ABUSO

ABUSO. - È l'uso illecito, irragionevole, di una cosa o di un diritto. La teologia morale non ha elaborato finora una vera dottrina dell'a.; questa pertanto deve essere ricavata dai principi che si pongono a base dell'ordine morale. Comunque, in termini generali si può dire che ogni qual volta l'uomo, usando imoderatamente degli esseri, non ne rispetti la natura o faccia dei medesimi un uso irragionevole, al di fuori cioè di un fine onesto, commette un peccato di a.

1. LEGISLAZIONE CANONICA

Nel campo giuridico, assume particolare importanza, tra le varie forme di a., quella che si suole indicare con l'espressione a. d'autorità o di potere o d'ufficio, e che consiste nell'accedere maliziosamente, sia quanto al fine, sia quanto alla sostanza od al modo, i limiti imposti dalla legge all'esercizio di certe facoltà, per lo più inerenti ad una carica pubblica. Siffatto a. - che presuppone da parte del soggetto il legittimo ed effettivo possesso dell'autorità o dell'ufficio, e non è quindi da confondersi con l'usurpazione di titoli o di poteri - viene, in genere, considerato sotto diversi aspetti, a seconda che si presenti: a) come elemento costituito di quei delitti che non possono commettersi se non da persone investite di determinate funzioni; b) come circostanza aggravante speciale di taluni delitti; c) come aggravante comune, applicabile cioè a qualsiasi violazione della legge penale; d) come delitto a sé stante.

Il Codice di diritto canonico prevede la prima ipotesi nei cani. 2334 n. 1 (promulgazione di leggi o di decreti contro la libertà e i diritti della Chiesa), 2364 e sgg. (arbitraria amministrazione di sacramenti), 2369 (violazione del sigillo sacramentale), 2373 (illegittimo conferimento degli ordini sacri), 2406 (falso documentale commesso dal parroco o da un ufficiale di curia) e in altre simili disposizioni, intese a salvaguardare, oltre ai beni giuridici da esse direttamente protetti, il normale esercizio della potestà d'ordine e di giurisdizione.

Come circostanza aggravante speciale, l'a. d'autorità o d'ufficio è contemplato, ad esempio, dai cani. 2331, § 2, e 2342, n. 2, per i quali la qualità di chierico o di religioso in chi istiga i sudditi alla disobbedienza e in chi viola la clausura monacale, determina l'applicazione di più severe sanzioni.

Come circostanza aggravante comune se ne oc

cupa il can. 2207, dove è detto che «praeter alia adiuncta aggravantia, delictum augetur: ... 2° ex abusu auctoritatis vel officii ad delictum patrandum ». Non è chiaro in dottrina se il termine autorità debba qui intendersi nel suo più ampio significato (e comprensore, quindi, anche l'autorità derivante da rapporti privati, come quella del padre sui figli, del padrone sui servi, del maestro sugli scolari, ecc.), o riferirsi soltanto alla esplicazione di pubbliche funzioni, legislative, amministrative o giudiziarie. È opinione diffusa che, agli effetti dell'aggravante di cui si tratta, venga in considerazione anche l'a. di un ufficio puramente civile; ed è certo che l'aggravante stessa in tanto può e deve applicarsi, in quanto l'a. dell'autorità o dell'ufficio abbia agevolato la consumazione del delitto.

L'a. di potere come delitto a sé stante è previsto dal can. 2404, il quale testualmente prescrive che qualsiasi a. della potestà ecclesiastica venga punito secondo il prudente arbitrio del legittimo superiore in proporzione della gravità della colpa, salvo che particolari disposizioni di legge stabiliscano per taluni a. una pena determinata. Nella generica formulazione di questo canone – dove le parole testatis ecclesiastica indicano abbastanza chiaramente l'esclusione di ogni potere che non sia pubblico rientrato tutti quegli a., difficilmente inquadrabili in altrettante specifiche configurazioni criminose, per il diritto delle decretali andavano sotto il nome di excessus praelatorum. Tali, ad esempio, l'imposizione ai sudditi di oneri troppo gravi; la comminazione di ingiuste censure; il conferimento di benefici a persone indegne; l'arbitraria concessione di indulgenze, ecc. Se l'autorità della quale l'agente privilegio (v.), il fatto di abusarne può importare, oltre alle congrue pene da stabilirsi di volta in volta dal superiore, la perdita del privilegio medesimo (can. 78).

2. LEGISLAZIONE SECOLARE

Sostanzialmente analoga al sistema vigente nel diritto canonico è quello seguito dalla legislazione secolare. Il Codice penale italiano considera infatti l'a. dei poteri inerenti ad un pubblico ufficio e, in genere, l'a. d'autorità, non solo come elemento integrante dei determinati di tutti (e segnatamente di quelli elencati sotto la rubrica «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione»: art. 314 sgg.), ma anche come aggravante speciale di taluni reati (es.: violazione di domicilio, art. 615), come circostanza aggravante comune (art. 61, n. 9) e come delitto a sé stante (art. 323).

A differenza del codice abrogato – che dedicava un capitolo speciale, giustamente considerato lesivo della dignità ecclesiastica, ai cosiddetti a. del clero (consistenti principalmente nel fatto del ministro del culto che, prevalendosi della propria qualità, eccitasse i fedeli al dispregio delle istituzioni o all'inosservanza delle leggi, o costringesse taluno ad atti o dichiarazioni ad esse contrarie) – il codice vigente si limita a considerare il ministro di un culto – qualunque esso sia, dunque anche di un culto acattolico – alla stessa stregua del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio, così agli effetti dell'aggravante come di cui all'art. 61, n. 9, come per quel che riguarda il reato di «eccitamento al dispregio e il pillando delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità», preveduto dall'art. 327. L'a. dell'ufficio ecclesiastico è pertanto parificato, a quest'effetto, all'a. del pubblico ufficio.

Tra le altre particolari figure di a., contemplate dalla legge penale secolare, ricorderemo: l'a. dei mezzi di corrosione o di disciplina (art. 571); l'a. della credulità popolare (art. 661); l'a. di foglio in bianco (art. 486); l'a. di sostanze stupefacenti (art. 729).

Un cenno merita infine il cosiddetto a. del diritto; il quale, secondo una recente dottrina, ispirata a motivi altamente morali ed accolta, almeno in parte, da qualche moderna legislazione (es.: l'art. 135 del Codice delle obbligazioni per la Polonia), si verifica quando il titolare di un diritto ne usa al solo scopo di nuocere altrui (a. subiettivo, atti d'emulazione) o esplicando atti contrari alla finalità del diritto medesimo (a. obiettivo). È da notare, a questo proposito, che il progetto ministeriale del nuovo Codice civile italiano (parte generale) conteneva un articolo, ove era detto: «Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo gli è riconosciuto». Nel Codice civile il principio è rimasto solo per il diritto di proprietà, stabilendo l'art. 833 che «il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri».

BML: Per il diritto canonico, c. E. Magni, Abus de povo, in DDC, I, coll. 135-42; F. Roberti, De delictis et poenis, I, Roma 1930, p. 171 sgg.; G. Michiels, De delictis et poenis, I, Lublino-Brassachat 1934, p. 220 sgg. – Per il diritto secolare: M. Rotondi, L'a. del diritto, in Riv. di diritto civile, (1923), pp. 104 sgg., 208 sgg., 416 sgg.; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, 10 voll., 2ª ed., Torino 1932-39, passim; E. Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits, 2ª ed., Parigi 1939. Ferruccio Liuzzi