ARMI, DIVIETO DI

ARMI, DIVIETO di. - Il CIC (can. 138), riproducendo una norma che, con poche varianti sostanziali, è fin dai primi secoli in vigore nella Chiesa, vieta ai chierici di portare armi, salvo che lo richieda la necessità di premunirsi contro eventuali pericoli.

La legislazione italiana, soprattutto allo scopo di prevenire i reati contro la vita e l'incolumità delle persone, contro lo Stato e contro l'ordine pubblico, stabilisce a sua volta varie limitazioni al libero uso nonché alla fabbricazione, alla vendita, alla detenzione e alla raccolta delle armi, comminando, secondo i casi, a carico dei contravventori la pena dell'arresto o dell'ammenda (artt. 695-704 del Cod. pen.; artt. 28-57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 713). Relativamente a queste disposizioni, si intendono per armi: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (armi proprie); 2) le bombe, qualsiasi macchina od involucro contenente materie esplodenti, ed i gas asfissanti o accecanti.

BIBL.: Per il diritto canonico cf. L. Ferraris, Arma, in Bibliotheca canonica juridica etc., I, Roma 1767, pp. 151-53; per il diritto italiano, cf. V. MANILIO, Trattato di diritto penale italiano, IX, II, Torino 1939, pp. 521-607, Pio Ciprotti
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“ARMI, DIVIETO DI.” Enciclopedia Cattolica, vol. I (1948), p. 1169. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/armi-divieto-di.