SOSTITUTO

SOSTITUTO. – Il s. (substitutus, subrogatus, vicarius) è colui che tiene le veci di altri.

Negli uffici della Curia romana si hanno officiali così qualificati con incarico stabile in sottordine ai maggiori prelati che stanno a capo dei diversi dicasteri. Nel passato essi erano in numero maggiore con più alti od infieriori incarichi; oggi oltre il s. della Segreteria di Stato per gli affari ordinari, che è anche segretario della Cifra, nella Curia si hanno i s.: dell'assessore della S. Congreg. Concistoriale, dell'assessore della S. Congreg. per la Chiesa orientale, del segretario della S. Congreg. dei Riti. La Suprema S. Congreg. del S. Uffizio tra i suoi officiali ha sei s. notari. La S. Penitenziaria Apostolica ha un s. nella sua sezione tribunale ed un altro s. tra gli officiali della sua sezione indulgenze. Il tribunale della S. Romana Rota ha un s. del difensore del vincolo ed infine la Rev. da Camera Apostolica ha due notari di Camera, di cui uno è s. dell'altro nella carica di segretario e cancelliere.

BIBL.: Moroni, VII, p. 34; LXXX, p. 143; LXXXII, p. 69 sgg.; Ann. Pont. 1952, p. 804. e sgg. Guglielmo Felici