DISPARITÀ DI CULTO

DISPARITÀ DI CULTO. - È l'impedimento matrimoniale che sussiste, nel diritto canonico vigente nella Chiesa latina, tra una persona infedele (cioè non battezzata) e una che o sia stata battezzata nella Chiesa cattolica, o, essendo stata battezzata fuori di essa, si sia però convertita alla religione cattolica, anche se, rispettivamente dopo il Battesimo o la conversione, sia in seguito passata o ritornata all'eresia o allo scisma (can. 1070 § 1).

Chi sia da considerare « battezzato nella Chiesa cattolica », agli effetti di questo impedimento, non sempre è chiaro. La dottrina più comune ritiene tale: a) chi, ricevendo il Battesimo dopo aver raggiunto l'uso di ragione, intende con ciò entrare nella Chiesa cattolica; b) chi, non avendo l'uso di ragione, vien fatto battezzare da uno dei genitori o dal tutore, che intendano, mediante il Battesimo, farlo divenire cattolico; c) chi, senza richiesta né sua né dei genitori o del tutore, o anche contro la volontà di costoro, viene legittimamente (cfr. can. 750-751) battezzato da un cattolico, o da uno che, sebbene non sia cattolico, intende peraltro di battezzarlo per farlo entrare nella Chiesa cattolica. Il fatto che i genitori siano cattolici, e che egli sia stato, fin da bambino, educato in altra religione, non è di ostacolo, se sussistono le circostanze sopra indicate, a che esso debba venir considerato come battezzato nella Chiesa cattolica (cfr. interpretazione autentica 29 apr. 1940).

Quest'impedimento è dirimente, ossia il Matrimonio che, senza dispensa, venga contratto mentre sussiste l'impedimento, è nullo.

Analogo all'impedimento di d. di c. è l'impedimento di mista religione, che però è impedente (cioè non importa nullità del matrimonio), e che sussiste tra una persona cattolica e una battezzata ma appartenente ad una settimana eretta o scismatica.

Con il nome di Matrimonio misto si suole indicare il matrimonio contratto da due persone tra le quali sussista uno di questi due impedimenti, anche se l'impedimento sia stato tolto mediante dispensa.

Come risulta dal can. 1060, che, sebbene riguardi direttamente l'impedimento di mista religione, tuttavia, per espressa disposizione del CIC (can. 1070), vale anche per l'impedimento di d. di c., il divieto di contrarre Matrimonio misto, quando vi sia pericolo di perversione del coniuge cattolico o della prole, è di diritto divino, e quindi sussisterebbe anche se non vi fosse un'espressa proibizione della Chiesa; quando invece non vi sia tale pericolo, vi è solo il divieto di diritto ecclesiastico, cioè in tanto il Matrimonio è illecito in quanto la Chiesa lo proibisce. Se ne deduce che la Chiesa può dispensare dall'osservanza del divieto solo quando, oltre a sussistere un giusto motivo per concedere la dispensa, non vi sia alcun pericolo di perversione per il coniuge cattolico o per la prole o almeno tale pericolo sia remoto; in ogni altro caso, sussistendo il divieto di diritto divino, non può essere concessa dispensa, e, se venisse concessa, essa sarebbe invalida. È appunto perché l'insistenza di pericolo prossimo di perversione è condizione sine qua non per la validità della dispensa, la Chiesa non concede dispense dagli impedimenti suddetti, se non quando è moralmente certa che tale pericolo non esiste. A tal fine in via generale richiede che, oltre a sussistere giusti e gravi motivi, il coniuge cattolico prometta che sia rimosso ogni pericolo di perversione del coniuge cattolico, ed entrambi i coniugi promettano che tutti i figli saranno battezzati ed educati soltanto secondo la religione cattolica; e inoltre vi sia la certezza morale che tali promesse saranno adempiute (can. 1061, richiamato dal can. 1071).

La cauzione che entrambi i contraenti devono prestare circa il Battesimo e l'educazione della prole riguarda solo la prole che nascerà dopo la celebrazione del Matrimonio, non anche quella già nata (decreto del S. Uffizio 16 gen. 1942), sebbene l'obbligo di diritto divino di battezzare ed educare cattolicamente la prole riguardi anche quella nata prima.

Se non vengono date, almeno in modo implicito, entrambe le cauzioni, o se la seconda di esse non viene data da tutt'e e due i contraenti, la dispensa è nulla, ed è quindi nullo anche il Matrimonio (cfr. risposte del S. Uffizio 10 maggio 1941). È invece disputato se si abbia nullità della dispensa, e quindi del Matrimonio, quando le cauzioni vengano prestate, ma con la segreta intenzione (da parte di uno dei due almeno) di non mantenere ciò che con esse si promette.

Le cauzioni, di regola, devono essere date per iscritto (can. 1061 § 2). È, poiché vi deve essere, come si è detto, la certezza morale dell'adempimento, è vietato concedere la dispensa se non si prestano le cauzioni in forma tale che, anche in forza delle leggi civili, nessuno possa impedire l'adempimento (decreto del S. Uffizio 14 gen. 1932). Però la dispensa è valida anche se le cauzioni sono date a voce, anzi anche se esse sono date in modo implicito, cioè mediante comportamenti da cui si debba concludere (e si possa provare) che il contraente conosca gli obblighi impostigli e abbia manifestato il fermo proposito di adempiersi (risposta del S. Uffizio 10 maggio 1941).

Per evitare, per quanto è possibile, scandali e altri pericoli per le anime, la Chiesa ha stabilito alcune speciali modalità per le formalità preliminari (di regola si omettono le pubblicazioni: can. 1026), e per la forma della celebrazione di tali Matrimoni (di regola è vietata qualsiasi cerimonia religiosa e sempre è vietata la celebrazione della Messa: can. 1102 § 2), la quale però è sostanzialmente quella stabilita per i Matrimoni tra cattolici: interrogazione del parroco, e manifestazione del consenso da parte dei coniugi, in presenza di due testimoni (can. 1099 § 1 n. 2). L'osservanza di questa forma

non solo è obbligatoria, sotto pena di nullità, ma è inoltre severamente proibito che i coniugi, prima o dopo la celebrazione del Matrimonio secondo il rito cattolico, si rechino, personalmente o per mezzo di un rappresentante, da un ministro di culto cattolico, nella sua qualità di ministro del culto (non invece se egli opera come ufficiale di stato civile), per prestare o rinnovare il consenso matrimoniale. L'obbligo di osservare tale divieto è gravissimo, e la Chiesa ha stabilito che se il parroco sa che i coniugi violeranno o hanno violato tale divieto, non può assistere, di regola, al Matrimonio; e inoltre, se i coniugi non l'osservano, il coniuge cattolico è punito con la scommessa latente sentenza riservata all'Ordinarie (cann. 1063 e 2319).

Celebrato il Matrimonio, i coniugi, oltre ai doveri comuni a tutti i coniugi, hanno alcuni speciali obblighi.

Innanzitutto, come è evidente, essi sono gravemente obbligati ad eseguire quanto hanno promesso: cioè il coniuge cattolico deve evitare ogni pericolo di perversione per l'altro, ed entrambi devono battezzare ed educare tutti i figli in conformità della religione cattolica.

Tali doveri sono rafforzati dalle positive disposizioni canoniche; non solo infatti si fa obbligo ai vescovi e ai parroci di vigilare affinché i coniugi adempiano fedelmente le promesse fatte (can. 1064 n. 3), ma inoltre si stabilisce che il cattolico, che scientemente lasci battezzare o educare accattolicamente i figli, o alcuni di essi, soggiace alla scommessa latente sentenza riservata all'Ordinarie, ed è sospettato di eresia (can. 2319). In ogni caso, poi, in cui vi sia pericolo per l'anima del coniuge cattolico o della prole, si ha giusto motivo di separazione personale (can. 1131): anzi, se il Matrimonio è inconnutato, potrà farsi luogo allo scioglimento (can. 1119).

Infine il coniuge cattolico deve, con la dovuta prudenza, curare che l'altro coniuge si converta (can. 1062).

È da notare infine la norma speciale che il can. 1070 § 2 stabilisce per la prova del Battesimo agli effetti della nullità derivante dall'impedimento di d. di c.; modificando cioè su questo punto il diritto anteriore, il CIC sancisce l'applicazione del principio generale in dubio standum est pro valore matrimonii, quando una o entrambe le parti al tempo in cui fu contratto il Matrimonio erano comunemente ritenute battezzate, oppure il loro Battesimo era dubbio; in modo che si può dichiarare nullo il Matrimonio solo se si provi con certezza che al tempo in cui esso è stato contratto uno dei contraenti era battezzato nella Chiesa cattolica, e l'altro non era battezzato.

Nel diritto canonico delle Chiese orientali vige ovunque questo impedimento, anzi con un'estensione maggiore: esso infatti sussiste in ogni caso di Matrimonio in cui uno dei contraenti sia comunque validamente battezzato (anche fuori della Chiesa cattolica) e l'altro non sia battezzato (cf. ora can. 60 del motu proprio Crebrac allatae del 22 febbr. 1949). Salvo questo punto, peraltro fondamentale, e la mancanza del divieto di cerimonie religiose, la disciplina è ora in tutto identica a quella della Chiesa latina (can. 60-61 del citato motu proprio, che ha sostituito norme uniformi a quelle prima vigenti nelle varie comunità orientali).

L'impedimento di d. di c. è stato introdotto fin dagli inizi della Chiesa, per consuetudine, presto rafforzata, anche con pene, da qualche concilio particolare e legge imperiale. Però la nullità del Matrimonio contratto tra un fedele e un infedele non sembra essere stata riconosciuta, salvo forse in qualche luogo, prima del sec. XII, in cui decisamente prevalse la dottrina che sosteneva la nullità.

L'impedimento, peraltro, fino all'entrata in vigore del CIC, anche nella Chiesa latina sussisteva in ogni caso di Matrimonio tra una persona battezzata (anche non cattolica) e una non battezzata, come è tuttora nel diritto canonico orientale.

BIBL.: Molti documenti in Collectanea S. C. de Propaganda Fide, 2 voll., Roma 1907 (cf. indice s. V. disparitas cultus); e in Silloge praecipuorum documentorum recentium Summorum Pontificum et S. C. de Propaganda Fide necnon aliarum SS. CC. RR., Città del Vaticano 1930, doc. 172, 186, 206 bis, 207-213. Storia: A. Esmecin-R. Gönestal, Le mariage en droit canonique, I, Parigi 1909, pp. 242-259, 452; II, ivi 1935, pp. 146, 253-267, 209-306, 343, 378-379. Diritto canonico latino vigente: F. I. Schenk, The matrimonial impediment of mixed religion and disparity of cult, Washington 1920; Wernz-Vidal, V, pp. 106-217, 322-433; I. Cheddi-P. Ciportti, Ius canonicum de matrimonio, 5ª ed., Vicenza 1947, pp. 67-74 e 91-96; F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, V, 5ª ed., Torino-Roma 1947, pp. 311-328, 398-412, 918. Pio Ciportti