SEGRETO. - Il s. materialmente inteso è la stessa cosa occulta; inteso formalmente è la cognizione della stessa cosa con l'obbligo di non divulgarla o comunicarla ad altri.
I. NOZIONE GENERALE
Senza dubbio l'uomo non ha solo il diritto di proprietà sulle cose esterne o la libera disponibilità delle membra del suo corpo; ma anche un vero e proprio dominio sulle proprie idee ed azioni. Di queste alcune sono così intime e personali che per il loro stesso oggetto esigono che siano tenute celate ad altri (ad es., le intime relazioni dell'anima con Dio). Ed anche qualora ne trapelasse notizia ad altri, è naturale che la notizia venga mantenuta circoscritta, almeno finché non entri nell'ordine dell'interesse pubblico o del bene comune. Altre idee invece ed azioni non sono così strettamente personali da esigere per natura loro questa riservatezza o conservazione del s.; ma la esigenza per circostanze estrinseche, ad es., per non recare danno al soggetto agente o a terzi. Infine alcune idee od azioni altrui esigono di essere mantenute in ambiente di riservatezza, perché è preceduto un impegno, una promessa in tal senso, oppure la notizia è stata comunicata per un fine di interesse privato a persone che comunemente si tengono vincolate al s. Secondo la diversa fonte, da cui può scaturire l'obbligo del s., si parla di s. naturale, promesso e commesso.Al s. naturale appartengono la prima e seconda categoria di notizie, in cui l'oggetto stesso esige il s., o perché si tratta di idee ed azioni che hanno un ordinamento strettamente personale e privato o perché si tratta di idee od azioni la cui divulgazione può nuocere al bene sia individuale che comune (c'è, p. es., la buona fama da conservare, un danno da evitare o un aiuto da prestare). Al s. commesso appartengono le notizie conosciute per comunicazione fatta da chi era in possesso della notizia, con patto o esplicito od implicito che la notizia non procedesse più oltre. Al s. promesso appartengono le notizie, per cui chi le ha ricevute si è impegnato a mantenere circoscritta a se stesso o a poche altre persone la conoscenza.
Finora il problema è stato considerato da un punto prevalentemente personale, il diritto che la persona ha sulle sue idee e sulle sue fama (v.). Il problema del s. è però connesso con altri gravi problemi, con quello del linguaggio e della comunicazione delle idee. Il linguaggio è fatto apposta per comunicarsi le idee tra gli uomini: quali sono ora i rapporti tra comunicazione delle idee, linguaggio e s.? Da tale punto di vista tre gruppi di questioni meritano particolare attenzione: quelle che riguardano l'obbligo di parlare o di tacere, quelle riguardanti il comportamento da tenere quando si ha l'obbligo e la facoltà di tacere, quelle riguardanti l'atteggiamento da assumere di fronte alle notizie altrui.
I. OBBLIGO DI PARLARE E DI TACERE
È noto che l'uomo ha, fra l'altro, la facoltà di esprimere i propri pensieri, o i propri stati d'animo. È pure noto che questo
Segreteria di Stato - Inizio del chiroprafo del 20 febbr. 1833 con cui Gregorio XVI costituisce il secondo segretario di Stato per gli affari di Stato interni - Biblioteca Vallicelliana, coll. card. Falzacappa, vol. 29, p. 322.
l'uomo lo può fare solo per mezzo di segni; non è infatti in grado di trasmettere direttamente il contenuto dei suoi giudizi e dei suoi ragionamenti. L'oggetto delle sue cognizioni e delle sue riflessioni. È noto infine che i segni di cui si serve sono sostanzialmente liberi. La trasmissione del pensiero non è un fatto necessario, un fenomeno ineluttabile che s'impone fatalmente all'uomo che pensa. È possibile che uno abbia un pensiero e non lo manifesti; può avvenire addirittura che uno esprima qualcosa che non ha; è possibile, in altre parole, che il pensiero manchi di espressione esteriore e, nel caso che questa esista, è possibile che sia conforme al pensiero e lo riproduca o anche che sia difforme e lo veli. Guardando più a fondo si può dire che gli uomini sono assai restiti a comunicare di sé e degli altri cose che temono possano recare o comunque al loro interessi o alla loro reputazione; facili invece a dire ciò che pensano possa loro giovare; giungono anzi facilmente, nel secondo caso, a inventare ciò che non è, e, nel primo, a negare anche ciò che è, mentendo in entrambi i casi, anche se in forme diverse. Se si guarda infine alle conseguenze solite a verificarsi quando si dice la verità e quando si mente, si trova che sono diversissime; dipendono da ciò che si dice (non è lo stesso che si dica una cosa piacevole o una cosa spiacevole); dal modo con cui lo si dice (non è uguale che si dica inconsideratamente e senza prudenza e, invece, con riguardo e finezza); dal comportamento abituale (una menzogna isolata non basta solitamente a distruggere il credito di una persona, come una verità isolata non basta a restituirlo a chi l'abbia perduta; l'abitudine alla menzogna toglie credito come l'abitudine alla verità ne dà uno grandissimo).
Dai fenomeni indicati e dopo quanto si è detto sopra sul s. sorge un complesso di problemi. È lecito in qualche caso tacere il proprio pensiero? Ci sono casi in cui è necessario farlo? Si può giungere fino ad alterare il proprio pensiero, ossia a mentire? Come si vede sono i gravi problemi morali del s. e della menzogna. Qui si tralasciano di proposito questi ultimi (per cui V. MENZOGNA) e ci si ferma a quelli del silenzio o del s.
Già in base al solo diritto naturale si può dire che, essendo la parola una facoltà umana, è sottoposta alla norma che regola la moralità delle facoltà dell'uomo, ossia lo sviluppo armonico della persona, in totale subordinazione a Dio, nell'uso delle cose, nel rispetto e nell'amore delle altre creature umane, o - per usare le parole di Cristo che valgono indubbiamente anche per la facoltà della parola - amor di Dio e del prossimo. Ognuno quindi sarà libero di dire o di tacere ciò che non nuoce alla persona, e non contraddice né alla soggezione dovuta a Dio, né alla giustizia e all'amore dovuto ai fratelli; sarà invece tenuto a dire ciò che è necessario per il bene proprio e altrui e a tacere ciò che danneggia qualcuna delle persone indicate.
Non sempre però è facile vedere come applicare in concreto i principi indicati. Si consideri, p. es., il settore del parlare ai fanciulli soprattutto in materia di iniziazione sessuale, del parlare ai malati gravi, ecc. Che cosa è bene dire a tutti costoro? Ognuna delle soluzioni scelte, di dire tutto, di tacere tutto, o di dire solamente una parte ha vantaggi e svantaggi e non sempre si vede in concreto quale sia quella buona. Anzi, più d'una volta, non sarà possibile ottenere simultaneamente il bene di tutti. In questi casi sarà inevitabile il ricorso al noto principio del duplice effetto, o del maggior bene o del minor male, che tanta applicazione ha nel concreto delle vicende umane. In materia i due termini di paragone sono spesso l'interesse pubblico o l'interesse privato; la fedeltà ad una promessa o l'aiuto del prossimo. Il maggior bene da osservare prende spesso il nome di causa scusante che dispensa dal s. L'importanza sociale del tema non poteva non richiamare l'attenzione del legislatore civile ed ecclesiastico. Entrambe le legislazioni hanno cura di stabilire un minimo di casi in cui fanno obbligo di parlare o di tacere.
L'obbligo di parlare - e di dire il vero - acquista un singolare rilievo e dà luogo a particolari problemi nel campo del diritto processuale. Poiché l'attività giudi
ziaria, tanto civile quanto penale, ha per primo ufficio l'accertamento della verità, che è manifestamente un presupposto essenziale per la retta applicazione della legge e quindi per una giusta sentenza, ben si comprende che l'obbligo della veracità è rigorosamente prescritto, con le più gravi sanzioni, a coloro che - TESTIMONE (v.) e i periti (v.) - debbono concorrere a illuminare i giudici sulla realtà dei fatti sui quali verte il giudizio. L'obbligo non riguarda il reo, né i congiunti prossimi dell'imputato (Cod. civ. itali. art. 350; per il diritto canonico cf. can. 1743) ed alcune categorie di persone tenute dal s. professionale (v. TESTIMONE).
Nel campo del diritto canonico, V. can. 999 sull'obbligo di rivelare gli impedimenti agli ordini sacri. Né meno importanti sono gli interventi dell'Autorità riguardo all'obbligo di tacere. Vanno ricordate qui tutte le disposizioni relative al segreto militare e politico, nonché a quello professionale (artt. 622 e 623 del Cod. pen. itali.; per il diritto canonico, cf. can. 243 § 2).
2. COMPORTAMENTO DA TENERE QUANDO SI HA L'OBBLIGO O LA FACOLTÀ DI TACERE
L'affermazione dell'obbligo morale - talvolta anche giuridico - di tacere - almeno la facoltà di farlo pone subito un'altra serie di problemi: quella del come comportarsi quando non si vuole o non si deve comunicare una notizia. Il primo atteggiamento suggeribile è il silenzio. Se è vero che chi tace acconsente è anche vero che chi tace non dice nulla. Il modo più facile e più sicuro di definire il s. sarà quindi innanzitutto il silenzio. Spesso però a questo mezzo non si può ricorrere: talvolta è innegabile che chi tace acconsente o, comunque, è fuori dubbio anche il silenzio può essere un modo di esprimere taluni pensieri. In tali casi un modo di difendersi può essere - ed è il secondo modo di conservare un s
il ricorso a formole evasive, a espressioni cioè che sembrano dir qualcosa e non dicono nulla. In casi un po' più gravi si potrà anche ricorrere ad anfibologie, ossia ad espressioni che hanno veramente due sensi, dei quali chi parla intende l'uno pur prevedendo che l'ascoltatore intenderà l'altro. Si è qui nel campo delle applicazioni del principio del duplice effetto, a cui è certamente lecito ricorrere quando l'azione è in sé buona o indifferente e si hanno motivi sufficienti per permettere il male che ne seguirà.Si può procedere oltre? Alcuni hanno risposto di sì, proponendo la nota dottrina della restrizione mentale o addirittura l'opinione che, almeno in certi casi, si possono fare affermazioni false (v. RISERVA MENTALE). Altri - e forse non ingiustamente - fanno notare che una falsa enunciazione, o, più semplicemente, una bugia rimane una bugia e quindi qualcosa di intrinsecamente cattivo e quindi di moralmente inammissibile, anche se indirizzata a un fine buono; non la si può quindi dire a meno di ammettere che il fine giustifica i mezzi. La difesa del s. potrà quindi importare in taluni casi sacrifici notevoli; ma ciò non deve meravigliare, dato che, in tutti gli altri settori, la volontà di rispettare fino in fondo le esigenze della legge morale potrà costare più di una rinuncia. Qualcosa rimane dunque ancora da approfondire in questo campo per chiarire la condotta che dovrà o potrà tenere chi si trova nella necessità di dover difendere un s., specialmente nei casi più difficili. Ed è ovvio che in questa questione, come in tutte le altre, si dovranno evitare i procedimenti puramente verbali.
3. ATTEGGIAMENTO DA TENERE DI FRONTE A NOTIZIE ALTRUI
Una terza serie di problemi riguarda l'atteggiamento da assumere di fronte alle notizie altrui. Ognuno infatti può « depositare » il suo pensiero in fonti diversissime (scritti, dischi, filo magnetizzato, ecc.) e noi possiamo, accedendo a tali fonti, appropriarci del pensiero altrui. È noto anche che si può, in modi diversi, portare uno a manifestare il proprio pensiero anche al di fuori o addirittura contro la sua volontà (si pensi alla tortura, a certe tecniche di interrogatorio, alla narcoanalisi, ecc.).Che atteggiamento si può o si deve assumere a questo riguardo? Nella risposta sembra necessario
distinguere fra le notizie interessanti il bene comune e le altre. Quanto alle prime, il pubblico potere ha certamente la facoltà di appropriarsela, entro i limiti della esigenza del bene comune. Ha quindi diritto, in caso di necessità, di violare il s. postale, di controllare le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, di strappare i s. con quei mezzi tecnici che non offendono la morale. Solo rimarrà da precisare fin dove arrivino le esigenze del bene comune e quali mezzi tecnici non siano in contrasto con la morale. Non occorre dire che è alla luce di questi principi che deve esser posta e risolta la questione della liceità per il pubblico potere del ricorso alla tortura, NARCOANALISI (v.), ecc. Invece quanto al notizie non necessarie al bene comune, nessuno - nemmeno il pubblico potere - ha diritto di appropriarsela o di carpire; il diritto infatti di conservare il s. tutto le volte che una notizia non è indispensabile al bene proprio o altrui porta con sé il divieto per gli altri di carpire e - più ancora - di divulgare. I moralisti classici hanno trattato a lungo il caso delle lettere, distinguendosi accuratamente quando il proprietario ancora le conservi, quando le abbia abbandonate o le lasci esposte e quando le abbia stracciate o buttate: nel primo caso tutti sono d'accordo nel dire che non è lecito leggerle; nel secondo caso tutti convengono nel dire che si possono leggere, potendosi facilmente presumere ch'egli abbia rinunciato al suo diritto di conservare il s.; nel terzo caso invece alcuni (p. es., Laymann, Lugo) pensano che, straccianti, dolo, abbia voluto o consentito a rinunciare al suo s. e che quindi si possono leggere; altri invece sono di parere opposto perché ritengono che stracciandole il proprietario avrebbe dimostrato precisamente di non voler rinunciare al suo diritto.
Il problema però è assai più vasto, riguardando tutte le notizie, in tutti i campi, dovunque siano consegnate. Anche qui la legislazione è intervenuta con il mandato in alcuni casi per essere contro chi viola il s. altrui. Basti qui ricordare gli artt. 616 sgg. del Cod. pen. ital. sulla violazione del s. postale, telefonico e telegrafico, di documenti segreti, di s. scientifici o industriali, sulla violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. È facile vedere la complessità dei problemi che si pongono attorno al s. sia per la morale, sia per il diritto, sia per il pubblico potere, sia per la tecnica e la scienza.
4. GRAVITÀ DELL' OBBLIGO DI CONSERVARE IL S. E DELLA LESIONE DEL MEDESIMO. - Quando dunque c'è l'obbligo di osservare il s. e non ci sono cause scusanti, il rivelarlo quale lesione importa dell'ordine morale? Occorre distinguere le varie specie di s. 1) Il s. naturale in cosa grave obbliga per sé sub gravi ed ex iustitia. Perciò chi avesse carpiato ad altri un s., per via dolosa o colposa, è tenuto a riparare ogni danno sia in rapporto alla fama lesa sia in rapporto ad eventuali danni patrimoniali, purché questi danni siano stati previsti, almeno in confuso. 2) Il s. promessa (v.). La gravità e l'obbligo si desume dall'animo con cui è stata fatta la promessa e dall'estensione degli obblighi che si siano voluti assumere. Quando vi sia obbligo di manifestare il s. o per un precetto del superiore, o per motivo di carità, o per legittima interrogazione del giudice, cessa l'obbligo di mantenere il s. semplicemente promesso; e ciò anche se la promessa sia stata convalidata con giuramento, perché l'obbligo per giuramento è accessorio e segue le vicissitudini dell'obbligazione principale. 3) Il s. commesso obbliga per giustizia e sub gravi sia perché basato su un contratto o quasi contratto, sia perché ordinariamente è di notevole interesse per il bene pubblico che sia fedelmente mantenuto.
Il s. può essere violato o con rivelazione diretta, quando si ha la manifestazione e della notizia e della persona; o con rivelazione indiretta, quando si comunica ad altri solo la notizia, ma in tali circostanze che si possa addivenire ancora alla scoperta della persona, cui la notizia si riferisce. Può essere ancora violato con abuso di scienza acquisita tramite la conoscenza del s., specie se ciò avviene con gravame del committente il s. stesso; oppure con inquisizione ingiusta (v. IPNOTISMO; NARCOANALISI).
Il problema della violazione del s. è anche detrazione (v.), della violazione della fama (v. INFAMIA; INGIURIA).
Il S. (SICILLO) SACRAMENTALE. - Con s. sacramentalé si intende propriamente l'obbligo stretto ed assoluto di osservare il segreto e di astenersi da ogni uso estrassarmente circa tutto ciò che è stato detto dal penitente in ordine all'assoluzione sacramentale, la cui manifestazione o il cui uso nuocerebbe al penitente o ingenererebbe un'opinione sfavorevole in chi vede o ascolta. L'obbligo di osservare tale s. è chiamato sigillo; per analogia con le lettere, il cui contenuto si vuole che resti occulto, e perciò sono chiuse e fermate con sigillo.
4. Storia
L'obbligo del s. si basa su un motivo di religione, per la riverenza dovuta al Sacramento, che non deve essere reso odioso; e su un motivo di giustizia, in quanto si deve mantenere il s. commesso, cioè il contratto di tacere, implicitamente e tacitamente stipulato con il penitente, e, ove si tratti di peccato occulto, il s. naturale di non diffamare il prossimo.L'obbligo del s. sacramentalé è di diritto divino; cioè, secondo S. Tommaso (Summ. Theol. Suppl., q. 11, a. 1 e 4; in IV, D. 21, q. 3, a. 1) che l'obbligo del s. sacramentalé scaturisce direttamente ed immediatamente dalla stessa divina istituzione del Sacramento della penitenza e della confessione segreta. Poiché la confessione segreta è di istituzione divina, tutto ciò che è di ostacolo - come la violazione del s. - al suo esercizio è proibito per diritto divino.
Fin dall'inizio è stato osservato nella Chiesa ciò che vi è di fondamentale e di primario nella legge del s. sacramentalé, di mantenere cioè il s., salvo l'autorizzazione in contrario del penitente, circa i peccati conosciuti per confessione segreta; ulteriori determinazioni sono venute in seguito, specialmente per quanto riguarda l'uso della scienza sacramentalé, che è interdetto solo per diritto ecclesiastico.
Nell'antica Chiesa si trovano documenti positivi dell'obbligazione e della fedeltà al s. sacramentalé. Origene paragona la confessione alla manifestazione fatta al medico di una ferita nascosta (In Levit., 2, 4; PG 12, 418). Afraate raccomanda ai sacerdoti che sono medici delle anime: «cumque (infirmitatem) vobis revelaverit, nolite eam publicare, ne propter illum ab inimici et ab iis qui nos oderunt, innocentes in culpa esse iudicentur» (Demonstr., 7, 3; PL 1, 318-19). S. Asterio di Amasea esorta i peccatori a manifestare candidamente al confessore anche le colpe occulte, promettendo che questi provvederà insieme a ella salvezza e alla buona fama del penitente, perché al padre sta più a cuore l'onore dei figli che a loro stessi (Hom., XIII; PG 40, 369). Il biografo Paolino loda s. Ambrogio, perché «causas autem criminum quae illi confitebatur nulli nisi Domino soli, apud quem intercedebat, loquebatur, bonum relinquens exemplum posteris sacerdotibus» (Vita s. Ambrosii, 39; PL 14, 43). S. Agostino afferma: «In secreto debemus corripere, in secreto arguere: ne volentes arguere pro damus hominem» (Serm. 82, 8; PL 38, 511) e ancora raccomanda che la penitenza deve essere fatta non «in notitia multorum», se non nel caso di scandalo e qualora il vescovo giudichi «hoc expedire utilitati Ecclesiae» (Serm., 351, 9; PL 39, 1545). S. Leone M. riprende i
vescovi della Campania, perché contro la regola apostolica pubblicavano i peccati (Ep., 168: PL 54, 1211). Il Concilio Tovinense, in Armenia (ca. il 527), pare il primo che abbia preso provvedimenti contro il sacerdote che violì il s. sacramental (Hefele-Leclercq, II, 1079; cf. ancora: Conc. Cartaginese XV e XVIII [a. 410], in Mansi, IV, 438).
Nei secoli seguenti gli scrittori insistono più energicamente sulla necessità di conservare il s. sacramental. Così nel sec. IX innamorò di Reims (De divortio Lotharii: PL 125, 634) e il Capitulare Caroli Magni (a. 813; cf. MGH. Capitularia, I, p. 175); Lanfranco, arcivescovo di Canterbury, nel sec. IX ha un intero opuscolo sull'argomento (De celanda confessione: PL 150, 625 sgg.) e nello stesso secolo Anselmo di Lucca inserisce nella sua Collectio canonum un canone, riguardante il s. sacramental, falsamente attribuito a Gregorio papa, canone che entrerà a far parte di tutte le seguenti collezioni (c. 2, D. 6 de poenit.).
Il Concilio Lateranense IV (a. 1215) non fece quindi nessuna innovazione, quando promulgò la prima legge universale in materia, munendola di severissime pene (cap. 21: Denz-U, n. 438).
Problema più complesso era se il confessore, sempre senza esporsi al pericolo di tradire il penitente, poteva far uso delle notizie avute in confessione cum gravamine poenitentis, quando si trattasse di assicurargli un maggior bene (s. Tommaso, Quodlib., V, D. 13). Nei secc. XII e XIII la questione fu posta esplicitamente. Gli autori dell'epoca risposero unanimemente essere la cosa lecita, purché il confessore avesse gravi motivi per agire in tal senso (cf. Th. Sanchez, De s. matrimonii sacramento, I, III, disp. 6, Venezia 1625, p. 233 sgg.). Ma Clemente VIII, il 24 maggio 1593, interduceva ai superiori regolari e a quei confessori che in seguito diventassero superiori di far uso, nell'esercizio del loro potere in foro esterno, delle notizie apprese in confessione (decr. Sanctissimus, § 4; Fontes iuris canonici, ed. P. Gasparri, I, Roma 1923, p. 177). Una dichiarazione del S. Uffizio del 18 nov. 1682 interduceva ad ogni confessore di far uso della scienza acquistata in confessione cum gravamine poenitentis e diffidava di sostenere in futuro la liceità di opinioni in contrario (cf. G. van Belleghem, L'usage illicite des connaissances acquises en confession, Québec 1948, pp. 215-16). Benedetto XIV condannava nel secolo seguente anche la prassi di richiedere in confessione il nome del complice, perché questa prassi vuol essere una specie di uso delle notizie acquistate nell'amministrazione della confessione (breve Suprema omnium ecclesiarum sollicitudo, 7 luglio 1745: Denz-U, n. 1474).
Una istruzione sull'uso della scienza sacramentale si ebbe nel secolo seguente dalla Congregazione di Propaganda Fide (20 febb. 1836). Queste istruzioni e decreti fecero sì che i teologi si orientassero verso una sempre più rigida prassi del s. sacramental, arrivando erroneamente fino ad includere nella violazione indiretta del s. sacramental e semplice uso della scienza avuta dalla confessione.
Più che l'uso della scienza, acquistata nelle confessioni, riguarda invece il pericolo di violazione indiretta del s. sacramental e l'istruzione del S. Uffizio del 9 giugno 1915 (op. cit., p. 214 sgg.). Ora la disciplina e in merito al s. sacramental e in merito all'uso della scienza acquistata nella prassi delle confessioni è sancita nel CIC.
Da quanto si è detto appare che l'obbligo del s. sacramental è non solo di diritto divino, ma anche ecclesiastico, mentre è solo di diritto ecclesiastico quanto, all'infuori dell'oggetto del s. sacramental propriamente detto, è disposto per una migliore tutela del s. stesso (scienza sacramentale).
L'obbligo del s. sacramental e sussiste anche presso gli Orientali, sia uniti, sia dissidenti (cf. M. Jugie, Theologia Orientalis, Lione 1928, p. 368).
2. Obbligo e oggetto del s. sacramental. - Solo il penitente può dare al confessore la licenza di parlare di ciò che è stato detto in confessione, ma anche allora il confessore non può usare di questa facoltà se si teme danno per il Sacramento nel senso di renderlo odioso ad altri.
La ragione è data da s. Tommaso (Summ. Theol., Suppl., q. 11, a. 4): "primo quidem et principaliter, quia illud ut occultatio est de essentia Sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit in confessione; alio modo, propter scandalum vitandum". L'obbligo però del sigillo è di diritto divino non assoluto, ma condizionato alla licenza del penitente (cf. ibid., a. 1; a. 4 ad 2), la quale deve essere espressa, libera e non revocata.
Fuori di tale ipotesi, il confessore non può dire niente di ciò che ha appreso nel tribunale della penitenza, anche se si tratta di evitare la morte o altri danni pubblici o sociali, fossero anche gravissimi. Non ricorre qui il principio che il bene particolare deve cedere ad un interesse pubblico, perché l'inviolabilità del s. sacramentale rappresenta l'interesse più generale, qual'è il bene delle coscienze e il bene della Chiesa. Inoltre nel tribunale penitenziale si svolgono relazioni tra l'uomo e Dio, di cui il sacerdote fa le veci (cf. Innocenzo III, Serm., I: PL 217, 625, e s. Tommaso, loc. cit.). E l'ordine divino, o quasi divino, deve prevalere su ogni altro ordine puramente umano.
Le differenze tra il s. sacramentale e qualsiasi altro sono profonde. Il s. sacramentale urge in foro Dei, non cessa mai, vale anche nei riguardi del penitente, escludere la parità di materia, ove si tratta di violazione diretta, e la sua inosservanza è sempre sacrilegio; note e caratteristiche, queste, che non si verificano nel s. naturale o commesso.
L'obbligo del s. sacramentale scaturisce unicamente una confessione sacramentale, anche se, senza colpa del penitente, invalida, o sacrilega o interrotta, o se l'assoluzione viene negata o differita. Si richiede ed è sufficiente che il penitente si sia accusato per avere l'assoluzione; cosa che può risultare dalle parole o dai fatti. Non si ha pertanto confessione sacramentale, né quindi sigillo, se uno si confessa scientemente ad un laico o ad un sacerdote privo di giurisdizione, se chiede solamente consigli, se accede alla confessione con l'animo di ingannare, deridere o derubare il confessore; né se il sacerdote apertamente e chiaramente protesta di non voler adempiere l'ufficio di confessore. In dottrina si distingue l'oggetto del s. sacramentale in essenziale ed accidentale, a seconda che per sua natura ovvero per altri motivi cada sotto il s.
Costituiscono oggetto essenziale diretto: 1) tutti i peccati mortali, sia genericamente che specificamente accusati, passati e futuri, occulti o anche pubblici, qualora questi ultimi fossero noti al confessore solo per confessione; 2) i peccati veniali, anche i più lievi, se specificamente, non se genericamente manifestati. L'oggetto essenziale indiretto è costituito da tutto ciò che è necessario, utile o anche superfluo per dichiarare i peccati; come le circostanze (ad es., il fine, il luogo, il tempo) connesse con il peccato; la penitenza imposta, eccettuata quella imposta in forma minima; la negata o differita assoluzione; la materia dei peccati e il nome e il peccato del complice (cf. Benedetto XIV, breve Suprema omnium Ecclesiarum sollicitudo, del 7 luglio 1745, in Denz-U, n. 1474).
Sono oggetto accidentale del s. sacramentale: a) i difetti occulti - naturali, morali, civili - del penitente specie quelli la cui manifestazione sia gravosa al penitente o renda odioso il Sacramento, come, ad es., gli scrupoli, la meticolosità, le imperfezioni propriamente dette; b) i peccati commessi nell'atto della confessione ed accusati in confessione, ad es., l'impiantenza, l'offesa al confessore. Non costituiscono materia di s. sacramentale le virtù del penitente, i doni speciali di Dio, i buoni desideri, l'assoluzione concessa, l'essersi confessato, la condizione o lo stato del penitente, ecc., sempre, però, eccettuati quei casi, nei quali si può accidentalmente avere il pericolo di una indiretta violazione. Per questo motivo il confessore, pregato dal penitente, non può negargli l'attestato di confessione fatta, anche se non lo ha assolto; agire altrimenti potrebbe essere facilmente una violazione indiretta del s. sacramentale. È superfluo notare che anche quando non vige la legge del s. sacramentale esiste normalmente l'obbligo del s. commesso o almeno naturale. La prudenza poi in tale materia non deve mai mancare, per non dar
luogo ad eventuale scandalo e per non rendere molesta la confessione.
5. Soggetto del sigillo
Sono legati dal s. sacramento tale tutte le persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto conoscenza delle dichiarazioni fatte nel tribunale penitenziale. In primo luogo viene il confessore (can. 889 § 1), approvato o non approvato, cioè mancante di giurisdizione, finanche se scomunicato, sospeso, interdetto, deposto o degradato. Il suo silenzio deve esser tale, che egli può opporre la negazione più formale e giurata ad ogni domanda, che gli si rivolga al fine di fargli rivelare l'oggetto della confessione. Egli, infatti, ut homo ignora, di fuori della confessione, tutto ciò che è stato confidato a lui ut Deus nel tribunale della penitenza. Non si può dunque interrogarlo sulle confidenze ricevute. Se lo si fa, egli può eludere le domande ovvero limitarsi a dire che ha adempiuto il suo dovere o persino affermare di non saper nulla. Interrogato in giudizio, circa la materia della confessione, può e deve ricusare di deporre. Per diritto canonico (can. 1757 § 3, n. 2) egli è considerato teste incapace; così pure in molti codici statali moderni (cf., ad es., art. 351 Cod. proc. pen. itali.; art. 458 Cod. pen. belga, ecc.). Nelle cause di beatificazione e di canonizzazione oggi il confessore non è ammesso come teste (can. 2027 § 2, n. 1; 1757 § 3, n. 2). Se, infine, il confessore non può accusare i suoi peccati personali senza compromettere il s. sacramentale, può tralasciare l'accusa della sua colpa piuttosto che esporsi alla violazione del s. sacramentale.Secondariamente sono soggetto del s. sacramentale (cf. can. 889 § 2): 1) l'interpretare eventualmente e liberamente scelto per l'atto della confessione; 2) il superiore eccelsiato, al quale si è ricorso per ottenere il potere di assolvere da casi riservati (cf. anche can. 2252, 2254 § 1); 3) il teologo o canonista, sacerdote o laico, ossia chiunque è consultato dal confessore senza o, secondo la dottrina dominante e praticamente certa, con la licenza del penitenze, al fine di risolvere una difficoltà. Se, invece, il sacerdote è consultato direttamente dal penitenze, è tenuto al s. solamente nel caso che l'oggetto del consulto riguardi la confessione da farsi a sé medesimo. 4) Tutti quelli che, volontariamente o involontariamente, per malizia o per caso, vengono a conoscere la materia della confessione. Ma se qualcuno, per spirito di penitenza o di umiltà, facesse la confessione pubblica delle sue colpe, è evidente che quelli che ascoltavano non sono legati dal s. sacramentale. Inoltre è tenuto al s. chiunque ha conoscenza, diretta o indiretta, dei peccati di un penitenze, sia per una criminale o meno rivelazione da parte di un confessore, sia per altri motivi. Così si dica di chi, per caso o volontariamente, legge la confessione scritta dal penitenze, purché la scrittura si consideri come attuale confessione o come mezzo ad una confessione attuale.
Il penitenze non è legato dal segreto. Come, per motivo ragionevole, può rinunziare al suo diritto e autorizzare il confessore a parlare delle sue colpe, così, con più ragione, può il penitenze parlare di se stesso. Tuttavia rimane sempre il s. naturale di non rilevare parole, i consigli o le prescrizioni date dal confessore, quando tale manifestazione ritornasse a danno di quest'ultimo, a meno che non lo esiga il bene comune o generale (cf. can. 904).
4. Violazione del s. sacramentale e sanzion
i. Uso della scienza sacramentale
Come si è detto, la violazione del s. sacramentale è un sacrilegio, un'ingiustizia e, alle volte, una detrazione. È sempre grave la violazione diretta, quando ciò si manifesta esplicitamente o implicitamente il peccato e il peccatore. Ammette, invece, parità di materia la violazione indiretta, quando ciò dalle parole o dalle azioni del confessore può nascere il pericolo di conoscere l'oggetto del s. sacramentale e la persona del penitenze.Distinto dalla violazione, anche indiretta, è l'uso di notizie acquistate in confessione. Infatti il CIC chiaramente ed accuratamente distingue tra violazioni del s. sacramentale (can. 889) e il divieto dell'uso della scienza acquistata in confessione «cum gravamine poenitentis, excluso etiam quovis revelationis periculo» (can. 890 § 1). Tale divieto esiste anche quando non vi è pericolo di violazione diretta e indiretta, finché l'uso di una scienza così acquisita ridonda in gravamen del penitenze.
Perciò, il superiore non può usare della scienza sacramentalmente per il governo esterno, cioè nel suo governo non può prendere o mutare disposizioni, tenendo presenti i peccati uditi in confessione (can. 890 § 2). Le parole del can. 890 § 1 cum gravamine poenitentis, cioè con danno del penitenze, non si devono intendere solamente di quel particolare penitenze in questione, ma di qualsiasi penitenze, indeterminatamente considerato; vogliono, cioè, dire che il sacramento della Penitenza non deve essere gravoso e molesto a qualsiasi penitenze, sapendo che alle volte è lecito l'uso della scienza sacramental. Eliminato, però, qualsiasi pericolo di rivelazione ed escluso il gravamen poenitentis, non è proibito servirsi di notizie sentite in confessione.
Inoltre la Chiesa vieta assolutamente anche il parlare temerario (cf. Instru. del S. Ufficio, 9 giugno 1915), per quanto riguarda cose, udite in confessione, anche a scopo di bene. Ad alcuni superiori poi proibisce di ascoltare in via ordinaria le confessioni, oltre che per tutelare la libertà e sincerità delle confessioni, anche per evitare che si faccia uso illecito per il foro esterno di notizie avute in confessione. Così proibisce ai superiori religiosi l'audizione abituale delle confessioni nei confronti dei loro sudditi (can. 518 § 2); al maestro dei novizi ed eventuali soci; ai rettori di seminario o di collegio nei confronti dei loro alunni, fatta eccezione di casi straordinari e singoli dietro richiesta spontanea dell'interessato (can. 891). Proibisce infine che si richieda il voto del confessore, quando si tratta di ammettere un alunno agli Ordini sacri o di espellere dal seminario (can. 1361 § 3). Per legge ecclesiastica è obbligatorio il s. per chi, per motivo di direzione spirituale, consiglio, esercizio di giurisdizione venga a conoscenza di cose intime che riguardino i rapporti dell'anno con Dio (can. 243 § 2, 546 ecc.), sebbene in tutti questi casi si sia fuori del s. sacramentale e dell'uso della scienza sacramental.
Il confessore che osa (praesumpserit) violare direttamente il s. sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae (cioè ipso facto) riservata specialissimo modo alla Sede Apostolica (can. 2369). La violazione indiretta da parte del confessore e la violazione diretta o indiretta da parte di altri, come pure l'uso della scienza e il parlare temerario, sono colpite da pene ferendae sententiae (can. 2369; 2222; cf. Istruz. del S. Ufficio, cit.).
Nella censura latae sententiae incorrono anche i sacerdoti orientali. La conoscenza del gravissimo reato della violazione diretta e cosciente del s. sacramentale da parte del confessore appartiene alla S. Penitenziaria, per il foro interno, e al S. Ufficio, per il foro esterno (cf. dichiarazione del S. Ufficio, 21 luglio 1934; AAS, 26 [1934], p. 550).
III. S. DEL SANT'UFFIZIO. — È una forma di segreto commesso, confermato con giuramento, da osservarsi dagli officiali della S. Congreg. del S. Ufficio (e per estensione dagli officiali della S. Congreg.
Concistoriale, per quanto riguarda la nomina dei vescovi, e da quelli della S. Congreg. degli Affari ecclesiastici straordinari: Lett. di Pio XI, 5 luglio 1925: AAS, 18 [1926], p. 89) e da tutti coloro, cui viene imposta, in via straordinaria, questa forma di osservanza di s.
Le modalità del s. sono definite nei decreti di Clemente XI (1° dic. 1709) e specialmente di Clemente XIII (1° febbr. 1759) e nel motu proprio del b. Pio X Romani Pontifices (17 dic. 1903), riconfermate ora implicitamente nei can. 239 § 1 e 243 § 2. Gli appartenenti alle SS. Congregazioni, tribunali ed uffici della S. Sede hanno naturalmente l'obbligo del s. circa le cose di ufficio, ma le modalità sono diverse secondo le diverse Congregazioni, tribunali ed uffici e l'importanza o delicatezza degli argomenti trattati (can. 243 § 2). In genere questo s., confermato con giuramento, riguarda tutte quelle cose in cui si sacri canonici o superiori comandano di conservare il s. ed obbliga anche «quando esso è richiesto dagli Ordinari e quando dalla rivelazione di qualche atto può derivare un pregiudizio alle parti od alla Chiesa». La pena per i trasgressori di questo s., quando esiste, non è diversa da quella che generalmente è comminata a tutti gli spergiuri.
Il S. Uffizio ha invece una forma di procedere esclusiva. Di essa fa parte lo strettissimo s., con cui vengono trattati tutti gli affari di questa S. Congregazione, e, secondo le istruzioni date dal b. Pio X nel motu proprio del 17 dic. 1903, obbliga coloro che ne sono vincolati «ad adempiere fedelmente il proprio ufficio ed a conservare inviolato in tutte le cose e con tutte le persone il s., sotto pena di scomunica maggiore latte sententiae, da incorrersi ipso facto e senza alcuna dichiarazione, dalla quale non possono essere assolti, se non da noi e dai nostri successori, i Romani Pontefici, privative anche nei riguardi della Penitenzieria e dello stesso card. penitenziere, all'infuori del caso dell'articolo di morte». Soggiate alla scomunica anche la rivelazione indiretta del s. e, in caso di dubbio, la presunzione sta a favore dell'esistenza del s.
Giuseppe Palazzini
IV. S. PROFESSIONALE. — È una forma di s. commesso ed obbliga coloro che per motivo di stato, ufficio, professione (il termine in questo caso è adoperato in senso comprensivo), arte, vengono a conoscenza di notizie riservate pertinenti a persone che si sono a loro rivolte per consiglio od aiuto.
Tende a favorire la speciale fiducia, connaturale ad un determinato ufficio, e a garantire il libero ricorso ad esercenti di professioni fiduciose anche in quei casi nei quali vivamente si desidera che le proprie cose rimangano occulte. La lesione del s. professionale è ritenuta più grave di quella del semplice s. commesso, a motivo del fondamento naturale e della ridondanza sul bene comune.
La prima condizione per la sussistenza del s. professionale è la qualità della persona che vi è tenuta. Costei deve essere a conoscenza del s. per ragione del proprio ufficio, arte o professione; altrimenti si potrà parlare di altre forme di s. o di s. commesso in genere, ma non specificamente del s. professionale.
Tra le più comuni professioni al riguardo sono il ministero sacerdotale, che forma come una categoria a sé, anche per l'annessa obbligazione del sigillo sacramente, la professione del medico, farmacista, ostetrica (o professioni sanitarie in genere), del notaio, avvocato, procuratore, giudice, consulente tecnico, magistrato in genere, impiegato, funzionario (prendendo il s. professionale in genere, come comprensivo del s. d'ufficio) ecc. Quanto alla qualità della confidenza avuta o della cosa conosciuta, deve trattarsi di cosa segreta e quindi non di fatti notori, di cui l'esercente quella determinata arte o professione, possa essere venuto a conoscenza anche per altre vie. Il s. poi deve essere tale che, palesato, possa procurare danno. Il danno può essere tanto materiale, quanto morale; e riguardante tanto l'onore, quanto il patrimonio. Quanto all'elemento intenzionale valgono i principi generali del volontario e dell'involontario. La gravità della colpa di rivelazione di un s. professionale sarà maggiore o minore secondo se vi è stato proposto deliberato e intenzione di nuocere oppure la sola volontarietà della rivelazione, oppure la rivelazione sia stata fatta per mancanza di quella riflessione che trovasi nell'uomo prudente. L'obbligo del s. professionale non è assoluto sotto ogni rispetto; ha piuttosto il carattere della relatività.
La rivelazione del s., per essere colpevole, deve essere fatta senza giusta e proporzionata causa. L'apprezzamento dei motivi che possono giustificare la rivelazione di un s. professionale è questione di prudenza. Una giusta causa di rivelazione può essere non solo il bene comune, ma anche il bene privato della persona che conosce il s. il bene di altri e della persona stessa interessata nel mantenimento del s., quando il danno annesso al mantenimento del s. divenga troppo grande in paragone del bene. L'obbligo del s. professionale tutela un bene comune di grande importanza; ma è pur sempre limitato dalle altre esigenze della vita umana.
1. Fondamento del s. professionale. — Tutte le opinioni avanzate per spiegare il fondamento di obbligazione del s. professionale possono ridursi a tre: una prima fa perno su un'obbligazione di ordine contrattuale; una seconda invece si riallaccia al diritto naturale della buona fama ed una terza lo spiega come una creazione imposta dalle esigenze del bene pubblico. Negli ordinamenti giuridici più antichi il s. d'ufficio prese prima di tutto il nome di dispensa dal rendere testimonianza in tribunale. Il legislatore vietò infatti di fare le rivelazioni nocive ed indiscrete, che non erano necessarie per l'ordine pubblico. Negli ultimi tempi invece si suole accentuare il carattere di illegalità della rivelazione del s. d'ufficio che viene considerato delitto paragonabile al furto o alla frode. Fra queste due classi di opinioni, la prima del fondamento contrattuale, e la seconda del fondamento istituzionale o pubblico, vi è pure una opinione intermedia che sostiene che il s. d'ufficio si fondi sul contratto in quanto all'oggetto, sull'esigenza dell'ordine pubblico in quanto al fine. Queste opinioni trovano adatto soprattutto tra i giuristi.
Per i cultori di diritto naturale il s. professionale è fondato soprattutto nel diritto dell'uomo alla buona fama: per conseguenza ha il diritto di non essere privato dagli altri. A quel diritto presso gli altri risponde l'obbligo di non lederlo. Questa dottrina si rifà alla dottrina degli scolastici (Sum. Theol., 2a-2a, q. 73 a. 1 c; In IV Sent., d. 21, 9, 3, a. 1) e sta anche a fondamento dell'elaborazione dottrinale odierna dei teologi moralisti. Anche questi ultimi fanno perno sul diritto personale alla fama, diritto che, convenientemente rispettato, favorisce lo stesso bene comune (di qui la considerazione del s. professionale nel diritto positivo). Il vincolo contrattuale più che stare alla base dell'obbligazione del s. professionale ne è una determinazione, in quanto chi ricorre al professionista, pubblico esercente ecc., fa conto sull'assieme delle norme etico-giuridiche che regolano l'esercizio della sua professione in base al diritto naturale e positivo. Il conflitto di interessi che si può determinare intorno agli aventi interesse al mantenimento del s. o alla sua rivelazione va risolto secondo i principi di un comune conflitto di leggi, naturali aequitate servata.
2. Il s. professionale nel diritto canonico. — Sebbene non se ne parli esplicitamente, il s. professionale è comprensivo nell'ordinamento canonico anche del s. d'ufficio, come del resto identica è la considerazione sotto l'aspetto morale. Scendendo al particolare, una forma di s. professionale, propria della disciplina canonistica e della gravità e delicatezza dei problemi trattati dall'autorità ecclesiastica, è il s. del S. Uffizio. In forma comune il s. d'ufficio è obbligatorio anche per le altre congregazioni, tribunali e uffici della Curia romana (Ordo servandus in Romana Curia - Normae peculiares, cap. 7, art. I, 11; AAS, 1
[1909], p. 80). Anzi deve essere confermato con un giuramento particolare (ibid., cap. 3: AAS, 1 [1909], p. 40) ed è munito di una speciale sanzione (sospensione dall'ufficio, comminata dal Regolamento per il personale della Curia Romana: art. 73, 5). Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tra le materie di propria competenza ha quella di giudicare delle denunce sporte contro i prelati uditori della S. Romana Rota per violazione del s. d'ufficio (can. 1603 § 1, n. 1). Tutti coloro che ricevono informazioni per ammettere uno in un Ordine o Congregazione, e non solo i superiori, ma anche gli esaminatori, i consiglieri che leggono le lettere testimoniali o ricevono informazioni, sono tenuti all'obbligo grave di conservare il s. (can. 546). A tutti costoro le notizie sono date per ragioni d'ufficio.
Nella disciplina canonica il s. professionale riveste queste varie forme: s. sacramentale, quasi sacramentale ed extra-sacramentale o s. d'ufficio propriamente detto da osservarsi nel sacro ministero. Il s. quasi sacramentale nasce dall'aprire liberamente ad altri la propria coscienza, sia per soddisfare, come anticamente prescriveva la regola religiosa, sia per illuminare la coscienza o in occasione della confessione o fuori della confessione sacramentale, quando la materia non rientra nell'oggetto del sigillo sacramental.
Per la tutela di queste forme di s. il legislatore ecclesiastico dichiara incapaci a rendere testimonianza a sacerdoti per tutto ciò che hanno saputo in confessione (can. 1757 § 3, 2) e dispensa dal rendere testimonianza al giudice, circa le cose che hanno saputo a motivo del loro ufficio o professione, i sacerdoti circa le cose conosciute a motivo dell'esercizio del loro ministero, fuori confessione, i magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai ed altri vincolati al s. circa le cose che trattano per ufficio (can. 1755 § 2, n. 1).
Per il bene comune e per evitare eventuali danni alla parte innocente il s. d'ufficio è richiesto sempre nei giudizi criminali; in quello contenzioso può essere a volte imposto al giudice o agli aiutanti del tribunale (can. 1623 § 1; cf. anche can. 1943). È permesso a certi testi interroga gli legittimamente dal giudice di celare la verità, che hanno conosciuto per ragioni di sacro ministero, d'ufficio, di consiglio o di aiuto, in quanto vincolati dal s. d'ufficio (can. 1755 § 2, 1). Nel processo di rimozione gli esaminatori, i consultori ed i notai devono osservare il s. su tutto quello che hanno appreso per motivo d'ufficio (can. 2144). Vincolati dal s. sono anche l'Ordinario, il sacerdote che abbia assistito al matrimonio ed i testi nei cosiddetti matrimoni di coscienza, ma qualora ci sia da evitare il danno della parte innocente e il bene della religione lo esiga, essa da parte dell'Ordinario l'obbligo, perché altri menti il s. si trasformerebbe in un vincolo di iniquità (can. 1105-1106).
Il s. d'ufficio poi obbliga in modo speciale, in forza del giuramento eventualmente prestato. La forza di obbligazione va desunta dal tenore del giuramento. Vi è infatti una formula comune, che obbliga secondo i sacri canoni, ed una formula speciale, che può venire impostata dai Superiori; in questo secondo caso la violazione del s. d'ufficio è punita in modo più severo con pena ecclesistica da incorrersi «ipso facto» (Ordo cit., cap. 3: AAS, 1 [1909], p. 41).
3. Il s. professionale nel diritto italiano. — La rivelazione di un s. professionale è considerato reato, perseguito, alle a querela di parte. Ugualmente è considerato reato per l'impiego della notizia segreta a proprio od altrui profitto. La pena è la reclusione sino ad un anno oppure la multa da L. 300 a 500 (Cod. pen. ital., art. 622). La rivelazione del s. d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale costituisce però un reato specifico (art. 326). È riconosciuto anche qui il diritto di astenersi dal testimoniare a motivo del s. professionale a molte categorie di persone (ministri della religione cattolica o culti ammessi, avvocati, procuratori, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmacisti, levatrici ed esercenti arte sanitaria in genere), ma la legge può imporre loro l'obbligo di informare l'autorità (Cod. proc. pen. ital., art. 351), come fa per alcune malattie infettive. Quest'obbligo invece non può essere imposto direttamente nel caso di s. d'ufficio, ma si richiede l'autorizzazione del ministro della Giustizia (ibid., art. 352).
Perché la rivelazione del s. professionale o d'ufficio possa essere imputata come delitto, la legge richiede il verificarsi di determinate condizioni, come: a) la rivelazione fatta, b) la qualità della persona soggetta al s., c) la circostanza, nella quale si viene a sapere che il fatto è s., d) l'intenzione dell'ufficio dell'agente, la quale è identificata con il motivo dell'azione, poiché colui che consapevolmente rivela il s., non si può dire che abbia agito senza intenzione. Al contrario poi la rivelazione del s., senza l'intenzione di farla, non può essere chiamata delitto per motivo del suo carattere involontario ed inconscio.