TASSA INNOCENZIANA. - Sotto questo nome viene indicato il complesso di norme precettive e direttive, emanate sotto Innocenzo XI per uniformare le tasse ecclesiastiche. Furono dovute alla richiesta che molti vescovi presentarono ad Innocenzo XI affinché, per sicurezza delle loro coscienze, per togliere ogni occasione di dubbio, che potesse nascere dalle diverse consuetudini delle diocesi, e per impedire inganni, venisse stabilita una tassa generale ed uniforme per il foro episcopale od ecclesiastico.
A tale scopo il Pontefice deputò una congregazione particolare, composta dei cardinali prefetti delle SS. Congregazioni del Concilio e dei Vescovi, di altri quattro cardinali e dei segretari appartenenti ad esse del monsignore datario e dell'uditore di S. Santità.
Tale Congregazione decise che nelle cause centesime, civili, criminali e miste non si poteva fissare una tassa generale senza aver precedente notizia delle tassarie particolari di ciascuna diocesi o provincia, potendo giuridicamente questa tassa essere varia secondo la diversa consuetudine, regolata dalla diversità dei paesi e dei luoghi. Però furono pubblicate le dichiarazioni, che in più tempi e diverse occasioni si erano fatte dalle SS. Congregazioni del Concilio e dei Vescovi nelle materie ecclesiastiche o meramente spirituali, affinché si sapesse quel che era illecito e si togliesse ogni scusa o protesta di ignoranza o di contraria consuetudine. In siffatte materie l'osservanza doveva essere dappertutto uniforme per la generalità dei canoni e concili, particolarmente del Tridentino, in modo che doveva dirsi reproba et illicita ogni contraria consuetudine o tassa diversa, in qualunque modo per l'addietro fatta. Si dichiarò così, con l'approvazione pontificia, il 1° ott. 1678 (Bull. Rom., XIX, Torino 1870, p. 105 sgg.), l'emolumento che era lecito percepire, p. es., per i benefici che si conferiscono dai vescovi, per l'esecuzione delle lettere apostoliche, per le cappellanie manuali, nelle nuove fondazioni ed erogazione di benefici, cappellanie, confraternite, congregazioni, ecc., nelle cause che riguardano il matrimonio e gli sponsali (esecuzione delle dispense apostoliche matrimoniali, giustificazione dello stato libero, dispensa dalle pubblicazioni, licenza di poter contrarre matrimonio in casa o fuori o in tempo insolito o proibito, ecc.), per le varie licenze (di predicare, di lavorare nei giorni festivi, ecc.).
Benedetto XIII, nel Concilio provinciale romano (15 apr. - 29 maggio 1725; Bull. Rom., XXII, Torino 1871, p. 284) di nuovo comandò l'osservanza della t. i. Nel 1866 Leone XIII, per rendere la legge innocenziana più adatta ai tempi, alle nuove e diverse condizioni degli uomini ed al mutato valore del denaro, nominò presso la S. Congreg. del Concilio una commissione, la quale, sotto forma di risposte a dubbi posti, dichiarò che nella materia sacramentale e specialmente nella matrimoniale e nella materia beneficiale, si potesse, secondo le regole della giustizia e della prudenza, imporre una tassa (i veramente poveri ne dovevano essere esenti). Questa si poteva determinare sia dai singoli Ordinari, sia dai Sinodi provinciali o, per l'Italia, regionali, ed una volta determinata essa doveva essere comunicata per l'approvazione alla S. Congregazione del Concilio, che l'avrebbe concessa ad instar experimenti per un quinquennio per le diocesi d'Italia e per un decennio per le altre. Il 10 giugno 1866 Leone XIII approvò e confermò le risposte della commissione (Acta Sanctae Sedis, 29 [1937], pp. 433-35). La materia formante oggetto della t. i. fu nuovamente regolata, adattandola ai tempi, dalle disposizioni contenute nel cap. IX e nelle disposizioni transitorie dell'Ordine servandus annesso alla cost. Sapienti consilio di Pio X del 29 giugno 1908. Attualmente, in considerazione delle mutate condizioni finanziarie di vari paesi, tale materia è regolata da norme emanate da ciascuna Congregazione, Tribunale ed Ufficio della Curia Romana.