ATTENTATO

ATTENTATO. - È, nel più ampio significato
della parola, qualsiasi atto violento, diretto contro
un diritto altrui. Quando ha per oggetto un diritto
penalmente tutelato, la sua nozione, in quanto pre-
scinde dal raggiungimento del fine immediato pro-
postosi dall'agente, si TRADITIO (v.); ma ciò non impedisce che in taluni casi
di speciale importanza politica esso costituisca un
delitto a sé stante. A questa categoria appartengono
le figure giuridiche dell'a. contro la costituzione dello
Stato (cf. art. 283 Cod. pen. it.), dell'a. contro i diritti
politici del cittadino (ibid., art. 294), contro il capo dello
Stato (ibid., art. 276), contro i capi di Stati esteri (ibid.,
art. 295), ecc. (cf. le modifiche apportate ad alcuni
degli articoli citati, con legge 11 nov. 1947, n. 1317).
Alla repressione dell'a. contro il Sommo Pontefice

provvede l'art. 8 del Trattato lateranense (11 febbr.
1929), dove è detto: «L'Italia, considerando sacra
ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, di-
chirà punibile l'a. contro di essa e la provocazione
a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'a. e
la provocazione a commetterlo contro la persona del
Re».

Nel diritto processuale canonico il termine a. as-
sume una particolare significazione tecnica, servendo
a designare qualunque atto compiuto da una parte in
pregiudizio dell'altra o dal giudice in pregiudizio di
una di esse o di entrambe, contro la regola «liè pen-
dente nihil innovetur» (cf. can. 1854 in relazione al
can. 1725, n. 5 del CIC). Gli a. sono nulli di pieno di-
ritto, e la loro nullità, su istanza di chi vi ha inte-
resse, deve essere dichiarata con decreto dallo stesso
giudice della causa principale; salva l'eventuale azione
per danni nei casi di violenza o di dolo (can. 1855-57).

BIBL.: Per l'a. come delitto: V. Manzini, Trattato di dir. pen. ital., IV e VI, 2a ed., Torino 1946-47, passim. - Per l'a. processuale: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926, pp. 151- 156; M. Lega-V. ARTOTIRITI, Commentarius in iudicia ecclesiastica,
II, ivi 1939, pp. 893-98.