CLERO, CHIERICI. - Per diritto divino i membri della Chiesa sono divisi nelle due categorie di chierici e laici. A quella appartengono (per diritto divino o no, secondo il grado che occupano), tutti coloro che abbiano ricevuto la prima tonsura, o almeno un grado di Ordine; alla seconda tutti gli altri (can. 107).
La parola clero (e quindi anche chierico) deriva dal greco λήθος, che significa in primo luogo «sorte», e quindi anche parte ottenuta per sorte, porzione di eredità. All'inizio del cristianesimo, questo termine indicava tutto il popolo cristiano, considerato come il popolo eletto (I Pt. 5, 3); ma già nel sec. III la parola è usata per indicare coloro che sono addetti al servizio del culto (cf. Tertulliano, De monogam., 12; Origene, Hom. in Ieremiam, 11,3). La ragione di tale uso è così spiegata da S. Girolamo (Ep. ad Nepotianum): «I chierici sono così chiamati, perché essi sono la parte del Signore, o perché il Signore costituisce la loro parte»; s. Agostino invece giustifica l'uso del vocabolo dal fatto che l'apostolo Mattia fu eletto a sorte (In Ps. 47, 19): la spiegazione di S. Girolamo prevale nei secoli seguenti e fu accolta anche nel Decreto di Graziano (capp. 5,7, C. XII, q. 1).
Sono chierici e fanno parte del clero: i semplici tonsurati, gli ostiarìi, i lettori, gli esorcisti, gli accoliti, i suddaiaconi, i diaconi, i preti o presbiteri, i vescovi: gli appartenenti alle prime cinque categorie si chiamano chierici minori, gli altri chierici maggiori (v. ORDINE).
Per la questione se le diaconesse facciano o meno parte del clero, V. DIACONESSA.
L'appartenenza alla categoria dei chierici determina modificazioni nella capacità, nei diritti e nei doveri. Pre-scindendo qui dalle capacità derivanti dalla potestà di ordine, si ricordi che solo i chierici hanno la capacità di ricevere la potestà di giurisdizione, e di essere nominati ad un ufficio ecclesiastico (can. 118). Anzi, per la maggior parte degli uffici, tra cui tutti quelli il cui titolare ha cura d'anime, è richiesta la qualità di sacerdote (prete o vescovo). Viceversa i chierici maggiori sono incapaci, nel diritto canonico della Chiesa latina e anche in alcuni riti orientali, al matrimonio (can. 132 § 2 e 1072; e V. ORDINE, IMPEDIMENTO dell').
Tra le prerogative proprie dei chierici, particolare interesse presentano quelle che vanno comunemente sotto il nome di «privilegi dei chierici», e che consistono in un complesso di favori diretti a tutelare il decoro dello Stato ecclesiastico e il libero esercizio delle potestà della Chiesa.
Tra i doveri positivi dei chierici i più importanti sono: a) particolare santità ed esemplarità di vita (can. 124); b) celibato (v.), che è un obbligo per i chierici maggiori e una condizione per i chierici minori che non vogliano decadere dallo stato di chierici; da tale obbligo consegue anche quello di usare particolari cautele nell'evitare la compagnia di donne (v. COABITAZIONE), sia per non dare scandalo, sia per tenersi lontano dal pericolo di venir meno alla castità (can. 132-33, 1072, 2171-81, 2358-59, 2388); c) la

Clero indigeno - Seminario di Tosamaganga nel vicar. apost. di Iringa - Tanganica.
recita quotidiana delle ore canoniche (v. Ufficio divino), obbligo imposto solo ai chierici maggiori e a quelli che possiedono un beneficio (cann. 135, 1475 § 2); d) confessione frequente e altre pratiche di pietà (can. 125); e) compimento, almeno ogni tre anni, degli esercizi spirituali (can. 126); f) rispetto e obbedienza al proprio Ordinario (cann. 127, 128, 2331); g) continuazione degli studi sacri (cann. 129131, 976, 2376-77; e V. conirebenze); h) vita in comune, in quanto possibile (can. 134, e V. CANONICATO); i) uso dell'abito ecclesiastico e, secondo le consuetudini locali, della tonsura (cann. 136 §§ i e 3, e 2379; e V. abito ecclesiaStico; Tonsura).
Sono poi da ricordare alcuni doveri negativi : non portare anelli salvo privilegio (cann. 136 § 2, 325, 811 § 2, 1378); non fare da fideiussore senza il permesso dell'Ordinario (can. 137); astenersi da tutto ciò che può essere disdicevole per chi fa parte del clero (cann. 138 e 140 , e V. abiti indecorose), o che è troppo estraneo alla vita ecclesiastica (can. 139); non arruolarsi volontariamente se non per liberarsi prima, con il consenso dell'Ordinario, dal servizio militare obbligatorio (can. 141); non esercitare commercio o speculazioni (cann. 142 e 2380 ); non allontanarsi dalla diocesi senza l'autorizzazione dell'Ordinario (cann. 143-44, 542 n. 2).
Un obbligo, e insieme fonte di un intenso vincolo di subordinazione gerarchica da cui a sua volta deriva una serie di obblighi, è l'incardinazione.
La potestà di Ordine non si perde mai per qualsiasi causa, anche quando ne è vietato, e quindi illecito, l'esercizio (v. carattere sacramentale; ordine). Invece la condizione giuridica del chierico, come pure gli altri effetti giuridici dell'Ordine, possono mutarsi per varie cause, tra cui va ricordata, come quella che più modifica, la riduzione allo stato laicale : con essa infatti il chierico viene posto in condizione giuridica identica o quasi a quella del laico (v. biduzione allo stato laicale).
Per la condizione giuridica dei chierici nella legislazione italiana, V. Privilegi dei chierici.