CONCUBINATO

CONCUBINATO. - In genere c. significa lo stato di convivenza coniugale disgiunto dal vincolo matrimoniale vero e proprio. Perciò l'applicazione concreta di questo concetto generico ai diversi casi di convivenza coniugale e la valutazione etico-giuridica del c. dipende dal diverso modo di concepire la natura e le proprietà essenziali del vincolo matrimoniale. La teoria del libero amore, ad es., sottraendo il commercio e la vita coniugale ad ogni vincolo morale e giuridico, sopprime lo stesso concetto generico di c., facendone una forma legittima di vita coniugale; così pure una legislazione divorzista del matrimonio, pur mantenendo il concetto generico di c., lo applica diversamente di una legislazione indissolubilista. A meglio comprendere la concezione e la valutazione cattolica del c. giova confrontarla con quella ebraica e romana.

I. IL C

RESSO GLI EBREI. - Sebbene gli Ebrei «conoscessero il principio del matrimonio monogamico, come risulta dal racconto genesiaco della creazione dell'uomo e della donna, ed anche la legislazione mosaica rimanesse monogamica nel suo spirito, tuttavia, presso di loro, la poligamia appare come cosa normale, da Abramo fino alla schiavitù babilonese. Però, in omaggio al

principio monogamico, una sola donna è riconosciuta come la « sposa » per antonomasia, mentre tutte le altre sono chiamate « concubine ». La valutazione etico-giuridica del c. ebraico da parte dei Padri, teologi ed esegeti cattolici non è unanime : c'è chi lo vuole autorizzato e approvato, chi invece semplicemente tollerato da Dio stesso. Rimane certo il fatto che nel Vecchio Testamento il c. poligamico non risulta espressamente proibito, come l'adulterio, né espressamente autorizzato, come il divorzio.

II. IL C. PRESSO I ROMANI. - Essendo il matrimonio, presso i Romani, un istituto giuridico rigidamente monogamico, sebbene solubile, la convivenza coniugale era distinta, per i cittadini romani, in legittima (iustae nuptiae) e illegittima. Per arginare il dilagare delle unioni illegittime, l'imperatore Augusto, con la lex Iulia de adulteris, conferì una aliquale legalità, almeno di tolleranza, all'unione coniugale dei cittadini romani con determinate persone di condizione inferiore (liberte, schiave, mezzane, attrici, ecc.), private per diritto della capacità di contrarre le iustae nuptiae. Questo genere di unione coniugale, vero compromesso tra l'unione illegittima e le iustae nuptiae, fu chiamato concubinatus, al quale perciò il diritto non dava la stessa tutela e le stesse prerogative del matrimonio. Il principio monogamico rimaneva tuttavia intatto, poiché non era lecito tenere simultaneamente la uxor e la concubina, oppure avere due concubine. Se il c. romano da un lato era cosa odiosa, in quanto, per ragioni di prestigio civile e classista, ricusava il carattere di matrimonio vero e proprio e la conseguente tutela giuridica all'unione coniugale con determinate persone, d'altro lato era un passo avanti verso la libertà e la parità di matrimonio sul piano civile e giuridico, la quale però sarà raggiunta solo sotto l'influsso del cristianesimo.

III. IL C. NELLA MORALE CATTOLICA. - La morale cattolica ha sempre considerato come legittima soltanto l'unione coniugale basata sul contratto nuziale, Sacramento nei battezzati, uno e indissolubile per tutti, salvo il privilegio paolino e il matrimonium ratum non consummatum. Perciò, come la Chiesa non faceva distinzione, sul piano etico-religioso, tra schiavo e libero, così, sul medesimo piano, non faceva distinzione tra iustae nuptiae e concubinatus del diritto romano. La Chiesa accettò bensì provvisoriamente i termini iustae nuptiae e concubinatus e la loro distinzione sul piano civile, ma dando loro un identico significato e valore sul piano religioso. Ai suoi occhi, la concubina del diritto romano era sposa legittima, né più né meno della uxor. Così si spiega che ancora nell'a. 400 il Concilio di Toledo dichiari in regola con la morale cristiana tanto « is qui pro uxore concubinam habet » quanto colui che ha l'« uxorem », purché entrambi « unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, sit coniunctione contentus ». Qualche secolo più tardi Isidoro di Siviglia, ben istruito nel diritto romano, dichiara : « Christiano non dicam plurimas, sed nec duas (mulieres) simul habere licitum est, nisi unam tantum, aut uxorem, aut certe loco uxoris, si coniux deest, concubinam ». Questi due testi sono riportati dal decreto di Graziano (parte 1ª, dist. XXXIV, c. 4, 5). Da quando, sotto la spinta dell'idea cristiana, il c. romano andò scomparendo come figura giuridica distinta dalle iustae nuptiae, il termine c. venne impiegato, e lo è fino a tutt'oggi, per designare soltanto la convivenza coniugale illegittima. Unica sopravvivenza del c. romano matrimonio (v.) morganatico.

Il c. si potrebbe definire : stato coniugale illegittimo, o anche, stato matrimoniale di fatto e non di diritto. Sporadici e occasionali rapporti fornicari con la stessa persona non costituiscono ancora c.

Non sono concubine per sé le prostitute; lo sono invece le cosiddette mantenute o amanti. Il c. è semplice, se interviene tra due persone libere da speciali obblighi in ordine al matrimonio; è composto, se i rapporti sessuali tra le due persone sono illeciti già per altre ragioni (c. adulterino, sacrilego, incestuoso, ecc.). Esso può essere inoltre occulto o pubblico. La malizia morale del c. semplice è sostanzialmente identica a quella della fornicazione (v. FORNICAZIONE), con l'aggiunta di una circostanza aggravante, cioè, la continuità e la più o meno volontaria persistenza nell'occasione di peccato. Il concubinario si riabilita in faccia a Dio e diventa perciò capace di assoluzione sacramentale quando si pente delle sue colpe passate ed ha la volontà seria ed efficace di rompere il rapporto concubinario. Segno ed effetto di tale volontà è normalmente l'effettiva rottura della relazione concubinaria, e perciò i moralisti sono d'accordo nell'esigerla prima di procedere all'assoluzione del concubinario, specialmente se si tratta di c. pubblico, nel qual caso l'effettiva rottura è doverosa riparazione di scandalo. Tuttavia circostanze gravi e speciali possono rendere moralmente o fisicamente impossibile l'effettiva rottura della convivenza concubinaria. In questi casi l'assoluzione è possibile, purché sia garantito il proposito di evitare ogni commercio sessuale; e la migliore garanzia sta nell'effettiva esecuzione di tale proposito. Perciò i moralisti esigono la dilazione dell'assoluzione anche del concubinario occulto, necessitato a restare nel suo stato e d'altra parte deciso a non peccare oltre. È compito della casistica studiare se e quanto l'effettiva rottura della convivenza concubinaria sia moralmente o fisicamente impossibile. Alessandro VII ha condannato il 24 sett. 1665 la seguente affermazione, avanzata dalla casistica di quel secolo : « Non est obbligandus concubinarius ad eiciendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo regalo, dum deficiente illa, nimis aegre ageret vitam et aliae epulae taedio magno concubinarum afficerent et alia famula nimis difficile inveniretur » (Denz-U, 1141). Se la rottura della convivenza concubinaria significa vera fame e miseria, oppure grave disonore, o se la rottura è impedita da forze maggiori, l'occasione si potrà considerare necessaria e procedere all'assoluzione, sempre che non vi sia scandalo, vi sia pentimento e serio proposito di non peccare. Il concubinario moribondo può regolare la sua situazione con un matrimonio in extremis, se è possibile; comunque il pentimento ed il proposito (possibilmente manifestato davanti a testimoni, se è concubinario pubblico), di rompere il c., qualora tornasse in salute, bastano all'assoluzione. L'allontanamento della comparte concubinaria in questi casi può essere impossibile, specie se si tratta di c. occulto; e se è c. pubblico può già valere come riparazione dello scandalo dato la volontaria richiesta dei conforti religiosi nell'ora estrema. Al concubinario moribondo e privo di sensi è sempre lecito impartire l'assoluzione almeno sotto condizione.

Contro la piaga del c. e le sue varie forme la Chiesa ha sempre opposto severe misure giuridiche, varie secondo i tempi ed i costumi. Quelle vigenti si trovano nel CIC (cann. 2357-59).

L'attentato più radicale alla dottrina morale cattolica sul c. è rappresentato nei nostri tempi dalla teoria del libero amore, in nome del quale si invoca non solo il divorzio, ma anche la legalizzazione delle

cosiddette relazioni prenuziali, chiamate anche « matrimonio d'amicizia » o « di esperimento ». Si vorrebbe insomma introdurre, accanto al matrimonio vero e proprio e quale preparazione al medesimo, una nuova figura di unione coniugale, fondata esclusivamente sul libero e spontaneo consenso « amichevole » delle due parti; si vorrebbe, in altre parole, la legalizzazione del c. Pio XI ha stigmatizzato come « aberrazioni nefande » questa teoria e questa prassi nell'enciclica Casti connubii del 31 dic. 1930 (cf. AAS, 22 [1930], pp. 558-59).

BIBLI: Un trattato completo, per quanto antico, è quello di B. Choucony, Tractatus de publicis concubinaris, Leida 1930. Sul c. ebraico: P. Renard, Concubine, in DB, II, coll. 906-907; L. Godfrey, Mariage dans l'Écriture, ibid., IX, coll. 2052-53; J. Leclercq, Legens de droit naturel, III: La famille, 2ª ed., Lovanio 1944, pp. 78-84. Sul c. romano: H. Leclercq, s. V. in DACL, III, coll. 2494-2500; E. Voterra, s. V. in Exc. Ital., XI (1931), pp. 92-93; E. Albertario, Honor matrimonii e affectio maritalis, in Studi di diritto romano, I, Milano 1933, pp. 209-10; E. Jombart, s. V. in DDC, III, coll. 1513-14. Sulla valutazione morale del c.: B. Dolhagasy, s. V. in DThC, III, coll. 796-803; H. Leclercq, op. cit., pp. 31-110, 174-224; J. Ter Haar, Casus conscientiae, 2ª ed., Torino 1939, pp. 140-46. Gaetano Corti

IV. IL C. NEL DIRITTO CANONICO E CIVILE ITALIANO. — Sebbene qualche passo delle fonti canoniche (v. , ad es., c. 2, 3, D. XXXIV; c. 5, C. XXXII, q. 2) possa prestarsi ad un'equivoca interpretazione, è certo che la Chiesa condanno fin dai primi tempi il c. come evidente violazione del sesto precetto del decalogo e come grave offesa al sacramento del Matrimonio: basti ricordare quel che ne scrisse s. Ambrogio (De patriarchis), s. Gerolamo (Contra Iovinianum), s. Agostino (De bono coniugali), e la dottrina esposta da s. Tommaso nella Sum. Theol. (Suppl., q. LXV, artt. 3-5).

Il c. dei chierici fu ben presto considerato come un vero e proprio delitto, e conseguentemente punito, a seconda dei casi, con la privazione dell'ufficio e del beneficio (c. 16, D. LXXXI), con la deposizione (c. 20, D. LXXXI) e con la scomunica (c. 3, X, de cohabitatione clericarum et mulierum, III, 2; c. 55, X, de sententia ex-communicationis, V, 39). Non così il c. dei laici; il quale, nonostante un'aperta deplorazione del Concilio di Basilea (sess. XX, 1), venne proibito per la prima volta sotto minaccia di pene canoniche dalla costituzione Supernae dispositionis di Leone X (1514). Finalmente, il Concilio di Trento, regolando l'intera materia, statuiva che i laici, tem soluti quam uxorati, colpevoli di tenere una concubina e sordi alle ripetute ammonizioni dell'Ordinario, fossero colpiti da sentenza di scomunica (sess. XXIV, de ref., c. 8); e dettava norme particolari per i procedimenti a carico dei chierici che incorrissero nel medesimo reato o che, comunque, intrattenessero relazioni, in casa o fuori, con donne de quibus possit haberi suspicio (sess. XXV, de ref., c. 14; V. CELIBATO).

1. Il c. come delitto ecclesiastico. — Il vigente CIC contempla il c. tra i delitti contro il buon costume e, uniformandosi alla tradizione, lo considera diversamente a seconda della qualità del soggetto attivo.

È reo di c. — e, come tale, soggiace alla pena della esclusione dagli atti legittimi ecclesiastici finché non abbia dato segni di sincera resipiscenza (can. 2357 § 2) — il laico che tenga abitualmente rapporti peccaminosi con una donna con la quale non sia unito in matrimonio. Non occorre, per aversi il delitto, che la coppia conviva more uxorio; ed è del tutto indifferente che la concubina si trovi nella stessa casa del colpevole od altrove. Condizione imprescindibile di punibilità è, tuttavia, che il fatto sia pubblico ai sensi del can. 2197 n. 1, e cioè che venga

commesso in circostanze tali da determinare un serio pericolo di scandalo tra i fedeli.

Il momento consumativo si avvera non appena la relazione sessuale tra l'uomo e la donna abbia assunto quel carattere di abitualità e di continuità che è richiesto dalla nozione stessa del c. L'elemento psicologico consiste nel dolo, ossia nella coscienza e volontà di intrattenere una relazione illecita e contraria alla legge. Trattandosi di reato permanente (la cui consumazione si protrae nel tempo finché non venga a cessare lo stato antigiuridico posto in essere dall'agente) e bilaterale (che esige per sua natura il concorso di due persone), se ne deduce: 1) che il termine utile per la prescrizione decorre dal momento in cui sia effettivamente troncata la illecita relazione (cf. can. 1705 § 2); 2) che la concubina va incontro alle medesime pene stabilite per l'uomo (cf. cann. 2209 § 2, 2231). Nulla vieta, infine, che, quando il colpevole sia coniugato, il delitto di c. adulterio (v.).

La struttura giuridica del c. rimane inalterata se il soggetto attivo è un chierico minore: con la sola differenza che a quest'ultimo, oltre alla esclusione dagli atti legittimi ecclesiastici, possono essere inflitte ad arbitrio dell'Ordinario altre pene, proporzionate alla gravità della colpa ed estensibili fino alla riduzione allo stato laicale (can. 2358).

Notevolmente diversa è la disciplina del codice nei riguardi dei chierici ordinati in sacris. Il can. 133, mentre impone a costoro di non coabitare e di non tenersi in relazione con donne che per la loro giovane età o per altri motivi possano dar luogo a sospetti (v. COABITAZIONE), prescrive testualmente, nel § 4: Contumaces praesumuntur concubinaris. In virtù di questa presunzione (che non ammette la prova contraria), l'Ordinato in sacris, sia secolare sia religioso, è punibile a titolo di c. non solo quando per effetto della sua azione si siano verificate tutte le condizioni volute dalla legge per la sussistenza del c. propriamente detto, ma anche quando, ad onta degli inviti rivoltigli dall'Ordinario, egli persista nel tenere presso di sé o nel frequentare una donna semplicemente sospetta.

Il c. dei sacerdoti può pertanto scindersi in due distinte figure criminose: la prima (c. reale), simile in tutto a quella esaminata più sopra; la seconda (c. presunto), consistente nel fatto di serbare, in spregio agli ordini superiori, una condotta compromettente. Il c. presunto, a differenza dal c. reale, prescinde sia dalla pubblicità del fatto, sia dalla effettiva esistenza di rapporti sessuali tra i complici, e si concreta, in sostanza, nella violazione di un obbligo particolare, inerente alla qualità di sacerdote.

Contro i chierici in sacris colpevoli di c. il can. 2359 § 1 prevede la sospensione a divinis e la privazione dei frutti dell'ufficio, del beneficio e della dignità. Queste pene possono essere inflitte soltanto in seguito ad uno speciale procedimento di carattere amministrativo, regolato dai cann. 2176-81.

Tale procedimento si inizia mediante un invito dell'Ordinario, rivolto al chierico sotto forma di precetto penale, ad abbandonare la donna di cui si tratta o ad astenersi dal frequentarla (can. 2176). Dopodiché, tre ipotesi possono verificarsi: a) che il chierico ottemperi al precetto; b) che il chierico non obbedisca e non si discolpi; c) che il chierico non obbedisca, ma presenti le proprie giustificazioni.

Nel primo caso, la presunzione sancita dal can. 133 n. 4 perde la sua efficacia, e non può farsi luogo a punizione di sorta. Nel secondo caso, l'Ordinario, una volta accertatosi che il chierico abbia avuto il tempo e il modo di obbedire, lo sospende a divinis. Inoltre, se si tratta di un parroco, lo priva della parrocchia; e se si tratta di un beneficiato senza cura d'anime, trascorsi inutilmente due mesi, lo priva della metà dei frutti del beneficio, salvo privarlo, dopo altri tre mesi, anche dei frutti residui e, dopo tre mesi ancora, del beneficio stesso

(can. 2177). Nel terzo caso, se l'Ordinario, sentito il parere di due esaminatori sinodali (can. 2178), ritiene che le giustificazioni addotte siano infondate, ne dà pronta comunicazione all'interessato e con formale precepto gli fissa un breve termine per obbedire (can. 2179). Le conseguenze dell'eventuale disobbedienza a questa nuova ingiunzione sono diverse, secondo che si tratti di un parroco amovibile ovvero di un parroco od altro beneficiato inamovibile: il parroco amovibile viene senz'altro colpito dalla sospensione a divinis e privato della parrocchia; mentre il parroco od altro beneficiato inamovibile, che si valga della facoltà espressamente riconosciutagli di presentare altre deduzioni difensive, non può essere punito a norma dei cann. 2177 e 2359 § 1 se non in seguito ad un ulteriore e definitivo precetto dell'Ordinario (cann. 2180 e 2181).

2. Il c. nella legislazione civile. - Per il diritto italiano la nozione di c. è molto meno ampia che per il diritto canonico, riferendosi esclusivamente alla relazione adulterina del marito. Secondo l'art. 560 del Codice penale italiano, il marito che tenga una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove, è punito, a querela della moglie, con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace la concubina.

BIBL.: M. Conte a Coronata, Instituciones iuris canonici, III: De processibus, Torino 1933, p. 540 sgg.; P. Ciprotti, De consummatione delictorum attento eorum elemento obiectivo in iure canonico, Roma 1936, pp. 89-90; Wernz-Vidal, VII, p. 546; J. Chelodi-P. Ciprotti, Ius canonicum de delictis et poenis, 5ª ed., Trento 1943, pp. 125-26. Ferruccio Liuzzi
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“CONCUBINATO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 135. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/concubinato.