ABIURA. - Ritrattazione dell'errore in materia di fede. Nel latino classico e nella bassa latinità (cf. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Parigi 1840), i termini abiurare e abiuratio furono usati nel senso proprio di negare con giuramento: abiurare. Nel linguaggio odierno significa rinuncia o ritrattazione di un'idea o di una dottrina e, nel linguaggio giuridico ecclesiastico, ritrattazione dell'errore da parte di un acattolico per poter essere ammesso o riammesso nella comunione della Chiesa.
La vigente disciplina canonica impone un formale atto di a. a tutti coloro che, dopo essersi macchiati, in foro esterno, del delitto di apostasia, eresia o scisma, desiderino venire riammessi nella comunione dei fedeli (CIC, can. 2314, § 2) ed all'uso dei sacramenti (can. 731, § 2). La ragione è che quando l'eresia, lo scisma o l'apostasia hanno carattere pubblico, sono di scandalo agli altri, e lo scandalo esige una adeguata riparazione; mentre se non appariscono esteriormente, bastano il pentimento e la confessione.