INFEDELI

INFEDELI. - Con questo nome si indicano gli adulti senza Battesimo. Dal punto di vista teologico è importante il problema della loro salvezza; dal punto di vista giuridico è da rilevare la loro posizione di fronte alle leggi ecclesiastiche.

I. Salvezza degli I

I. Il problema

Per salvezza s’intende il raggiungimento di quella perenne felicità ultrarerena, che consiste nella visione intuitiva di Dio e costituisce il termine ultimo della vita soprannaturale.

Di costoro appunto si domanda se siano da condannare tutti in massa e irrimediabilmente all’inferno per mancanza di quel requisito insostituibile che è la fede teologica, la quale nelle loro condizioni sembra impossibile; ovvero se è come possano anch’essi ottenere quella salvezza a cui può efficacemente aspirare chi abbia creduto e sia stato battezzato (Mc., 16,16).

Il problema, estremamente grave e complesso, si riconnette in ultima analisi con i misteri della predestinazione, della Grazia e del libero arbitrio. In concreto, poi, nasce dall’accostamento di due verità indubitabili, che sono da una parte, nell’ordine d’intenzione, il disegno amorevole di Dio, che vuole salvi tutti gli uomini (I Tim. 2, 4); e, dall’altra, nell’ordine di esecuzione, la necessità assoluta della fede, «inizio della salvezza umana, fondamento e radice d’ogni giustificazione» (Denz-U, 80).

2. Il fatto

Contro il rigorismo di Calvino, di Boe e dei giansenisti, la Chiesa cattolica, se riprova la sentenza di coloro che affermano essere in potere di tutti gli uomini trovare la via dell’eterna salute e salvarsi nel culto di qualsivoglia religione (Denz-U, 1646, 1746, 1746), non nega però, anzi autorizza, a ritenere che gli adulti, purché di buona volontà, possono giungere a salvezza. Non si ha in proposito nessuna definizione dogma-tica. Tuttavia la tesi che propugna la suddetta possibilità è teologicamente certa. Essa viene inculcata dal magistero ecclesiastico, sia mediante la proscrizione di sentenze opposte (Denz-U, 1294, 1297-98), sia con attestazioni esplicite, tra le quali sono famose quelle di Pio IX (Denz-U, 1647, 1677). L’accordo dei teologi, se in passato, a causa del dissenso di taluni esponenti ragguardevoli (Estio, Silvio, Gonet), poteva dirsi solo moralmente unanime, oggi deve dirsi assoluto e universale. Del resto, tale posizione consegue necessariamente dal piano salvifico di Dio, che emerge con tanta chiarezza da tutta l’economia della Rivelazione.

3. La spiegazione

Più che a dimostrare la verità della tesi, gli sforzi dei teologi tendono di proposito a eliminare il grave ostacolo derivante dal fatto che gli s. essendo privi del lume della divina Rivelazione, sembrano incapaci di avere la fede richiesta.

Nelle diverse posizioni assunte ci sono elementi comuni a tutti i teologi, e c’è qualche cosa di particolare presso i singoli.

In genere, si nota l’accordo intorno allo status terminii, che è la salvezza soprannaturale, nella visione beatifica. Perciò viene ormai completamente abbandonata la teoria del Billot ed altri, che equiparavano gli infedeli adulti a dei bambini moralmente non evoluti; ai quali, per conseguenza, assegnavano dopo morte una felicità «naturale», nel limbo, non in paradiso. Si è anche d’accordo nel ritenere che la necessità della fede si limita allo status via. Vengono perciò giudicate soluzioni inefficaci sia l’evangelizzazione dopo morte, sia l’illuminazione interiore in punto di morte, così come la prospettava il Glorieux. Nello stato di via, poi, l’indagine non affronta la possibilità soggettiva, quella di tutte e singole le coscienze prese ad una ad una, ma si restringe alla possibilità oggettiva, quella delle condizioni indispensabili, prima fra tutte la fede soprannaturale. E la fede teologale viene intesa generalmente in «senso stretto», sicché non soddisfa l’opinione avanzata dal Ripalda e sostenuta da alcuni teologi, per i quali sarebbe sufficiente la fede in «senso largo»: quella provocata da un motivo diverso dall’autorità di Dio rivelante. Inoltre tutti, senza eccezione, assegnano, per oggetto di questa fede salvifica, l’esistenza di Dio e di Dio rimuneratore soprannaturale. Non tutti esigono, almeno come mezzo indispensabile, la fede esplicita in Cristo mediatore e nel mistero della S.ma Trinità, bastando quella implicita.

I. Il disaccordo si fa più palese allorché si vuol determinare se la fede soprannaturale richiesta si debba intendere come abito, o disposizione prossima a credere ciò che Dio rivela, ovvero come atto di adesione intellettuale a certe verità rivelate; e, in quest’ultimo caso, se l’atto si debba intendere soprannaturale non solo quanto al principio elicitivo (come tutti insegnano), ma anche quanto all’oggetto specificativo (come taluni propugnano); e se esso sia necessario come mezzo in re, senza alcun suppletivo, ovvero se lo è in senso disgiuntivo (in re o in voto), oppure se sia necessario soltanto in forza di un precetto.

Quelli che esigono la fede solo come abito, o virtù infusa, risolvono agevolmente il problema dicendo che Dio non mancherà di elargire agli i. adulti, purché facciano quanto è in loro potere vivendo onestamente, il dono della Grazia e della fede; né egli permetterà mai che sia punito con supplizi eterni chi è vissuto nell’infedeltà per assoluta e invincibile ignoranza, non per colpevole ribellione alla rivelazione sufficientemente conosciuta. La fede, poi, come atto, non avrebbe necessità di mezzo, ma soltanto di precetto: obbligatoria, quindi, non sempre e dappertutto, ma in determinate circostanze (cf. J. Neveut, La nécessité de la foi, in Ephem. Theol. Lovan., 7 [1930], pp. 29-45).

La difficoltà si presenta gravissima a coloro che, seguendo la «sententia communissima» (Van Noort) e in sé certa (Lombardi), richiedono nell'adulto la fede sopraraturale come atto (cf. S. Harent, *Infidèles*, in D'ThC, VII, coll. 1758-1827). Il punto cruciale nella loro posizione riguarda i preamboli della fede e, precisamente, la certezza razionale intorno al fatto della Rivelazione, almeno quanto all'articolo di Dio rimuneratore: codesta certezza è realmente alla portata di tutti, sicché ogni uomo di buona volontà vi può arrivare?

Messe da parte le opinioni già ricordate di coloro che rasentano, non affrontano la questione (Ripalda, Billot), i principali tentativi per risolvere il tormentoso problema si possono ridurre fondamentalmente a tre grandi posizioni: l'infusso di una pseudorivelazione; l'infusso più o meno palese della rivelazione già fatta al genere umano; il ricorso suppletivo a una rivelazione immediata da farsi occasionalmente ai singoli individui.

Il primo sistema è un'audace soluzione proposta a pro degli. ai quali manca ogni allacciamento diretto o indiretto con la vera Rivelazione, e nei quali la soggettiva persuasione intorno alla divina Rivelazione e il suo contenuto si sia formata per pura coincidenza: «purché l'anima aderisca alle verità richieste e le riceve per causa della testimonianza divina, Dio può scusarla, se essa si appoggia con tutta sincerità su di una rivelazione immaginaria e supposta» (H. Pinard de la Boullaye, *Gesù Redentore*, trad. II. Roma 1939, p. 202).

Il secondo sistema prospetta la possibilità di credere facendo ricorso ai molteplici infussi, diretti o indiretti, occulti o manifesti, della vera Rivelazione. In concreto tale infusso riuscirebbe possibile dal contatto, non solo con la Chiesa cattolica, ma anche con i cristiani dissidenti; con gli Ebrei, custodi della rivelazione mosaica; con i musulmani e credenti, debitori di non poche verità alla Bibbia; o infine con alcuni resti rudimentali della rivelazione primitiva, che, tramandati da generazione in generazione, si conserverebbero tuttora nelle diverse religioni dell'umanità, sebbene mescolate a grossolane aberrazioni.

Il terzo sistema, quello un tempo più comune, ricorre a interventi straordinari della Provvidenza, mediante i quali l'adulto infedele, privo senza sua colpa del mezzo normale della predicazione, riceverebbe un'immediata rivelazione, anche a mezzo di un angelo, qualora ciò fosse necessario (si pensi al *puer nutritus in sylvis* di S. Tommaso), oppure un'interiore illustrazione, con la quale Dio gli svelerebbe nell'intimita della coscienza la propria esistenza e la propria provvidenza rimuneratrice, illustrazione che potrebbe aver luogo o all'inizio della vita morale, allorché l'uomo comincia a orientarsi verso Dio (si pensi al *puer veniens ad usum rationis*), o per lo meno in punto di morte.

Le soluzioni ora enumerate non si escludono: anzi, potrebbero integrarsi a vicenda. Comunque, nel presente spinoso problema non bisogna mai perdere di vista questi due estremi, e cioè che Dio vuole sinceramente la salvezza di tutti gli uomini e che Egli è così potente da saper trovare il mezzo più acconcio per far giungere la sua parola rivelata a un'anima che lo cerca con lealtà e onestà. D'altra parte, dobbiamo confessare che ci troviamo di fronte a un mistero. Di questo mistero della scienza e della potenza di Dio si possono utilmente proporre varie spiegazioni, ma la vera spiegazione, quella che realmente congiunge i due estremi della catena, non è in nostro potere.

BIBL.: S. Harent, *Infidèles*, in D'ThC, VII, coll. 1726-1930; A. Van Hove, *Gods Algemeene Heilswil* (l'universale volontà salivica di Dio), Anversa-Nimega 1932; L. Capérán, *Le problème du salut des infidèles*, 2a ed., 2 voll., Tolosa 1934; R. Lombardi, *La salvezza di chi non ha fede*, 3a ed., Roma 1945; R. Garrigou-Lagrange, *An fidei explicita de Christo Salvatore sit omnibus necessaria ad salutem necessitate medii*, in *Doctor communis*, 1 (1948), pp. 341-354; P. Parente, *La possibilità dell'atto di fede negli i. in Euntes docete*, 3 (1950), pp. 161-80. Nilo di San Brocardo

II. CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI I

Per determinare la condizione giuridica, occorre distinguere il doppio aspetto che vi è nei rapporti tra gli i. e la Chiesa. C'è anzitutto un aspetto, che si potrebbe chiamare *negativo*, che deriva dal principio di diritto pubblico, contenuto nel ca. 87: «Per il Battesimo l'uomo acquista la personalità nella Chiesa di Cristo con tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla medesima personalità»; e c'è poi un altro aspetto *positivo*, anch'esso basato su un altro principio di diritto pubblico, raccolto nel ca. 1322 § 2: «La Chiesa, indipendentemente da qualunque altra potestà civile, ha il diritto e l'obbligo d'insegnare la dottrina evangelica a tutte le genti, e, viceversa, tutti quanti sono tenuti, dalla stessa legge divina, ad imparare questa dottrina e ad abbracciare la vera Chiesa di Cristo». Mancando loro il Battesimo, fatto positivo che incorpora l'uomo alla società ecclesiastica, gli i. vengono, quindi, a trovarsi al di fuori della sfera dell'attività giuridica della Chiesa, e, mentre da una parte non sono soggetti alla potestà che essa svolge legittimamente nel triplice campo legislativo, giudiziario ed esecutivo nei riguardi dei suoi sudditi, dall'altra non possono essere ammessi alla partecipazione dei beni, lasciati alla medesima Chiesa dal suo Divino Fondatore quali altrettanti efficacissimi mezzi (can. 726) per raggiungere lo scopo che Gesù le ha affidato: la salvezza e la santificazione delle anime.

Da ciò deriva che gli i. non sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche, come afferma il can. 12, né possono impetrare alcun rescritto, a tenore di quanto è stabilito dal can. 36. Parimenti non possono godere di alcun privilegio ecclesiastico (si parla di privilegio in senso stretto, da non confondersi con qualche distinzione, forse anche con qualche grazia d'indole temporale che la Chiesa potrebbe accordar loro in casi particolari, p. es., per le loro benemerenze nel campo sociale); non possono avere alcuna dispensa, la quale (can. 80) suppone sempre una legge ecclesiastica, a cui, come detto sopra, gli i. non sono soggetti.

Costituendo il Battesimo il presupposto indispensabile per i rapporti giuridico-sociali tra i fedeli, nonché il fondamento inderogabile per la partecipazione multiforme della potestà giurisdizionale o di governo (can. 196), basse questa della gerarchia ecclesiastica (can. 118 e 968), ne consegue che gli i. non possono essere ammessi nell'ordinamento riguardante i diritti ed annessi obblighi di associazione, quali le persone morali collegiali (can. 99), lo stato religioso (can. 538), i Terz'ordini (can. 684 e 700), le confraternite, le pie unioni ed anche i più sodalizi (can. 707). Meno ancora poi potrebbero inserirsi nell'ordinamento gerarchico ed in quello patrimoniale, come, per quanto riguarda lo *ius patronatus*, sancisce espressamente il can. 1453 § 1 (sanzione questa, occorre subito osservare, che non suppone affatto una legge generale contraria, cui in questo particolare caso si derogherebbe, ma semplicemente un'eventuale trasmissione del medesimo giuspagnato ad un legittimo successore infedele, qualora tale somma di privilegi [can. 1448], a norma del can. 1449, fosse ereditaria, familiare, gentilizia o mista).

Eccezione fatta per il Battesimo, il quale, appunto perché presupposto degli altri Sacramenti (can. 737 § 1), rientra piuttosto nell'aspetto positivo dei vicendevoli rapporti giuridici tra gli i. e la Chiesa, questi neanche possono essere ammessi alla partecipazione degli altri Sacramenti (can. 786, 853, 870, 940, 968 e 1012), i quali, assieme alle altre *res* costituiscono il patrimonio che Gesù acquistò e trasmise alla Chiesa.

A criteri più convenzionali, sebbene sempre fondati su questi ori ora esposti, si debbono ritenere ispirate le prescrizioni dei can. 1239 § 1, 1172 § 1, 4° e 1207 insieme al 1175 ed al correlativo penale 2329, riguardanti ciò il divieto di dar sepoltura ecclesiastica agli i. (can. 1239), la violazione sia della Chiesa (can. 1172) che del cimitero (can. 1207) qualora vi fosse seppellito qualche

i., nonché l'obbligo della rimozione del cadavere, se attuabile senza grave incomodo, prima di procedere alla ricondizionazione (cann. 1175 e 1207). I colpevoli di questa violazione dovranno sottostare, a tenore del can. 2329, all'intendetto ab ingresu ecclesiae (cann. 2277) e ad altre provenienti da determinarsi dall'Ordinario.

Infine, e sempre per la stessa ragione, e cioè per la mancanza del Battesimo, gli i. non possono essere parte nei processi ecclesiastici né sono soggetti alle pene ecclesiastiche (cann. 2195). Non ai primi, perché essi non soggiacciono alla potestà giudiziaria della Chiesa, né potrebbero quindi invocarla a loro favore; non agli altri, perché alla loro base c'è sempre o una legge (cann. 2195 § 1) o almeno un precetto (cann. 2195 § 2), ambedue muniti di sanzione penale canonica, la quale non li riguarda affatto. Tuttavia, secondo quanto dispone il can. 2027 § 1, sono ammessi, quali testi, nelle cause di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio, perché la conoscenza dei fatti eventualmente controversi non ha sincerietà e l'oggettività richieste non sono patrimonio esclusivo dei battezzati né è da ritenersi che la sola indefinità, in quanto tale, costituisca grave eccezione nell'eventualità che qualche i. fosse chiamato a deporre nelle altre cause (cann. 1756 e sgg.).

Ma il Battesimo, come sopra si è detto (can. 737 § 1), è la porta degli altri Sacramenti, porta che rimane sempre aperta, per il divin volere, a tutte le anime, ed è anche il fondamento sul quale tutti quanti gli uomini sono stati chiamati dalla bontà e misericordia divina a costruire il loro edificio spirituale. Da ciò, dato che l'uomo è guidato nei suoi atti dalla ragione, nasce il magistero ecclesiastico, che Gesù affidò alla Chiesa (can. 1322 § 1) e che essa ha non soltanto il diritto, ma anche lo stretto obbligo di svolgere liberamente in tutto il mondo e verso tutte le anime. Se battezzate, e quindi cristiane, perché abbiano sempre il pascolo necessario per il loro mantenimento spirituale; se non ancora battezzate, ed allora i. perché, come di dovere, ricevano il Sacramento dell'incorporazione al Cristo e rientrano a far parte di quel gregge, che egli, vero Pastore, guida alle regioni della luce e della pace, servendosi però per questo scopo dell'attività della Chiesa.

Ossessione a questo divino precetto, essa non soltanto mandò e manda tuttora ovunque i suoi missionari, ma volendo far opera durevole, formò quel complesso di leggi, che costituiscono il diritto missionario, il quale, sviluppato, accresciuto, improntato a un dinamismo forse unico nella legislazione canonica, si trova espresso nel can. 2525 ove si delinea la competenza della Congregazione di Protagonista di Fide, che è il centro propulsore di tutta questa l'attività missionaria; nei can. 2493 al 3111, riguardanti l'organizzazione gerarchica stabilita per quei territori nel can. 1350 § 1, estensibile pure agli i. qualora essi si trovino in quei luoghi; ed in altri canoni ancora.

Questo magistero, che la Chiesa è tenuta a svolgere nei riguardi delle anime non soltanto in quanto singole, ma anche in quanto costituenti nazionali Stati, ha, fra le altre, due notevoli qualità: l'unità versatilità e la libertà. La Chiesa infatti è stata costituita da Gesù maestra e custode non solo delle verità soprannaturali, ma pure di quelle naturali riguardanti lo ius divinum, sia naturale che positivo. Tale, p. es., il matrimonio, istituzione prevalentemente di diritto naturale. In questa e simili istituzioni i dettami della Chiesa legano pure gli i., anzi, in forza di questi diritti superiori e supremi, la Chiesa non oltrepasserebbe, certo, i limiti della giustizia, usando la forza coercitiva, se necessaria, e perfino quella armata, se indispensabile, qualora essa si vedesse costretta a ricorrere al noto principio: visi repellitur. Si potrebbe domandare, a questo proposito, quale sia l'autorità competente per stabilire gli impedimenti, le condizioni, le formalità ecc. del contratto matrimoniale quando gli i. contraggono tra loro (caso questo da non confondersi con gli altri nei quali contrasse con una parte battezzata nella Chiesa cattolica oppure convertita dall'eresia o dallo scisma, ove, a tenore del can. 1070 § 1, sorgerebbe l'impedimento dirimente della disparità di culto e all'infuori di essa). Risponde il can. 1038 § 1, quando stabilisce: «Spetta esclusivamente alla suprema autorità ecclesiastica dichiarare autenticamente i casi nei quali il diritto divino vieta o dirime il matrimonio». In altre parole, nel caso prospettato, se si tratta di impedimenti di diritto divino, l'unica autorità competente è la Chiesa; ove però, si tratti di altri impedimenti e di altre formalità, l'autorità competente è quella civile, unica che rimane, ammesso che la Chiesa non abbia giurisdizione sugli i., se non nelle materie regolate dal diritto divino e nella misura, in cui esso vi incide.

D'altra parte, pur consapevole della gravità dell'obbligo che gli i. hanno di ricevere il Battesimo per conseguire la loro eterna salvezza, la Chiesa, ispirandosi ai principi morali e teologici che regolano di fatto l'umana attività, rivendica per gli stessi i. la più ampia libertà, stabilendo nel can. 1351: «Che nessuno sia costretto per la forza ad abbracciare la fede cattolica». Su questo principio si basano le leggi riguardanti il conferimento del Battesimo ai figli degli i. (can. 750), ispirate, certo, a quel fine senso storico che in grado sommo possiede la Chiesa, ma dimananti pure dal rispetto che essa ha sempre dimostrato verso l'umana libertà, che va gelosamente rispettata anche nei genitori indigeni, i quali non perché tali sono da ritenersi minorati nel diritto naturale e nella corrispondente patria potestà, che hanno ed esercitato sui loro figli, come luminosamente spiega l'Aquinate. Per il peccato di infedeltà, V. FEDE, peccati contro la; INCREDULITÀ).

BIBL.: Oltre alle fonti della divina Rivelazione, Mt. 18, sgg.; Lc. 22, 29; Io. 10, 11 sgg.; per la dottrina V. SUMERI. Theol., 1ª, qq. 19, 23; 1ª-2ª, qq. 1, 3; q. 68, a 10; L. Billot, De Ecclesia Christi, Roma 1921, passim; E. Tanur, Infidelità, in DTHC, VII, 11, coll. 1930-34; R. M. Schultes, De Ecclesia catholica praelectiones apologeticae, Paiggi 1931, passim; R. Garrigou-Lagrange, De Revelatione per Ecclesiam catholicam proponitae, in 1945, passim. Per il diritto pubblico: cf. A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, II, 2ª ed., Città del Vaticano 1935, pp. 25 sgg., 160 sgg.; L. Bender, Ius publicum ecclesiasticum, Bussum 1948, ove alle pp. 11-12 è abbondante bibliografia. — Per il diritto canonico: A. Toso, Commentaria minora, I, Torino-Roma 1921, p. 25 sgg.; G. Michiels, Normae generales iuris canonici, I, Lublin 1929, p. 283 sgg.; A. Van Hove, De legibus, Malines-Roma 1930, pp. 194-77; Ch. Berutti, Institutiones iuris canonici, II, Torino-Roma 1936, pp. 72 sgg., 77 sgg.; A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome iuris canonici, I, 5ª ed., Malines-Roma 1937, n. 106; I. Chelodi-P. Cipriotti, Ius canonicum de personis, Vicenza 1942, pp. 61-63. — Per il diritto missionario: A. Resemans, De competentia civilis in vinculum coniugale infidelium, Roma 1887; D. Munerati, De iure missionariorum, Torino 1905, passim; Th. Grenhug, Ius missionarium, I, Steyl 1925, passim; G. Vromant, Ius missionariorum, De Matrimonio, 2ª ed., Parigi 1938, passim. Alvarez Menéndez INFEDELTÀ, V. FEDE, PECCATI contro la.

INFERI: I. DISCESA DI CRISTO agli: V. LIMBO; PILATO; APOCRIFI di; II. Per le religioni non cristiane: V. MORTI, MONDO SOTTERRANEO dei.