CANONICO PENITENZIERE. - In ogni chiesa cattedrale deve esistere, possibilmente, l'ufficio di c. p., che potrà istituirsi anche nelle chiese collegiali, soprattutto nelle insigni. L'ufficio di c. p. è dunque obbligatorio per le chiese cattedrali, con la riserva introdotta dal Concilio di Trento: «ubi id fieri potest» (cf. ora can. 398).
Il c. p. dovrà avere canonico teologo (v.), con questa differenza che non solo la laurea in teologia, ma anche quella in diritto canonico dovrà farlo preferire agli altri, a parità di condizioni per il resto. È opportuno che il c. p. abbia trent'anni compiuti (can. 399, § 1).
Il c. p. non può ricevere né esercitare nello stesso tempo un ufficio comportante giurisdizione in foro esterno. Su questo punto il Codice è l'interpretazione del quale soggiocano tutte le chiese cattedrali, che non possono essere separazione tra la giurisdizione sacramentale e la giurisdizione di foro esterno; in virtù di questa legge il c. p. non potrà coprire nello stesso tempo l'ufficio di vicario generale, di vicario capitolare, d'officiale, di promotore di giustizia e di difensore del vincolo (can. 399, § 3).
Prima di conferire questo ufficio, il vescovo deve assicurarsi che la vita, i costumi e la dottrina del candidato siano irreprensibili. Di diritto la nomina è riservata al vescovo, a meno che la prebenda non sia da concedersi per via di concorso, nel qual caso bisognerà attenersi a tale modo di collazione (can. 399, § 2).
Il c. p. ha il dovere di tenersi a disposizione per le confessioni, nel confessionale a lui riservato nella chiesa capitolare, durante le ore che il vescovo giudica più convenienti per la comodità dei fedeli, anche durante il tempo dell'ufficiatura corale (can. 401, § 2).
Per tutto il tempo durante il quale compie il suo ufficio, il c. p. è ritenuto presente al coro, e così egli ha diritto ai frutti della prebenda e alle distribuzioni quotidiane (can. 420, § 1, n. 3). In conformità al can. 416 egli è anche dispensato dal compiere all'altare l'ufficio di diaconio e suddiacono, a meno che non si tratti di una cerimonia celebrata solennemente dal vescovo.
Il c. p. può essere considerato, nel foro sacramental, come vicario generale del vescovo ed ha in realtà a questo riguardo i poteri stessi dell'Ordinario. Nondimeno la norma generale contenuta nel can. 199, § 1 non l'autorizza a delegare le sue facoltà ad altri. Come il vescovo e il parroco, egli ha in foro interno un potere nello stesso tempo territoriale e personale, vale a dire che entro i confini della sua diocesi egli può assolvere anche gli stranieri, e fuori diocesi mancate la giurisdizione su tutti i diocesi. I suoi poteri si estendono anche alle colpe e alle censure riservate al vescovo (can. 401, § 1).
Il c. p., tacciato di negligenza nell'esercizio del suo dovere, riceverà primariamente dal suo vescovo, se avesse ammazzato, il quale, risultando inefficaci, saranno seguite da comminazione di pene canoniche e da sottrazione di una parte della prebenda che sarà assegnata ai supplenti. Nel caso che la negligenza si prolungasse per un anno intero, il colpevole incorrerà la sospensione dal beneficio, e, dopo altri sei mesi, la privazione del beneficio stesso (can. 2384).
ROMUALDO SOUARN