TENNYSON, ALFRED. - Poeta inglese, n. a Somersby il 6 ag. 1809, m. a Londra il 6 ott. 1892. Fu il più cospicuo e in ogni senso il più rappresentativo dei poeti vittoriani. Dotato d'un gusto e d'un orecchio eccezionali, egli fu un artefice perfetto del verso, un vate musicalissimo educato alla scuola di Virgilio.
Cadde tuttavia presto nell'equivoco di legarsi troppo ai miti della propria epoca, di cui fu il poeta ufficiale, costringendosi ad adattare la propria musa idillica agli eventi civili e alle questioni sociali. Visse tuttavia appartato dalla vita pubblica e non venne mai meno ai propri intenti di rigore formale. In componimenti come The lotus eaters (1833) e Ulysses (1842) rievocò i temi e motivi della poesia epica classica in strutture e cadenze eleggiate e negli Idylls of the king, pubblicati in varie riprese fra il 1842 e il 1885 (il nucleo centrale appare nel 1859), riprese in modi consimili i temi dell'epopea arturiana attingendoli dalla Morte d'Arthur di Malory. Nelle elegie di In memoriam A. H. H., che il poeta compose lentamente fra il 1833, anno della morte dell'amico Arthur Henry Hallam a cui sono dedicate, e il 1850, anno in cui la raccolta fu pubblicata, una genuina e patetica ispirazione si mescola caratteristicamente a una nebulosa e agnostica speculazione della vita e dell'oltretomba.
sciti, tanto che il giurista tedesco Geyer, giudicando il problema insolubile, lo paragonava alla quadratura del circolo. In vista delle difficoltà determinate dalla distinzione in parola, i compilatori del vigente Codice penale italiano modificarono la formula che figurava nel Codice Zanardelli, limitandosi a richiedere, oltre all'idoneità, l'univocità degli atti. Questa soluzione, però, non poteva cancellare la distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, la quale, prima ancora che nella fattispecie normativa, si riscontra nella realtà delle cose: anzi, a ben vedere, il legislatore italiano non ha fatto altro che dare la sanzione del diritto positivo al criterio classico, accolto anche dal Carrara, per individuare gli atti esecutivi. Su tal via, è chiaro che un'importanza centrale assume il problema del significato da attribuire al requisito della univocità. Al riguardo va notato che se è vero che l'atto è univoco allorché per quello che è e per il modo in cui è compiuto escludo ogni dubbio sul fatto che l'autore si è accinto commettere un determinato delitto, è giuoco forza ritenere che la direzione dell'atto va desunta, oltre che dall'atto stesso, anche da quel complesso di elementi che ne accompagnano o ne precedono la realizzazione (così la confessione del reo, circostanze di tempo e di luogo, ecc.).
Quanto al requisito dell'idoneità degli atti diretti a commettere il delitto, deve tenersi presente che, per la legge di causalità naturale, ogni azione che non abbia determinato un certo risultato, si rivela, nel caso concreto, insufficiente a produrlo, e, perciò, a rigore inidoneita. Da ciò occorre dedurre che l'idoneità o meno della condotta non si può giudicare ex post, vale a dire alla stregua di tutte le circostanze realmente esistenti nella singola ipotesi, ma va, invece, giudicata ex ante, riportandosi al momento in cui l'azione è stata posta in essere e formulando il giudizio sulla base delle circostanze che in quel momento potevano essere conosciute. L'azione sarà, perciò, idonea quando ad un'analisi così condotta si presenterà adeguata rispetto al risultato a cui era diretta; sarà inidonea negli altri casi. Ma poiché, accertata ex ante, idoneità equivale ad adeguatezza rispetto a un risultato vietato dalla legge, la conseguenza ne è che idoneità dell'azione non significa altro che pericolosità della stessa. Il t., quindi, è punibile quando si concreta in un'azione pericolosa, e cioè tutte le volte che, al momento in cui era stata intrapresa, la condotta del soggetto presentava delle probabilità di successo.
A differenza di altre legislazioni che sanciscono per il t. la stessa pena del delitto consumato o che lasciano al giudice la facoltà di applicare la medesima pena o una pena diminuita, l'ordinamento italiano punisce il reato tentato meno del reato consumato. Il secondo comma dell'art. 56, infatti, stabilisce che al t. si applica la reclusione non inferiore a dodici anni se la pena stabilita è l'ergastolo, mentre nei rimanenti casi la pena fissata per il delitto è diminuita da un terzo a due terzi. Qualora, poi, durante l'esecuzione del reato, e prima che questo sia consumato, il reo receda dal suo proposito criminoso, interrompendo volontariamente l'azione, è stabilita l'impronta, purché gli atti compiuti non costituiscano per sé un reato diverso (III comma, art. 56). Se, invece, il colpevole, condotta a termine l'attività esecutiva, decide, rendo, per riflessioni o fatti sopravvenuti, evitare il verificarli dell'evento, riesce ad impedirlo, la pena stabilita per il delitto tentato è diminuita da un terzo alla metà (IV comma, art. 56).
Per quanto riguarda il diritto canonico, il CIC, al can. 2212 § 1, stabilisce che si ha t. quando alcuno abbia compiuto atti qui ad esecuzione delitti natura sua con-ducunt, ma il delitto non viene commesso o per abbandono del disegno criminoso o per l'intentitù di mezzi adibiti. A questo, che è il conatus in senso stretto, lo stesso canon, al § 2, contrappone il delictum frustratum, che si verifica quando, in presenza di atti univoci ed idonei, una causa diversa dalla volontà dell'agente impedisce il compiersi del delitto (t. compiuto). È assimilato al l'azione di colui che sollecita, senza riuscirvi, altri a commettere un delitto (can. 2212 § 3).
Il can. 2213 stabilisce che il t. debba esser punito, salvo il caso che l'agente abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione del delitto e nessun danno o scandalo sia derivato dal t. Se per un determinato t. è prevista una pena particolare, esso va considerato come un vero e proprio delitto (can. 2212 § 4).