TERZO PENSIONABILE. - È un'applicazione dell'istituto delle pensioni, d'importanza speciale per il Regno delle Due Sicilie. Il R. Pontefice aveva concesso ai re Borboni il diritto di affidare, dalle rendite dei vescovati, delle abbazie e dei benefici di regio patronato del Regno, una terza parte per concederla in pensione alle persone, per lo più ecclesiale, stiche, a piacere del principe.
Questo diritto venne abolito per il Napoletano dal Concordato del 16 febbr. 1818; ma il sovrano, in linea provvisoria, continuò entro il limite del t. p. a concedere pensioni vitalizie, a carico delle mense, per non privarne coloro che alla pubblicazione del Concordato stesso ne erano investiti. Esso fu conservato in pieno, invece, in Sicilia, dove si esercitò anche dopo e si amministrò per mezzo dell'Economato generale dei benefici vacanti. Il t. p. si considerava come patrimonio uscito dai beni della mensa e doveva quindi essere corrisposto anche dagli Economati dei benefici vacanti sul reddito delle mense che passavano sotto la loro amministrazione nel periodo della vacanza del titolare. È da notare che il t. p. gravava solo sui vescovati il cui reddito eccedeva i tremila ducati, e la mensa vescovile non poteva mai essere assoggettata al t. p. se, perciò, fosse venuta a verificarsi una diminuzione delle rendite al disotto di quella somma. Distinto dal t. p., benché da esso originato, era per la Sicilia il fondo delle pensioni perpetue spettanti a favore di alcuni enti morali, che venne ripartito *pro rata* fra i vescovati, prelature e abbazie di regio patronato, secondo la liquida dazione approvata con rescritto 27 giugno 1827.
Con rescritto del 10 ag. 1824 era stato, infatti, stabilito che i beneficiari dovessero profittare delle pensioni che si estinguevano. Ora, fra i pensionari vi erano alcuni enti morali che per loro natura erano perpetui. Ciò dava origine a disparità e a reclami; perciò il Governo pensò di ripartire l'onere di tali pensioni perpetue in equa proporzione su tutti i benefici; e con rescritto 10 genn. 1825 disposte che tutto l'ammontare delle pensioni perpetue cessasse di fare parte delle pensioni e diventasse pieno sulla rendita di tutta la massa dei beni ecclesiastici per nonni, ai ripartirsi *pro rata*; così si ebbero tanti oneri nuovi e fissi da pagarsi dagli enti gravati, oltre il t. p. La storia di questo istituto si intreccia a quella delle pensioni ecclesiastiche. Per principio generale i frutti del beneficio devono essere goduti dal beneficiario; ma tale principio è limitato dall'altro, secondo il quale i frutti devono anche servire ai bisogni della Chiesa e dei poveri.
Perciò l'autorità ecclesiastica può detrarre dai frutti del beneficio una certa quantità per assegnarla ad una terza persona, priva di beneficio e in condizioni di bisogno. Nacque così le pensioni ecclesiastiche. Ma le potestà civili spesso e volentieri rivendicavano un'esclusiva competenza sulle dotazioni esteriori delle temporalità dei benefici e si opponeva a un sistema che poneva a disposizione del Pontefice considerevoli somme che uscivano dai vari paesi. Così avvenne che in taluni Stati si limitò all'autorità pontificia la disponibilità delle pensioni o si preteese per esse il beneplacito del sovrano e che in altri paesi il principe stesso, pur non osando ancora considerare i beni della Chiesa come beni della nazione, escluso affatto l'ingerenza del Sommo Pontefice e a sé solo riservò la facoltà di concedere pensioni sui benefici ecclesiastici. Fu allora che i papi si adoperarono a limitare l'azione dei principi e ne derivarono consuetudini ed accordi, in virtù dei quali il sovrano poteva innovare e concedere pensioni sui benefici ecclesiastici che non eccedessero però il terzo delle loro rendite. Soltanto in seguito al Concordato dell'11 febbr. 1929, art. 25, lo Stato italiano ha rinunziato alla prerogativa del regio patronato sui benefici maggiori e minori, e ha abolito la regalia sopra gli uni e gli altri e il t. p. nelle provincie del Regno delle Due Sicilie.