CONCLUSIO IN CAUSA

CONCLUSIO IN CAUSA. - La c. in c., secondo il CIC non è altro che il termine del periodo istruttorio o probatorio del processo (can. 1860 § 1). Questo è stato sempre il suo effetto proprio, anche se il concetto teorico, nel volgere del tempo, si sia alquanto modificato, come accade frequentemente.

La c. in c. la si trova già in uso, introdotta dalla consuetudine (A. Reiffenstuel, *Uns canonicum universum*, 1. II, t. 27, n. 48), piuttosto che da alcun precetto espresso di legge, in tempi assai remoti (c. 11, C. XXX, q. 5; c. 8, X, II, 38 ecc.). Clemente V nelle sua celebre cost. *Saepe* del 19 nov. 1306 (c. 2, V, 11 in Clem.) concesse che nei giudizi sommari si potesse procedere alla sentenza *conclu- sione non facta*. Peraltro mentre la c. in c. è andata in disuso nelle procedure civili, la Chiesa l'ha mantenuta netamente nella disciplina fino al CIC (cf. S. C. S. Off., Instr. ad Episcopos Rit. Orient., 20 giugno 1883, t. 111, n. 22; S. C. de Prop. Fide, Instr. a. 1883, n. 22; Lex prop. S. R. Rotae et Sign. Ap., 29 giugno 1908, c. 27 §§ 1, 2; Regulae servanda apud S. R. R. Tribun., 4. ag. 1910, § 51; Normae S. R. Rotae Tribun., 29 giugno 1934, a. 121; S. C. de Sacr. Instr., 15 ag. 1936, aa. 177 sgg.).

Nel concetto antico la c. in c. era la rinuncia fatta dalle parti ad ulteriori prove e la conseguente remissione della causa alla decisione del giudice (F. Schmalzgrüber, *Uns ecclesiasticum universum*, 1. II, t. 27, n. 1), che poteva farsi espressamente o tacitamente, in modo assoluto o sotto condizione. Oggi invece, la conclusione non è che una fase del processo che si verifica automaticamente, quando cioè ha luogo una delle tre ipotesi contemplate nel § 2 del can. 1860, che dice testualmente: «si ha questa conclusione sempre che le parti interrogate dal giudice dichiarano di non aver altro da addurre o è decorso il tempo segnalato dal giudice per produrre le prove (cf. can. 1731 n. 2), o lo stesso giudice dichiara la causa sufficientemente istruita». Verificatosi dunque alcuno di questi tre fatti, avviene senz'altro la conclusione. Il giudice però, ad evitare equivoci od incertezze, deve sempre dichiarare l'avvenuta conclusione con apposito decreto, qualunque sia stato il fatto che l'abbia provocata (ibid. § 3).

Questo decreto, che manca nelle vigenti norme della Rota (cf. a. 121) e che nell'Istruzione della S. C. dei Sacramenti (a. 177 § 1) fa la conclusione, non sembra che sia essenziale al processo, come non era, secondo la dottrina comune (cf. R. Maranta, *Speculum aureum*, p. 4, d. 9 n. 23), la stessa conclusione.

Nei tribunali collegiali il decreto lo dà il presidente (S. C. de S. Instr. a. 177 § 1). Due scopi principali perseguie la c. in c.: levare ogni incertezza sul tempo utile concesso alle parti per produrre le loro prove, e sollecitare l'istruzione della causa impedendo inutili o maliziose dilazioni.

Nel processo canonico la conclusione, anche se non tocchi la sostanza del medesimo, ha notevole importanza dato che ad essa si ricollegano effetti di notevole rilievo.

Il primo e fondamentale effetto è la chiusura del periodo istruttorio e la conseguente preclusione di nuove prove (can. 1861 § 1). Questa preclusione però non è assoluta; si ammettono nuove prove nelle cause che non passano in giudicato, come pure possono ammettersi sia documenti ritrovati dopo l'avvenuta conclusione, sia quelli che non si potranno produrre in tempo, come pure i testimoni che non fu possibile produrre prima della conclusione (ibid.). Ad ogni modo, l'ammissione di nuove prove è decretata dal giudice ad istanza della parte, sentita l'altra, e data a questa tempo sufficiente per conoscere le nuove prove addotte e difendersene; altrimenti il giudizio sarebbe nullo (can. 1861 § 2). Peraltro, la preclusione di nuove prove non comprende né le eccezioni di incompetenza assoluta e di scomunica che possono prodursi in qualunque stato e grado del giudizio (can. 1628 § 1, 2), né la confessione giudiziale, né il giuramento decisorio che pure può deferirsi in qualunque stato e momento della lite (can. 1834 § 1). Un altro effetto della conclusione è l'apertura della discussione della causa per cui il giudice deve segnalare alla parti, secondo il suo prudente giudizio, uno spazio di tempo conveniente per presentare, per sé o per mezzo degli avvocati, le loro difese e risposte (can. 1862 § 2). E qui va notata una notevole differenza fra la procedura della Rota e quella del CIC: mentre in questo la conclusione precede la discussione che viene immediatamente dopo la presentazione delle prove, nella Rota, per tradizione, che forse risponde meglio al concetto antico (cf. A. Reiffenstuel, *loc. cit.*), la conclusione si ha dopo che le parti si sono scambiate vicendevolmente le risposte alle rispettive difese (a. 121). Si hanno pure altri effetti della conclusione: così, dopo la conclusione non possono farsi nuove domande alle parti (can. 1742 § 3); non si ammette l'intervento volontario di un terzo in causa (can. 1852 § 2); la morte, il cambiamento di stato, la cessazione nell'ufficio non interrompono l'istanza (can. 1733 n. 2), ecc. Anticamente si disputava se la c. in c. vincolasse anche il giudice.

Alcuni, basandosi sul c. 10, X, II, 22, che dà facoltà al giudice d'interrogare «quotes dubitationi aliquid occorrerit», sostennero il principio: «iudici numquam concluditur in causa». Dopo il CIC non mancano canonisti che lo sostengono ancora, specialmente per le cause criminali. Comunque la tacoltà d'interrogare dopo la conclusione va intesa come quella di produrre nuove prove (c. 1742 § 3), il che vuol dire che il successo principio va ammesso, se mai, con le limitazioni ivi indicate.

Bibl.: F. Schmalzgrüber, *Uns ecclesiasticum universum*, Roma 1738, 1. II, t. 27; F. Roberti, *De processibus*, II, ivi 1922, nn. 436 sgg.; A. Reiffenstuel, *Uns canonicum universum*, ivi 1931, 1. II, t. 27; M. Lega-V. ARTOTIRITI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, II, ivi 1939, p. 994, n. 1 sgg.; P. Cipriotti, *De novis probationibus post conclusionem in causa*, in *Apollinaris*, 12 (1939), p. 110 sgg.; F. Della Rocca, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino 1946, n. 141.