ARTICOLO DI MORTE

ARTICOLO DI MORTE. - È il punto o momento della morte, preso moralmente, cioè considerato con una certa elasticità, in maniera che permetta di includere tutto il tempo che trascorre dal momento in cui la morte si ritiene certa e inevitabile. Si distingue generalmente dal pericolo di morte, il quale esiste dal momento nel quale la morte si ritiene, in base alle particolari circostanze del caso, gravemente probabile. L'a. di m. suppone quindi la certezza morale della morte; il pericolo di morte, seria probabilità.

È celebre il decreto del Concilio Tridentino (sess. XIV, c. VII), nel quale si concedeva a tutti i sacerdoti di assolvere i fedeli in a. di m., da qualsiasi peccato o censura riservata: «...Ne aliquis pereat in Ecclesia custoditum semper fuit ut nulla sit reservatio in articulo mortis; atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possint». Nell'interpretare questa concessione si divisero gli autori in due grandi gruppi, e causa di scissione fu appunto il diverso modo di interpretare l'espressione a. di m. Mentre alcuni (Soto, Cano, Covarrubias, Ledesma, ecc.) sostenevano che l'a. di m. si riferiva soltanto al momento nel quale il decesso è imminente e moralmente certo, altri (fra cui il Navarro, Suárez, Sánchez, Lugo, ecc.), pure ammettendo che a. e pericolo di morte fossero due concetti distinti, affermavano però che nella prassi ecclesiastica si equivalevano, almeno in re sacramentali, e allegavano parecchi documenti ecclesiastici nei quali l'equiparazione dei due concetti appariva netta. Nel capitolo non dubium delle Decretali di Gregorio IX (L. V, tit. 39, c. 5), ad es., viene chiamato articulus mortis quello che nel canone si quis suadente del Decreto di Graziano (c. 29, C. XVII, q. 4) si considera come periculum mortis. E le citazioni si potrebbero moltiplicare. Aggiungevano come questa più ampia interpretazione meglio rispondesse alla mente della Chiesa, la quale intendeva facilitare l'accesso alla fonte della grazia; cosa che nella maggioranza

dei casi sarebbe stata impossibile interpretando rigorosamente l'espressione a. di m. Prevalse finalmente questa seconda opinione; e negli anni immediatamente anteriori alla codificazione gli autori si esprimevano generalmente nel senso che nel CIC, e specie in materia sacramentale, potessero usarsi promiscuamente le due espressioni a. e pericolo di morte.

Tale equiparazione dottrinale è stata accolta dal CIC, il quale ha adottato l'espressione periculum mortis ogniqualvolta nella disciplina antica si trattava di articulus mortis (cf. per la confessione, il can. 882 e Conc. Trid., sess. XIV, de poenitent., c. 7; per il Battesimo, il can. 752, § 2 e S. Congr. S. Officii 18 Sept. 1850; per il Matrimonio, il can. 1043 e S. Congr. S. Officii 23 Apr. 1890, ecc.). Nel CIC non si trova mai menzionata l'espressione articulus mortis.

Restano però, nella vigente disciplina, due casi nei quali l'a. di m. viene rigorosamente interpretato: a) per la benedizione apostolica con indulgenza plenaria in articulo mortis; b) per la professione religiosa del novizio in articulo mortis. La benedizione apostolica con indulgenza plenaria può impartirsi, secondo la pratica della Chiesa, dopo l'amministrazione dei sacramenti della Penitenza, Eucaristia e Estrema Unzione. Benché dalle parole del Rituale romano si deduca che per la benedizione non bisogna attendere il momento dell'a. di m. ma basta il pericolo di morte, le indulgenze e le grazie che vi sono annesse non si lucrano che nel vero a. di m. inteso nel senso più rigoroso.

La professione religiosa in articulo mortis prima del finire del noviziato fu concessa, come particolare privilegio, alle monache di s. Domenico da Pio V con la costituzione Summi Sacerdotis (23 ag. 1570). Pio X, col decreto Spirituali consolatione del 10 sett. 1912, estese la concessione a tutti i religiosi, e il 23 dic. 1922 la S. Congregazione dei Religiosi dichiarò che la concessione rimaneva in vigore nonostante il silenzio del Codice. Il novizio acquista con questa professione tutte le indulgenze, le grazie e i suffragi a cui hanno diritto i professi della rispettiva religione, e ottiene al tempo stesso una plenaria assoluzione dei peccati a modo di giubileo. Non deriva però da questo fatto alcuna conseguenza giuridica. È necessario che l'emissione abbia luogo proprio in articulo mortis, cioè non prima del momento nel quale la morte del novizio si ritiene certa e inevitabile. Questa è almeno la prassi attuale della S. Congregazione dei Religiosi (cf. tutta via F. M. Cappello, Summa I. C., II, 4a ed., Roma 1945, p. 68).

Nei primi anni dopo il decreto del 1922, prevalse una certa equiparazione pratica di a. e pericolo di morte anche in questo caso: le «Constitutiones» dei Domenicani, dei Redentoristi ecc. esigono solo che il novizio si trovi in pericolo di morte. Contemporaneamente però altre «Constitutiones» parlano esclusivamente di «a. di m.», come, ad es., quelle dei Claretiani, dei Missionari del S. Cuore, della Società del Verbo Divino, ecc.

Poiché il citato decreto del 1922 dice: «Ilecat exinde novitios seu probandos qui medici iudicio graviter aegro- tent ut in mortis articulo constituti aestimentur»; e poiché questa dichiarazione è posteriore al Codice, deve presumersi che con la dizione «a. di m.» si sia voluto escludere il pericolo di morte. Ad ogni modo la S. Congregazione dei Religiosi, nelle recentissime approvazioni di Costituzioni non insiste più nella distinzione fra pericolo e a. di morte.

Bibl.: Per gli antichi, cf. G. De Lugo, Disputationes scholasticae et morales: de sacr. Poenitentiae, disp. XX, sect. VII, n. 111 (ed. Vivès, V. Parigi 1893, pp. 267-68); immediatamente prima del Codice: J. D'Annibale, Summula Theologiae Moralis, I, 5a ed., Roma 1908, p. 29; dopo il Codice: Ph. Maroto, Institutiones Iuris canonici, 3a ed., ivi 1921, pp. 485-89; T. Schaefer, De Religiosis, 3a ed., ivi 1940, n. 260, pp. 560-64. Servo Goyenèche