ACCESSIONE. - Si può definire l'a. un modo
originario di acquisto della proprietà per incorpora-
zione o aggiunta alla cosa propria d'un bene che non
ne faceva parte e che non era in nostro dominio.
Questo diritto non è conferito dalla natura, ma piutto-
sto sancito dalle leggi positive.
I grandi moralisti applicarono in gran parte
a questo istituto i principi di diritto romano, divenuto
diritto comune e che in materia aveva avuto una
lunga e minuziosa elaborazione. Oggi occorre appli-
care il diritto civile di ciascuna nazione, anche quando
si tratta di beni ecclesiastici (cf., per analogia, il
can. 1529), salvi i principi di diritto divino e canonico.
L'a. non solleva particolari questioni di diritto
o di morale, se le cose appartengono allo stesso pro-
prietario o se proprietari diversi curano l'incorpora-
zione delle cose di mutuo accordo: nel qual caso
basta stare al contratto. Mancando invece l'accordo tra
i diversi proprietari, occorre ricorrere alle disposizioni
di diritto civile, che sostanzialmente si fondano sul
principio di equità e adottano come criterio la preva-
lenza: accessorium cedit principali.
Principale vien detta la cosa a cui l'altra è subor-
dinata. Se delle cose l'una è immobile l'altra mobile,
questa è accessoria, quella principale; se ambedue
sono mobili, la graduatoria è generalmente fatta in
base al fine, o, in mancanza di altri elementi, in base
al valore delle cose. Ma il proprietario della cosa
principale è tenuto a rifondere l'altro nella misura
dell'arcchimento; anzi, se egli ha procurato l'a. in
mala fede, è tenuto anche a risarcire il danno.
L'a. per fruttificazione, di cui quasi tutti i mo-
ralisti parlano, non ha luogo nel diritto italiano che,
tornando al concetto del diritto romano, parla di
quest'intrinseca espansione o evoluzione della pro-
prietà là dove tratta dei frutti (Cod. Civ. It., artt.
820-21), non ascrivendola tra i modi di acquisto
della proprietà (I. III tit. II, cap. 111). Nell'a., quale
è ora nel diritto italiano, l'estensione di proprietà
non si svolge per espansione intrinseca della cosa,
ma piuttosto si allarga in forza di un nuovo titolo,
venuto a creare per il verificarsi di un nuovo fatto
giuridico.
Vari sono i modi con cui l'a. così conce-
pita può verificarsi. Volendo ridurre i vari casi ad
una certa unità, si può parlare di due classi di a.
secondo che si tratti di cose immobili tra loro
e con cose mobili o di cose mobili tra loro oppure
a seconda che il fatto dell'unione sia opera prevalente
della natura o coefficiente principale sia l'industria
umana. Attendosi al primo schema di classifica-
zione, alla prima categoria di a. (tra cose immobili
o tra cose mobili con immobili) appartengono le
seguenti figure: alluvione, avulsione, nuova isola, alveo
abbandonato, in cui prevale l'opera della natura, ed
edificazione, piantagione, in cui il lavoro umano
prevale sull'opera della natura; alla seconda cate-
goria (a. tra cose mobili) appartengono l'unione, la
commistione, la specificazione ecc., in cui è preva-
lente ancora l'industria umana.
1. - Sotto il nome di alluvione vanno le unioni di
terra e gli incrementi che si formano successivamente e
impercettibilmente (incrementum latens) nei fondi posti
lungo le rive dei fiumi o torrenti (Cod. Civ. It., artt. 941).
L'avulsione si ha se un fiume o torrente stacca per forza
istantanea una parte considerevole e riconoscibile (incre-
mentum patens) di un fondo contiguo al suo corso e lo tra-
sporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva. Nel-
l'uno e nell'altro caso il proprietario del fondo diventa an-
che proprietario della terra aggiunta al fondo, eccetto il
caso in cui l'alluvione derivi da regolamento del corso del
fiume, da bonifiche e da altre cause simili (artt. 941,
947), e salvo, nel caso di avulsione, l'indennità da pagarsi
all'altro proprietario nei limiti del maggior valore recato
al fondo ingrandito dall'avulsione (artt. 944).
Una regola diversa si applica, quando l'avulsione dà
origine ad una nuova isola nel letto del fiume: il proprie-
tario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva
la proprietà; e la stessa regola si osserva, quando l'isola vien
formata non da un'avulsione propriamente detta, ma dal
nuovo corso di un fiume o di un torrente, che attraversa
e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario
confinante (artt. 945). Tolti questi due casi, in tutti gli altri,
le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi
o torrenti appartengono al demanio pubblico (artt. 945).
Però le regole che riguardano le isole e le unioni di terra
non si applicano nel caso in cui il mutamento nel letto
del fiume derivi da regolamento del suo corso, da bonifiche
o altre simili cause (artt. 947).
Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, ab-
bandonando l'antico, l'alteo abbandonato spetta ai proprie-
tari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al
mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte
del fondo di ciascuno (artt. 946). Se, anziché cambiare letto,
il fiume o torrente si allontana insensibilmente da una delle
rive, portandosi sull'altra, il terreno abbandonato dall'acqua
appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il
confinante della riva opposta possa reclamare il terreno per-
duto, natura enim contingit (artt. 942). Che se invece c'è
la mano dell'uomo con regolamenti del corso dei fiumi,
bonifiche, ecc., le predette regole non si applicano (artt. 947).
Edificazione - Piantagione - Nuove opere. - In linea ge-
nerale qualsiasi piantagione, costruzione o qualsiasi opera
fatta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del
suolo (artt. 934) secondo il classico principio: Quidquid
plantatur, seritur vel inaedificatur, totum solo cedit, radices
si tamen egit. Occorre però tener presenti le particolari
norme che la legge civile formula per le varie ipotesi pos-
sibili, in relazione alla proprietà del materiale adibito nella
costruzione e simili, ed al diritto e dovere di indennità
(artt. 934-38).
2. - Tra cose mobili l'a. si può verificare in una
serie indefinita di casi, che non possono tutti e singoli
essere contemplati dal legislatore. Il legislatore italiano si
occupa di tre casi principali: unione, commistione (o me-
scolanza), e specificazione.
Nell'unione e nella commistione le diverse cose, pur
formando un solo corpo, rimangono sostanzialmente di-
stinte, come nella scrittura, pittura, tessitura, nelle leghe
dei metalli ecc... Conservando ciascuno la proprietà della cosa sua, ha il diritto di ottenerne la separazione, se possibile: altrimenti si ha una proprietà comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno; ma se una delle cose ha un valore molto superiore, oppure può riguardarsi come principale, il proprietario di essa acquista la proprietà del tutto, rimanendo peraltro obbligato a pagare all'altro o agli altri il valore della loro cosa, o, se l'unione è avvenuta senza il suo consenso, la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria, salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di colpa grave (art. 939).
Specificazione è l'a. di una nuova forma ad una materia preesistente, si da dar corpo ad una nuova cosa, ad una nuova specie. Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua primitiva forma, ne acquista la proprietà, pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera: nel qual caso le parti si invertono (art. 940).