Riserva mentale. -
I. Nozione e sviluppo storico
La r. m. consiste nell'atto interiore della mente, mediante il quale chi risponde cambia dentro di sé - restringendolo, ampliandolo o comunque modificandolo - il significato che la sua risposta esteriore ovviamente offre a chi l'ascolta. Si che detta risposta assume un doppio senso: quello esteriore, risultante dalla espressione verbale e dalle circostanze in cui è pronunziata; quello interiore, risultante anche dalla modificazione inseritavi per via dell'atto mentale della riserva. È proprio nel doppio significato della risposta tutto l'interesse della r. m., perché, in forza del suo significato solo esteriore, si avrà modo di sottrarre all'indiscrezione l'interno pensiero. Mentre, in forza del suo significato interiore, la risposta non sarà in contrasto con il pensiero e quindi, non costituendo menzogna, sarà lecita.Sviluppo storico della questione. - Già il Caietano (m. nel 1534) riferisce la sentenza di molti autori del suo tempo (In 2°-2°). q. 89, a. 7), sentenza che egli però non ritiene vera, secondo la quale sarebbe lecito giurare su una affermazione esterna, cui si aggiunga « tacitam in mente conditionem, puta: si debe»; p. es., fare esteriore promessa, confermando se occorre anche con giuramento, di consegnare al ricattatore la somma da lui ingiustamente richiesta, aggiungendovi mentalmente la condizione: «Se sono obbligato».
Ma non tutti gli autori erano su ciò d'accordo. Le controversie, finché si svolsero nell'ambito ecclesiastico, furono contenute sempre nei limiti dignitosi della serietà scientifica e della carità. Ma quando nel sec. XVII vi presero parte anche i profani, trasmodarono in inconsapevole polemica, frutto ed occasione insieme allo sfogo di passioni personali e di parte. Da ciò provocato, intervenne il S. Uffizio, che nel marzo del 1679 condannò la dottrina della r. m. in due proposizioni (Denz-U, 1176-77) almeno come « scandalosa» ed « in praxi perniciosa».
In seguito a questa condanna, i propugnatori della r. m. furono costretti alla revisione della loro dottrina, che riproposero in questi limiti. Si rivalutò la distinzione, già precedentemente proposta da qualche autore, tra r. m. in senso stretto e r. m. in senso largo. La r. m. in senso stretto si ha quando, nella modificazione che essa apporta al significato esteriore della risposta, non risultano tracce rivelatrici né nella sua struttura grammaticale o sintattica, né nelle concomitanti circostanze in cui è pronunziata. Se invece alcune di tali tracce risultano, si che per esse la risposta viene ad assumere un significato anche esteriormente equivoco, si ha la r. m. in senso largo. In una ricca e sottile casistica si illustrò la natura, le qualità ed i limiti di queste tracce equivocanti. Premessa e precisata tale distinzione, si ritenne condannata dal S. Uffizio solo la r. m. in senso stretto. Invece quella in senso largo, come immune dalla condanna, continuò a sostenersi quale mezzo del celare il proprio pensiero. Anche di questo mezzo però si permise l'uso soltanto nei casi di necessità, quando cioè la manifestazione del pensiero costituisce, per la malizia o l'imprudenza altrui, un vero pericolo di danno privato o pubblico.
In questa forma definitiva la dottrina della r. m. è ammessa anche oggi da molti trattatisti di teologia morale.
II. Giudizio critico
I principi donde precedono e le conclusioni cui giungono i sostenitori della r. m. sono indubbiamente sicuri. E cioè: l'intrinseca illicita della menzogna, la cui essenza è tutta nella relazione di contrasto tra il pensiero di chi parla e l'espressione con la quale lo manifesta; la ragionevole esistenza di mezzi leciti e validi a celare i propri pensieri nei casi di necessità; che quindi, in tali casi, non possono condannarsi - salvo a rinunziare al buon senso - le risposte, nel loro significato ovvio, equivoche o false addirittura. Tali risposte non sono certamente menzogne, come fu dimostrato altrove (v. MENZOGNA). Ma che nell'atto della r. m. sia la ragione, per la quale dette risposte non sono menzogne, questo è insostenibile.E la cosa è evidente per quanto riguarda la r. m. in senso stretto. Perché in tanto tale riserva trasformerebbe in sincera una risposta, senza di essa bui-giarda, in quanto riuscisse a mutare o il pensiero di chi la pronunzia o la sua esterna espressione; difatti: pensiero ed esterna espressione in contrasto tra loro sono gli essenziali costitutivi della menzogna. Orbene, né l'uno né l'altro elemento sono modificati dalla r. m. Non l'espressione esterna della risposta; perché la riserva in senso stretto opera soltanto nella mente, senza tracce rivelatrici nell'esterno. Anche il pensiero di chi risponde resta lo stesso; perché è per difenderlo nell'ombra, non per cambiarlo che
si ricorre alla r. m. Del resto almeno sulla r. m. in senso stretto pesa la condanna del S. Uffizio. Lo riconoscono gli stessi suoi difensori, limitandosi a sostenere soltanto la r. m. in senso largo. Ma anche questa non resiste alla critica.
Si precisi innanzi tutto che la r. m. è intesa in senso largo, in quanto soltanto in parte resta celata nella mente, mentre per l'altra parte viene manifestata in elementi esteriori, più o meno rivelatori. Orbene, per quella parte di riserva che resta celata nella mente, vale quanto or ora si diceva della riserva in senso stretto. Perché nell'uomo e nell'altro caso essa opera solo nell'anima di chi risponde, senza che apporti cambiamento alcuno né al pensiero di lui né all'estrema espressione, con la quale lo manifesta.
Per quanto riguarda poi la parte di riserva, risultante nell'esterna espressione, dato e non concesso che riesca a rendere sincera una risposta senza di essa bugiarda, ciò farebbe non più in virtù della r. m. bensì per l'equivoco significato, che la risposta ormai per sé stessa presenta. Tanto è vero che alla liceità di tale risposta gli autori non ritengono sufficiente la sola riserva della mente, ma esigono tracce che esteriormente la rendano, in qualche modo, percepibile. Ed allora è tanto vera l'osservazione, già fatta dal Caramuel (m. nel 1682) nella sua Theologia fundamentalis (Francoforte 1651, n. 1804). Chi ritiene per restrizione mentale una espressione in se stessa equivoca, di r. m. ritiene solo il nome perché, in tal caso, l'espressione deriva un altro significato, oltre quello ovvio, non dall'atto interiore della mente, ma da elementi che sono nell'espressione stessa.
Si è detto: «dato e non concesso»; perché neppure l'espressione per se stessa equivoca preserva la risposta dalla illiceità della menzogna. Ma non è questo il luogo più adatto per discuterne. Si conclude piuttosto con due osservazioni: una di carattere pratico, l'altra di carattere storico. La prima è che le conseguenze pratiche derivanti dalla dottrina della r. m. sono quanto mai odiose. Giacché, mentre gli uomini astuti, nel facile uso degli espedienti equivocati troverebbero il modo comodo di sfuggire quasi ad ogni menzogna, invece le persone in colte e semplici, per solo difetto di tecnica nell'uso della parola, non avrebbero a disposizione il mezzo lecito di difendere i loro segreti. Eppure è per se stesso evidente che tale mezzo dev'essere accessibile a tutti, anzi specialmente agli incolti, che una condizione di inferiorità espone di più alle insidie dei furbi. La seconda osservazione è che a torto si attribuisce alla Compagnia di Gesù la paternità ed il patrocinio della r. m., prendendo occasione per denigrarla. A parte il nome, la dottrina della r. m. si è vista proposta e difesa fin dai tempi del Caietano (nel 1534) e dal b. Angelo da Chivasso (m. nel 1495), prima della fondazione della Compagnia (1540). In seguito poi molti insigni teologi gesuiti non l'adozzarono. Per es., il Suárez (m. nel 1617) la ritenne soltanto probabile nel De religione (in Opera omnia, XIII, Parigi 1859, tract. 5, capp. 9 e 10), mentre il De Lugo (m. nel 1660) la riprovò nettamente (De fide, d. 4, n. 62, Venezia 1718, p. 99).