RISARCIMENTO E RIPARAZIONE

RISARCIMENTO E RIPARAZIONE. - Il p. può essere definito come la prestazione, al danneggiato, di un equivalente pecuniario, ovverosia di una somma di denaro corrispondente alla misura del danno. In quanto il danno trovi la propria misura in una determinata cifra di denaro, esso viene risarcito attraverso la prestazione di denaro, a chi l'ha subito, per quella medesima cifra. Il danneggiato viene, così, reso indenne: il danno, in quanto veri-ficatosi, non cessa di essere un fatto compiuto, ma è represso con l'attribuzione, al danneggiato, del suo equivalente pecuniario.

Il concetto di r. si ricollega, più o meno, a quello della surrogazione: per mezzo del r. è neutralizzato il danno, prestandosi al danneggiato una somma di denaro, atta a compensarlo mediante la surrogazione dell'interesse colpito. Il danno non è cancellato dal mondo dei fatti: e nemmeno viene creata, così come avviene nella reincarazione in forma specifica, una situazione identica a quella che esisterebbe in mancanza dell'arrecamento del danno: viene creata, invece, una situazione semplice, mentre pari, ovverosia corrispondente, avente il medesimo valore di quella che è stata eliminata.

Il concetto, nonché l'istituto, del r. è stato considerato come coevo alle origini della storia, dato che l'equiparazione, su cui esso si basa, è accessibile alla facoltà psichica più elementare e primordiale. Ma in verità negli stadi meno evoluti del diritto ebbe scoperta applicazione l'istituto della pena privata. La reazione contro l'offesa agli interessi privati subisce, nelle epoche primitive, la seguente evoluzione: dalla rappre-saglia individuale compiuta sulla persona del reo, prima completamente abbandonata a se stessa, e poi disciplinata nel regime del taglione, si passò al sistema della composizione pecuniaria, il cui ammontare fu solitamente deter-minato con il criterio del multiplo. Il carattere penale non andò perduto attraverso tale evoluzione: invero, lo stesso criterio del multiplo rivela il carattere accentuatamente afflittivo, che è proprio della reazione penale. Ad ogni modo, nel diritto moderno il r. appare, incontestabilmente, come la forma tipica di reazione contro il danno privato; e ciò malgrado le sue deficienze, così riassumibili: 1) può avvenire che esso imponga al responsabile un sacrificio non superiore, o addirittura inferiore, a quello che deriva dal non arrecamento del danno; 2) gravi sono le difficoltà che ostano all'accertamento dell'ammontare del danno risarcibile; 3) il r. si appalesa ineficiente nei riguardi dei soggetti sforniti di denaro o di altri mezzi convertibili in denaro. Anche la povertà ha i suoi privilegi; e uno di questi consiste nella invulnerabilità nei confronti del r.

Nella teoria del r. occupa un posto importante il r. del danno non patrimoniale, o morale. Costituisce, quest'ultimo, uno degli argomenti più discussi nell'intero campo del diritto civile.

A suo modo, il r. svolge la propria funzione reinter-gratrice anche rispetto al danno non patrimoniale. Se Tizio viene menomato nella integrità fisica, o percosso, o ingiurato, ottiene dal responsabile una somma di denaro con la quale non può, certamente, rimediare all'arto perduto o alla reputazione menomata, né riacquistare quella serenità di spirito che gli derivava dall'intatta salute o reputazione; ma, mediante essa, può ottenere altri vantaggi, altri godimenti, atti ad adeguatamente compensarlo, si che, nel complesso, l'alterata bilancia della sua felicità personale ricuperi nuovamente il proprio equilibrio.

Alcuni scrittori hanno giudicato tali caratteristiche del r. del danno non patrimoniale come sufficienti ad alterare così profondamente la normale figura del r., da reclamare l'esistenza di una specifica ed ulteriore figura giuridica, quella della riparazione pecuniaria. Tale concezione trovava appoggio nell'art. 38 del Codice penale ital. del 1889, il quale stabiliva: «Oltre alle restituzioni e al r. dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione». L'inciso «ancorché non abbia cagionato danno» veniva interpretato nel seguente senso: ancorché non abbia cagionato danno patrimoniale risarcibile. Proprio per il danno non patrimoniale, sottratto al r., la legge provvedeva con la riparazione: ne derivava, quindi, una figura giuridica distinta dal r. L'art. 7, 1° cpv., del Codice di procedura penale del 1913, allargando la cerchia dei reati a cui era applicabile la riparazione, continuò a distinguere questa dal r. Senonché, già sotto l'impero delle citate disposizioni, fu rilevato come, per la spinta della pratica, il r. tendesse a divenire tutt'uno con la riparazione; e fu posta in luce l'elasticità della nozione del r. Il Codice penale del 1930, poi, confermò quest'ordine d'idee, con-glabando nel r. l'antica riparazione; difatti, secondo il suo art. 185 cpv., «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al r. il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». Trattandosi di questione essenzialmente terminologica, sembra oppor-tuno pigarsi all'esplicito linguaggio legislativo; questo, del resto, non esclude affatto che, rispetto al danno non patrimoniale, il r. presenti le speciali caratteristiche che sono state esposte. Il Codice civile vigente, al pari del Codice penale, estende anch'esso il termine r. al danno non patrimoniale (art. 2059).

Per le questioni morali V. RESTITUZIONE.

BML.: A. Minozzi, Studio sul danno non patrimoniale, 2a ed., Milano 1909; F. Carnelutti, Il danno e il reato, Padova 1926; F. Antolisei, L'offesa e il danno nel reato, Bergamo 1930; A. De Cupis, Il danno, Milano 1946, p. 329 sqq.