ACATTOLICO. - Per a., secondo l'eticologia (à privativo e καθολικὸς) s'intende chiunque non sia cattolico; quindi: 1) in senso lato non solo i battezzati non cattolici, ma anche tutti coloro che più propriamente si chiamano «infedeli» (v); 2) in senso stretto tutti coloro che pur avendo ricevuto il battesimo e dicendosi perciò cristiani, tuttavia non professano la fede cattolica o ne sono separati (eretici, scismatici, apostati; cfr. CIC, can. 1325).
I principi fondamentali del Diritto Canonico riguardo agli a. battezzati sono i seguenti: 1) essi sono tenuti per sè ad osservare le leggi canoniche della Chiesa, che riguardano il bene comune (ad es. le leggi circa gli impedimenti matrimoniali), perché chiunque è battezzato è persona della Chiesa (can. 87), e se può essere privato di alcuni diritti per eresia o scisma o pena, non viene con questo liberato dai doveri, che incombono ai cristiani. 2) per accidens, tuttavia, sono scusati dall'osservanza di alcune leggi canoniche, in quanto o ne vengono positivamente esonerati (ad es. dalla forma cattolica del matrimonio, esclusi i figli d'ogni
a. battezzati nella Chiesa cattolica: CIC, c. 1099, § 2, e la modifica introdotta dagli AAS, 40 [1948] p. 305), o vengono esclusi dalla facoltà di compiere alcuni atti (ad es. ricevere i sacramenti, senza far precedere l'abiura degli errori ed essere riconciliati con la Chiesa). Quando poi si tratta dei precetti della Chiesa che riguardano la santificazione personale, come quelli dell'astinenza, del digiuno, dell'assistere alla Messa nei giorni prescritti, ecc., si può praticare ritenere probabile l'opinione che gli a. battezzati ne siano esenti (A. Vermeersch-J. Creusen, Epit. Tur. Can., I, 6a ed., Roma 1937, n. 106; G. Frassinetti, Compendio della Teol. mor., 11a ed., Torino 1938, nota 7 al n. 30), quantunque altri (ad es. F. Cappello, Summa Iur. publ. Ecc., 4a ed., Roma 1943, n. 280) lo neghino.
Finalmente il can. 1350 prescrive che la cura degli a. battezzati, che si trovano nei territori diocesani o parrocchiali, competa agli ordinari e ai parroci; mentre per quelli che risiedono in territori non ancora divisi in diocesi e parrocchie ogni cura spetta alla Sede Apostolica (v. APOSTASIA; CULTI AMMESSI; DISPARITÀ DI CULTO; ERESIA; INFEDELI; MATRIMONIO; MISSIONOLOGIA; MISTA; SCISMA).
Per le relazioni tra cattolici e a., V. COMUNICAZIONE NELLE COSE SACRE.