ABDICAZIONE

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ABDICAZIONE. - Questa parola che, nell'antico diritto romano, valse a indicare ogni specie di riunzione, e più tardi prese il significato specifico di riunzione a un pubblico ufficio, e anche di espulsione

del *filiusfamilia* dalla famiglia, venne infine riferita solo alla rinuncia al potere regio, e in tal senso fu accolta dal diritto moderno.

Secondo l'opinione più diffusa, per la sua validità non è necessaria una formale accettazione da parte del parlamenato, bastando che la volontà del sovrano risulti chiamante espressa in un atto autentico. Ciò non toglie, tuttavia, che particolari disposizioni, da emanarsi per mezzo di una legge speciale, possano rendersi opportune, soprattutto allo scopo di dichiarare le conseguenze giuridiche della a. nei riguardi della futura discendenza del re abdicante. È ammesso da tutti, inoltre, che l'a. non può essere sottoposta a condizione o a termine e che non esercita alcuna influenza sull'ordine della successione al trono.

L'istituto della a. non è sconosciuto al diritto canonico; fu oggetto, anzi, di vivace disputa durante il medioevo la questione se il Papa potesse o meno rinunziare all'esercizio della sua autorità (v. SOMMO PONTEFICE).

BIBL.: O. Ranelletti, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano 1935, p. 219; V. E. Orlando, *A. in Nuovo Digesto Italiano*, I. Torino 1937, p. 23; J. Chelodi-P. Cipriotti, *Unes de personis*, 3a ed., Vicenza 1942, p. 249.