CAPPELLANIA. - La c. consiste nell'onere di provvedere a determinate funzioni o atti di culto e nel relativo diritto a percepire il compenso economico stabilito dal fondatore. L'onere quasi sempre riguarda la celebrazione di Messe in una determinata chiesa o ad un determinato altare e comporta che il titolare vi soddisfi personalmente o per mezzo di altri, secondo la natura della c. Il compenso può essere assicurato o mediante la costituzione di un patrimonio, i cui redditi vanno al cappellano, o con l'imposizione di un censo o canone da versarsi da persone fisiche o morali, le quali hanno ricevuto dei beni a questo scopo. Sovente s'intende per c. la massa di beni auto-noma e perpetua destinata a compensare l'onere di funzioni sacre (T. Mauro, La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, Città del Vaticano 1945, p. 190) così come prima del CIC si chiamava beneficio la massa dei beni o dei diritti che ne costituivano la dote.
La c. si dice laicale se nella costituzione manca l'intervento autoritativo del superiore ecclesiastico avente facoltà di creare l'ente giudiciero, o se non è stata assegnata ad una persona morale ecclesiastica (C. Berardi, Commentaria in ius ecclesiasticum universum, I, Milano 1846, n.
+42); si dice invece ecclesiastica, se viene eretta dall'autorità ecclesiastica o se appartiene ad una persona morale ecclesiastica: in questo ultimo caso il carattere ecclesiastico proviene dalla natura dei beni che sono divenuti eccellenti. La c. laicile può essere fondata da chiunque ha facoltà di disporre dei propri beni, e questi può farlo sia per atto tra vivi, sia per atto mortis causa; i beni che assicurano il compenso al titolare non divengono beni ecclesiastici, tuttavia, trattandosi di più volontà, spetta all'Ordinario il diritto di vigilanza (CIC, can. 1515, § 1). Il titolare, la cui nomina è liberamente regolata dal fondatore, può essere un chierico o un laico, un uomo o una donna. Civilmente può assumere la figura di legato, di fondazione per l'anima o di ente autonomo (v. GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, Milano 1939, pp. 113-14). La c. ecclesiastica, se è eretta in ente giuridico dalla competente autorità ecclesiastica, è vero e proprio beneficio, e come tale è soggetta a tutte le prescrizioni canoniche concernenti i benefici (CIC, can. 1412, n. 2°).
In Italia la legge del 15 ag. 1867, n. 3348, soppresse tutte le c. ecclesiastiche e laicali; il codice civile del 1866 (artt. 833 e 1075) impediva la costituzione di c. laicali; queste disposizione debbono ritenersi abrogate dall'art. 29 del Concordato del 1929.
Bun. F. Seduto, Capellanile ecclesiastiche, in Rivista di diritto ecclesiastico, 6 (1866), pp. 640-88; C. Jannaccone, C., Minaccone, C., Nuovo Digesto italiano, II, pp. 847-52; J. Denis, Chapellari, in DDC, III, 527-30.