ARTI INDECOROSE

ARTI INDECOROSE. - Sono così chiamate, nel CIC (can. 138), quelle professioni o mestieri il cui esercizio viene espressamente vietato ai chierici perché ritenuto disdicevole al loro stato.

Il legislatore non determina quali a. debbano precisamente ritenersi indecorose. Supplise il ricorso alle fonti, dalle quali risulta che la proibizione non interessa soltanto alcune a. propriamente intese, come quella del comico, dell'attore di teatro o di cinematografo, del danzatore, del giocoliere, del musico di piazza, del pestigiatore, ecc., ma va estesa anche a taluni mestieri, come quello del macellaio, del taverniere, del pubblico rivenditore, del bovaro, del cacciatore di professioni ed altri ancora, i quali, benché onorevoli per una certa classe di persone laiche, non convengono invece allo stato clericale.

Con le a. i. non debbono confondersi le a. e professioni liberali (come ad es., la professione del medico-chirurgo, dell'avvocato e procuratore, del notaio, dell'amministratore pubblico e privato, ecc.), le quali tuttavia vengono ugualmente vietate al chierico, a meno che non intervenga la licenza della competente autorità (can. 139).

Zaccaria da S. Mauro