CONCUBINATO

CONCUBINATO. - In genere c. significa lo stato di convivenza coniugale disgiunto dal vincolo matrimoniale vero e proprio. Perciò l'applicazione concreta di questo concetto generico ai diversi casi di convivenza coniugale e la valutazione etico-giuridica del c. dipende dal diverso modo di concepire la natura e le proprietà essenziali del vincolo matrimoniale. La teoria del libero amore, ad es., sottraendo il commercio e la vita coniugale ad ogni vincolo morale e giuridico, sopprime lo stesso concetto generico di c., facendone una forma legittima di vita coniugale; così pure una legislazione divorzista del matrimonio, pur mantenendo il concetto generico di c., lo applica diversamente di una legislazione indissolubilista. A meglio comprendere la concezione e la valutazione cattolica del c. giova confrontarla con quella ebraica e romana.

I. IL C.

V. RESSO GLI EBREI

Sebbene gli Ebrei 'conoscessero il principio del matrimonio monogamico, come risulta dal racconto genesiaco della creazione dell'uomo e della donna, ed anche la legislazione mosaica rimanesse monogamica nel suo spirito, tuttavia, presso di loro, la poligamia appare come cosa normale, da Abrahamo fino alla schiavitù babilonese. Però, in omaggio al

principio monogamico, una sola donna è riconosciuta come la «sposa» per antonomasia, mentre tutte le altre sono chiamate «concubine». La valutazione etico-giuridica del c. ebraico da parte dei Padri, teologi ed esegeti cattolici non è unanime: c'è chi lo vuole autorizzato e approvato, chi invece semplicemente tollerato da Dio stesso. Rimane certo il fatto che nel Vecchio Testamento il c. poligamico non risulta espressamente proibito, come l'adultério, né espressamente autorizzato, come il divorzio.

II. IL C. PRESSO I ROMANI. — Essendo il matrimonio, presso i Romani, un istituto giuridico rigidamente monogamico, sebbene solubile, la convivenza coniugale era distinta, per i cittadini romani, in legittima (insta nuptiae) e illegittima. Per arginare il dilagare delle unioni illegittime, l'imperatore Augusto, con la lex Julia de adul- teris, conferì una aliquale legalità, almeno di tolleranza, all'unione coniugale dei cittadini romani con determinate persone di condizione inferiore (libertà, schiave, mezzane, attrici, ecc.), private per diritto della capacità di contra- trarre le iustae nuptiae. Questo genere di unione coniugale, vero compromesso tra l'unione illegittima e le iustae nuptiae, fu chiamato concubinatus, al quale perciò il diritto non dava la stessa tutela e le stesse prerogative del matrimonio. Il principio monogamico rimaneva tuttavia intatto, poiché non era lecito tenere simultaneamente la uxor e la concubina, oppure avere due concubine. Se il c. romano da un lato era cosa odiosa, in quanto, per ragioni di prestigio civile e classista, ricausava il carattere di matrimonio vero e proprio e la conseguente tutela giuridica all'unione coniugale con determinate persone, d'altro lato era un passo avanti verso la libertà e la parità di matrimonio sul piano civile e giuridico, la quale però sarà raggiunta solo sotto l'influsso del cristianesimo.

III. IL C. NELLA MORALE CATTOLICA. — La morale cattolica ha sempre considerato come legittima sol- tanto l'unione coniugale basata sul contratto nuziale, Sacramento nei battezzati, uno e indissolubile per tutti, salvo il privilegio paolino e il matrimonium ratum non consummatum. Perciò, come la Chiesa non faceva distinzione, sul piano etico-religioso, tra schiavo e libero, così, sul medesimo piano, non faceva distinzione tra iustae nuptiae e concubinatus del diritto romano. La Chiesa accettò bensì provvi- soriamente i termini iustae nuptiae e concubinatus e la loro distinzione sul piano civile, ma dando loro un identico significato e valore sul piano religioso. Ai suoi occhi, la concubina del diritto romano era sposa legittima, né più né meno della uxor. Così si spiega che ancora nell'a. 400 il Concilio di Toledo dichiari in regola con la morale cristiana tanto «si qui pro uxore concubinam habet» quanto colui che ha l'«uxorem», purché entrambi «unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, sit coniunctione contentus». Qualche secolo più tardi Isidoro di Siviglia, ben istruito nel diritto romano, dichiara: «Christiano non dicam plurimas, sed nec duas (mulieres) simul habere licitum est, nisi unam tantum, aut uxorem, aut certe loco uxoris, si coniux deest, concubinam». Questi due testi sono riportati dal decreto di Graziano (parte 1a, dist. XXXIV, c. 4, 5). Da quando, sotto la spinta dell'idea cristiana, il c. romano andò scom- parendo come figura giuridica distinta dalle iustae nuptiae, il termine c. venne impiegato, e lo è fino a tutt'oggi, per designare soltanto la convivenza coniugale illegittima. Unica sopravvivenza del c. romano matrimonio (v.) mor- ganatico.

Il c. si potrebbe definire: stato coniugale ille- gittimo, o anche, stato matrimoniale di fatto e non di diritto. Sporadici e occasionali rapporti forniciari con la stessa persona non costituiscono ancora c. Non sono concubine per sé le prostitute; lo sono invece le cosiddette mantenute o amanti. Il c. è semplice, se interviene tra due persone libere da spe- ciali obblighi in ordine al matrimonio; è composto, se i rapporti sessuali tra le due persone sono illeciti già per altre ragioni (c. adulterino, sacrilegi, ince- stuoso, ecc.). Esso può essere inoltre occulto o pub- blico. La malizia morale del c. semplice è sostanzial- mente identica a quella della fornizzazione (v. FORNICAZIONE), con l'aggiunta di una circostanza ag- gravante, cioè, la continuità e la più o meno volon- taria persistenza nell'occasione di peccato. Il con- cubinario si riabilita in faccia a Dio e diventa perciò capace di assoluzione sacramentale quando si pente delle sue colpe passate ed ha la volontà seria ed efficace di rompere il rapporto concubinario. Segno ed effetto di tale volontà è normalmente l'effettiva rottura della relazione concubinaria, e perciò i mo- ralisti sono d'accordo nell'esigeria prima di procedere all'assoluzione del concubinario, specialmente se si tratta di c. pubblico, nel qual caso l'effettiva rottura è doverosa riparazione di scandalo. Tuttavia circo- stanze gravi e speciali possono rendere moralmente o fisicamente impossibile l'effettiva rottura della convivenza concubinaria. In questi casi l'assoluzione è possibile, purché sia garantito il proposito di evitare ogni commercio sessuale; e la migliore ga- ranzia sta nell'effettiva esecuzione di tale proposito. Perciò i moralisti esigono la dilazione dell'assoluzione anche del concubinario occulto, necessitato a re- stare nel suo stato e d'altra parte deciso a non peccare oltre. È compito della casistica studiare se e quanto l'effettiva rottura della convivenza concubinaria sia moralmente o fisicamente impossibile. Alessandro VII ha condannato il 24 sett. 1665 la seguente afferma- zione, avanzata dalla casistica di quel secolo: «Non est obbligandus concubinarius ad eiciendam con- cubinam, si hace nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo regalo, dum deficiente illa, nimis aegre ageret vitam et aliae epulae taedio magno concubinarium afficerent et alia famula nimis difficile inveniretur» (Denz-U, 1141). Se la rottura della convivenza concubinaria significa vera fame e mi- seria, oppure grave disonore, o se la rottura è im- pedita da forze maggiori, l'occasione si potrà con- siderare necessaria e procedere all'assoluzione, sempre che non vi sia scandalo, vi sia pentimento e serio proposito di non peccare. Il concubinario mori- bondo può regolare la sua situazione con un matri- monio in extremis, se è possibile; comunque il pen- timento ed il proposito (possibilmente manifestato davanti a testimoni, se è concubinario pubblico), di rompere il c., qualora tornasse in salute, bastano all'assoluzione. L'allontanamento della conparte con- cubinaria in questi casi può essere impossibile, specie se si tratta di c. occulto; e se è c. pubblico può già valere come riparazione dello scandalo dato la volontaria richiesta dei conforti religiosi nell'ora estrema. Al concubinario moribondo e privo di sensi è sempre lecito impartire l'assoluzione almeno sotto condizione.

Contro la piaga del c. e le sue varie forme la Chiesa ha sempre opposto severe misure giuridiche, varie secondo i tempi ed i costumi. Quelle vigenti si trovano nel CIC (cann. 2357-59).

L'attenuto più radicale alla dottrina morale cattolica sul c. è rappresentato nei nostri tempi dalla teoria del libero amore, in nome del quale si invoca non solo il divorzio, ma anche la legalizzazione delle

cosiddette relazioni prenuziali, chiamate anche «matrimonio d'amicizia» o «di esperimento». Si vorrebbe insomma introdurre, accanto al matrimonio vero e proprio e quale preparazione al medesimo, una nuova figura di unione coniugale, fondata esclusivamente sul libero e spontaneo consenso «amichevole» delle due parti; si vorrebbe, in altre parole, la legalizzazione del c. Pio XI ha stigmatizzato come «aberrazioni nefande» questa teoria e questa prassi nell'amicizia Casti connubii del 31 dic. 1930 (cf. AAS, 22 [1930], pp. 558-59).

BIBL.: Un trattato completo, per quanto antico, è quello di B. Choucrouy, Tractatus de publicis concubinariis, Leda 1550. Sul c. ebraico: P. Renard, Concubine, in DB, II, coll. 960-907; L. Godfrey, Mariage dans l'Ecriture, ibid., IX, coll. 2052-53; J. Leclercq, Leçons de droit naturel, III; La famille, 2ª ed., Lovanio 1944, pp. 78-84. Sul c. romano: H. Leclercq, s. V. in DACL, III, coll. 2494-2500; E. Volterra, s. V. ENOCH. Ital., XI (1931), pp. 92-93; E. Albertario, Honor matrimonii e affectio maritalis, in Studi di diritto romano, I, Milano 1933, pp. 209-210; E. Jombart, s. V. in DDC, III, coll. 1513-14. Sulla valutazione morale del c.: B. Dolha-garay, s. V. in DTHC, III, coll. 796-803; H. Leclercq, op. cit., pp. 311-310, 174-224; J. Ter Haar, Causa concubinaria, 2ª ed., Torino 1939, pp. 140-146.

IV. IL C. NEL DIRITTO CANONICO E CIVILE ITALIANO. - Sebbene qualche passo delle fonti canoniche (v. , ad es., c. 2, 3, D. XXXIV; c. 5, C. XXXII, q. 2) possa prestarsi ad un'equivoca interpretazione, è certo che la Chiesa condannò fin dai primi tempi il c. come evidente violazione del sesto precetto del decalogo e come grave offesa al sacramento del Matrimonio: basti ricordare quel che ne scrisse s. Ambrogio (De patriarchis), s. Gerolamo (Contra Iovinianum), s. Agostino (De bono coniugali), e la dottrina esposta da s. Tommaso nella Sum. Theol. (Suppl.), q. LXV, artt. 3-5).

Il c. dei chierici fu ben presto considerato come un vero e proprio delitto, e conseguentemente punito, a seconda dei casi, con la privazione dell'ufficio e del beneficio (c. 16, D. LXXXI), con la deposizione (c. 20, D. LXXXI) e con la scomunica (c. 3, X, de cohabitatione clericorum et mulierum, III, 2; c. 55, X, de sententia ex-communicationis, V, 39). Non così il c. dei laici; il quale, nonostante un'aperta deplorazione del Concilio di Basilea (sess. XX, 1), venne proibito per la prima volta sotto minaccia di pene canoniche dalla costituzione Supernae dispositionis di Leone X (1514). Finalmente, il Concilio di Trento, regolando l'intera materia, statuiva che i laici, tam soluti quam uxorati, colpevoli di tenere una concubina e sordi alle ripetute ammonizioni dell'Ordinario, fossero colpiti da sentenza di scomunica (sess. XXIV, de ref., c. 8); e dettava norme particolari per i procedimenti a carico dei chierici che incorressero nel medesimo reato o che, comunque, intrattenessero relazioni, in casa o fuori, con donne de quibus possit haberi suspicio (sess. XXV, de ref., c. 14; V. anche CE-LIBATO).

1. Il c. come delitto ecclesiastico. - Il vigente CIC contempla il c. tra i delitti contro il buon costume e, uniformandosi alla tradizione, lo considera di-versamente a seconda della qualità del soggetto attivo.

È reo di c. - e, come tale, soggiace alla pena della esclusione dagli atti legittimi ecclesiastici finché non abbia dato segni di sincera respicienza (can. 2357 § 2) - il laico che tenga abitualmente rapporti pec-caminosi con una donna con la quale non sia unito in matrimonio. Non occorre, per aversi il delitto, che la coppia conviva more uxorio; ed è del tutto indifferente che la concubina si trovi nella stessa casa del colpevole od altrove. Condizione imprescindibile di punibilità è, tuttavia, che il fatto sia pub-blico ai sensi del can. 2197 n. 1, e cioè che venga commesso in circostanze tali da determinare un serio pericolo di scandalo tra i fedeli.

Il momento consumativo si avvera non appena la relazione sessuale tra l'uomo e la donna abbia assunto quel carattere di abitualità e di continuità che è richiesto dalla nozione stessa del c. L'elemento psicologico consiste nel dolo, ossia nella coscienza e volontà di intrattenere una relazione illecita e contraria alla legge. Trattandosi di reato permanente (la cui consumazione si protrae nel tempo finché non venga a cessare lo stato antigiuridico posto in essere dall'agente) e bilaterale (che esige per sua natura il concorso di due persone), se ne deduce: 1) che il termine utile per la prescrizione decorre dal momento in cui sia effettivamente troncata la illecita relazione (cf. can. 1705 § 2); 2) che la concubina va incerto alle medesime pene stabilite per l'uomo (cf. can. 2200 § 2, 2231). Nulla vieta, infine, che, quando il colpevole sia coniugato, il delitto di c. adulterio (v.).

La struttura giuridica del c. rimane inalterata se il soggetto attivo è un chierico minore: con la sola differenza che a quest'ultimo, oltre alla esclusione dagli atti legittimi ecclesiastici, possono essere inflitte ad arbitrio dell'Ordinario altre pene, proporzionate alla gravità della colpa ed estensibili fino alla riduzione allo stato laicale (can. 2358).

Notevolmente diversa è la disciplina del codice nei riguardi dei chierici ordinati in sacris. Il can. 133, mentre impone a costoro di non coabitare e di non tenersi in relazione con donne che per la loro giovane età o per altri motivi possano dar luogo a sospetti (v. COABITAZIONE), prescrive testualmente, nel § 4: Contumaces praesumuntur concubinarii. In virtù di questa presunzione (che non ammette la prova contraria), l'Ordinario in sacris, sia secolare sia religioso, è punibile a titolo di c. non solo quando per effetto della sua azione si siano verificate tutte le condizioni volute dalla legge per la sussistenza del c. propriamente detto, ma anche quando, ad una degli inviti rivoltigli dall'Ordinario, egli persista nel tenere presso di sé o nel frequentare una donna semplicemente sospetta.

Il c. dei sacerdoti può pertanto scindersi in due distinte figure criminose: la prima (c. reale), simile in tutto a quella esaminata più sopra; la seconda (c. presunto), consistente nel fatto di serbare, in spregio agli ordini superiori, una condotta compro-mettente. Il c. presunto, a differenza del c. reale, prescinde sia dalla pubblicità del fatto, sia dalla effettiva esistenza di rapporti sessuali tra i complici, e si concorda, in sostanza, nella violazione di un obbligo particolare, inerente alla qualità di sacerdote.

Contro i chierici in sacris colpevoli di c. il can. 2359 § 1 prevede la sospensione a divinis e la privazione dei frutti dell'ufficio, del beneficio e della dignità. Queste pene possono essere inflitte soltanto in seguito ad uno speciale procedimento di carattere amministrativo, regolato dai can. 2176-81.

Tale procedimento si inizia mediante un invito del- l'Ordinario, rivolto al chierico sotto forma di precetto penale, ad abbandonare la donna di cui si tratta o ad astenersi dal frequentarla (can. 2176). Dopodiché, tre ipotesi possono verificarsi: a) che il chierico ottemperi al precetto; b) che il chierico non obbedisca e non si discolpì; c) che il chierico non obbedisca, ma presenti le proprie giustificazioni.

Nel primo caso, la presunzione sancita dal can. 1334, perde la sua efficacia, e non può farsi luogo a punizione di sorta. Nel secondo caso, l'Ordinario, una volta accertato che il chierico abbia avuto il tempo e il modo di obbedire, lo sospende a divinis. Inoltre, se si tratta di un parroco, lo priva della parrocchia; e se si tratta di un beneficiario senza cura d'anime, trascorsi inutilmente due mesi, lo priva della metà dei frutti del beneficio, salvo privarlo, dopo altri tre mesi, anche dei frutti residui e, dopo tre mesi ancora, del beneficio stesso

(can. 2177). Nel terzo caso, se l'Ordinario, sentito il parere di due esaminatori sinodali (can. 2178), ritiene che le giustificazioni addotte siano infondate, ne dà pronta comunicazione all'interessato e con formale precetto gli fissa un breve termine per obbedire (can. 2179). Le conseguenze dell'eventuale disobbedienza a questa nuova ingiunzione sono diverse, secondo che si tratti di un parroco amovibile ovvero di un parroco od altro beneficiatissimo inamovibile: il parroco amovibile viene senz'altro colpito dalla sospensione a divinis e privato della parrocchia; mentre il parroco od altro beneficiato amovibile, che si valga della facoltà espressamente riconosciuta di presentare altre deduzioni difensive, non può essere punito a norma dei can. 2177 e 2359 § 1 se non in seguito ad un ulteriore e definitivo precetto dell'Ordinario (can. 2180 e 2181).

2. Il c. nella legislazione civile. - Per il diritto italiano la nozione di c. è molto meno ampia che per il diritto canonico, riferendosi esclusivamente alla relazione adulterina del marito. Secondo l'art. 560 del Codice penale italiano, il marito che tenga una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove, è punito, a querela della moglie, con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiunge la concubina.

BML: M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, III: De processibus, Torino 1933, p. 540 sgg.; P. Cipriotti, De consummatione delictorum attento eorum elemento obiectivo in iure canonico, Roma 1936, pp. 89-90; Wernz-Vidal, VII, p. 546; J. Chelodi-P. Cipriotti, Ius canonicum de delictis et potestis, 5a ed., Trento 1943, pp. 125-26.