TESTIMONE

TESTIMONE. - T. o teste (testis) è colui che è chiamato a far fede di qualche cosa. I fatti della vita sociale normalmente si svolgono in mezzo alla gente. Gli spettatori, o almeno alcuni di essi, possono o prendere parte al compimento dell'atto, quasi un simbolo della comunità o garanzia di pubblicità, oppure, qualora il fatto giuridico venga in controversia, possono venir chiamati od apparire a documentare l'esattezza del fatto. In questo secondo caso si parla di prova testimoniale, che consiste nell'assumere dichiarazioni da un terzo per fatti svolti in sua presenza o dei quali ha sentito parlare. Com'è chiaro, diversa è la funzione dei testi dell'atto e di quelli di prova, come pure per questi ultimi diversa può essere la cognizione dei fatti e perciò si parla di varie specie di t. Rinviando al altre voci (MATRIMONIO; SPONSALI; TESTAMENTO, ecc.) per quanto riguarda i testi dell'atto, sarà opportuno arrestarsi ai testi nell'ambito dell'ordinamento processuale. E qui i. si dividono in: pubblici o qualificati e privati; i primi sono quelli che fanno fede degli atti del proprio ufficio (p. es., il cancelliere per gli atti della Curia); contesti o singolari, se la loro deposizione circa un medesimo fatto concorda con gli altri o no; auricolari od oculari, se depongono di cose udite o viste; chiamati o ultronei, se depongono chiamati dal giudice o se si sono presentati a deporre spontaneamente; diretti o indiretti, se depongono di scienza propria o altrui.

I. Cenni storici

La prova testimoniale dovette essere il mezzo prevalente di prova presso i popoli cui non era nota la scrittura (prova strumentale). Ma anche successivamente rimase uno dei più validi mezzi di prova. Così nell'ordinamento processuale romano la prova testimoniale ebbe un posto d'onore. La prestazione della testimonianza era però libera e quasi una dimostrazione di buona amicizia. Fu solo Giustiniano a rendere obbligatoria la prestazione di testimonianza a richiesta del giudice. Nell'ordinamento giustiniano la prova testimoniale conservò il proprio peso, sebbene non se ne ignorassero i pericoli e si restasse incerti se accettata come mezzo di prova di fronte e in contrasto con la prova strumentale (Nov. 73, 3; C. IV, 20, 18; Nov. 73, 5 ecc.). Pare che fin dall'inizio alla testimonianza fosse annesso il giuramento.

La Chiesa ereditò dal diritto romano questo mezzo di prova e con il proprio diritto contribuì a renderlo diffuso anche presso i popoli germanici, in cui però la prova testimoniale non mancava, anche se all'inizio era piuttosto ristretta e limitata. Dal diritto canonico e romano insieme (specie al tempo del rinnovato studio di quest'ultimo nel sec. XI) la prova testimoniale passò nel diritto comune e dominò negli ordinamenti giuridici. Ma nel fòro laicale più insistentemente che nel fòro ecclesiastico, data anche la diversa natura delle cause trattate nell'uno e nell'altro fòro, ritornò la diffidenza per questo genere di prova. Si cercò di ovviare, moltiplicando il numero dei negozi giuridici per cui era richiesta la solennità della scrittura e limitando poi, nelle cause patrimoniali, la prova testimoniale ad un determinato valore-limite, oltre il quale non era più ammessa. Quest'ultima limitazione, attraverso il Codice Napoleonico, passò in quasi tutti i codici che ne dipendono, compreso quello italiano (Cod. proc. civ. ital., art. 244 sgg.).

Per quanto riguarda il diritto ecclesiastico, le fonti storiche che regolarono la prova testimoniale sono, oltre le fonti comuni del Corpus iuris canonici, il Decretum di Graziano (c. 7, II, 1; 24-29, II, 7; 1-6, III, 4 ecc.); le Decretali di Gregorio IX (lib. I, tit. 19-21; lib. V, tit. 1); il Concilio Tridentino (sess. XIII, de ref., c. 7), ecc. (cf.

Article illustration
(da Herrade di Landsberg, op. cit., tav. 51)
Testamento nella Sacra Scrittura - Nuova alleanza o legge di grazia, ministura dell'Hortus Deliciarum di Herrad di Landsberg, fol. $67^{\circ}$ (1230 co.).

P. Gasparri, CIC, Fontes, IV, Città del Vaticano 1926, p. 395). Tra le fonti attuali di diritto canonico in materia, sono le prescrizioni del CIC (can. 1754 sgg.) e le norme citate ai loro luoghi rispetto alle cause matrimoniali o concernenti le Ordinazioni.

II. NATURA DELLA PROVA TESTIMONIALE. CAPACITÀ E IDONEITÀ A TESTIFICARE SECONDO IL CIC. — La prova testimoniale appartiene alla categoria delle prove indirette, cioè di quelle che forniscono al giudice la cognizione dei fatti in oggetto della causa, attraverso osservazioni e deduzioni di soggetti diversi dal giudice. La prova per t. si ammette in qualsiasi causa sotto la direzione del giudice e seguendo le precise disposizioni della legge (can. 1754).

Tutti possono essere t. se non siano esclusi in tutto o in parte dal diritto: a) sono inidonei ad essere t. gli impuberi e gli infermi di mente (mente debiles); b) sono sospetti come t. gli scomunicati, gli spergiuri, gli infami, dopo però la sentenza declaratoria o di condanna, coloro che sono di costumi così abbienti, che non possono essere degni di fede, ed infine i nemici pubblici e gravi della parte; c) sono incapaci: coloro che sono parti in causa o fanno le veci delle parti (come il tutore nella causa del pupillo), i sacerdoti per ciò che riguarda tutto quello che ad essi sia noto attraverso la confessione sacramentale; pertanto le cose udite da chiunque ed in qualunque modo in occasione della confessione non possono essere ricevute neppure come indizio di verità; infine il coniuge nella causa del suo coniuge, il consanguine o l'affine nella causa del consanguine o dell'affine in qualunque grado in linea e in primo grado collaterale, se non si tratti di cause che riguardino lo stato civile e religioso di una persona (v. can. 1974), la cui notizia non si possa avere in altro modo ed il bene pubblico esiga che si abbia. I non idonei ed i sospetti possono essere uditi dietro decreto del giudice, gli incapaci mai (can. 1757-58).

III. INDUZIONE DEI T. E LORO ESCLUSIONE. — I t. sono indotti dalle parti, dal promotore di giustizia e dal difensore del vincolo e anche dal giudice, in caso che si tratti di minori od equiparati e quando lo esiga il bene pubblico (can. 1759 § 1-3). Il giudice può ammettere o respingere la testimonianza di un t., che si presenti spontaneamente per rendere testimonianza, ma deve senz'altro respingerla quando a lui sembri che tale presentazione sia stata fatta per intralciare il giudizio o per creare pregiudizio alla giustizia ed alla verità (can. 1760). Nella richiesta della prova per t. si deve indicare anche l'indirizzo di costoro ed esibire le posizioni o articoli degli argomenti sopra i quali i t. devono interrogarsi. Tale richiesta si ritiene decaduta se non sia stato a ciò provveduto entro il termine perentorio, stabilito dal giudice (can. 1761). È diritto ed obbligo del giudice ridurre l'eccessivo numero dei t. (can. 1762). Le parti, poi, devono portare a conoscenza reciproca la rispettiva nota dei t., prima che incominci la loro escussione, o, almeno, prima della pubblicazione delle loro deposizioni, se ciò, secondo il prudente giudizio del giudice, non può farsi prima senza grave difficoltà (can. 1763). La parte, che ha indotto il t., può ad esso rinunziare, ma l'avversario può chiedere che, nonostante questa rinunzia, il t. sia sottoposto all'esame (can. 1759 § 4).

I t. indotti devono d'ufficio essere esclusi se al giudice chiaramente consti che essi non possono rendere testimonianza. Su richiesta dell'avversario i t. possono essere esclusi (si attua cioè l'istituto giuridico della repubblica personae testis), se si dimostri una giusta causa di esclusione. La parte, al contrario, che ha indotto il t. non può riprovarlo, se non sopraggiunga una nuova causa di riprovazione, sebbene possa riprovare la sua deposizione. Tale riprovazione deve effettuarsi entro i tre giorni successivi alla notifica della nota dei t. all'avversario, né, trascorso tale termine, si potrà ammettere se dalla parte non si dimostri o si affermi con giuramento che a lei non era in precedenza noto il difetto del t., per cui si compie la riprovazione. Il giudice deve riservare la discussione della riprovazione in fine della lite, a meno che una presunzione di diritto sia contro il t. o il difetto sia notorio o subito si possa facilmente provare, mentre dopo non lo si possa più (can. 1764).

La citazione dei t. si fa da parte del giudice con un decreto e deve essere intimata al t. secondo le regole canoniche (can. 1715-23) delle citazioni giudiziali (can. 1765). Il t., che sia stato regolarmente citato, deve comparire dinanzi al giudice o far nota al giudice la causa della sua non comparizione (can. 1766), cosicché qualora esso senza legittima causa non si presenti o anche, presentandosi, non voglia o rispondere o prestare giuramento o sottoscrivere la sua deposizione, può essere dal giudice sottoposto a congrue pene ed anche essere multato in ragione del danno che alle parti possa derivare per la sua disobbedienza.

IV. GIURAMENTO DEI T

Il t. prima che inizi la sua deposizione deve prestare il giuramento (promissorio) de veritate dicenda ed a tal giuramento possono assistere le parti in causa o i loro procuratori. Però, se la causa verte su un diritto meramente privato delle parti, consentienti queste, potranno i t. essere dispensati dal giuramento. In tal caso il giudice deve ricordare al t. il grave obbligo, a cui è sempre tenuto, di dire la verità (can. 1767). Ma, a prudente arbitrio del giudice, ogni qual volta lo richiedano o l'importanza della causa o le circostanze della resa deposizione, il t. terminata la sua deposizione, può essere costretto al giuramento (assertorio) de veritate dicatum o per tutti o per alcuni degli articoli delle posizioni (can. 1768). Infine il t. può essere costretto a prestare il giuramento de secreto servando sia sopra le domande sia sopra le risposte, o ad tempus, finché gli atti e gli allegati della causa non divengano di diritto pubblico, o in perpetuo, qualora la natura della causa e delle prove sia tale che dalla loro divulgazione possa venir danno alla fama altrui, o si dia motivo a dissidi e a scandalo o ad altri simili inconvenienti (can. 1623 § 3).

V. ESAME DEI T

I t. sono esclusi nella stessa sede del tribunale. Sono esentati da tale regola generale: 1) per ragione della loro qualità: i cardinali, i patriarchi, i vescovi e le persone illustri, che dal diritto civile del proprio stato sono esentate dall'obbligo di comparire dinanzi al giudice, per rendere la loro deposizione. Tutti questi possono scegliere il luogo ove dovranno, che devono far conoscere al giudice; 2) per ragione di impedimento morale o fisico: coloro che, per malattia o per altro impedimento morale o fisico o per condizioni di vita (ad es., le monache) non possono recarsi alla sede del tribunale, devono essere esclusi in casa; 3) per ragione di distanza o di incomodo: coloro che, risiedendo fuori della diocesi, non possono andare senza grave incomodo alla sede del tribunale, devono essere esclusi dal tribunale del luogo in cui risiedono, a norma del can. 1570 § 2 secondo gli interrogatori e le istruzioni trasmesse dal giudice della causa. Così nel caso che il t., pur risiedendo nella diocesi (eparchia secondo il diritto orientale), ma in luogo talmente distante che senza gravi spese né può recarsi dal giudice, né il giudice recarsi da lui, il giudice deve depurtare un sacerdote degno ed idoneo più vicino, affinché con l'assistenza di persona, che funga da notaio, compia l'esame testimoniale; a questo sacerdote verranno trasmesse le interrogazioni da farsi e date le opportune istruzioni (can. 1770).

Le parti in causa possono assistere all'esame dei t. solo se il giudice crederà opportuno ammettere (can. 1771). Tale norma è posta per permettere un più rapido svolgimento del processo e per allontanare il pericolo di minacce e l'elevazione di eccezioni da parte dell'avversario e della stessa parte, che ha indotto il t. I t. devono essere interrogati singolarmente. Si lascia, però, al prudente arbitrio del giudice, dopo che le deposizioni siano state pubblicate, confrontare i t. fra loro o con la parte. Ciò può avvenire se concorrano insieme tutte queste condizioni: 1) se i t. in cosa grave o attinente alla sostanza della causa dissentano tra loro o con la parte; 2) se non vi sia altro mezzo più facile per scoprire la verità; 3) se non vi sia da temere pericolo di scandalo o di litigi dal confronto (can. 1772).

L'esame dei t. è fatto dal giudice o da un suo delegato o uditore, alla presenza di un notaio. Il giudice, o chi ne tiene il luogo, deve fare le domande ai t. Però se la parte o il promotore di giustizia o il difensore del vincolo siano presenti all'esame ed abbiano nuove do

mande da rivolgere al t., le devono proporre al giudice o a chi ne fa le veci, affinché a sua volta le proponga al t. (can. 1773). Il t. deve prima essere interrogato sulle sue generalità, su quali siano i suoi rapporti con le parti in causa, quindi gli si propongono le interrogazioni e si indaga dove ed in qual modo conobbe ciò che ha affermato (can. 1774). Il t. rende la sua disposizione oralmente, né può leggere uno scritto, a meno che si tratti di calcolo o di conti; in quest'ultimo caso può consultare le note che ha con sé (can. 1777). Le risposte del t. devono essere subito scritte dal notaio, riportandole a parola, quanto più è possibile; a meno che il giudice, in considerazione della poca importanza della causa, si contenti di riportare solamente la sostanza della disposizione (can. 1779). Il notaio, prima che il t. si allontani dalla sala d'udienza, deve leggerli quello che ha redatto in scritto, concedendo al t. la facoltà di aggiungere, togliere, correggere e variare. Infine il t., il giudice ed il notaio devono sottoscrivere l'atto (can. 1780). Il t. già escussi possono o su richiesta della parte o d'ufficio, prima che le loro disposizioni divengano di diritto pubblico, essere nuovamente chiamati a deporre, se il giudice lo stimi utile e necessario, purché non vi sia pericolo di collusione o di corruzione (can. 1781).

VI. DELL'INDENNIZZO DEI T

Il t. ha diritto a chiedere il rimborso delle spese, che abbia sostenuto per il viaggio e la dimora nel luogo dell'escussione, ed a un congruo indennizzo per l'interruzione del suo lavoro o attività. Il giudice pertanto deve, udite le parti, il t. e, se è necessario anche i periti, determinare il rimborso e l'indennizzo da dare al t. Può darsi il caso che il giudice ravvisi necessario che la parte, che ha indotto il t., depositi una certa somma anche per l'indennizzo e qualora nel termine perentorio la parte non abbia effettuato il deposito, si ritiene che abbia rinunciato all'escussione del t. (can. 1788).

VII. LA CREDIBILITÀ DELLE DEPOSIZIONI DEI T

Il giudice nel valutare le deposizioni dei t. deve tenere presente: 1) la persona del t., cioè quale sia la sua condizione, la sua onestà e quale sia la sua posizione sociale; 2) la fonte da cui il t. trae la conoscenza dei fatti depositi, se la deposizione contenga fatti conosciuti direttamente (de visu et auditu proprio) o se conosciuti per mezzo di altri (de credulitate, fama, auditu); 3) il modo di deporre, cioè se il t. è perfettamente coerente, se invece è vario, in certo e vacillante; 4) il numero delle deposizioni, se cioè sia singolare oppure abbia contesti. Se poi il t. tra loro siano discrepanti, il giudice vedrà se le deposizioni da loro emesse si contraddicono a vicenda o siano semplicemente diverse (can. 1790). Infine la deposizione di un solo t. non fa fede piena a meno che non si tratti di un t. qualificato (fuori di materia processuale si hanno varie eccezioni; cf. i can. 779, 800). Se però due o tre persone, superiori ad ogni eccezione e tra loro perfettamente coerenti, sotto il giuramento, in giudizio depongono di propria scienza su di una cosa, o su di un fatto, si ha una prova sufficiente, a meno che il giudice, a causa della massima importanza dell'affare o a causa di indizi, che fanno sorgere qualche dubbio circa l'assenza verità della cosa, creda necessaria una prova più piena (can. 1791).

Occorre infine ricordare che il CIC dispone norme relative ai t. sia (can. 1975) nelle IMPORTENZA (v.), matrimonio (v.), rato e non consumato, sia infine (can. 2023-30) nelle cause di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio. Il can. 2145 stabilisce l'esame dei t. indotti in alcuni procedimenti speciali.

La prova testimoniale è ammessa anche nell'ordinamento giudiziario italiano sia in sede di giurisdizione contenziosa, ma con limitazioni in base al valore economico della res disceptata (Cod. Proc. Civ., art. 244 sgg.), sia in sede penale, dove la comparizione in giudizio, se chiamati, è obbligatoria (Cod. Proc. Pen., art. 348 sgg., 448-54, 462 ecc.). Per i crimini di falsa testimonianza, subordinazione, ecc., spregiuro, V. SPERGIURO. Moralmente il rendere testimonianza in giudizio può essere un dovere o di giustizia commutativa o legale o di carità. La falsa testimonianza è condannata nell'VIII precetto del Decalogo (v. DECALOGO; MENZOGNA). Lo spregiuro è poi anche un peccato contro la religione.

VIII. Oltre i testi di diritto processuale, cf. Benedetto XIV, Testis, nell'indice delle Opere, Roma 1751; G. Leccisi, La prova testimoniale nel Cod. di dir. can., Roma 1926; A. Cauly, La preuve en droit canonique, in Le canoniste, 48 (1926), pp. 594-607; D. Ramos, De la posiciones o articulos de los argumentos, in Ilustr. del clero, 23 (1930), pp. 50-52; F. Böhm, Fragen zur gerichtl. Zeugenpflicht, in Theol. prakt. Quartalschr., 83 (1930), pp. 580-84; P. Vito, I. t. nei giudizi, in Palestra del clero, 9 (1930), 466-68; F. Roberti, De positimibus seu articulis argumentorum, in Apollinaris, 3 (1930), pp. 50-52; D. Whalen, The value of testimonial evidence in matrimonial procedure, Washington 1933. Guglielmo Felici