COABITAZIONE

COABITAZIONE. - Fin dai primi secoli la Chiesa vietò la c. degli ecclesiastici con donne, salvo che fossero loro strette parenti o altrimenti non dessero luogo ad alcun sospetto.
COABITAZIONE. - Fin dai primi secoli la Chiesa vietò la c. degli ecclesiastici con donne, salvo che fossero loro strette parenti o altrimenti non dessero luogo ad alcun sospetto.

Molti dei testi citati alla voce agapète, oltre a vietare le subintroductae, stabiliscono a questo proposito norme più generali, sia quanto al divieto, sia quanto alle eccezioni. La più importante è quella del can. 3 di Nicea che permette agli ecclesiastici di coabitare solo con la madre, la sorella, la zia, o con quelle persone che non diano luogo a sospetti; questo canone fu considerato sempre in vigore e fu riportato anche nel Decreto di Graziano (c. 16, D. XXXII). Il can. 17 del III Concilio di Cartagine (del 397) attenuò, per la sua regione, la disciplina, permettendo anche la c. con la nonna (evidentemente compresa, anche se non menzionata, nel canone di Nicea), le nipoti, le nuore, le mogli degli schiavi, e infine le persone di famiglia che coabitavano con il chierico già prima che questi fosse ordinato (anche questo testo in Graziano c. 27, D. LXXXI).
Più rigoroso fu s. Gregorio Magno, che, richiamandosi a s. Agostino, ammise solo la madre, la sorella, e la moglie (c. 24, D. LXXXI; e cf. anche c. 23 e 29, D. LXXXI). E in genere, mentre il can. 3 del Concilio di Nicea si trova richiamato o riprodotto, più o meno testualmente, in moltissimi testi canonici posteriori, numerosi altri testi, dal sec. vi in poi, dànno norme più rigorose, e non pochi vietano in modo assoluto ai chierici di coabitare con qualsiasi donna (talvolta, nel caso di chierici coniugati, perfino con la propria moglie). Tra questi ultimi il più celebre fu il decreto del Concilio di Nantes (del 658 o dell'893), che si trova riprodotto nella raccolta di decretali di Gregorio IX (c. 1, X, III, 2).
L'inserzione di tale testo nella raccolta di Gregorio IX è un fatto piuttosto strano, dato che meno di un secolo prima (nel 1123) il can. 3 del I Concilio del Laterano richiamava espressamente il canone di Nicea; e nella stessa raccolta si trova (c. 9, X, III, 2) una decretale di Innocenzo III (del 1199) in cui, con formulazione più elastica, si ammette la c. con quelle donne, che, a causa della parentela, non fanno sospettare nulla di male.
Il Concilio di Trento (sess. XXV, de ref., c. 14) genericamente vietò la c. con qualsiasi donna su cui potesse sorgere qualche sospetto.
Ma il 9 giugno 1587 e il 18 giugno 1597 la S. Congregazione dei vescovi e dei regolari in due risposte vietò

in modo assoluto che nella canonica abitassero donne, anche se strette parenti di qualche canonico.
Norme più particolareggiate stabili Benedetto XIV nel § 25 della cost. Ad militantis (30 marzo 1742), ma sempre in riferimento al canone di Nicea; e sia prima che dopo Benedetto XIV, vari concili particolari e sinodi diocesani (tanto in Occidente quanto in Oriente) determinarono meglio questa materia, e, molti di essi, tra l'altro stabilirono l'età minima perché una donna estranea fosse considerata esente da sospetto (generalmente quaranta anni, talvolta meno o più, fra trenta e cinquanta), lasciando in genere al vescovo il giudizio nei singoli casi.
Il CIC (cann. 133, 2176-81, 2359) vieta ai chierici di coabitare con donne che possono dar luogo a sospetti o di frequentare, ammettendo solo la c. con quelle per le quali la parentela esclude tali sospetti (e, come esempio, menziona la madre, la sorella, e la zia), e con quelle per le quali tali sospetti sono esclusi da una specchiatra onestà morale unita all'età avanzata; nei casi dubbi spetta all'Ordinario giudicare se vi sia pericolo di scandalo o di incontinenza. Il trasgressore è sottoposto gradatamente a diffidare e a pene varie; e, in caso di persistenza, è considerato concubinario e soggetto concubinato (v.).

BIBL.: P. Hirschius, System des katholischen Kirchenrechts, I. Berlino 1869, pp. 131-33; F. B. Sámgüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, I. 4a ed., Friburgo in Br. 1934, pp. 358-361; B. Kurtscheid, Historia iuris canonici, I. Roma 1941, pp. 169-76.
Monasteri misti. — Fin dalle origini del monachesimo furono frequenti in Oriente (soprattutto in Egitto) i monasteri doppi o misti (talvolta però in edifici distinti, ma contigui), soprattutto affinché le monache avessero l'assistenza spirituale e fossero protette da aggressioni, e i monaci fossero aiutati nei servizi domestici. Ma, a causa dei non rari inconvenienti che ne seguivano, Giustiniano nel 529 e nel 546 (C. 1, 3, 43; Nov. 123, 36) li proibì in modo assoluto in ogni parte dell'Impero. Il divieto evidentemente non sempre osservato, fu ribadito nel can. 20 del II Concilio di Nicea (del 787), che però tolserò i monasteri doppi già esistenti, purché i monaci e le monache non abitasero nello stesso edificio. Pari-menti vietato fu l'uso, introdottosi presto, di avere, nei monasteri maschili, delle inservienti che vi abitasero stabilmente; s. Platone, egumeno del monastero di Saccadion, verso la fine del sec. VIII, per troncare questo abuso giunse perfino a vietare l'ingresso di animali di sesso femminile nel monastero (altre norme simili citate o riportate in L. Ferraris, Prompta bibliotheca, s. V. Canis, e in G. Crispino, Trattato della visita pastorale, parte 2a, § 42, n. 155).
Anche in Occidente (dove tra i secc. v-VIII si diffuso in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Italia, e soprattutto Irlanda) i monasteri doppi furono presto vietati (Concilio di Agde del 506; Concilio di Siviglia del 619), e cessarono infatti quasi ovunque (ma non in Spagna) nel sec. IX, per riapparire però nel sec. XI. Nei secc. XII-XIII l'autorità ecclesiastica li tollerò, purché peraltro la separazione tra monaci e monache fosse bene assicurata; e Callisto II, nel 1119, approvò persino la costituzione del doppio monastero di Fontevrault, sottoposto ad una abbassata. L'opposizione contro tali monasteri venne soprattutto da monaci di più insigne virtù (specialmente benedettini); e verso il 1300 i Benedettini non avevano più monasteri doppi, che divennero in seguito sempre più rari anche presso gli altri Ordini. In Oriente peraltro fino al secolo scorso si trovano ancora testi che vietano i monasteri misti.

BIBL.: S. Hilpisch, Die Doppelklöster, Münster 1928. Pio Cipriotti