DIVERTIMENTI

DIVERTIMENTI. -

I. NOZIONI GENERALI

Etimologicamente la voce d. da diverto significa deviamento, digressione. Ed in realtà il d. è un deviare la tensione dell'animo e del corpo da quelle che sono le attività abituali per far loro godere una pausa di quiete e di riposo. È quindi un intercalare dell'attività umana, ma gioioso.

È impossibile all'uomo mantenere corpo ed anima in un'attività senza interruzione, in un lavoro continuo: la natura stessa avverte una sensazione di stanchezza, e reclama svago e riposo. La relaxatio (da relaxare, rallentare), come dicevano i latini, è il riposo; non è ancora il d.; ma ne è il primo elemento, a cui ne va aggiunto un secondo, il godimento, che è come l'aroma del riposo e dello svago: ne aumenta l'efficacia e ne assicura il risultato. Si ha perciò il d., quando con il riposo si accompagna una gioia più o meno profonda. Il d. è perfetto, quando raggiunge quella serena lettizia dell'anima, che mantiene sano e giovane tutto quanto l'uomo nell'anima e nel corpo.

Questo godimento potrà essere delle facoltà superiori solamente, della intelligenza, ad es., come la lettura di un libro attraente ed istruttivo; delle facoltà superiori ed insieme dei sensi, come la pittura, esercitata non come professione, ma per d., la musica, ecc. Potrà anche essere solamente dei sensi esterni, come bagni, danze, sport, oppure dei sensi esterni ed insieme interni e delle stesse facoltà superiori, ad es., teatro, cinema ecc. (v. SPETTACOLO).

Da ciò si comprende che nel d. stesso c'è una certa gerarchia di valori. Il d. che direttamente alimenta anche la cultura dello spirito è evidentemente più nobile di un d. che produce un piacere puramente sensibile della vista, dell'udito, del tatto. In quest'ultimo campo poi è più facile scivolare dai piaceri puramente sensibili a quelli ispirati da una certa sensualità, che da vaga può divenire ben definita e magari trasformare il d. in occasione prossima di peccato. Una delle forme più nobili e preziose di d., sono i godimenti prodotti dall'arte.

Ma d'altra parte non tutti i d., anche i più nobili, sono i più utili e proficui in ogni momento; né tutti sono i più adatti a tutti i tipi ed a tutte le età, anche perché certe forme di d. richiedono una cultura più affidata dello spirito, e dotti non sempre comuni. Il d., perché raggiunga il suo scopo, occorre quindi che sia relativo al gusto della persona, alle circostanze di lavoro e di impiego. Anche le diverse epoche della storia, il grado di civiltà, la classe sociale, e la moda stessa influiscono sulla scelta dei d. Un'importanza specialissima rivestono oggi per lo svago cinematografo (v.).

II. LICEITÀ DEI D

Da quanto si è detto risulta l'onestà e la liceità del d., che non solo non ha in sé e per sé nulla di intrinsecamente cattivo, ma sotto un certo aspetto, almeno limitatamente al riposo, ed a certa età della vita, è necessario per riparare la perdita di forza e rendere l'individuo capace e disposto a fornire altre prestazioni. Oltre questo bisogno naturale il d. ha pure la sua giustificazione morale nella necessità di fomentare le relazioni di società. I rapporti stessi con i parenti e con gli amici procurano all'uomo occasione di svago, mentre i d. favoriscono questi incontri famigliari ed amichevoli e sono una occasione per l'esercizio di alcune virtù, come la carità.

È quindi una gratuita accusa il rimprovero che viene fatto spesso all'etica del Vangelo, di essere fautrice di un'esistenza melanconica e tetra, senza gioia e senza sole, cioè senza d. Tra le benedizioni promesse dal profeta a Gerusalemme è lo spettacolo di bambini e fanciulle intenti a divertirsi (Zac. 8, 4). Gesù stesso nel Vangelo prende lo spunto dai giuochi e dai d. dei fanciulli palestinesi (Mt. 1, 16-17). E nulla ci vieta di immaginare, come hanno fatto spesso gli artisti, la fanciullezza stessa di Gesù inframmezzata da questi intercalari, propri soprattutto della prima età.

Basterebbe del resto guardare quanta parte il d. ha avuto nella pedagogia cristiana, di alcuni santi in specie, come di un s. Filippo Neri (1515-95) e di un s. Giovanni Bosco (1815-88), il più perfetto educatore moderno, che si dichiarava nemico della musoneria e volentieri si mescolava ai d. dei suoi ragazzi.

La Chiesa stessa nel determinare l'uso dei beni beneficiari, comprende nell'onesta substantia dei chierici le spese occorrenti per moderati d. (cf. can. 1473 e commenti relativi). Solo vieta loro (e a maggior

ragione ai religiosi) certe forme di d., troppo alliene dallo spirito ecclesiastico.

Così in generale vieta loro di assistere a spettacoli, danze e feste non convenienti per sé al loro stato o quando la loro presenza potesse essere motivo di scandalato; ciò che vale soprattutto per i teatri pubblici (can. 140). Vieta loro di prendere parte a giochi d'azzardo, fatti con esposizione di denaro; alle cacce clamorose, come sollevano tenersi un tempo, mentre raccomanda moderazione nel diporto della caccia spicciola (can. 138). Entrare nei cafè, per cui, per uno d. è ugualmente loro interdetto. Per tutti gli altri d. vale il principio generale: «Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant» (can. 138).

Ma ciò è evidente: qui lo stato clericale, liberamente scelto, impone un contegno più grave. Del resto certe forme di d. pericolose sotto l'aspetto sociale, lo Stato stesso le condanna: i giuochi d'azzardo, ad es. (Cod. pen. ital., artt. 718-23). Ma ciò non significa una condanna del d. per tutti e di tutti i d.

Se è lecito e sotto un certo aspetto necessario il d., sono ancora lecite, e nel convivere sociale necessarie, certe professioni che a null'altro servono, se non all'organizzazione del d. (ad es. la professione di regista, di direttore d'orchestra, d'impresario teatrale, ecc.).

certi limiti apparire naturalmente idonei allo scopo, ma, oltre quei limiti, non più. Sull'incertezza di quei limiti tra il naturale e il preternaturale ancor oggi purtroppo speculano gli indovini a danno delle persone ingenue e degli amatori delle cose mirabolanti. Le forme in uso: l'oniromanzia la necromanzia la chiromanzia, la fisiognomia, la rabdomanzia, la radiestesia, la trasmissione del pensiero, alcuni fenomeni di spiritismo ecc. Nella misura che queste forme di investigazione poggiano su criteri scientifici o già accertati, ad es., la rabdomanzia, o da accertare in via di esperimento, ad es., la trasmissione del pensiero, anche l'apparenza di d. è esclusa. Al di là di quella misura, finché sussiste almeno il dubbio che la manifestazione delle cose occulte è da attribuirsi a fattori naturali, pur se ignoti e casuali, non si può parlare ancora di d. tacita; solo l'invocazione espressa del demonio potrebbe far rientrare questi casi nell'ambito proibito della d. Essi quindi sono, sotto questo riguardo, del tutto leciti, e soltanto scopi loschi, ingiusti, più o meno deviati, potrebbero soggettivamente renderli peccaminosi. A costituire quindi la d. tacita si richiedono insieme due elementi essenziali: l'intenzione seria di voler conoscere le cose occulte con mezzi inidonei ed inoltre la conoscenza certa della loro inidoneità.

È evidente che la d. è ingiuria a Dio, spostando essa alla peggiore delle creature l'onore dovuto solo a Dio, per la sua onniscienza e provvidenza. Tale ingiuria nella d. espressa c'è sempre ed è grave. Non così in quella tacita. In questa, o la intenzione più scherzosa che seria, o la sfiducia nei responsi attesi, o anche la difficoltà di percepire la malizia morale che sottilmente si nasconde in essa, fanno sì che raramente la colpa sia grave. Oltre questa malizia specifica, che è contro la virtù della religione, la d. può implicare, per circostanze particolari, altre deviazioni morali contro altre virtù: ad es., può offendere la giustizia, se si esercita la d. a scopo lucrativo; è contro la carità esponendo il prossimo allo scandalo o al pericolo di gravi danni; può essere contro la virtù della fede, se suppone o conduce a negazione o vacillamenti circa le verità rivelate; e simili.

Pecca contro la religione anche chi consulta il divinatore almeno perché coopera al suo peccato: quindi a condizione che lo conosca e nella misura nella quale lo conosce. Può anche peccare contro la carità verso se stesso, se, non solo consulta l'indovino, ma positivamente dirige la sua vita secondo i responsi ricevuti; non peccherebbe però colui, che, per timori concepiti dopo le consultazioni divinatorie, si astenesse da determinate azioni pur se prima già deliberate, ma che non sono obbligatorie.

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Bibl.:** T. Ortolan, *Divination*, in DTHC, IV, coll. 1441-1455; H. Leclercq, s. V. in DACL, IV, coll. 1198-1219; A. Piscetta-A. Gennaro, *Elementa theologiae moralis*, II, Torino 1929, nn. 512-317; E. Génécot-J. Salsmans, *Institutiones theologiae moralis*, I, Bruxelles 1946, nn. 264, 265, 266.

Leonardo Azzollini

**Nelle religioni non cristiane.** È la conoscenza della volontà delle Potenze superiori tanto mediante segni simbolici, percettibili ai sensi, quanto con la diretta rivelazione all'anima per ispirazione ed emozione psichica di origine soprannormale. È la predizione di cose future e nascoste, che sfuggono all'indagine ordinaria.

In origine era un ramo della magia ordinaria, secondo la quale cause simili producono simili effetti e che era basata, a differenza della scienza, su somiglianze superficiali ed apparenti stabilite a piacere e fantasticamente. Così l'indovino pretende prevedere da supposte cause determinati effetti; oppure da effetti constatati arguire la causa restata ignota, come l'autore di un delitto o la causa di malattie ecc. Dalla magia la d. è passata tra le religioni, dove ha considerato certi fatti come segni o sintomi (*omnia*) attraverso i quali la divinità fa conoscere il suo volere. In maniera speciale però gli dèi davano il loro responso (*oraculum*) in qualche tempio famoso, ove i fedeli venivano da ogni parte ad interrogarli, come in Grecia nel tempio di Apollo a Delfi, di Zeus a Dodona, di Asclepio ad Epidaureo. Naturalmente non tutti erano in grado di interpretare il linguaggio della divinità, fossero *omnia* od *oracula*; a questo, perciò, attendevano i sacerdoti tra i quali si trovavano alle volte delle classi specializzate, come gli auguri e gli auspici presso i Romani e tra i Babilonesi i veggenti, con a capo un archivere, che si tramandavano l'arte di padre in figlio sia oralmente che per scritto. Nell'epoca ellenistica la d. volle cercarsi un fondamento filosofico, e specialmente gli stoici più recenti, con Posidonio cercarono di giustificare questa superstizione, con il loro principio della simpatia corrente tra le varie parti dell'universo. Il trattato di Cicerone (*De divinatione*) dipende con ogni probabilità da Posidonio. Al contrario Giamblico, o forse un suo discepolo, autore del trattato neoplatonico *De mysteriis*, fonda la prassi della d. sulla luce che l'anima riceve nella sua unione con la divinità.

Molteplici sono i generi di d. Ma, lasciando da parte quella personale e diretta, consistente nell'ispirazione dei profeti veggenti, la più comune è la reale o indiretta, basata sopra segni acquisiti, *omnia* ed *oracula*, di cui vuol essere l'esatta interpretazione.

La d. reale a sua volta si divide, secondo Cicerone (*De divin.,* I, 6; II, 11, 26), in naturale quando i segni sono casuali; artificiale, quando i segni sono approntati dalla volontà dell'osservatore. I mezzi principali di cui si serve la d. naturale si possono compendiare nei seguenti: i segni celesti (astronomazia) ASTROLOGIA (v.); i segni atmosferici, come forza e direzione delle nubi (aeromanzia), uragani (ceramoscopia), fulmini e tuoni, che erano per i Greci segni di Zeus, tutti segni che i Babilonesi riferivano all'astrologia; azioni e movimenti di animali, specie degli uccelli (v. *auguri*; *auspicio*); le nascite mostruose di uomini ed animali (teratomanzia), ritenute nefaste; segni speciali delle mani (chironomanzia) e delle altre parti del corpo (melomanzia, metopomanzia, onicomanzia, podomanzia, ecc.); stormire delle foglie come a Dodona; l'oneromanzia o interpretazione dei segni, che alle volte erano chiari (rivelazione diretta) o si procurava di averli mediante l'incubazione in qualche tempio.

In Roma la d. fulgurativa costituiva una parte notevole dell'*etrusca* disciplina e le norme relative, dirette a stabilire donde i fulmini provenissero ed ove fossero diretti, erano contenute nei libri fulgurali, attribuiti alla infa Bego e Vego. D'altra parte nei libri augurali erano elencati gli uccelli augurali divisi in *oscires*, di cui doveva esservare il canto, e in *alites*, dei quali andava osservato il volo. Si faceva anche conto, specialmente in guerra in cui occorreva un responso rapido, dell'*avidità* con cui i polli prendevano il cibo. Della d. augurale si occuparono Ennio Veranio e Varrone (*Antiq. rerum divin.,* 3).

Tra i mezzi di cui si serviva la d. artificiale vanno notati: le sorti (cleromanzia), dalle quali derivava il sorleggio; mezzo facile e perciò antichissimo ed usatissimo, specie nell'Italia antica, ove a differenza della Grecia era poco conosciuta l'ispirazione personale. Più correntemente si otteneva il sortilegio mediante stecche o piastre su cui era scritta una frase. Perché poi l'operazione avesse più sicuro effetto si faceva in un tempio, ad es., quello di Preneste (*sortes Praenestinae*). Il fatto che *sors* divenne equivalente di fato e fortuna, indica tutta l'importanza assunta in Italia da questa specie di d. Inoltre: la lecanomanzia, consistente nel versare ed agitare in un bacino o coppa, liquidi diversi, come acqua, che è per eccellenza l'agente ed il veicolo della rivelazione, olio, vino, affinché dalle varietà dei loro movimenti ed aggreguamenti delle loro gocce si potessero trarre indicazioni per il futuro; i movimenti prodotti da un oggetto gettato in una fontana sacra (idromanzia), dove se l'oggetto affonda è buon segno; le forme, che possono

essere illimitate, assunte dal fuoco in un sacrificio (piomanzia); il modo di salire del fumo (capnomanzia); l'osservazione dei visceri, specialmente il fegato, di un animale sacrificato (exiisipicio); i diversi fenomeni che presentavano i cadaveri in putrefazione, specie di necro-manzia, che il più delle volte consiste nell'evocazione delle anime dei defunti, perché rivelino ciò che è nascosto o futuro; il giudizio di Dio (ordalia), ossia la prova pericolosa cui si assoggettava la persona sospetta, giudizio considerato da alcuni come una forma di d. in quanto si ritiene diretto a conoscere non tanto l'obiettiva realtà dei fatti, quanto la volontà divina di salvare o no la persona da giudicare.

La d., fondandosi sopra una concezione meccanica della Rivelazione divina, si oppone alla concezione profetica di una rivelazione personale, per il quale motivo le religioni rivelate sono contrarie per principio alla pratica di essa.

In prassi il popolo restava molto attaccato a mezzi creduti capaci di indicare il futuro, qualunque fosse l'origine. Di qui le misure prese dall'autorità sia civile sia religiosa per reprimere la d. Specialmente gli imperatori romani avevano cercato di impedire i suoi abusi sociali e politici. Il giureconsulto Paolo (Sententiae, 5, 21, 1.3) informa come coloro che consultassero gli indovini sulla vita del sovrano o soltanto sulla felicità dello Stato, dovevano essere puniti di morte insieme con quelli che davano la risposta; e come gli schiavi che chiedessero consueto sulla sorte dei loro padroni dovessero essere condannati all'estremo supplizio.

Bibl.: A. Bouché-Leclercq, Histoire de la divination dans l'antiquité, Parigi 1882; W. Halliday, Greek divination, Londra 1913; E. Stemplinger, Antiker Okkultismus, in Neue Jahrb. Wissenschaft. u. Jugendbildung, 5 (1929), p. 144 sqq. Alberto Galetti