ASSESSORE

ASSESSORE. - È colui che consiglia ed assiste il giudice nello studio e nella definizione di una causa. Secondo il diritto romano della repubblica, l'intervento dell'a. - detto anche comes, iuris studiosus, consiliarius - non era affatto obbligatorio ed era lasciato volta per volta alla discrezione del giudice; più tardi, specie nelle province imperiali, l'assessorato diventò un istituto di carattere permanente. Nel diritto canonico, l'a. ebbe veste di consulente, chiamato, in caso di bisogno, ad illustrare i punti di una determinata controversia (c. 11, de rescriptis, I, 3, in VI); e tale è considerato anche dal vigente Codice, il quale (can. 1575) consente al giudice singolare - e, si noti, non al tribunale collegiale - di farsi assistere con voto consultivo da non più di due assessori, scelti tra i giudici sinodali. L'a. presta giuramento a norma del can. 1622 ed è tenuto al segreto d'ufficio secondo il can. 1623.

Viene chiamato anche a. il primo officiale maggiore di quelle tre S. Congregazioni (S. Ufficio, Concistoriale e per la Chiesa Orientale) che hanno come preferito il Papa (v. COMMISSIONI PONTIFICE). Esso viene equiparato per rango, attribuzioni e privilegi ai segretari delle altre Congregazioni (cf. Cost. Ad incrementum decoris di Pio XI, del 16 ag. 1934).

Nel diritto italiano, si chiamano a. i componenti la Giunta municipale; e tale nome fu dato anche dal 1931 al 1945, ai cinque giudici popolari delle Corti d'Assise.