SEGRETERIA DI STATO

SEGRETERIA DI STATO. - È uno degli uffici della Curia romana, attraverso il quale la S. Sede tratta tutte le questioni di politica ecclesiastica.

I. CENNI STORICI

La più lontana origine di questo ufficio può ravvisarsi in quella Camera secreta istituita da Martino V (1417-31) con il compito di attendere alla corrispondenza diplomatica della Sede Apostolica, del cui disbrigo si occuparono, nei primi tempi, i più illustri umanisti, dal Bracciolini al Vegio, dal Traversari al Filelfo ed al Valla, che in essa vennero largamente impiegati in quanto, come ben afferma il Pastor (I, p. 237), «pote-

vano adoperarsi a tutto, a comporre vuoi bolle e brevi, vuoi documenti meramente politici, a dare il benvenuto ad ambasciatori e principi, a tenere discorsi funebri e per feste ».

Indeterminati inizialmente nel numero, questi segretari papali furono in seguito stabiliti a sei (secretarii numerarii) da Callisto III, con la cost. Decei Romanum Pontificem del 7 maggio 1456 (ed. in W. V. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der hurilen Behörden, II, Roma 1914, pp. 20-21), quindi portati a ventiquattro da Innocenzo VIII, con la cost. Non debet reprehensibile del 31 dic. 1487 (Bull. Rom., V, Torino 1860, pp. 330-39), « pro faciliori, celeriori, diligentiori, ac magis accurata expeditione brevium et litterarum apostolicarum », venendo a formare il Collegio dei segretari apostolici. Contemporaneamente tuttavia il Pontefice aveva riservato per sé e per i suoi successori la scelta di un secretarius domesticus in Palatio assidne residens, al quale venne affidata la trattazione di tutti gli affari segreti che gli sarebbero stati commessi dal Papa, sicché questi divenne in breve persona di fiducia dei pontefici ed unico intermediario delle direttive politiche della S. Sede; ma da tale importante posizione venne nondimeno ben presto a decadere, allorché la fiducia dei papi, una volta affermatasi la carica di « cardinal nipote », come conseguenza del nepotismo, insinuatosi nella Corte pontificia fin dai tempi di Stato IV (1471-84), si andrà fatalmente a riversare sui propri congiunti. Accentratasi ormai nelle mani di costui la trattazione dei più importanti affari sia della Chiesa che dello Stato, il segretario domestico si perse nell'ombra del cardinal nipote o padrone, del quale divenne un semplice ausiliario fino alla sua soppressione, decretata da Stato V con il breve Romani Pontificis providentia del 1º apr. 1586 (Bull. Rom., VIII, Torino 1863, pp. 685-90).

Frattanto per l'accresciuta mole degli affari, determinata dall'espansione sempre più vasta delle relazioni politico-diplomatiche della S. Sede con gli Stati europei, si vedrà sorgere, sotto il pontificato di Leone X (1513-1521), un nuovo segretario, detto « intimo » o « maggiore », al quale fu riservata la redazione in volgare della corrispondenza pontificia, alle dipendenze sempre del cardinal nipote, come il segretario domestico, cui non rimase che la redazione dei documenti in latino. È proprio in questo segretario intimo, incaricato anche della formazione del cardinal nipote, che si può scorgere in embrione la figura del futuro « segretario di Stato », titolo che peraltro appare per la prima volta ai tempi di Paolo V (1605-21), a quegli attribuito; così, infatti, vennero chiamati Porfirio Feliciani, Francesco Magalotti, Lorenzo Azzolini ed altri ancora, dati tutti dai pontefici come istruttori ai loro nipoti.

La necessità dapprima di avere come capo della S. un cardinale, secondo l'uso iniziatosi con Innocenzo X, (1644-55) e la soppressione poi del Collegio dei segretari apostolici, operata da Innocenzo XI con la cost. Romanus Pontifex del 1º apr. 1678 (Bull. Romanum, XIX, Torino 1870, pp. 88-95), furono comunque il primo avvio alla organizzazione della S. di S. nella sua forma moderna, per cui, quando infine con Innocenzo XII resterà una volta per sempre soppresso il nepotismo (cost. Romanum decet Pontificem del 22 giugno 1692, in Bull. Rom., XX, Torino 1870, pp. 440-46), venendo così a cessare il monopolio del governo da parte dei familiari del Papa, la trasformazione potrà dirsi compiuta e la S. di S., intesa nel senso odierno della parola, diverrà una realtà di fatto, di guisa che nel cardinale prepostovi, distinto ormai con il titolo ufficiale di segretario di Stato, verrà ad accentrarsi la direzione di tutti gli affari di politica, tanto interna che estera, della S. Sede.

Un nuovo aspetto assunse la S. di S. sotto Gregorio XVI, il quale istituì, con un chirografo del 20 febbr. 1833, un secondo segretario di Stato, detto « per gli

Article illustration
SEGRETERIA DI STATO - Atrio della S. di S., rinnovato e affrescato sotto il pontificato di Pio XII da F. Bencivenga - Vaticano.
(Ist. Enc. Catt.)
affari di Stato interni » e definito dal succitato documento « organo di comunicazione ai diversi ministeri e dicasteri dello Stato di tutti gli ordini riguardanti l'interno », con il compito di provvedere agli affari amministrativi dello Stato pontificio. La riforma gregoriana non ebbe tuttavia che un carattere di temporaneità, in quanto fu determinata dalla cagionevole salute del segretario di Stato, card. Tommaso Bernetti, e durò solo per tutto il pontificato di quel Papa. Infatti Pio IX, l'8 ag. 1846, provvide nuovamente a riunire in una sola persona i due uffici, pur conservando la ripartizione della S. in due distinte sezioni, che seguiranno ad occuparsi la prima di tutti gli affari esteri e la seconda di quelli interni. Con un motu proprio del 29 dic. 1847, inoltre, Pio IX attribuiva al cardinale segretario di Stato anche le funzioni di presidente del Consiglio dei ministri e di ministro degli Affari Esteri, carica tuttavia quest'ultima che quegli dovette abbandonare quando il Ministero degli esteri fu trasferito in mani laiche, quando fu attuata, anche nello Stato pontificio, la formazione di un governo costituzionale, cui fece seguito l'effimera Repubblica romana del '49.

Tornati finalmente a rivivere tutti i passati istituti con la restaurazione del potere temporale, anche la S. di S. venne reintegrata nelle sue antiche funzioni, che furono tuttavia precisate con un Editto del 10 sett. 1850, ove era detto: « Le relazioni del governo della S. Sede con le altre potenze sono affidate ad un cardinale di S. Chiesa, che conserva il nome e le attribuzioni di segretario di Stato. Il cardinale segretario di Stato è l'organo del sovrano anche nell'emanazione degli atti legislativi. Qualunque affare che abbia o possa avere rapporto con l'estero, benché dipendente da uno dei cinque ministri, deve trattarsi di concerto con la S. di S. Il solo cardinale segretario di Stato corrisponde ai governi o rappresentanti esteri. Appartiene specialmente al cardinale segretario di Stato tutto ciò che riguarda i trattati diplomatici e le convenzioni di qualunque specie, anche di commercio e la loro esecuzione; la giusta demarcazione e la tutela dei confini dello Stato; la protezione dei sudditi pontifici che vanno o che dimorano all'estero; il rilascio dei passaporti per l'estero, l'ammissione degli stranieri a stabilirsi nello Stato e la loro naturalizzazione, la legalizzazione dei documenti da trasmettersi fuori dello Stato ».

Il 1870 segnò una inevitabile battuta d'arresto nella molteplice attività della S. di S., che, adeguatasi ben presto al mutato indirizzo delle cose, non andò tuttavia esente anche essa da quella confusione cui doveva porre infine un sano rimedio la riforma generale della Curia introdotta dal b. Pio X con la cost. Sapienti consilio del 29 giugno 1908 (Pii X P. M. Acta, IV [Roma 1914], pp. 146-61).

Article illustration
SEGRETERIA DI STATO - Inizio del chirografo del 20 febbr. 1833 con cui Gregorio XVI costituisce il secondo segretario di Stato per gli affari di Stato interni - Biblioteca Valliceliana, coll. card. Falzacappa, vol. 29, p. 322.
(fot. Enc. Catt.)

II. COMPETENZA

L'organizzazione attuale della S. di S., che ha la sua sede nel Palazzo apostolico, trova il proprio fondamento nel can. 263 del CIC, che ha confermato la triplice divisione dell'ufficio stabilita dal b. Pio X, nonché i compiti assegnati a ciascuna delle tre sezioni. Di esse la prima si occupa essenzialmente degli affari straordinari con l'incarico di istruire le pratiche di competenza della S. Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari, a norma del can. 255 (v. CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE, X. S. C. degli Affari ecc. straord); la seconda attende agli affari ordinari, sbrigando la corrispondenza con i vari nunzi e quella di diversa natura e provvedendo, tra l'altro, alla spedizione delle nomine sia di Curia che di Corte ed al conferimento delle dignità ecclesiastiche e degli ordini equestri pontifici; la terza, che fino alla riforma Piana aveva costituito un organismo indipendente con a capo un proprio cardinale (l'ultimo dei quali fu Luigi Macchi), provvede infine alla redazione ed alla spedizione dei brevi apostolici (v. SEGRETERIA DELLE LETTERE LATINE).

Nella sua qualità di massimo esponente dell'attività politica della S. Sede e di primo ministro del Romano Pontefice, presiede l'ufficio il cardinale segretario di Stato, il quale è anche prefetto della Congregazione per gli Affari ecclesiastici straordinari per l'intima connessione delle attribuzioni dei due dicasteri. È cardinale palatino. Dirigono rispettivamente le tre sezioni di cui sopra il segretario per gli affari straordinari, coadiuvato da uno o più sottosegretari, il sostituto per gli affari ordinari, che è anche segretario della cifra, ed il cancelliere dei brevi apostolici, coadiuvati nella esplicazione delle loro funzioni da un certo numero di ufficiali minori (minutanti, archivisti, addetti, scrittori, ecc.).

Presta la propria opera nelle varie sezioni della S. di S. un numero imprecisato di funzionari diplomatici, che formano un ruolo a sé, staccato dal resto del corpo impiegatizio, non addetto a missioni diplomatiche. Questi funzionari, che possono in qualsiasi momento essere avviati a sedi di rappresentanza, prestano servizio nella

S. di S., conservando il proprio grado di nunzi, consiglieri, uditori (1ª e 2ª classe), segretari (1ª e 2ª classe), addetti. Una specie di direttore del personale è nella S. di S. il capo del protocollo.

I diplomatici vengono ora ordinariamente preparati alla loro missione nella Pont. Accademia ecclesiastica (già Pont. Accademia dei nobili ecclesiastici, fondata da Clemente XI nel 1701 con statuti propri, riformati da Pio VI nel 1775, da Leone XII nel 1829, e da Leone XIII nel 1879), di cui è protettore il cardinale segretario di Stato pro tempore (cf. Pio XI, Chirografo al card. E. Pacelli, 8 sett. 1937: AAS, 29 [1937], p. 382).

Un ufficio collaterale alla S. di S., ma per se stante, Segreteria delle lettere latine (v.).

BIBL.: R. Ancel, La Secrétairerie pontif. sous Paul IV, in Rev. des quest. hist., 79 (1906), pp. 408-70; P. Richard, Origines et développement de la Secrétairerie d'Etat apostolique, in Rev. d'hist. eccl., 11 (1910), pp. 56-72, 505-29; 728-54; Wernz-Vidal, II, 507; A. Serafini, Le origini della pontif. S. di S. e la Sapienti consilio del b. Pio X, in Apollinaris, 25 (1952), pp. 165-239.

Niccolò Del Re

Cite this article

“SEGRETERIA DI STATO.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), p. 168. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/segreteria-di-stato.