TERRITORI IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA. - Sono quei territori sui quali vige un particolare sistema di governo internazionale (truesteship), attuato mediante attribuzione di poteri ad un determinato Stato da parte delle Nazioni Unite. L’amministrazione fiduciaria si ricollega al regime dei mandati, al quale si è sostituita: essa, che deve inquadrarsi nella tendenza al graduale abbandono dei vecchi sistemi colonialistici, è disciplinata dal diritto internazionale particolare (capp. 12 e 13 dello Statuto delle N. U.).
Il regime ha per scopo principale di promuovere il progresso delle popolazioni amministrate e il loro avviamento all’autonomia o all’indipendenza; si stabilisce per mezzo di convenzioni tra gli Stati direttamente interessati e riguarda o può riguardare - fatta esclusione dei territori di Stati membri delle Nazioni Unite - territori: 1) già sottoposti al regime dei mandati della Società delle Nazioni (in pratica solo i mandati di tipo B e C); 2) tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale; 3) sottoposti volontariamente al regime stesso dagli Stati che li amministrano. Una serie di controlli internazionali è prevista per il regolare svolgimento del sistema; essi sono esercitati quasi esclusivamente dagli organi delle Nazioni Unite: l’Assemblea generale (alla quale è sostituito il Consiglio di sicurezza per le cosiddette zone strategiche), il Consiglio di amministrazione fiduciaria, il Consiglio economico e sociale; si realizzano per mezzo del cosiddetto «questionario» indirizzato dal Consiglio di amministrazione fiduciaria allo Stato amministratore e il relativo rapporto annuale di quest’ultimo; le petizioni delle popolazioni amministrate; le visite periodiche compiute nei territori da apposite commissioni. Ciascuna applicazione del regime di amministrazione fiduciaria è essenzialmente temporanea, dovendo cessare col raggiungimento dell’autonomia o dell’indipendenza da parte delle popolazioni amministrate; può però osservarsi che in tal senso nulla è stabilito esplicitamente né dallo Statuto delle Nazioni Unite né - eccetto un caso di cui si parlerà oltre - dalle singole convenzioni di amministrazione fiduciaria. Sino a oggi sono stati sottoposti ad amministrazione fiduciaria, i seguenti territori: Camerun britannico, Stato amministratore Gran Bretagna; Camerun francese, Francia; Isole del Pacifico, U.S.A.; Isola di Nauru, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna; Nuova Guinea, Australia; Rumania-Urundi, Belgio; Samoa occidentale, Nuova Zelanda;
2021 TERRITORI IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA - TERRORISMO 2022
Somalia, Italia; Tanganika, Gran Bretagna, Togo fran- cese, Francia, Togo Britannico, Gran Bretagna.
L'applicazione del sistema di amministrazione fidu- ciaria alla Somalia ex-italiana si distingue per le seguenti particolarità principali: a) esclusione dell'Italia dalla for- mazione della convenzione, quest'ultima accompagnata da una « Dichiarazione dei principi costituzionali »; b) crea- zione di organi, quali il Consiglio consultivo (formato da tre Stati: Egitto, Colombia e Filippine), aventi sostan- ziali funzioni di controllo sull'attività dello Stato ammi- nistratore; c) temporaneità del regime: no anni dall'ap- provazione della convenzione da parte dell'Assemblea ge- nerale delle Nazioni Unite.
Alcuni aspetti del sistema hanno suscitato importanti questioni giuridiche. Tra gli altri, debbono notarsi i pro- blemi della natura delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e della cosiddetta « sovranità territoriale ».
Sul primo punto: le convenzioni di amministrazione fiduciaria sottoposte all'approvazione dell'Assemblea gene- rale delle Nazioni Unite (o dei Consiglio di Sicurezza, limi- tamente alle aree strategiche) sono state variamente carat- terizzate. Sinteticamente può dirsi « sottolineando la rela- tività della terminologia, variamente intesa nella stessa scienza del diritto interno da cui è mutuata, e tralasciando la tesi che vorrebbe individuare una convenzione le cui parti sarebbero formate non già dai soli Stati interessati, ma, da un lato da quest'ultimi, dall'altro dalle Nazioni Unite - che la convenzione, in rapporto all'approvazione suddetta, è stata considerata come parte di un atto com- plesso o come atto bi- o pluri-laterale condizionato.
Sul secondo punto: le discussioni in tema di sovra- nità territoriale sollevate a suo tempo dall'applicazione del regime dei mandati della Società delle Nazioni sono state riproposte per le amministrazioni fiduciarie. Notando anche qui come la soluzione cambi a seconda del signifi- cato con cui si assume il termine « sovranità territoriale » e, in particolare, a seconda che essa si faccia consistere o meno in un diritto reale sul territorio, le principali tesi possono ricondursi a quattro. Attribuzione della so- vranità: 1) allo Stato amministratore (tesi collegata - ma non esclusivamente - alla negazione che la sovranità ter- ritoriale consista in un diritto reale); 2) alle Nazioni Unite; 3) alle popolazioni locali (tesi collegata alla con- cizione della sovranità come diritto reale e alla possi- bilità di distinguere in essa un _mudum ius_ da un _exercitium iuris_, il primo spettante alle popolazioni, il secondo allo Stato amministratore); 4) agli Stati che, avendo la di- sponibilità del territorio, consentono a sottoporlo ad am- ministrazione fiduciaria.
Dai territori in amministrazione fiduciaria debbono distinguersi i territori cosiddetti « non autonomi ». Questa ultima denominazione si riferisce a tutti i territori ex- coloniali che dipendono dai membri delle Nazioni Unite senza essere sottoposti ad amministrazione fiduciaria. Il cap. 11 dello Statuto delle Nazioni Unite intitolato ap- punto « Dichiarazione concernente i territori non auto- nomi » dispone una serie di obblighi per lo Stato ammi- nistratore, obblighi, secondo una parte della dottrina, morali e non giuridici. Deve notarsi, infine, che, secondo un'opinione unanime, i principi del cap. 11, per il loro valore generale, si applicano anche ai territori in ammi- nistrazione fiduciaria.