CANONICO TEOLOGO

CANONICO TEOLOGO. - In ogni chiesa cattedrale deve esistere l'ufficio di c. t., che può essere altresì istituito nelle chiese collegiali, specialmente insigni (can. 398, § 1). In mancanza di titolare capace di soddisfare a tale compito, deve istituirsi almeno l'ufficio.
I. L'ufficio di c. t. trovò la sua origine sotto il pontificato di Innocenzo III in un decreto del quarto Concilio lateranense (1215) così concepito: «In ogni chiesa metropolitana deve essere designato un teologo, avente la missione d'interpretare le S. Scritture e insegnare ai fedeli ciò che è oggetto del ministero pastorale» (L. Thomassin, Antiqua et nova disciplina Ecclesiae circa beneficia, Lucca 1728, I, cap. 1; II, cap. 10, n. 1). Questo decreto, esteso alle chiese cattedrali dal Concilio di Basilica, fu solennemente promulgato dal Concilio di Trento (sees. V, c. 1). Si sceglierà per quest'ufficio colui che, in ragione delle circostanze locali, risulterà più atto a compiere tali funzioni: a parità di condizioni per il resto, si designerà un dottore e preferibilmente un dottore in teologia (can. 399, §§ 1-2). In seguito al motu proprio «Bibliorum scientiam» di Pio XI, del 27 apr. 1924, il c. t., incaricato di spiegare la S. Scrittura ai fedeli, deve aver ottenuto i gradi accademici alla Commissione biblica o almeno aver ricevuto il titolo di baccelliere all'Istituto biblico di Roma (AAS, 16 [1924], pp. 180-82).

2. Il c. t., nei giorni e nelle ore fissate dal vescovo dietro parere del Capitolo, dovrà spiegarle pubblicamente la S. Scrittura nella chiesa cattedrale o collegiale. Qualora lo ritenga opportuno, il vescovo potrà incaricare il titolare dell'insegnamento di altri rami della dottrina cattolica, come, ad es., il dogma e la morale. S'aggiunga che per una ragione grave il c. t. potrà essere chiamato a insegnare le scienze che in seminario invece che tenere coteste lezioni in chiesa: tale ragione grave sussiste qualora il vescovo non trovi altro professore competente all'uopo. In questo caso, il c. t. che obbedisce al suo vescovo è ritenuto ugualmente nelle funzioni del suo ufficio e non perde alcuno dei suoi diritti canonici (can. 420, § 1, n. 2).
3. Anche il c. t., come tutti i canonici, è nominato dal vescovo, a meno che in alcune chiese capitolari, la scelta non sia subordinata a concorso, sistema questo che, ove esista, va conservato (can. 399, § 2).
4. Il c. t. assolverà personalmente le sue funzioni, oppure, qualora ne sia impedito per un periodo che sorpassi i sei mesi, egli è tenuto a farsi sostituire a sue spese da un altro sacerdote che il vescovo designerà (can. 400, § 2).
Le sanzioni canoniche sono uguali a quelle del canonico penitenziere (v. can. 2384).

Bibl.: V. CANONICO. Romualdo Souarn