RISERVA E CASI RISERVATI

RISERVA e CASI RISERVATI. - R., dal verbo latino reservare, evoca l'idea di separazione per disporre in seguito, all'occorrenza, l'idea di restrizione o eccezione. Nel diritto canonico è l'avocazione al superiore, e specialmente al romano pontefice o alla S. Sede, di un potere, di un diritto od esercizio del diritto.

I. VARIE SPECIE DI R

Il romano pontefice, suscorso nel primato di s. Pietro, ha la suprema e piena potestà di giurisdizione per quanto riguarda la disciplina e il regime della Chiesa, su tutto il mondo, sulle singole Chiese, sui singoli pastori e fedeli, indipendentemente da qualsiasi umana potestà (can. 218; Conc. Vat., cost. Pastor aeternus, sess. IV, c. 1 e 3; Denz-U, 1824-26). Di questi supremi poteri alcuni, come l'infallibilità, sono per natura loro intransmissibili; quanto ad altri, il pontefice, per il loro esercizio, si serve di collaboratori, come nel caso di vescovi, pur riservando per legge positiva alla sua diretta giurisdizione la trattazione di alcuni maggiori negozi e sono le causae maiores (can. 220). Queste possono estendersi al campo dottrinale (can. 1323 e 2, 1350 e 2, 1999 ecc.), legislativo (can. 380 ecc.), amministrativo (can. 215, 329, 492 sgg. ecc.), giudiziale (can. 1537, 1962, ecc.), penale (can. 2245 e 2-3). Cfr. le voci: BEATIFICAZIONE; BENEFICIO; BENI ECCLESIASTICI; CANO-NIZZAZIONE; IMPEDIMENTI; IRREGOLARI; MATRIMONIO. IV. Diritto e teologia; MISSIONI CATTOLICHE; PROVVISTA CANONICA; VESCOVI; come pure PRIMATO (del Romano Pontefice); CONGREGAZIONI ROMANE.

I vescovi non sono semplici vicari del papa, rivestiti come sono di potere ordinario, anche se, per bene comune, esso possa essere coartato. Essi stessi, d'altra parte, hanno il potere di limitare la giurisdizione dei loro sottoposti. Le ragioni di queste varie r. sono molteplici: mettere fine agli abusi, rendere più facile l'evasione a influssi estranei, specie di laici, accrescere il senso d'autorità ecc., ma si riducono tutte ad una sola, l'esigenza del bene comune.

Importanza particolare, specie per la pratica, hanno le r. in materia penitenziale, e più propriamente quelli che sono chiamati casi riservati (cf. tuttavia can. 983).

II. R. DEI CASI. -

I. Nozione e cenni storici

La r. in materia penitenziale è, in generale, una restrizione di giurisdizione, anche se ordinaria.

Nel sec. V, col diventare i sacerdoti ministri abituali del sacramento della Penitenza, ai vescovi rimase riservata la penitenza pubblica, che però man mano andò cadendo in disuso (v. PENITENZA). Essi continuarono allora a riservare a sé l'assoluzione dei peccati di particolare gravità, soprattutto se pubblici e causa di scandalo.

Il desiderio e quasi la necessità per i vescovi di ricorrere al Capo della cristianità nei casi più complessi diede origine attorno al sec. IX, secondo Benedetto XIV (De quod odoce., I. V, cap. 4, n. 3), alle r. pontificie, e poi ad un apposito ufficio (v. Penitenziaria apostolica). Spesso i penitenti andavano essi stessi a Roma per il perdono dei loro peccati. Si ha traccia di quest'usanza in disposizioni conciliari (cf. Concilio di Seligenstadt, can. 18 [a. 1023]; Concilio di Limoges del 1031). Ma la prima r. papale propriamente detta si ha nel sec. XII, con il celebre can. 10 del Concilio di Clermont (a. 1130), che riservò al papa l'assoluzione di chi avesse percosso un ecclesiastico; norma che passò nel can. 15 del Concilio II del Laterano (a. 1139) e nel Decretum di Graziano (c. 28, C. 18, q. 4). Un Concilio di Londra del 1143 riservò al papa l'assoluzione di coloro che usavano violenza verso le chiese, i cimiteri e i chierici (Hefele-Lecercq, V, p. 795; V. PRIVILEGI DEI CHIERICI). Una serie di r. papali si Bulla in Coena Domini (v.). I casi papali, ma specialmente quelli episcopali, presero ad aumentare e sull'esempio dei vescovi si posero i Superiori religiosi. Più volte la S. Sede dovette intervenire per limitare il numero delle r., pur mantenendo il principio. I protestanti, per primi, attaccarono questo diritto della S. Sede e dei vescovi di avocare a sé l'assoluzione di alcuni casi (cf. Leone X, bolla Exurge Domine, 12-13; Denz-U 752-53).

Il Concilio di Trento ricalcò allora questo diritto del Romano Pontefice e dei vescovi (sess. XIV, can. 11; Denz-U, 921; sess. XIV, cap. 7; ibid. 903), diritto incluso nell'ampia potestas clavium, ligandi et solvendi (Mt. 16, 18-19; 18, 18; Io. 20, 19). Sisto V, con la bolla Castum et salutare del 5 genn. 1589 riservò a sé il peccato di simonia, commesso nella promozione agli Ordini Sacri, senza annettervi censura; r. confermata da Clemente VIII (Romanum Pontificem, 28 febbr. 1596). Benedetto XIV riservò poi (bolla Sacramentum Poenitentiae, 1° giugno 1741) il peccato della falsa denuncia di sollecita-zione in confessione.

Il Sinodo di Pistoia aveva ripreso la dottrina dei protestanti contro la r.; ma tenne dietro la condanna di Pio VI (Auctorem fidei, 28 ag. 1791, propp. 44-46; Denz-U, 1544-1546). Pio IX riordinò la disciplina delle r. facendo un elenco autentico delle censure riservate (cost. Apostolicae Sedis, 12 ott. 1869). Sapienti norme furono poi emanate, poco prima della pubblicazione del CIC, che poi se ne servì, dalla S. Congr. del S. Uffizio con l'istruzione del 16 luglio 1916 (AAS, 8 [1916], p. 313 sgg.). La r. è dunque un atto del superiore, che avoca una particolare causa a se stesso, sottraendola al giudizio dei suoi inferiori. Si ha quindi nella r. il passaggio da un tribunale inferiore ad uno superiore. Per cui nella r. tutti gli inferiori vennero ad essere privati di una determinata competenza, anche se rivestiti di potestà ordinaria; non è quindi una r. la privazione di giurisdizione, p. es., nel sacerdote complice circa il peccato di complicità.

2. Varie specie di r. dei casi. - a) Secondo l'oggetto. Oggetto della r. dei casi in diritto ecclesiastico possono es-

serie il peccato in quanto tale e la censura, annessa al peccato. Nel primo caso il confessore inferiore è incompiuto e assolvere tale peccato. Nel caso della censura, l'assoluzione di questa è riservata al superiore, non di per sé quella del peccato, per cui se, per qualsiasi motivo, la censura cadesse o non fosse incorsa, il peccato non sarebbe riservato e qualunque confessore lo potrebbe assolvere. I casi riservati, elencati nel libro V del CIC, sono tutti riservati ratione censura. b) Secondo l'autore. Si hanno casi riservati al papa, al vescovo, al superiore religioso. I casi riservati al vescovo non legano fuori del suo territorio. I casi stabiliti dal Superiore di una religione clericale esente o dall'abate di un monastero sui iuris colpiscono unicamente i sudditi.

3. Fine della r

a) Il fine della r. non è penale nei riguardi del confessore e nemmeno nei riguardi del penitente che viene raggiunto dalla r., soltanto attraverso il confessore. b) Il fine della r. non è principalmente mediante, poiché non diretto al bene privato del penitente (sebbene non sia escluso), ma al bene comune della società, il quale esige sia portato al tribunale superiore il giudizio di un caso molto grave. c) Il fine della r. è invece direttamente disciplinare. I due fini, disciplinare e medicinale, sono richiamati frequentemente dall'istruzione del S. Uffizio (13 luglio 1916) e dal CIC (can. 879).

Nel I. V del CIC la r. è considerata anche come pena poiché è stabilita per aggravare le censure, ma non cambia la natura della r. perché quanto ivi ha di pena, le deriva dalla censura che vi è annessa.

Non essendo la r. di per sé penale, l'ignoranza delle r. per sé non scusa; almeno per i peccati riservati ratione sui. Il legislatore però può stabilire diversamente in qualche caso particolare; come del resto ha fatto il CIC per le censure (can. 2247 § 3).

III. LA R. DEI PECCATI.

I. Autore della r

È colui che ha la potestà ordinaria di concedere la facoltà di confessare (v. PENITENZA) CENSURA (v.), escluso il vicario capitolare e generale senza mandato speciale (can. 893 § 1). Prima di tutti viene il romano pontefice.

L'Ordinaro può procedere alla r. solo dopo averne discusso nel Sinodo diocesano o, fuori del Sinodo, dopo aver udito il Capitolo della cattedrale ed alcuni dei più prudenti sacerdoti in cura d'anime (can. 895).

Tra i religiosi clericali sentiti unico competente è il Superiore generale e nei monasteri sui iuris l'abate (can. 986). Questa facoltà non è però illimitata, anzi si nota nel CIC una certa resistenza a concedere, date le clausole di cui la circonda. Il Superiore generale e l'abate sui iuris devono interrogare il loro consiglio (can. 896).

4. Condizioni per la r

a) Soggetti alla r. sono solo i peccati mortali, esterni anche se occulti, specificatamente determinati, certi, escluso ogni dubbio di diritto o di fatto, compiuti materialmente e da chi abbia raggiunto la pubertà.

I casi di r. dei peccati, fatta dall'Ordinaro, debbono essere tre o quattro al massimo e la r. stessa non deve rimanere in vigore oltre il tempo necessario ad estirpare qualche vizio pubblico insolito o a restaurare la disciplina cristiana (can. 897). b) Gli Ordinari si astengano dal ristrutturare peccati che già ratione censura sono riservati alla S. Sede (can. 898; cf. anche can. 2247 § 1). Una volta imposta una r., gli Ordinari debbono procurare di darne notizia, nel migliore modo possibile, ai sudditi e vigilare che la facoltà di assolvere dalla r. non sia data a chiunque (can. 899 § 1).

5. Peccati riservati

Unico peccato riservato ratione sui alla S. Sede, nell'attuale disciplina, è la sollecitazione (v.), fatta ai competenti Superiore pericoli ecclesiastici contro un sacerdote innocente (can. 894). Per i peccati riservati ratione censura, V. appresso.

IV. LA R. DELLE CENSURE IN PARTICOLARE. -

I. Potestà di riservare

Il potere di riservare segue la potestà di emettere censure e di stabilire le norme per l'assoluzione delle medesime (v. CENSURA).

La r. stabilita antecedentemente dall'Ordinaro, cessata per diritto al sopraggiungere della r. fatta dal Sommo Pontefice. Il CIC ammonisce gli Ordinari di non fare r. con censure, se non in casi di speciale gravità e necessità per il mantenimento della disciplina della Chiesa, e per il bene dei fedeli (can. 2246 § 1).

6. Censure riservate

Le censure, come è noto, si distinguono in latte e ferendae sententiae. Nel diritto comune le censure latae sententiae non sono riservate, a meno che non si dica espressamente (can. 2245 § 1). Tra quelle espressamente riservate alcune le sono alla S. Sede, altre all'Ordinaro. Le censure riservate alla Sede Apostolica sono o simpliciter riservate, o speciali modo o specialissimo modo. La differenza principale fra i tre gradi di r. sta nel fatto che, rispettivamente, per assolvere si richiede una facoltà ordinaria, o speciale o specialissima. Nel CIC sono riservate alla S. Sede quattro comunche specialissimo modo, undici speciali modo, undici simpliciter. All'Ordinaro sono riservate sei comunche (v. SCOMUNICA). In quest'ultimo caso la r. cessa nei luoghi in cui nessun Ordinario ha autorità, come nel mezzo dell'Oceano, ecc. Anche nel diritto particolare, come nel diritto comune, le censure latae sententiae, sono riservate, solo se nella legge ciò sia espressamente dichiarato (can. 2245 § 4).

Secondo alcuni autori (Roberti, Michiels, Cabreros) non sono riservate, se nel precetto non è espressamente dichiarato, come insegna il can. 2245 § 4.

Le censure ferendae sententiae, sia che siano stabilite per diritto comune o particolare o anche per precetto, dopo che siano state applicate, diventano ab homine e sono riservate a colui che le inflisse, sia con sentenza declaratoria, sia per modo di precetto (can. 2245 § 2).

7. Effetti della r

Il censurato non può essere assolto dai peccati, se prima non è assolto dalla censura (can. 2250 § 2). La r. di una censura, che non proibisce la recezione dei Sacramenti (sospensione non riservata e interdetto locale), non impedisce che il censurato, se disposto, possa ricevere i Sacramenti; perciò può essere assolto dai peccati, pur rimanendo ferma la censura (can. 2250 § 1). Può accadere che siano insieme colpiti dalla r. insieme il peccato e la censura. Allora gli effetti delle due r. si accumulano. Nel diritto comune si ha un solo esempio nella falsa denunzia del delitto di sollecitazione, di r. del peccato ratione sui (can. 894) e ratione censura (can. 2363, cioè comunque speciali modo riservata alla Sede Apostolica).

V. L'ASSOLUZIONE DAI PECCATI E DALLE CENSURE RISERVATE

In pericolo di morte, ogni sacerdote può assolvere qualsiasi peccato riservato (v. ARTICOLO DI MORTE); fuori del pericolo di morte, si richiede una facoltà speciale. 1) Nell'unico peccato riservato alla S. Sede tale facoltà compete al sommo pontefice, al cardinale penitenziere e agli altri cardinali (can. 239 § 1, n. 1). 2) Nei casi di peccato riservato all'Ordinaro: a) tale facoltà di assolvere compete, per diritto, al canonico penitenziere (can. 401 § 1); e deve essere concessa abitualmente almeno ai vicari foranei, con facoltà di subdelegare ai confessori del proprio distretto, specialmente nei luoghi più remoti dalla sede vescovile, se e quando ad essi ricorrano i confessori in qualche caso urgente (can. 899 § 2). b) Possono ancora assolvere i parroci e quelli che vengono considerati come parroci, in tutto il tempo utile ad adempiere il precetto pasquale, ed i singoli missionari nel tempo in cui tengono le missioni al popolo o corsi di esercizi (can. 899 § 3). Infine qualunque r. cessa (anche le r. fatte ratione peccati alla S. Sede: Commissione per l'interpretazione del CIC, 10 nov. 1925; AAS [1925], p. 583) per gli ammalati che non possono uscire e per gli sposi che si confessano in preparazione al Matrimonio. Cessa ancora tutte le volte che o il legittimo Superiore richiesto abbia negato la facoltà di assolvere, oppure, secondo il prudente giudizio del confessore, la facoltà di assolvere non possa essere richiesta senza grave danno del penitente o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale. Cessa fuori del territorio del riservante, anche se il penitente sia uscito proprio per ottenere l'assoluzione (can. 900). Il pellegrino è tenuto alle r. del luogo in cui sta (Commissione per l'interpretazione del CIC, 24 nov. 1920; AAS, 12 [1920], p. 575).

Il confessore che agisce in buona fede (o ignorando anche con ignoranza crassa o non avvertendo la r.) as