ABIURA. - Ritrattazione dell'errore in materia di fede. Nel latino classico e nella bassa latinità (cf. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Parigi 1840), i termini abiurare e abiuratio furono usati nel senso proprio di negare con giuramento: ab-iurare. Nel linguaggio odierno significa rinuncia o ritrattazione di un'idea o di una dottrina e, nel linguaggio giuridico ecclesiastico, ritrattazione dell'errore da parte di un acattolico per poter essere ammesso o riammesso nella comunione della Chiesa.
La vigente disciplina canonica impone un formale atto di a. a tutti coloro che, dopo essersi macchiati, in foro esterno, del delitto di apostasia, eresia o scisma, desiderino venire riammessi nella comunione dei fedeli (CIC, can. 2314, § 2) ed all'uso dei sacramenti (can. 731, § 2). La ragione è che quando l'eresia, lo scisma o l'apostasia hanno carattere pubblico, sono di scandalo agli altri, e lo scandalo esige una adeguata riparazione; mentre se non appariscono esteriormente, bastano il pentimento e la confessione.
1. SOGGETTO DELL'A
L'a. è imposta soltanto agli adulti, perché solo gli adulti sono stimati capaci di aver dato all'errore un'adesione piena e vera. I fanciulli e gli impuberi, prima di ricevere il battesimo, fanno soltanto una professione di fede alla presenza di testimoni (S. Uffizio, 8 marzo 1882). E questi adulti devono essere cristiani. Per i pagani, i maomettani, gli ebrei, che desiderano entrare nella Chiesa cattolica basta il battesimo. Ora i casi nei quali al cristiano adulto si domanda l'a. sono due: o si tratta di un cattolico che è diventato pubblicamente eretico, scismatico o apostata (passando al giudaismo o al protestantesimo, o ad una Chiesa dissidente, ecc.) oppure di un cristiano non cattolico, battezzato cioè nell'eresia o nello scisma, che vuole convertirsi al cattolicesimo. Nel primo caso, poiché il colpevole è incorso ipso facto nella scomunica (CIC, can. 2314, § 1), si segue questo processo: a., quindi assoluzione dalla scomunica in
2. CERIMONIE E FORMOLA DELL'A
L'a. può essere ricevuta soltanto dall'Ordinario del luogo (escluso il vicario generale sprovvisto di mandato speciale) o da un suo delegato caso per caso. E deve essere fatta alla presenza di almeno due testimoni (can. 2314, § 2). Il rito da seguire, le formalità e precauzioni sono esposte nel Pontificale romano (Par. III, tit. Ordo ad reconciliandum apostatam, schismaticum vel haereticum) e in alcuni documenti del S. Uffizio, tra cui ricorderemo quelli del 20 luglio 1859, del 28 marzo 1900, del 19 febbr. 1916. A dette formalità e precauzioni si riferisce l'inciso « aliisque servatis de iure servandis » del citato can. 2314, § 2. Alcune formole furono approvate dal S. Uffizio nel 1925, 1933, 1936 rispettivamente per i dissidenti (e particolarmente per i Russi) e per i protestanti. L'Ordinario del luogo, d'altronde, resta libero di prescrivere una formola anche più breve.Anche per gli infedeli (pagani, ebrei, musulmani) si trovano formole di a. (cf. Rituale Romanum, tit. II, cap. IV: Ordo baptismi adultorum), ma evidentemente non si tratta di a. in senso proprio.
quaedam circa haeresis, in Jus Pontificum, 9 (1931), pp. 32-55; F. Bohm, Taufe und Absolutian von der Haeresie bei Konversionem, in Theologische praktische Quartalsheft, (Linz 1933), pp. 382-790. Agatangelo da Langasco