ABITO ECCLESIASTICO. - Vestito portato ordinariamente dal clero secolare e regolare; vesti (v.) liturgiche, che i ministri del culto indossano durante le funzioni sacre. Nei primi secoli l'a. ecclesiastico non si distingueva in nulla, né per la forma né per il colore, dal vestito dei laici. Ma quando, a partire dal sec. v, cominciarono a diventare di moda per i laici gli abiti corti, introdotti dai barbari, i concili li proibirono agli ecclesiastici e prescrissero che questi portassero sempre vestiti lunghi, chiusi, senza ornamenti superflui, di colore non chiassoso, ma piuttosto oscuro: « Humilitatem, quam corde gestant... habita demonstrent » (Conc. di Aix-la-Chapelle dell'816, can. 124; cf. anche Conc. germanico del 742, can. 7). Però nessuna norma universale fu emanata in proposito fino al IV Concilio Lateranense (1215) e al Concilio di Vienna (1312), che vietarono ai chierici alcune forme e colori di abiti (riprodotti nel Corpus Iuris Canonici: cfr. c. 15, X, III, 1; c. 2, III, 1, in Clem.). Il colore nero, importato dai Benedettini, non divenne obbligatorio che nel sec. xv e più nel sec. xvi, sotto l'influenza di s. Carlo Borromeo e del Concilio di Trento. Il quale comminò pene contro i chierici che non portassero abito appropriato, rimettendo agli ordinari e alle consuetudini ulteriori determinazioni (sess. XIV, de ref., cap. 6). Sisto V (cost. Cum sacrosanctam, 9 genn. 1589) prescrisse per tutti i chierici l'abito talare; ma leggi particolari e consuetudini locali hanno in molte regioni determinato forme diverse.
L'a. ecclesiastico si chiama « sottana », perché si deve indossare sotto i paramenti sacri. È, ora, nero per i sacerdoti; violaceo per i vescovi; rosso per i cardinali (da Paolo II, 1464-71); bianco per il Papa.
Il Codice di diritto canonico impone ai chierici di indossare sempre un conveniente a. ecclesiastico, della foggia stabilita dalle leggi o consuetudini locali (can. 136).

Gravi sanzioni canoniche esistono contro i chierici che abusivamente non indossino l'a. ecclesiastico prescritto (cann. 136 § 3, 188, n. 7, 2379); dal che giustamente si deduce che trattasi di disposizioni che producono una obbligazione morale grave, quantunque, come è ovvio, possano esservi delle ragioni plausibili che consentano loro di vestire altrimenti, come, ad esempio, uno stato di persecuzione, o un viaggio in regione di diverso costume.
L'art. 498 del Cod. penale italiano, riproducendo sostanzialmente (ma, secondo l'interpretazione più comune, estendendola anche alle chiese acattoliche) la disposizione
dell'art. 29 i del Concordato, punisce con la multa da lire 1000 a 10.000 (ora da moltiplicare per otto) chiunque indossa abusivamente in pubblico l'a. ecclesiastico. Sebbene, in base al Concordato, per l'applicabilità di tale pena ai chierici o ai religiosi privati dell'uso dell'a., occorresse che il provvedimento di privazione fosse stato notificato all'autorità civile, ora tale notificazione non sembra più necessaria, dato che il Codice penale non ne fa menzione. - Vedi Tav. VI.