TASSE DI CURIA. - Sono quei contributi che i Dicasteri della S. Sede esigono dagli oratori od attori, allo scopo di sopperire, con essi, almeno in parte, alle spese occorrenti per i singoli atti amministrativi, giudiziali o semplicemente esecutoriali. Tasse ecclesiastiche (v.) ed hanno una rispondenza nelle tasse prescritte dalla curia diocesana.
Si possono dividere in t. amministrative, comprendendovi anche le tasse beneficiarie e tasse giudiziarie. Le prime consistono in diritti di cancelleria o di sigillo, che, secondo leggi o regolamenti interni, oppure secondo consuetudine, si possono percepire per i vari atti di giurisdizione volontaria, massime per la concessione dei rescritti pontifici, di lettere, o di bolle di nomina. Le t. giudiziarie sono invece percepite per le spese processuali su coloro che procedono in via contenziosa presso i Tribunali della S. Sede o presso la S. Congregazione dei Riti nelle cause di beatificazione e canonizzazione.
I. CENNI STORICI
Le t. vennero introdotte man mano causa l'assottigliarsi dei redditi del patrimonio della Chiesa Romana dovuto alle turbinose vicende storiche ed al moltiplicarsi dei negozi che confluivano sempre più largamente ai dicasteri della S. Sede. Era uso antichissimo che i Vescovi eletti offrissero un dono al loro consacrante e a coloro che avevano parte attiva nella consacrazione. E il papa consacrava tutti i vescovi dell'Italia centrale e meridionale e quelli di altri luoghi a lui immediatamente soggetti. Analoghi doni si facevanoai Papa dai metropoliti in occasione della concessione dei pallii. Tali doni, che furono volontari in origine, si trasformarono, per consuetudine, in veri profitti a vantaggio della Curia, e alla fine in vere e proprie tasse, nel sec. xili. Era venuto pure gradualmente in uso il cosiddetto denaro di S. Pietro, un contributo fisso che si pagava dagli abitanti in Inghilterra, Danimarca, Svezia, Norvegia, Polonia, Boemia, Croazia, Dalmazia, Aragona, Portogallo e nei territori conquistati dai cavalieri teutonici fra il mar Baltico ed il regno di Polonia. A queste entrate si aggiunsero poi i censi che si pagavano dai regni vassalli della Sede Apostolica: Napoli, Sicilia, Aragona, Inghilterra. Oltre a ciò monasteri, istituti diversi, castelli pagavano annui censi alla Camera in quanto si ritenevano compresi in tre et proprietatem S. Petri, od in forza di particolari condizioni. (Si veda al riguapdo il Liber Cen. cimun Ecclesiae Romanae di Cencio Camerario: ed. P. Fabre-L. Duchesne, con indici di G. Mollat, 3 voll., Parigi 1889 -1952).
DECIMA (v.) che dalla S. Sede si imponevano sui benefici in occasione di Crociate o di altri avvenimenti straordinari. Venivano accolte in ciascun territorio dai collettori, aiutati alla loro volta dai subcollettori, i quali raccoglievano e spedivano a Roma, dove si compiva la relazione generale, ogni anno od ogni semestre (cf. per l'Italia i voll. delle Rationes decimarum Italiae nei secc. xili e xiv, edite nella collezione Studi e testi della Bibl. Vaticana, n. 60, 69, 84, 96, 97, 98, 112, 113, 128, 148, Città del Vaticano 1933 sgg.). Redditi ANNATA (v.), in forza del ius spulti che consisteva nel diritto di entrare in possesso di tutto quello che lasciava un ecclesiastico al momento della sua morte. Anche questo veniva raccolto dai collettori ed inviato in Curia. Cestoro avevano pure il compito dal tempo di Avignone, quando presero regolare andamento le riserve pontificie, di riscuotere i frutti del beneficio, maturati durante il periodo della vacanza (fructus medii temporis) e quelli che il beneficiato non faceva suoi, perché la sua nomina non era stata regolare (fructus male percepti).
Una specie di tassa di successione, sotto il nome di servitium, per i benefici concistoriali fu il servitium commune, che (dopo il 23 dic. 1334) veniva diviso tra il papa ed i cardinali presenti in Curia, e consisteva nel pagamento di un terzo del reddito annuo del vescovato o dell'abbazia quale era computato una volta per sempre. I servitio minuto erano le gratificazioni per i familiari del papa e dei cardinali ed erano in proporzione del servitium commune; da tre che erano prima, al tempo di Benedetto XI furono portate a cinque e tante rimasero in seguito. Durante il sec. xv si allargò sempre più l'uso di imporre, oltre il servitium solito, un supplemento quando veniva conferito ad un investito un nuovo beneficio incompatibile con il primo. Questo supplemento si chiamava compositio e veniva concordato volta per volta col datario ed andava a diretto profitto del pontefice. Contro questo sistema non mancarono le più aspre recriminazioni, per gli abusi cui diede origine. Quanto agli Ufficiali della Curia, essi non percepivano uno stipendio fisso, ma partecipavano agli emolumenti provenienti al loro dicastero. Anche le tasse che si pagavano nell'ufficio delle bolle per la spedizione delle Camera Apostolica (v.) non agli officiali di Curia. Inoltre alle volte le lettere stesse erano spedite gratis pro Deo, specie se si trattava dei familiari o impiegati stessi. Gli officiali di Curia però potevano ricevere dagli oratori minuscola munera per la sollecita evasione o spedizione della pratica. E qui non mancarono anche degli abusi. Il Concilio Tridentino, oltre le altre riforme nel campo beneficiario, tra cui l'insistenza sul dovere della residenza, insistette sulla gratuità delle dispense (sess. XXV, c. 18 de reform.). La gratuità non escludeva un compenso per le cosiddette spese di Cancelleria ma intendeva escludere il corrispettivo di prezzo per la dispensa ed anche il corrispettivo che fosse dato a modo di onesto sostentamento. Così pure non intendeva negare il concetto che la t. avesse anche funzione di pena per il vulnus legis, inferto con la dispensa. Quando furono creati i nuovi Dicasteri ecclesiastici, come il S. Uffizio, la Congrega-
zione dell'Indice, del Concilio, dei Vescovi e dei Regolari, anche queste si dovevano mantenere da sé, per le spese e per gli impiegati. Cominciano allora le t. di C. più propriamente dette, sui rescritti, le grazie, le lettere, i decreti. Queste t. venivano poi distribuite tra gli impiegati addetti al Dicastero, non essendovi ancora stipendio. La Camera Apostolica concedeva infatti al massimo un assegno al Prelato superiore di ogni dicastero.
II. Stato odierno
Così si continuò fino alla riforma della Curia Romana fatta da Pio X, che si assunse l'obbligo del mantenimento degli Officiali maggiori, minori ed inservienti, e nello stesso tempo riservò le tasse alla S. Sede. In base a questa riforma, che è rimasta quasi immutata a tutto oggi, in ogni richiesta di grazia, dispensa, inizio di causa presso i Tribunali Apostolici, gli Ordinari, assunte informazioni dai rispettivi parroci, debbono indicare spontaneamente o dietro invito del competente Dicastero lo stato economico dell'oratore o dell'attore (cf. Sapienti consilio, cap. 11, 3: AAS, I [1909], p. 55). Per i poveri, in sede amministrativa, se la grazia e moralmente necessaria e non lucrativa, la tassa deve essere ridotta a metà od anche del tutto condonata, secondo i casi, salvo le spese postali e le altre spese vive (ibid., art. 2: loc. cit.); in sede giudiziale, patrocinio gratuito (v.) o la riduzione delle spese.Per la computazione delle tasse, che debbono venir registrate nel rescritto, in ogni Congregazione vi deve essere un addetto o più. Oggi normalmente nei Dicasteri la parte amministrativa (che si riduce alla esazione delle tasse) è svolta da un Cassiere, che riscuote le tasse, e alle volte da un computista, che le registra, dietro segnalazione del Minutante. La sorveglianza appartiene al Prelato superiore del Dicastero, che con il suo visto trasmette periodicamente l'incasso all'amministrazione dei beni della S. Sede. La t. ecclesiastica è poi risultato della tassa propriamente detta, fissa per ogni rescritto ed uguale per tutti; della componenda, che era in uso presso la Datoria Apostolica, proporzionata nelle dispense matrimoniali, ad es., alla natura dell'impedimento ed alla gravità della causa e alle ricchezze degli oratori richiedenti; dell'agenzia, che consiste nella retribuzione per colui che fa da spedizioniere; e delle spese vive, come la posta, la carta ecc. In genere a tutti si richiedono le spese vive e l'agenzia; ai ceti medi si richiede anche la tassa; ai ricchi si impone anche la componenda.
Il 10 febbr. 1920 Benedetto XV approvò la revisione delle tasse da applicarsi ai rescritti in seguito alla svalutazione provocata dalla guerra: revisione fatta da una Commissione cardinalizia con a capo il card. G. De Lai.
Un'altra revisione, non però conforme in tutti i Dicasteri, fu fatta dopo la seconda guerra mondiale nel 1946. Le tariffe rotali, anch'esse rivedute dopo l'ultima guerra. variano secondo la portata e gravità della causa. Sono rese note in una speciale tabella che riporta il minimo e il massimo dei diritti che possono essere richiesti dagli avvocati ai propri clienti. Non raramente viene concesso il gratuito patrocinio o almeno il beneficio della riduzione delle spese giudiziali (per la determinazione delle spese nella Sentenza V. areze).
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica esegue gratuitamente alcuni atti, come l'invio delle sentenze matrimoniali e dei rescritti di dispensa alle Corti d'Appello in Italia e negli altri paesi che riconoscono in base ai Concordati gli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche. Per le altre questioni di sua competenza, in base al decreto del 6 ag. 1946, tuttora in vigore, si fa un deposito iniziale e quindi si paga poi una tassa, notevolmente modica, per la decisione, il rescritto, la commissione e, a volte, per l'estensione della decisione.
Più rilevanti in confronto di tutte le altre sono le tasse che si pagano per le bolle di nomina a benefici di riserva pontificia che, se minori, vanno alla Datoria, se maggiori o concistoriali alla S. Congregazione Concistoriale o alla S. Congregazione di Propaganda Fide o alla Congregazione per la Chiesa Orientale e all'Ufficio dei Brevi Apostolici, dipendente dalla Segreteria di Stato per i brevi di nomina alla prelatura e ad onorificenze pontificie. Le tasse per le cause dei Servi di Dio, discusse
TASSE DI CURIA – TASSO TARQUATO
dovute ai vescovi (can. 1909); e le t. di stola (v. diritti di) spettanti ai parroci. Rodolfo Danieli