ASSOCIAZIONI CATTOLICHE. — Sotto questo nome, certo assai generico, si possono comprendere tutte le società dei fedeli aventi uno scopo conforme alla dottrina cattolica o almeno non difforme da essa. In tal senso, del tutto largo, si hanno a. c. di mutuo soccorso, di beneficenza, di assicurazione, ecc.
In senso più stretto, sotto tale appellativo vengono soltanto quelle società di fedeli che, pur non essendo istituti religiosi, perseguono *uno scopo pio*, di carità o di religione o consimile, con l'approvazione o almeno la raccomandazione dell'autorità ecclesiastica. Il CIC tutte le raccomanda, sollecitando i fedeli ad appartenervi, e mettendo questi in guardia dalle associazioni segrete, condannate, sediziose, sospette o che comunque cercano sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa (can. 684).
In senso più stretto ancora lo stesso Codice legifera sulle *a. di fedeli* canonicamente erette o almeno approvate dalla Chiesa (can. 686, § 1), le quali tutte vengono anche dette a. ecclesiastiche, in contrapposto a quelle semplicemente raccomandate, che vengono chiamate a. laicali (ma si tratta di terminologia imprecisa).
Abbiamo dunque una triplice classe di a. c. intese in senso stretto: le a. raccomandate, le a. approvate, le a. canonicamente erette. Il CIC, pur esortando i fedeli ad appartenere a siffatte a., si
occupa soltanto di quelle che entrano nelle ultime due classi e le distingue (can. 700 sgg.) in Terzi Ordini, Confraternite, Pie Unioni (v. CONFRATERNITA; TERZ'ORDINE; UNIONE PIA), ammettendo che quelle appartenenti alle ultime due categorie possano assurgere alla dignità di Arciconfraternite o di Unioni Primarie. A noi interessano tutte e tre le classi.
Speciale menzione meritano le A. di Azione cattolica, che, secondo taluni, costituirebbero una quarta categoria di a. erette o approvate dalla Chiesa, oltre le tre summenzionate (v. AZIONE CATTOLICA).
Dal punto di vista storico-giuridico, è utile ricordare che la Chiesa espresse fin dalla sua origine in forme concrete il suo diritto nativo di raggruppare i fedeli in speciali a. o fraternità, nell'intento di meglio conseguire lo scopo essenziale della santificazione e salvezza delle anime, o di raggiungere più immediati scopi da quello dipendenti e con esso connessi, o comunque di utilizzare i mezzi più appropriati al conseguimento degli scopi medesimi.
Se vi fu una evoluzione in tale attività della Chiesa, la riscontriamo nella progressiva più stretta organizzazione delle sue a., sotto lo stimolo della conservazione e del perfezionamento o delle diverse circostanze di tempo e di luogo o delle nuove necessità della vita sociale. È così che dalle primitive pie a. di carità, suggerite da motivi contingenti, si passò, anche per impulso degli istituti religiosi, alle a. per il culto (Confraternite), alle a. per il perfezionamento morale e spirituale (Terz'ordini), alle a. per la cooperazione all'apostolato e per l'assistenza sociale (Azione cattolica).
L'attività giuridica della Chiesa intervenne dapprima, a preferenza, solo per approvare o autorizzare le iniziative dei privati; col sec. XIII e più col Concilio di Trento prese incremento una più diretta azione legislativa, intesa ad impartire norme, a dirimere questioni, a promuovere nuove forme di a., a regolarne la fondazione, lo sviluppo, le opere. Ampia documentazione forniscono al riguardo le fonti annotate in calce al can. 684 e sgg.
Il CIC almeno per le a. di fedeli più strettamente intese, dà norme precise per la loro eruzione od approvazione e aggregazione, per il loro governo, per l'ammissione e dimissione dei membri, per l'amministrazione dei beni (can. 686 sgg.). Tali norme non sono per sè applicabili alle a. semplicemente raccomandate.
Il Concordato tra la S. Sede e l'Italia sancisce la dipendenza delle a. c. dall'autorità ecclesiastica (art. 29 c, 30, 43), e prevede altresì il loro riconoscimento agli effetti civili (art. 31), che importa capacità ad acquistare e possedere (art. 30). Le leggi, regolamenti, istruzioni, ecc. emanate dalle due Alte Parti per l'applicazione del Concordato determinano ulteriormente i punti suddetti.
Per le associazioni di arti e mestieri, V. CORPORAZIONE.