TERRITORI IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

TERRITORI IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA. - Sono quei territori sui quali vige un particolare sistema di governo internazionale (trusteeship), attuato mediante attribuzione di poteri ad un determinato Stato da parte delle Nazioni Unite. L'amministrazione fiduciaria si ricollega al regime dei mandati, al quale si è sostituita: essa, che deve inquadrarsi nella tendenza al graduale abbandono dei vecchi sistemi colonialistici, è disciplinata dal diritto internazionale particolare (capp. 12 e 13 dello Statuto delle N. U.).

Il regime ha per scopo principale di promuovere il progresso delle popolazioni amministrate e il loro avviamento all'autonomia o all'indipendenza; si stabilisce per mezzo di convenzioni tra gli Stati direttamente interessati e riguarda o può riguardare - fatta esclusione dei territori di Stati membri delle Nazioni Unite - territori: 1) già sottoposti al regime dei mandati della Società delle Nazioni (in pratica solo i mandati di tipo B e C); 2) tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale; 3) sottoposti volontariamente al regime stesso dagli Stati che li amministrano. Una serie di controlli internazionali è prevista per il regolare svolgimento del sistema: essi sono esercitati quasi esclusivamente dagli organi delle Nazioni Unite: l'Assemblea generale (alla quale è sostituito il Consiglio di sicurezza per le cosiddette zone strategiche), il Consiglio di amministrazione fiduciaria, il Consiglio economico e sociale; si realizzano per mezzo del cosiddetto « questionario » indirizzato dal Consiglio di amministrazione fiduciaria allo Stato amministratore e il relativo rapporto annuale di quest'ultimo; le petizioni delle popolazioni amministrate; le visite periodiche compiute nei territori da apposite commissioni. Ciascuna applicazione del regime di amministrazione fiduciaria è essenzialmente temporanea, dovendo cessare col raggiungimento dell'autonomia o dell'indipendenza da parte delle popolazioni amministrate; può però osservarsi che in tal senso nulla è stabilito esplicitamente né dallo Statuto delle Nazioni Unite né - eccetto un caso di cui si parlerà oltre - dalle singole convenzioni di amministrazione fiduciaria. Sino a oggi sono stati sottoposti ad amministrazione fiduciaria, i seguenti territori: Camerun britannico, Stato amministratore Gran Bretagna; Camerun francese, Francia; Isole del Pacifico, U.S.A.; Isola di Nauru, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna; Nuova Guinea, Australia; Ruanda-Urundi, Belgio; Samoa occidentale, Nuova Zelanda;

Somalia, Italia; Tangonika, Gran Bretagna, Togo francese, Francia, Togo Britannico, Gran Bretagna.

L'applicazione del sistema di amministrazione fiduciaria alla Somalia ex-italiana si distingue per le seguenti particolarità principali: a) esclusione dell'Italia dalla formazione della convenzione, quest'ultima accompagnata da una « Dichiarazione dei principi costituzionali »; b) creazione di organi, quali il Consiglio consultivo (formato da tre Stati: Egitto, Colombia e Filippine), aventi sostanziali funzioni di controllo sull'attività dello Stato amministratore; c) temporaneità del regime: 10 anni dall'approvazione della convenzione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Alcuni aspetti del sistema hanno suscitato importanti questioni giuridiche. Tra gli altri, debbono notarsi i problemi della natura delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e della cosiddetta « sovranità territoriale ».

Sul primo punto: le convenzioni di amministrazione fiduciaria sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (e del Consiglio di Sicurezza, limitatamente alle aree strategiche) sono state variamente caratterizzate. Sinteticamente può dirsi - sottolineando la relatività della terminologia, variamente intesa nella stessa scienza del diritto interno da cui è mutuata, e tralasciando la tesi che vorrebbe individuare una convenzione le cui parti sarebbero formate non già dai soli Stati interessati, ma, da un lato da quest'ultimi, dall'altro dalle Nazioni Unite - che la convenzione, in rapporto all'approvazione suddetta, è stata considerata come parte di un atto complesso o come atto bi- o pluri-laterale condizionato.

Sul secondo punto: le discussioni in tema di sovranità territoriale sollevate a suo tempo dall'applicazione del regime dei mandati della Società delle Nazioni sono state riproposte per le amministrazioni fiduciarie. Notando anche qui come la soluzione cambi a seconda del significato con cui si assume il termine « sovranità territoriale » e, in particolare, a seconda che essa si faccia consistere o meno in un diritto reale sul territorio, le principali tesi possono ricondursi a quattro. Attribuzione della sovranità: 1) allo Stato amministratore (tesi collegata - ma non esclusivamente - alla negazione che la sovranità territoriale consista in un diritto reale); 2) alle Nazioni Unite; 3) alle popolazioni locali (tesi collegata alla concezione della sovranità come diritto reale e alla possibilità di distinguere in essa un undam ius da un exercitium iuris, il primo spettante alle popolazioni, il secondo allo Stato amministratore); 4) agli Stati che, avendo la disponibilità del territorio, consentono a sottoporlo ad amministrazione fiduciaria.

Dai territori in amministrazione fiduciaria debbono distinguersi i territori cosiddetti « non autonomi ». Questa ultima denominazione si riferisce a tutti i territori ex-coloniali che dipendono dai membri delle Nazioni Unite senza essere sottoposti ad amministrazione fiduciaria. Il cap. 11 dello Statuto delle Nazioni Unite intitolato appunto « Dichiarazione concernente i territori non autonomi » dispone una serie di obblighi per lo Stato amministratore, obblighi, secondo una parte della dottrina, morali e non giuridici. Deve notarsi, infine, che, secondo un'opinione unanime, i principi del cap. 11, per il loro valore generale, si applicano anche ai territori in amministrazione fiduciaria.

BIBL.: G. Ambrosini, L'amministrazione fiduciaria della Somalia, Roma 1945; G. Arangio-Ruiz, Il sistema coloniale delle Nazioni Unite, in La Comunità internaz., apr. 1947, n. 2; G. A. Costanzo, Lezioni di diritto coloniale internaz., Roma 1947 (ed. litio); Duncan Hall, Mandates, dependencies and trusteeship, Londra 1948; R. Quadri, Manuale di diritto coloniale, Padova 1950; C. C. Raggi, L'Amministrazione fiduciaria internaz., Milano 1950; G. Balladore-Pallieri, Diritto internaz. pubblico, ivi 1952. Limitatamente al problema della sovranità, si veda pure G. Barile, I diritti assoluti nell'ordinamento internaz., ivi 1951, parte 2°, cap. 5. Pasquale Paone
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“TERRITORI IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), p. 1214. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/territori-in-amministrazione-fiduciaria.