ABITO ECCLESIASTICO

ABITO ECCLESIASTICO - Veste talare piana con ferrìolo.

dovendo però in ogni caso essere talare l'a. del sacerdote quando celebra la Messa (can. 811, § 1); e ai religiosi di indossare l'a. proprio di ciascuna religione, salvo autorizzazione del superiore (can. 596). Vieta inoltre a chiunque altro di indossare l'a. ecclesiastico o religioso (can. 492, § 3 e 683); il quale neanche può essere usato dai chierici ridotti allo stato laicale (can. 213, § 1), e da quelli a cui l'uso ne sia stato vietato in pena di qualche delitto (can. 2300, 2304, 2305), e inoltre, per l'a. religioso, dai religiosi esclusitati o secolarizzati (can. 639-640).

Gravi sanzioni canoniche esistono contro i chierici che abusivamente non indossino l'a. ecclesiastico prescritto (can. 136 § 3, 188, n. 7, 2379); dal che giustamente si deduce che trattasi di disposizioni che producono una obbligazione morale grave, quantunque, come è ovvio, possano esservi delle ragioni plausibili che consentano loro di vestire altrimenti, come, ad esempio, uno stato di persecuzione, o un viaggio in regione di diverso costume.

L'art. 498 del Cod. penale italiano, riproducendo sostanzialmente (ma, secondo l'interpretazione più comune, estendendola anche alle chiese acattoliche) la disposizione

Article illustration
Abito ecclesiastico - Veste talare piana con ferraiolo.

dovendo però in ogni caso essere talare l'a. del sacerdote quando celebra la Messa (can. 811, § 1); e si religiosi di indossare l'a. proprio di ciascuna religione, salvo autorizzazione del superiore (can. 596). Vieta inoltre a chiunque altro

foro esterno, e per conseguenza anche in foro interno (can. 2251); infine il colpevole potrà domandare l'assoluzione sacramentale del suo peccato a qualsiasi confessore (can. 2314, § 2). Nel secondo caso: a) se il convertito ha ricevuto un battesimo certamente invalido, non c'è bisogno di a., basta amministrare il battesimo; b) se il battesimo è certamente valido, si segue il processo seguente: a., assoluzione dalla censura in foro esterno, confessione sacramentale; c) se il battesimo è dubbio, si ha invece: a., battesimo sotto condizione, confessione sacramentale, assoluzione sotto condizione.

2. CERIMONIE E FORMOLA DELL'A

L'a. può essere ricevuta soltanto dall'Ordinario del luogo (escluso il vicario generale sprovvisto di mandato speciale) o da un suo delegato caso per caso. E deve essere fatta alla presenza di almeno due testimoni (can. 2314, § 2). Il rito da seguire, le formalità e precauzioni sono esposte nel Pontificale romano (Par. III, tit. Ordo ad re-conciliandum apostatam, schismaticum vel haereticum) e in alcuni documenti del S. Uffizio, tra cui ricorderemo quelli del 20 luglio 1859, del 28 marzo 1900, del 19 febbr. 1916. A dette formalità e precauzioni si riferisce l'inciso «all'uso dei servizi di scambio di cibo e di beni» del citato can. 2314, § 2. Alcune formule furono approvate dal S. Uffizio nel 1925, 1933, 1936 rispettivamente per i dissidenti (e particolarmente per i Russi) e per i protestanti. L'Ordinario del luogo, d'altronde, resta libero di prescrivere una formula anche più breve.

Anche per gli infedeli (pagani, ebrei, musulmani) si trovano formole di a. (cf. Rituale Romanum, tit. II, cap. IV: Ordo baptismi adultorum), ma evidentemente non si tratta di a. in senso proprio.

BIBL.: F. Deshayes, Abjuration, in DThC, I, coll. 74-76; E. Magnin, Abjuration, in DDC, I, coll. 76-92; T. Slater, Sacramental Ministration to non-Catholics, in The Ecclesialistical Review, (1921, 1), pp. 225-60; A. Vermeersch, Practica disquisitio de sacramentis conferendis vel negandis acatholic, in Periodica de re morali, canonica, liturgica, 18 (1920), pp. 97-148; N. Papafava dei Carraresi, Ad can. 2314 quæstio quaedam circa haeresim, in Jus Pontificum, 9 (1931), pp. 52-55; F. Bohm, Taufe und Absolution von der Libereise bei Konversionen, in Theologische praktische Quartalschrift, (Linz 1933), pp. 382-790.