RIPROVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE (reprobatio attestationum). - È un istituto giuridico che il CIC, derivandolo dal ius vetus, disciplina nei cann. 1783 n. 2, 1784 e 1785 e che si ritrova anche nel più recente (6 genn. 1950) motu proprio Sollicitudinem nostram per i giudizi orientali (cann. 306-308).
In sostanza, una volta rese pubbliche le testimonianze, le parti hanno diritto di riprovarle, cioè di impugnarle, adducendo argomenti e documenti ed anche invocando altre testimonianze per dimostrare che uno o più testi hanno affermato il falso. Il giudice, a meno che non ritenga la r. palesemente futile o ispirata a fini dilatori, ammette la richiesta e procede alla trattazione della questione nella consueta forma degli incidenti (can. 1837 sgg.) e, cioè, o in modo formale e solenne da definirsi con sentenza interlocutoria (previa in genere la concordanza dei dubbi), o con semplice decreto (can. 1840). Risultato dell'incidente sarà quindi un provvedimento di giudice che dichiara che il teste non ha detto il falso, oppure che ha detto il falso e che di esso non si può tenere conto. Dopo di che il giudizio di merito riprende e la causa prosegue il suo corso.
Va notato che la r. è un istituto meramente civilistico; non implica cioè un procedimento penale di spergiuro contro il teste, né può chiudersi con una sentenza penale di condanna contro il teste medesimo che, del
resto, non diventa parte nell'incidente. Non è chi non veda come siffatto espediente, se poteva essere compatibile con le forme lunghe, ingombranti e dispendiose di una procedura arcaica, si ravvisi affatto incompatibile con le esigenze di speditezza e di celerità, e specialmente di concentrazione processuale, di una moderna procedura. Questo spezzettare il giudizio in incidenti, in cui il merito delle prove è esaminato prima della definitiva decisione, questa anticipazione, sia pure soltanto parziale (e forse, proprio perché parziale, ancora più disdicevole), della valutazione del materiale probatorio, è quanto di meno corrispondente si possa immaginare ai principi, oggi recepiti, dalla dottrina processuale. Fortunatamente nella prassi dei tribunali ecclesiastici la r. delle t. (come del resto l'analogo istituto della r. della persona del teste) costituisce un istituto al quale quasi mai si ricorre. E del resto la istruzione 1° luglio 1932 della S. Congreg. dei Sacramenti per i processi matrimoniali, mentre espressamente menziona la reprobatio personae testium (art. 131) sottace l'istituto della reprobatio attestationum. Nella prassi, dunque, dopo pubblicate le testimonianze, se una parte o il difensore del vincolo o il promotore di giustizia ritengono di potere e dovere confutare qualche testimonianza non conforme, secondo il loro avviso, a verità, chiedono un supplemento di istruttoria. Il giudice normalmente lo concede (a meno che non lo ravvisi irrilevante o già escluso da elementi certi e inoppugnabili) e raccoglie le prove richieste. Quindi, in sede di discussione di merito, le parti, disputando su tutto il complesso materiale di prova, illustreranno le ragioni, onde un teste sia da ritenere veritiero o falso, e il giudice, nella motivazione della sua sentenza, dirà su quali prove egli fondi la sua decisione, senza che occorra una formale dichiarazione di r. delle attestazioni. In sostanza, la prassi ha corretto il precetto eccessivamente formalistico della legge scritta. È singolare, però, che di questa prassi, pur tanto corretta, non siasi tenuto conto nella recente formulazione della legge orientale.