DONAZIONE

DONAZIONE. - È l'atto, con il quale, per spirito di liberalità, una persona si priva di un suo diritto o assume un'obbligazione a vantaggio di un'altra. Elementi costitutivi di quest'istituto sono: il depauperamento nel donatore, il relativo accrescimento nel patrimonio del donatario, e lo spirito di liberalità (animus donandi).

In diritto romano, a seconda che si volesse costituire un diritto sopra una cosa, giungendo anche fino all'attribuzione della proprietà, o si volesse effettuare la cessione di un credito o la liberazione dal medesimo, le d. si dicevano reali, obbligatorie o liberatorie, e si effettuavano con le stesse forme richieste per i corrispondenti atti a titolo oneroso. Potevano essere sottoposte all'obbligo di una prestazione (sub modo), costituire una ricompensa per servigi resi dal donatario al donante (remuneratorie), esser fatte in previsione della morte (mortis causa).

Il più antico provvedimento, contenente disposizioni speciali per le d., fu probabilmente la lex Cincia de donis et muneribus (204 a. C.), che proibiva le d. oltre una certa misura (ultra modum), ad eccezione di quelle fra persone di una determinata categoria, comprendente, ad es., quelle legate da parentela (personae exceptae). Era una lex imperfecta, perché si limitava a proibire l'atto senza disporre una sanzione. Durante il periodo della procedura formulare fu concesso l'uso dell'exceptio legis Cinciae da opporre all'azione per l'adempimento della promessa. Più tardi fu sottratta agli eredi la facoltà di valersi di questa eccezione, se il donatore non aveva mutato la sua volontà prima di morire. Questa legge cadde in disuso nell'età greco-romana, e la d. fu assoggettata all'obbligo della redazione in scritto e della trascrizione nei pubblici registri (insinuatio), che sotto Giustiniano era obbligatoria per le d. di valore superiore ai 500 solidi.

La d. poteva essere revocata per inadempimento dell'onere imposto al donatario, nelle d. del patrono al liberto per sopravvenienza di figli, e con Giustiniano fu concessa al donatore l'azione personale di revoca per ingratitudine del donatario. Non era ammessa la revoca per le d. remuneratorie; quelle mortis causa erano revocabili per premorienza del donatario o ad arbitrio del donatore.

Il diritto canonico, che in materia di contratti aveva fatto proprio il diritto romano, ha adottato nel CIC le norme del diritto civile, purché non contrarie al diritto divino o alle leggi canoniche che statuiano espressamente in maniera diversa (can. 1529). Pertanto, non hanno valore nel foro ecclesiastico i provvedimenti dell'autorità civile, in forza dei quali il religioso professo non potrebbe acquistare per sé o per il monastero (can. 582); in caso di d. alle cause pie si richiede soltanto la capacità naturale e canonica (can. 1513), e non è strettamente necessaria l'osservanza delle formalità di diritto civile (can. 1516); i prelati e i rettori di chiese non possono donare considerevoli parti di beni mobili delle chiese loro affidate, senza una giusta causa di remunerazione, pietà o carità cristiana, e le loro d. sono revocabili dai successori (can. 1535); ugualmente debbono astenersene i superiori di Ordini religiosi (can. 537). Fino a prova contraria, si presumono fatte alle chiese le d. fatte ai loro rettori (can. 1536 § 1). Senza licenza dell'Ordinario non può essere rifiutata la d. fatta al rettore della chiesa, e, se rifiutata illegittimamente, è ammessa l'azione per la restitutio in integrum o per il risarcimento dei danni sofferti dalla chiesa in conseguenza del rifiuto (can. 1536 § 2 e 3). La d. fatta alla chiesa o alle cause pie non può essere revocata per ingratitudine dell'amministratore (can. 1536 § 4).

Il vigente Codice civile italiano ha sostituito alla definizione dell'art. 1050 del Codice del 1865 la seguente: «La d. è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altro, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione» (art. 769), distinguendo in tal modo, fra gli atti di liberalità, quelli che han carattere contrattuale e per i quali è richiesta la forma solenne.

È nulla la d. di beni futuri (art. 771), ed è incapace di donare chi non ha la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774). È nullo il mandato, con il quale si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della d. (art. 778). Non sono ammesse le d. del genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata (art. 780), e quelle fra coniugi durante il matrimonio (art. 781).

È richiesta, sotto pena di nullità, la forma dell'atto pubblico, e la d. per aver valore deve essere accettata: prima del suo perfezionamento può essere revocata dal donante e dal donatario. Però per le d. fatte a persone giuridiche, la cui accettazione è subordinata all'autorizzazione governativa, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione (art. 783). Non è richiesto l'atto pubblico per le d. di beni mobili di modico valore, che si perfezionano invece con la tradizione (art. 783).

La d. può essere impugnata per errore di fatto e di diritto del motivo risultante dall'atto (art. 787), ed è nulla se il motivo, risultante dall'atto e che è stato l'unico movente della liberalità, sia illecito (art. 788). Può essere stipulato il patto di riversibilità delle cose donate (art. 791), e può essere apposto un onere (art. 793), che si ritiene come per non apposto se illecito o impossibile e se non sia stato l'unico movente della d. (art. 794). È revocabile per ingratitudine e per sopravvenienza di figli ogni d. (art. 800), ad eccezione delle remuneratorie e di quelle fatte in riguardo di un futuro matrimonio (art. 805).

BIBL.: sources
E. Bensa, Lezioni sulle d., Genova 1926; N. Coviello, D., Siracusa 1927; C. Scuto, Le d., Catania 1928; G. Stocchiero, Enti e beni ecclesiastici in Italia, Vicenza 1933, p. 544; P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 10ª ed., Roma 1934, p. 532 sgg.; R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, 7ª ed., III, Messina 1935; Wernz-Vidal, IV, II, pp. 332-36; F. Maroi, Delle d., Torino 1936; id., Delle d., in Commentario del Codice civile, Firenze 1941. Giulio Pacelli

Informazioni sulla voce

Di Giulio Pacelli

Fonte firma a stampa

Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), coll. 1857–1860.

Pagina 1077
vol. 4, coll. 1857–1858
Pagina 1078
vol. 4, coll. 1859–1860

Scansioni: Internet Archive.

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Pacelli, Giulio. “Donazione.” In Enciclopedia Cattolica, vol. IV, coll. 1857–1860. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1950. https://azioneromana.com/it/article/donazione.

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Pacelli, Giulio. “Donazione.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1950, coll. 1857–1860. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/donazione.

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