ACCESSIONE

ACCESSIONE. - Si può definire l'a. un modo originario di acquisto della proprietà per incorporazione o aggiunta alla cosa propria d'un bene che non ne faceva parte e che non era in nostro dominio. Questo diritto non è conferito dalla natura, ma piuttosto sancito dalle leggi positive.

I grandi moralisti applicarono in gran parte a questo istituto i principi di diritto romano, divenuto diritto comune e che in materia aveva avuto una lunga e minuziosa elaborazione. Oggi occorre applicare il diritto civile di ciascuna nazione, anche quando si tratta di beni ecclesiastici (cf., per analogia, il can. 1526), salvi i principi di diritto divino e canonico.

L'a. non solleva particolari questioni di diritto o di morale, se le cose appartengono allo stesso proprietario o se proprietari diversi curano l'incorporazione delle cose di mutuo accordo: nel qual caso basta stare al contratto. Mancando invece l'accordo tra i diversi proprietari, occorre ricorrere alle disposizioni di diritto civile, che sostanzialmente si fondano sul principio di equità e adottano come criterio la prevalenza: accessorium cedit principali.

Principale vien detta la cosa a cui l'altra è subordinata. Se delle cose l'una è immobile l'altra mobile, questa è accessoria, quella principale; se ambedue sono mobili, la graduatoria è generalmente fatta in base al fine, o, in mancanza di altri elementi, in base al valore delle cose. Ma il proprietario della cosa principale è tenuto a rifondere l'altro nella misura dell'arricchimento; anzi, se egli ha procurato l'a. in mala fede, è tenuto anche a risarcire il danno.

L'a. per l'uttificazione, di cui quasi tutti i moralisti parlano, non ha luogo nel diritto italiano che, tornando al concetto del diritto romano, parla di quest'intrinseca espansione o evoluzione della proprietà là dove tratta dei frutti (Cod. Civ. It., artt. 820-21), non ascrivendola tra i modi di acquisto della proprietà (I. III tit. II, cap. 111). Nell'a., quale è ora nel diritto italiano, l'estensione di proprietà non si svolge per espansione intrinseca della cosa, ma piuttosto si allarga in forza di un nuovo titolo, venutosi a creare per il verificarsi di un nuovo fatto giuridico.

Vari sono i modi con cui l'a. così conce-

pita può verificarsi. Volendo ridurre i vari casi ad una certa unità, si può parlare di due classi di a. secondo che si tratti di cose immobili tra loro e con cose mobili o di cose mobili tra loro oppure a seconda che il fatto dell'unione sia opera prevalente della natura o coefficiente principale sia l'industria umana. Attenendosi al primo schema di classificazione, alla prima categoria di a. (tra cose immobili o tra cose mobili con immobili) appartengono le seguenti figure: alluvione, avulsione, nuova isola, alveo abbandonato, in cui prevale l'opera della natura, ed edificazione, piantagione, in cui il lavoro umano prevale sull'opera della natura; alla seconda categoria (a. tra cose mobili) appartengono l'unione, la commistione, la specificazione ecc., in cui è prevalente ancora l'industria umana.

1. - Sotto il nome di alluvione vanno le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente (incrementum latens) nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti (Cod. Civ. It., art. 941). L'avulsione si ha se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile (incrementum patens) di un fondo contiguo al suo corso e lo trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva. Nell'uno e nell'altro caso il proprietario del fondo diventa anche proprietario della terra aggiunta al fondo, eccetto il caso in cui l'alluvione derivi da regolamento del corso del fiume, da bonifiche e da altre cause simili (art. 941, 947), e salvo, nel caso di avulsione, l'indennità da pagarsi all'altro proprietario nei limiti del maggior valore recato al fondo ingrandito dall'avulsione (art. 944).

Una regola diversa si applica, quando l'avulsione dà origine ad una nuova isola nel letto del fiume: il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà; e la stessa regola si osserva, quando l'isola vien formata non da un'avulsione propriamente detta, ma dal nuovo corso di un fiume o di un torrente, che attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante (art. 945). Tolti questi due casi, in tutti gli altri, le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (art. 945). Però le regole che riguardano le isole e le unioni di terra non si applicano nel caso in cui il mutamento nel letto del fiume derivi da regolamento del suo corso, da bonifiche o altre simili cause (art. 947).

Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, l'alveo abbandonato spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno (art. 946). Se, anziché cambiare letto, il fiume o torrente si allontana insensibilmente da una delle rive, portandosi sull'altra, il terreno abbandonato dall'acqua appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto, natura enim contingit (art. 942). Che se invece c'è la mano dell'uomo con regolamenti del corso dei fiumi, bonifiche, ecc., le predette regole non si applicano (art. 947).

Edificazione - Piantagione - Nuove opere. - In linea generale qualsiasi piantagione, costruzione o qualsiasi opera fatta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo (art. 934) secondo il classico principio: Quidquid plantatur, seritur vel inaedificatur, totum solo cedit, radices si tamen egit. Occorre però tener presenti le particolari norme che la legge civile formula per le varie ipotesi possibili, in relazione alla proprietà del materiale adibito nella costruzione e simili, ed al diritto e dovere di indennità (art. 934-38).

2. - Tra cose mobili l'a. si può verificare in una serie indefinita di casi, che non possono tutti e singoli essere contemplati dal legislatore. Il legislatore italiano si occupa di tre casi principali: unione, commistione (o mescolanza), e specificazione.

Nell'unione e nella commistione le diverse cose, pur formando un solo corpo, rimangono sostanzialmente distinte, come nella scrittura, pittura, tessitura, nelle leghe

dei metalli ecc.. Conservando ciascuno la proprietà della cosa sua, ha il diritto di ottenerne la separazione, se possibile: altrimenti si ha una proprietà comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno; ma se una delle cose ha un valore molto superiore, oppure può riguardarsi come principale, il proprietario di essa acquista la proprietà del tutto, rimanendo peraltro obbligato a pagare all'altro o agli altri il valore della loro cosa, o, se l'unione è avvenuta senza il suo consenso, la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria, salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di colpa grave (art. 939).

Specificazione è l'a. di una nuova forma ad una materia preesistente, sì da dar corpo ad una nuova cosa, ad una nuova specie. Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua primitiva forma, ne acquista la proprietà, pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera: nel qual caso le parti si invertono (art. 940).

BIBL.: A. Guarneri-Citati, Appunti critici in materia di accensione in diritto romano, in Ann. della R. Università di Macerata, 5 (1920), pp. 260-88; Th. A. Iorio, Theologia Moralis, II, 6ª ed., Napoli 1939, pp. 392-94; id., Supplementum novi iuris italici, Napoli 1942, pp. 16-17; F. De Martino, Beni in generale. Proprietà, in Commentario al codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, libro III, artt. 810-956. Bologna-Roma 1946, pp. 382-99. Pietro Palazzini
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“ACCESSIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. I (1948), p. 135. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/accessione.