ACCETTAZIONE DI PERSONA

ACCETTAZIONE DI PERSONA. - Espressione propria del linguaggio ecclesiastico, sinonimo presso a poco di parzialità. Si usa infatti a designare un giudizio (favorevole o sfavorevole) fondato su ragioni puramente soggettive e interessate, come ad es. di chi avendo a distribuire lavoro o beni di pertinenza pubblica, non tenesse conto della dignità e delle condizioni delle persone e si lasciasse guidare da motivi non rispondenti all'ordine morale. Essa è perciò definita: «Iniustitia qua praefertur persona personae propter causam indebitam» (Van Espen, Ius ecclesiae, 3, 11, 13, c. 1, n. 1). L'origine dell'espressione è biblica (Rom. 2, 11; Col. 3, 25). I Settanta, traducendo l'ebraico nāša «intueri faciem», la denominazione non la voce greca προσωπολογία, «accepito personae».

L'a. di persona è peccato a cagione del disordine volontario che porta alla formazione di giudizi e di decisioni pratiche a danno altrui, violando così la giustizia distributiva (cf. Sum. Theol., 2a-2a, q. 63, a. 1).

Perchè vi sia peccato si devono verificare due condizioni: 1° che i beni da distribuirsi siano in qualche modo comuni rispetto a chi vi aspira (p. es. il premio da distribuire tra i vincitori di una gara; sarebbe colpevole e ingiusto chi lo distribuisse o aggiudicasse a un non vincitore per amicizia o per altro suo personale motivo); 2° che nell'atto dell'aggiudicare o di distribuire si guardasse a qualche speciale condizione della persona, invece che alla debita esecuzione dell'atto, così che si venga a preferire uno meno degno ad uno più degno. I casi più comuni in cui può avversarsi l'a. di persona, sono quattro: a) nella collazione di benefici oduffici; b) nell'elezione o nella presentazione ai medesimi, nel campo sia civile sia ecclesiastico; c) nella distribuzione degli oneri; d) nella manifestazione pubblica dell'onore e della rilevanza dovuta ad una persona.

Il peccato sarà più o meno grave, secondo l'importanza degli interessi che restano compromessi questa violazione della giustizia distributiva.

Già nel Vecchio Testamento l'a. di persona si trova più volte condannata (Deut. 16-19; Prov. 24, 32) e nel Nuovo Testamento è detto che Dio abborrisce le preferenze indebite (Lc. 20, 21; Act. 6, 34; Rom. 2, 11; Gal. 2, 6) e con questo gli Apostoli volevano condannare sia la pretesa di privilegi da parte dei Giudei e sia la disparità che i pagani intendevano mantenere fra liberi e schiavi.

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Accetto-Pulpito dello scultore A. (metà sec. x1) - Cattedea, Cattedrale

Accetto - Pulpito dello scultore A. (metà sec. XII - Canossa, Cattedrale)

Nel CIC l'a. di persona viene condannata con parole e pene severe nella collazione degli uffici (can. 153) e nella nomina alle parrocchie (can. 459; cf. anche can. 232, 267).

BIBL.: G. J. Waffelart, De Virtutibus Cardinalibus, tr. II: De Justitia, II, Bruges 1885, n. 404 ss. Igino Tarocchi