DONAZIONE

DONAZIONE. - È l'atto, con il quale, per spirito di liberalità, una persona si priva di un suo diritto o assume un'obbligazione a vantaggio di un'altra. Elementi costitutivi di quest'istituto sono: il depauperamento nel donatore, il relativo accrescimento nel patrimonio del donatario, e lo spirito di liberalità (animus donandi).

In diritto romano, a seconda che si volesse costituire un diritto sopra una cosa, giungendo anche fino all'attri-

59. - ENCICLOPEDIA CATTOLICA. - IV.

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turale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata (art. 780), e quelle fra coniugi durante il matrimonio (art. 781).

È richiesta, sotto pena di nullità, la forma dell'atto pubblico, e la d. per aver valore deve essere accettata: prima del suo perfezionamento può essere revocata dal donante e dal donatario. Però per le d. fatte a persone giuridiche, la cui accettazione è subordinata all'autorizzazione governativa, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione (art. 783). Non è richiesto l'attribuzione per le d. di beni mobili di modico valore, che si perfezionano invece con la tradizione (art. 783).

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ottenere l'autorizzazione (art. 783). Non è richiesto l'attribuzione per le d. di beni mobili di modico valore, che si perfezionano invece con la tradizione (art. 783).

La d. può essere impugnata per errore di fatto e di diritto del motivo risultante dall'atto (art. 787), ed è nulla se il motivo, risultante dall'atto e che è stato l'unico movente della liberalità, sia illecito (art. 788). Può essere stipulato il patto di riservabilità delle cose donate (art. 791), e può essere apposto un onere (art. 793), che si ritiene come per non apposto se illecito o impossibile se non sia stato l'unico movente della d. (art. 794). È revocabile per ingratitudine e per sopravvenienza di figli ogni d. (art. 800), ed eccezione delle rimunerative di quelle fatte in riguardo di un futuro matrimonio (art. 805).

BIBL.: E. Bensa, Lezioni sulle d., Genova 1926; N. Coviello, D., Siracusa 1927; C. Scuto, Le d., Catania 1928; G. Stocchi, Enti e beni ecclesiastici in Italia, Vicenza 1933, p. 544; P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 10a ed., Roma 1934, p. 532; R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, 7a ed., III, Messina 1935; Wernz-Vidal, IV, II, pp. 332-36; F. Maroni, Delle d., Torino 1936; id., Delle d., in Commentario del Codice civile, Firenze 1941.