ABDICAZIONE. - Questa parola che, nell'antico diritto romano, valse a indicare ogni specie di rinunzia, e più tardi prese il significato specifico di rinunzia a un pubblico ufficio, e anche di espulsione

Secondo l'opinione più diffusa, per la sua validità non è necessaria una formale accettazione da parte del parlamento, bastando che la volontà del sovrano risulti chiaramente espressa in un atto autentico. Ciò non toglie, tuttavia, che particolari disposizioni, da emanarsi per mezzo di una legge speciale, possano rendersi opportune, soprattutto allo scopo di dichiarare le conseguenze giuridiche della a. nei riguardi della futura discendenza del re abdicante. È ammesso da tutti, inoltre, che l'a. non può essere sottoposta a condizione o a termine e che non esercita alcuna influenza sull'ordine della successione al trono.
L'istituto della a. non è sconosciuto al diritto canonico; fu oggetto, anzi, di vivace disputa durante il medioevo la questione se il Papa potesse o meno rinunziare all'esercizio della sua autorità (v. SOMMO PONTEFICE).