora si tratti di una c. locale. Il 14 maggio 1203, a Ferentino, canonizzò s. Vulstano, vescovo di Worcester (19 genn. 1095). Il Papa aveva incaricato una commissione di due vescovi e di due abati di recarsi a Worcester, di indire un digiuno di tre giorni e di procedere poi all'esame dei miracoli. Si tenne conto di una vita scritta cento anni prima in vecchio inglese, autenticata e sigillata. Il tutto fu portato a Roma per l'esame. In base a ciò il Papa celebrò la c. e pubblicò anche l'orazione del nuovo Santo. Il 2 luglio 1204 fu fatto l'elevazione del corpo di s. Procopio, abate di Sázawa, da parte del card. Guido di S. Maria in Trastevere, in base all'ordine del Papa «ut corpus beati viri solemnizatum canonizetur».
Quario III, il 17 maggio 1218, a S. Pietro in Vaticano, canonizzò s. Guglielmo, arcivescovo di Bourges, poi monaco e abate cistercense ( 10 genn. 1209). Il 18 febbr. 1220 da Viterbo annunziò a tutto il popolo cristiano la c. di s. Ugone, certosino, vescovo di Lincoln. (17 nov. 1200), dopo l'ormai solita «commissio inquisitionis».
In data 8 genn. 1222 si ebbe la concessione ai monaci cistercensi di Molesme di venerare "tamquam sanctum" il loro abate s. Roberto (14 apr. 1111). Il 21 genn. 1224 al Laterano procedette alla c. di s. Guglielmo, abate cistercense di Roskilde in Danimarca ( 6 apr. 1203). Un caso di speciale interesse è la c. di s. Lorenzo O'Toole, arcivescovo di Dublino ( 14 nov. 1181), celebrata a Rieti l'i i dic. 1225. Al suo sepolcro, a Rouen, si crano verificati molti miracoli : pertanto il Papa ordinò all'arcivescovo di detta città di fare la solita inchiesta insieme con altri ecclesiastici, i quali raccolsero le debite testimonianze. Ma quanto alla vita del Santo, i commissari trasmisero la loro commissione all'arcivescovo di Du-
ormai tradizionale. Lo stesso si deve dire della c. di s. Antonio di Padova ( 13 giugno 1231) fatta a Spoleto il 1° giugno 1232 e pubblicata con tre lettere nelle quali il Papa accenna alla "commissio inquisitionis ". Il 18 giugno 1232 al Laterano fu canonizzato un santo antico, con culto plurisecolare: s. Virgilio, vescovo di Salisburgo (27 sett. 780), con la concessione di una indulgenza per la festa e l'ottava. Caso interessante questo, perché conferma il valore che era venuto acquistando l'istituto della c. papale. Segue la c. di s. Domenico di Guzman (6 ag. 1221), fatta a Rieti il 3 luglio 1234 con la festa estesa alla Chiesa universale e con l'indulgenza di un anno. Altra c. di un personaggio, celebre in tutto il mondo

(dia deta canonizotionis sanctarum Pii V str., Roma 1728, p. 881) la c. dei bb. Pio V. ANDREA AVELLINO, SANTO, Felice da Consalice, Città del Vaticano, archivio della S. Congregazione dei Riti.
blino il quale, trattenuto alla corte inglese, delegò altri suoi dignitari, i quali fecero a Dublino l'inchiesta indicata e, sigillata, la trasmisero a Rouen, da dove tutto il materiale passò a Roma per la verifica e la decisione. In questo fatto si ha il primo caso di quello che oggi si chiama "processo rogatoriale". E del 18 marzo 1226 n2l Concilio Lateranense la c. di s. Guglielmo Fitzherbert, arcivescovo di York ( 8 giugno 1154), dopo le solite istanze ed inquisizioni. Ad Onorio III si attribuisce anche la c. di Ugone, abate cistercense di Bonnevaux (r apr. 1191) e di Giovanni eremita, priore di S. Maria di Gualdo. Le inquisizioni ormai necessarie furono fatte per il primo il 2 dic. 1221 e per il secondo il 3 giugno precedente, ma nessun documento ci resta che attesti l'avvenuta c. Un altro caso simile è quello di Giovanni Cacciafronte, abate benedettino di Vicenza, ucciso il 16 marzo 1183 . Onorio indisse la "commissio inquisitionis", si fece anche un processo a Cremona, dove era nato, ma non si andò più avanti.
Gregorio IX. Universale eco suscitò la c. di s. Francesco di Assisi (4 ott. 1226); il Papa la proclamò a Perugia e l'annunziò con due lettere, una al clero, l'altra al popolo universo ( 16 luglio 1228 e 21 febbr. 1229); la cerimonia relativa fu fatta dal Papa ad Assisi ai primi di luglio 1228. Nella piazza davanti alla chiesa egli tenne il sermone, e, portata in chiesa la salma, al canto del Te Deum, celebrò la Messa del novello Santo. La formola di questa c. ci è conservata, ed è certamente la più antica che si conosca. La festa del Santo fu imposta a tutta la Chiesa e subito universalmente accettata. Sebbene il Papa fosse stato suo amico volle nondimeno che fosse istituito il solito processo di inchiesta sulla vita ed i miracoli (il primo processo di c. completamente conservato e pubblicato) e che tutto procedesse secondo l'uso
cristiano di allora, è quella di s. Elisabetta di Turingia (19 nov. 1231), fatta nella chiesa dei Domenicani a Perugia il 27 maggio 1235. La lettera papale è del 1° giugno successivo, ed anche questa volta la festa fu estesa alla Chiesa universale "distrutte principiando", ma senza effetto reale. Sotto Gregorio IX fu istituito anche il processo per Odone di Novara, abate certosino ( 14 genn. 1230). Si conosce la "commissio inquisitionis" in data ro dic. 1240 e il relativo processo; ma tutto si fermò, forse per la morte del Papa. Non si può tacere finalmente, perché anche molto istruttivo, il caso di s. Ildegarda, badessa benedettina ( 17 sett. 1233). La sua fama in vita era già universalmente nota e, dopo morta, si parlò di un numero grande di miracoli avvenuti per sua intercessione. Gregorio IX nominò la commissione e, il 16 dic. 1233, indisse il processo che fu mandato a Roma sigillato. Trovate insufficienti le deposizioni, si ordinò un nuovo esame di testi, di cui non ci è pervenuta notizia. Innocenzo IV poi, nel 1243, rinnovò la commissione, ma senza effetto pratico. Dopo nuove insistenze Giovanni XXII, nel 1317, diede nuove lettere di commissione, ma la cosa era divenuta sempre più difficile per la mancanza di testimonianze orali e per le esigenze sempre maggiori richieste nei processi. Cosi la celebre Santa non è stata mai canonizzata formalmente. Un caso simile è quello di s. Brunone, vescovo di Würzburg (27 maggio 1045). Gregorio IX emanò per lui la solita commissione, il I maggio 1238, ma il processo portato a Roma non fu giudicato soddisfacente. Innocenzo IV pertanto ordinò una nuova inquisizione (Lione, 5 nov. 1245), ma una c. formale non ebbe mai luogo. Indubbiamente Gregorio IX, esimio canonista, diede alla c. papale un'importanza nuova.
Dopo il brevissimo governo di Celestino IV seguì sul trono papale la grande figura di Sinibaldo Fieschi, Innocenzo IV (1243-54). Già professore di diritto a Bologna, da Papa scrisse l'Apparatus super V libros decretalium, commentario che ebbe subito larghissima diffusione e fama, sebbene egli dichiarasse espressamente di averlo scritto da uomo privato. Le osservazioni e definizioni del Fieschi circa la c. divennero perciò la base di tutti i canonisti successivi. Egli stabilì definitivamente l'«Audivimus» di Alessandro III come legge basilare della c. papale, di cui diede anche la prima precisa definizione, divenuta classica fra i canonisti. Essa consiste nel «canonice et regulariter statuere quod aliquis sanctus honoretur pro sancto», cioè con tutte le prerogative di un culto pubblico e universale. In questa università appunto riconosce Innocenzo IV la radice della riserva pontificia della c.: «Solus Papa potest canonizzare sanctos», poiché solo il Papa esercita una giurisdizione universale sopra tutta la Chiesa. Ma per pervenire alla c., occorrono le prove giuridiche «de fide et excellentia vitae et miraculis». Egli stesso canonizzò, il 16 dic. 1246 a Lione, l'arcivescovo di Canterbury, s. Edmondo Rich, originario d'Abington (16 nov. 1240), e nella Pasqua del 1247, ancora a Lione, s. Guglielmo Pinchon, vescovo di St-Brieux (29 luglio di anno incerto tra il 1234 e il 1241). Più grandiosa riuscì la c. di s. Pietro Martire (6 apr. 1252), la cui cerimonia fu celebrata a Perugia nel piazzale davanti la chiesa dei Domenicani nella Pasqua del 1253. Il Papa pubblicò due lettere di tenore generale, una da Perugia il 24 marzo 1253, l'altra da Anagni l'8 ag. 1254. Importante è l'asserto del Papa di avere proceduto alla c. «post inquietissimum solleterum, studiosum examinationem, discussionem sollemnem... auctoritate beatorum Petri et Pauli Apostolorum ac nostra». Seguì ad Assisi, l'8 sett. 1253, la c. di s. Stanislao, vescovo di Cracovia, martire (8 maggio 1279). Tutta la celebrazione solenne si svolse completamente nella grande basilica di S. Francesco. D'ora innanzi la c. si svolgerà interamente come rito liturgico. In seguito poi alla commissione, data da Innocenzo IV, furono costruiti, tra il 1251 e 1254, i processi per Giovanni Buono (23 ott. 1249), eremita, ma, per cause a noi ignote, la c. non si fece mai.
Alessandro IV celebrò un'altra c. celebre, quella di S. Chiara di Assisi, che egli stesso aveva assistita in morte (12 ag. 1253). La solennità si svolse ad Anagni nel secondo anniversario della sua morte, 12 ag. 1255.
Urbano IV canonizzò a Viterbo il 22 gen. 1262 s. Riccardo de Wych, vescovo di Chichester (3 apr. 1253). Come il Papa dice nella lettera sulla causa: l'inquisitio era stata ordinata da Innocenzo IV e «diligenti examine discussa» prima dal cardinale vescovo di Frascati, Ottone di Chateauroux, e finalmente «per nos et per fratres» vale a dire dai cardinali. Si vede come la procedura diventava sempre più severa.
Clemente IV procedette alla c. di s. Edvige, granducchessa della Slesia (15 ott. 1243), fatta a Viterbo il 26 marzo 1267.
Questo periodo si chiude con la grande figura del card. Ostiense, di cui si è già parlato. La sua Summa aurea e soprattutto il suo Commentarium costituiscono il termine di uno sviluppo plurisecolare. Dalla metà del sec. XIII si può datare il secondo periodo della storia della c. dei santi, de facto e de iure ormai riservata alla S. Sede. Con questa riserva però non cessò il sorgere di nuovi culti liturgici locali, senza che arrivassero mai alla c.
Come s'è visto, dai primi, sporadici interventi di alcuni papi, più casuali che altro, si pervenne insensibilmente ad attribuire alla c. papale un valore più elevato ed esclusivo. Mentre agli inizi si trattò prevalentemente di permessi o di commissioni pontifici per procedere all'elevazione di un santo, questo elemento, fin allora di importanza capitale, passò in seconda linea; incriminò a prevalere la semplice e formale dichiarazione pontificia della c. fatta. Così la procedura, agli inizi assai rudimentale, acquistò una vera consistenza giuridica assumendo i vari elementi della procedura canonica, sviluppata per i vari processi curiali.
Agli inizi bastò la lettura di una vita e dei marcolì davanti al Papa e ad un sinodo o qualche altra solenne riunione del clero, per provocare, di comune consenso degli astanti, il permesso papale all'elevazione. Ma nelle rispettive lettere pontificie ben presto si rileva la tendenza di dare più risalto all'atto papale conferendogli un valore universale. L'esame poi dei miracoli, attinente in qualche modo ad una definizione di un intervento divino, portò all'idea trattarsi, nelle c., di «negotium maius Ecclesiae», spettante al Papa e alla sua Curia. La sola lettura di una semplice vita non bastò più; la S. Sede prese l'iniziativa e chiese da parte sua più ampie informazioni. Nel 1146 a proposito di Eugenio III, per s. Enrico, si sa per la prima volta che il Papa si servì a questo scopo dei suoi legati. Nel 1189 con Clemente III, appare la prima volta il termine «commissione», cioè l'espresso incarico dato dal Papa a determinare persone per l'inquisitio sulla vita e sui miracoli.
Sotto Innocenzo III (per s. Omobono) si viene per la prima volta informati che l'inquisizione si basò sopra testimonianze giurate. Rapidamente si introducono nella procedura preparatoria alla c. tutte le cautele giuridiche allora in uso per gli altri processi, esposti, ad es., magistralmente dal noto Guglielmo Durando, vescovo di Mende, nel suo Speculum iuris, uscito nel 1272 e nel 1287. Anche nel processo per c. appariscono il giuramento detto «de calumnia», gli «interrogatoria», gli «articuli», preparati d'ufficio alla Curia papale e trasmessi, insieme con la «commissione», ai commissari. Le sigillazioni degli atti dopo ogni seduta rimontano a questa stessa età. Nello stesso modo poi, come gli altri processi, anche quelli per la c. furono affidati ai chierici della Curia, in genere ai cappellani papali, per la revisione e la rubricazione; seguiva un esame preliminare da parte di un cardinale e, finalmente, la proposizione in concistoro.
Anche la celebrazione liturgica della c. ebbe in questo periodo la sua evoluzione sostanziale. Agli inizi si trattò di un semplice atto giuridico, di una sentenza del Papa, proferita in sinodo, senza ulteriori celebrazioni liturgiche. Queste, cioè la solenne elevazione con Messa ecc., avvenivano nel luogo ove riposavano le spoglie del santo. Solo nel 1131 con Innocenzo II (c. di s. Godardo), si viene a sapere che la proclamazione della c. si chiuse con il santo del «Te Deum laudamus». Nel 1192 (con la c. di s. Ubaldo) ci è conservata la prima notizia che Celestino III, in seguito alla c., celebrò anche la Messa in onore del novello Santo. Da alcuni cenni contenuti nelle varie lettere pontificie per le c., si può dedurre che si era sviluppata una certa parola rituale per la proclamazione di un santo; si inserirono i nomi degli Apostoli Pietro e Paolo (primo accenno nel 1174, sotto Alessandro III, per s. Bernardo); nel 1228 (per s. Francesco), si è conservata la formula completa: «Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, Patris et Filii et Spiritus Sancti, et gloriosae Virginis Mariae, et beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et ad honorem Ecclesiae Romanae». Sotto Onorio III (1218), incominciano le prime concessioni di indulgenze in occasione della c., 40 giorni (per s. Guglielmo di Bourges). Gregorio IX concede, nel 1228, per s. Antonio, la prima volta un anno di indulgenza. Per s. Elisabetta (1235), l'in-
dulgenza è salita a un anno e 40 giorni. Dal 1288 (s. Francesco) divenne regola che il Papa facesse al popolo un sermone, poi leggesse o facesse leggere i miracoli, e pronunciasse finalmente la formula della c., chiudendo la celebrazione con la Messa. Inoltre si sa che in quell'epoca generalmente fu d'uso già il canto del « Veni S. Spiritus » per implorare l'aiuto divino, affinché « Deus non permittat ipsum (papam) errare in hoc negotio », così l'Ostiense.
b) Periodo secondo: fino a Sisto V. - Gregorio X ordina l'inquisitio per il processo di s. Margherita d'Urgheria (18 genn. 1270) a tre prelati ungheresi. Nel 1271 il processo era chiuso, ma a Roma giudicato insufficiente (il processo è andato perduto); pertanto Innocenzo V commise a due italiani esperti della Curia di istituire un secondo processo (1276) con gli « interrogatoria » mandati da Roma. Il processo è conservato, ma non ebbe poi seguito. Soltanto recentemente (1943) Margherita è stata canonizzata equipollentemente da Pio XII (v. appresso c. equi-pollente). Onorio IV poco prima della sua morte (3 apr. 1287) nel convento di S. Sabina a Roma, ricevuta la notizia della morte di Ambrogio Sandroni, domenicano senese (20 marzo 1287), circondata da fama di santità e di miracoli straordinari, ordinò subito a quattro domenicani di recarsi a Siena per iniziare le dovute indagini. I commissari, sopravvenuta la morte del Papa, continuarono, per senza forma di processo, a riunire il materiale in proposito. Ma tutto si fermò lì. Quando poi nel 1442 (1443 Eugenio IV fu sollecitato di procedere alla c., promisc di farlo a Roma. Intanto, il 16 apr. 1443, concesse alla provincia romana dei Domenicani di solennizzare la festa di Ambrogio « velut si sanctus esset canonizatus »: ma una c. formale non ebbe mai luogo.
Bonifacio VIII, l'11 luglio 1297, a Urvieto, canonizzò s. Luigi IX, re di Francia (25 ag. 1270). Questa c. ha un certo sapore politico, perché fatta dal Papa in seguito alla sua rappacificazione con Filippo IV, re di Francia.
Clemente V, il 5 maggio 1313, canonizzò, in Avignone, s. Pietro de Murrone, Celestino V papa (19 maggio 1296).
Giovanni XXII, il 7 apr. 1317, canonizzò s. Ludovico vescovo di Tolosa (19 ag. 1297); il 17 apr. 1320, s. Tommaso Canteloup, vescovo di Herford (3 ott. 1282); e, il 18 luglio 1323, s. Tommaso d'Aquino (7 marzo 1274), sempre in Avignone.
Clemente VI, ancora in Avignone, il 26 giugno 1347, canonizzò s. Ivo Hélor (19 maggio 1303) e, il 19 sett. 1351, s. Roberto de Furlande, abate di Chaise-Dieu (17 apr. 1057).
Urbano V, il 15 apr. 1369, canonizzò, in Avignone, s. Elezario de Sabran, conte di Ariano (27 sett. 1323). La bolla di c. fu pubblicata da Gregorio XI il 15 genn. 1371. Era l'ultima c. fuori Roma.
Sotto Gregorio XI è degno di nota il caso di Carlo di Blois, conte di Bretagna, caduto nella battaglia di Auray il 29 sett. 1364. Il processo di c. fu costruito regolarmente ad Angers nel 1374 e spedito ad Avignone. Il Papa, secondo la relazione dell'ambasciatore veneziano, già in procinto di partire per Roma, decise di far la solenne c. a Marsiglia il giorno precedente la sua par- tenza che realmente avvenne il 2 ott. 1376: ma nessuna fonte ci attesta l'avvenuta c.
La c. di s. Caterina, figlia di s. Brigida, posta da diversi autori al 1378, sotto Urbano VI, manca di ogni fondamento storico; la sua festa, permessa da Sisto IV, fu fissata da Leone X, il 21 marzo 1512, al 25 giugno, « donce ad eius canonizationem deveniatur ». Alla stessa epoca era viva in Francia la fama del taumaturgo Pietro, conte di Lussemburgo (2 ag. 1387). L'antipapa Clemente VII (Roberto di Ginevra), che l'aveva creato cardinale vescovo di Metz, commise a tre cardinali una prima indagine e, nel Concistoro del 16 giugno 1389, Pietro d'Ailly, a
nome di Carlo VI, ne percorò la causa. Nominata nuova- mente una commissione di cardinali, nel 1390 fu costruito il processo in base a non meno di 280 articoli, ma, dati i tempi turbinosi, tutto si fermò lì. Nel 1433 Eugenio IV riprese la causa, e il Concilio di Basilea nel 1435 istituì una nuova commissione, ma ancora una volta senza esito. Finalmente papa Clemente VII, il 7 apr. 1527, dopo intera istanze, emanò una bolla in cui permise che il predetto Pietro e Luigi Aleman potessero esser venerati come « Beati... donec... ad canonizationem deventum fuerit ». Ma la c. non fu mai fatta.
Bonifacio IX, il 7 ott. 1391, canonizzò s. Brigida (23 luglio 1373), nella cappella del palazzo Vaticano, e il giorno seguente, domenica, ne celebrò la Messa solenne.
Martino V canonizzò, il 26 marzo 1425, s. Sebaldo, eremita (19 ag., sec. VII o VIII). Egli ordinò anche l'in- quisizione per Edvige, regina di Polonia (17 luglio 1399); nel 1426 Alberto Jastrzembiec, arcivescovo di Gnesna, nella sua qualità di visitatore apostolico del regno di Polonia, istituì di nuovo una sottocommissione per rac- cogliere testimonianze sulla regina; nel 1450 il cancello regio Giovanni Dlugos notò rassegnato che non c'era più speranza per la causa.
Eugenio IV celebrò, il 1 febbr. 1477, la c. di s. Nicola da Tolentino (10 sett. 1306), e, poiché il novello Santo apparteneva all'Ordine degli Eremiti agostiniani, terminata la funzione in s. Pietro, il Papa si recò in gran- diosa processione alla chiesa di s. Agostino per celebravi la Messa.
Niccolò V, il 24 maggio 1450, canonizzò s. Bernar- dino degli Albizeschi, da Siena (20 maggio 1444).
Callisto III, il 1 genn. del 1456, canonizzò s. Osmun- do, vescovo di Salisburgo (4 dic. 1099); il 29 giugno 1456 s. Vincenzo Ferreri (5 apr. 1419). La pubblicazione della bolla avvenne, sotto Pio II, il 1 ott. 1458. Il 15 ott. 1457 canonizzò s. Alberto da Trapani, carmelitano (7 ag. 1307); la pub- blicazione della bolla fu fatta da Sisto IV, il 31 maggio 1476.
Pio II, il 29 giugno 1461, canonizzò s. Caterina Be- nincasa, da Siena (29 apr. 1380).
Paolo II nel 1466 ordinò il processo per s. Emma di Gurk (29 luglio 1045). In una lettera all'imperatore Federico III (1467) affermò che intendeva procedere alla c., ma solo nel 1938 si ebbe l'approvazione del culto col titolo di « santa ». Paolo II intervenne anche nella causa di s. Andrea Corsini (6 genn. 1373), caso quanto mai interessante per la storia della c. Andrea fu subito venerato a Firenze, e a lui si attribuì, nella guerra di Firenze contro Milano del 1440, la salvezza della città. Nell'anniversario della liberazione si espose solennemente il corpo. Il Papa visitò il suo sepolcro e acconsentì sen- z'altro a tutte le manifestazioni di venerazione ormai regolari. Paolo II finalmente, ad istanza di Firenze, for- mò la commissione di tre cardinali, allora necessaria per iniziare il processo di c. La causa fu ripresa sotto Cle- mente VIII e Paolo V, ma soltanto sotto Urbano VIII, nel 1629, si poté procedere alla formale c. Si vedrà come Urbano VIII stroncò una volta per sempre certe affermazioni di culto che certo apparivano non del tutto scevre di inconvenienti.
Sisto IV. È da notare il caso particolare dei proto- martiri francescani del Marocco, Bernardo, Pietro, Ot- tone, Accursio e Adiuto (16 genn. 1220). Il Papa aveva concesso « vivae vocis oraculo » di celebrare la festa nelle chiese dell'Ordine francescano; ma levatesi varie opposizioni, il Papa emanò un breve il 7 ag. 1481, nel quale dichiarò espressamente che i frati Minori « ubi- cumque et solenniter ac publice » potevano celebrare questa festa. Questa concessione rientra quindi perfetta- mente nelle concessioni papali di un culto limitato, ma con tutte le prerogative di un culto di santi canoniz- zati: una c. « minore », se si vuole, ma sempre una c. Il 14 maggio 1482 canonizzò s. Bonaventura (14 lu- glio 1274).
Innocenzo VIII canonizzò solennemente, il 6 genn. 1485, s. Leopoldo III, duca d'Austria, della famiglia dei Babenberg (15 nov. 1136).
A Giulio II (1508) si ascrive un caso simile a quello
di Sisto IV, per i martiri camaldolesi Benedetto, Giovanni, Matteo, Isacco e Cristiano (ro nov. roo3, presso Poznan). Però la notizia è una invenzione del sec. xvir. Il 12 dic. 1512 egli approvò il culto da secoli prestato a Nogero di S. Gallo, detto il Balbo, ( 6 apr. 912) per il monastero di S. Gallo e per la diocesi di Costanza, con la clausola però "quod... propterea canonizatus aut alias approbatus non censeatur ", dunque esclude positivamente l'effetto di una c. formale, a differenza di simili concessioni precedenti già ricordate. La c. formale si era già talmente radicata come atto supremo del Papa, che bisognava prevenire possibili malintesi derivanti da concessioni di grado minore.
LeoneX, il I maggio 1519 , canonizab a. Francesco di Paola (2 apr. 1527) e, nel 1521 , s. Casimiro, figlio di Casimiro IV il Grande, re di Polonia (4 marzo 1484).
Bonifacio VIII, cardinale nel 1295, m. nel 1341, lasciò una relazione sulla c. di s. Celestino V e di s. Tommaso Canteloup, in prosa; una seconda su s. Celestino, in versi, e una terza su s. Luigi di Tolosa, inscrita nell'Ordo Romanus XIV (capp. III e 115). Nella procedura canonica appare una novità che però in seguito non fu mantenuta, cioè tutta una serie di concistori per lo studio del processo, e la scelta di 7 o 8 prelati della Curia incaricati di esporre, il giorno della c., il contenuto del processo in forma di predica al popolo. Interessante la notizia che il Papa, nell'ultimo concistoro, nominava due cardinali, generalmente religiosi, con incarico di preparare i testi liturgici, uno le lezioni, l'altro le antifone, i

Candnizzazione - Pontificale di Pio XII per la c. di Caterina Labouré (27 luglio 1947) - Canto del Vangelo latino.
Adriano VI, il 31 maggio 1523 , canonizzò, primo caso di questo genere, in un'unica c. due santi insieme: s. Antonino, arcivescovo di Firenze ( 2 maggio 1459) e s. Bennone, vescovo di Meisson ( 16 giugno 1105 e 1107); la bolla però fu promulgata da Clemente VII il 26 nov. 1523.
Paolo III nel 1537 commise al nunzio di Sicilia di costruire il processo di c. di Guglielmo Cuffinella, eremita a Scicli (4 apr. 14 II). Esaminatolo, il 26 febbr. 1538, il Papa permise per il momento il culto già esistente, ma con la clausola: "quod dictus Guglielmus, propter praemissa, canonizatus non censeatur"; la c. formale, non venne mai. Questi e simili casi sono i primi indizi di quella che in seguito doveva essere la beatificazione (v).
Sisto V canonizzò, il 2 luglio 1588 , s. Diego da Alcalá (13 nov. 1463) ed è l'ultima c. secondo lo stile antico. La Congregazione dei Riti, istituita appena da qualche mese, non poté infatti intervenirvi in alcun modo.
Durante il secondo periodo delle c. papali, si constata subito una decisa e completa affermazione di tali c. come unica forma legittima per la costituzione di un culto universale. Ma tuttavia, anche se nelle bolle pontifice generalmente la festa del nuovo santo viene prescritta in termini categorici, in realtà poche di quelle feste sono entrate nell'uso generale della Chiesa; i culti rimasero circoscritti, de facto, a territori più o meno limitati. Qualche volta invece anche nelle stesse bolle papali tale limitazione viene espressamente stabilita, senza per questo derogare alla qualità di "santi" dei relativi canonizzati. Qualche volta però l'intervento papale è avvenuto, con espressa esclusione dell'effetto completo della c.; sono i primi indizi della futura beatificazione formale distinta dalla c.
La procedura e il rito della c. in questo periodo ci è noto in primo luogo attraverso alcune precise descrizioni. G. Gaetani Stefaneschi, nipote di