TENTATIVO DI DELITTO. - La nozione del t. (conatus) è stata delineata dai giureconsulti italiani del medioevo, i quali esattamente ne ravvisarono l'essenza nel cogitare, agere sed non perficere.
Il Codice pen. ital. ipotizza questa figura giuridica nel primo comma dell'art. 56, con la seguente formula: « Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica ».
Tale disposizione ha efficacia estensiva, in quanto estende la proibizione dei fatti che sono descritti nelle varie norme incriminatrici ai casi in cui l'agente non li realizza al completo, ma viene interrotto nel compimento dell'iter criminoso. La norma anzidetta crea, quindi,

Mentre dal punto di vista soggettivo, e cioè nella sfera della volontà, il t. non differisce dal delitto doloso consumato, perché anche in esso esiste l'intenzione di compiere il fatto vietato dalla legge, nella sfera oggettiva esso si presenta incompleto, perché l'ipotesi delittuosa descritta dal legislatore in una data norma incriminatrice è realizzata solo in parte. L'incompiutezza del fatto tipico può assumere due forme. Nella prima non è condotta a termine l'attività che era diretta a commettere il delitto, come nel caso del ladro che, sorpreso mentre sta scassinando una porta, si dà alla fuga. Nella seconda, l'agente ha bensì posto in essere la condotta esecutiva, ma non si verifica l'evento richiesto per l'esistenza del reato: si pensi a colui che spara contro una persona un colpo di fucile che va a vuoto. È a queste due forme, le quali prendono, rispettivamente, il nome di t. incompiuto e di t. compiuto, che si riferisce il Codice con l'espressione « se l'azione non si compie o l'evento non si verifica ». Dalla formula legislativa di cui all'art. 56 si deduce che, oltre all'intenzione di commettere un delitto e all'incompiutezza della fattispecie delineata dalla norma incriminatrice, per l'esistenza del t. occorrono due requisiti: a) che gli atti siano diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, e cioè l'univocità degli atti; b) che tali atti siano idonei allo scopo, vale a dire l'idoneità degli atti.
Da gran tempo i criminalisti si sono posti il quesito se gli atti preliminari, di regola compiuti dal reo quando comincia ad attuare il suo piano criminoso, debbano - nell'ipotesi che non abbiano alcun seguito - essere puniti, ed in genere hanno risposto negativamente. E, invero, non solo tali atti hanno un significato assai incerto (e, poiché l'energia del volere non vi si manifesta ancora in modo deciso, le probabilità dell'abbandono del disegno delittuoso sono assai elevate), ma occorre anche riconoscere come la punizione di questi primi atti possa portare ad eccessi di repressione sulla base di semplici sospetti. È sorta in tal modo la distinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi, distinzione che ha gran valore per la tutela dei diritti dell'individuo, e che fu consacrata nella maggior parte dei codici emanati in Europa dopo la Rivoluzione Francese, compreso il Codice napoleonico, il quale esigeva per la punibilità un commencement d'exécution. Senonché, gli sforzi compiuti in dottrina per rintracciare, partendo da questa esigenza generica, un criterio per distinguere gli atti preparatori (esenti da pena) dagli atti esecutivi (punibili), non possono considerarsi riu-
sciti, tanto che il giurista tedesco Geyer, giudicando il problema insolubile, lo paragonava alla quadratura del circolo. In vista delle difficoltà determinate dalla distinzione in parola, i compilatori del vigente Codice penale italiano modificarono la formula che figurava nel Codice Zanardelli, limitandosi a richiedere, oltre all'idoneità, l'univocità degli atti. Questa soluzione, però, non poteva cancellare la distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, la quale, prima ancora che nella fattispecie normativa, si riscontra nella realtà delle cose: anzi, a ben vedere, il legislatore italiano non ha fatto altro che dare la sanzione del diritto positivo al criterio classico, accolto anche dal Carrara, per individuare gli atti esecutivi. Su tal via, è chiaro che un'importanza centrale assume il problema del significato da attribuire al requisito della univocità. Al riguardo va notato che se è vero che l'atto è univoco allorché per quello che è e per il modo in cui è compiuto esclude ogni dubbio sul fatto che l'autore si è accinto a commettere un determinato delitto, è giuocforza ritenere che la direzione dell'atto va desunta, oltre che dall'atto stesso, anche da quel complesso di elementi che ne accompagnano o ne precedono la realizzazione (così la confessione del reo, circostanze di tempo e di luogo, ecc.).
Quanto al requisito dell'idoneità degli atti diretti a commettere il delitto, deve tenersi presente che, per la legge di causalità naturale, ogni azione che non abbia determinato un certo risultato, si rivela, nel caso concreto, insufficiente a produrlo, e, perciò, a rigore inidonea. Da ciò occorre dedurre che l'idoneità o meno della condotta non si può giudicare ex post, vale a dire alla stregua di tutte le circostanze realmente esistenti nella singola ipotesi, ma va, invece, giudicata ex ante, riportandosi al momento in cui l'azione è stata posta in essere e formulando il giudizio sulla base delle circostanze che in quel momento potevano essere conosciute. L'azione sarà, perciò, idonea quando ad un'analisi così condotta si presenterà adeguata rispetto al risultato a cui era diretta; sarà inidonea negli altri casi. Ma poiché, accertata ex ante, idoneità equivale ad adeguatezza rispetto a un risultato vietato dalla legge, la conseguenza ne è che idoneità dell'azione non significa altro che pericolosità della stessa. Il t., quindi, è punibile quando si concreta in un'azione pericolosa, e cioè tutte le volte che, al momento in cui era stata intrapresa, la condotta del soggetto presentava delle probabilità di successo.
A differenza di altre legislazioni che sanciscono per il t. la stessa pena del delitto consumato o che lasciano al giudice la facoltà di applicare la medesima pena o una pena diminuita, l'ordinamento italiano punisce il reato tentato meno del reato consumato. Il secondo comma dell'art. 56, infatti, stabilisce che al t. si applica la reclusione non inferiore a dodici anni se la pena stabilita è l'ergastolo, mentre nei rimanenti casi la pena fissata per il delitto è diminuita da un terzo a due terzi. Qualora, poi, durante l'esecuzione del reato, e prima che questo sia consumato, il reo receda dal suo proposito criminoso, interrompendo volontariamente l'azione, è stabilita l'impunità, purché gli atti compiuti non costituiscano per sé un reato diverso (III comma, art. 56). Se, invece, il colpevole, condotta a termine l'attività esecutiva, desiderando, per riflessioni o fatti sopravvenuti, evitare il verificarsi dell'evento, riesce ad impedirlo, la pena stabilita per il delitto tentato è diminuita da un terzo alla metà (IV comma, art. 56).
Per quanto riguarda il diritto canonico, il CIC, al can. 2212 § 1, stabilisce che si ha t. quando alcuno abbia compiuto atti qui ad executionem delicti natura sua conduncunt, ma il delitto non viene commesso o per abbandono del disegno criminoso o per l'inettitudine dei mezzi adibiti. A questo, che è il comatus in senso stretto, lo stesso canone, al § 2, contrappone il delictum frustratum, che si verifica quando, in presenza di atti univoci ed idonei, una causa diversa dalla volontà dell'agente impedisce il compiersi del delitto (t. compiuto). È assimilato al t. l'azione di colui che sollecita, senza riuscirvi, altri a commettere un delitto (can. 2212 § 3).
Il can. 2213 stabilisce che il t. debba esser punito, salvo il caso che l'agente abbia spontaneamente desistito
dall'esecuzione del delitto e nessun danno o scandalo sia derivato dal t. Se per un determinato t. è prevista una pena particolare, esso va considerato come un vero e proprio delitto (can. 2212 § 4).