TESTAMENTO. - È l'atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (Cod. civ. it., art. 587).
I. Nozione
Il t. è un atto solenne e formale; esso cioè è subordinato nella sua validità all'osservanza di determinare forme che la legge stabilisce e che sono inderogabili. Esso produce nell'istituito la qualifica di erede in senso stretto quando l'attribuzione dei beni è fatta a titolo universale, comprensiva cioè dell'universalità dei beni del testatore o di una quota parte del tutto; è inteso però che possono lasciarsi per t. in eredità anche beni singoli o complessi di singoli beni, quando è espressamente detto o appare manifesto che essi sono attribuiti come quota parte dell'asse patrimoniale; se invece si dispone di singoli beni in quanto tali, ossia a titolo particolare, si ha il semplice legato (v. art. 588). La legge proibisce che si faccia da diverse persone un unico t., anche se l'erede o il legatario sia eventualmente un'unica persona; proibisce pure che il medesimo atto contenga un t. reciproco, ossia disposizioni testamentarie reciproche (art. 589); tuttavia non è proibito stendere due o più t. a favore della medesima e di diversa persona, o anche con disposizione reciproca di due o più testatori, sul medesimo foglio o serie di fogli.Il t. è essenzialmente revocabile, ossia non è omesso che esso venga concepito e attuato in modo che il testatore non possa in seguito cambiare quanto ha disposto per t.; ogni clausola o condizione contraria a questa norma è di diritto priva di effetto (art. 679). La revoca del t. può essere attuata con un nuovo t. oppure con un atto ricevuto da un notaio davanti a due testimoni, purché in questo secondo caso il testatore dica di voler revocare il t. precedente in tutto o, se è il caso, in parte (art. 680); le revocazioni predette possono essere a loro volta revocate alle medesime condizioni facendo giuridicamente rivivere il t. che era stato in antecedenza revocato (art. 681). Un nuovo t. che non revochi espressamente il precedente o i precedenti annulla solo quelle disposizioni precedenti che siano con esso incompatibili (art. 682). Parimenti il t. può essere revocato mediante distruzione, lacerazione o cancellature; tuttavia ciò può essere fatto soltanto dal testatore con l'intenzione di mutare in tutto o in parte le precedenti disposizioni (art. 684); infine è le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del t. non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio natu-
raie» (art. 687), a meno che il testatore non abbia ugualmente provveduto al caso dell'eventuale esistenza o riconoscimento di figli e in ogni caso purché di fatto i figli o i discendenti vengano effettivamente alla successione.
Sono lecite nei t. condizioni sospensive o risolutive (art. 633); tuttavia esse sono considerate come non apposte se sono impossibili o contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 634), oppure impediscono le prime o le ulteriori nozze (art. 636), o sono subordinata a reciprocità (art. 635).
È ammessa anche la sostituzione tanto ordinaria (art. 688-91) quanto fedicommissaria (art. 692-99): con la prima il testatore può sostituire all'erede da lui istituito un'altra persona qualora l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità; con la seconda il testatore impone al proprio figlio l'obbligo di conservare in tutto o in parte i beni costituenti la disponibile (non quindi la legittima che non può essere vincolata) a favore di tutti i figli già nati o nascituri dall'erede o a favore di un ente pubblico; analogamente ciò può imporre al fratello o sorella parimenti istituiti eredi: in materia di eredità non sono ammessi altri casi di sostituzione fedicommissaria (art. 692).
2. Forme
Il legislatore italiano prevede due diverse forme di t., quella ordinaria e quella speciale. La forma ordinaria comprende due specie di t., delle quali la prima, la classica, è quella costituita da t. olografo; la seconda da quella per atto di notaio. La forma speciale è riservata a casi del tutto eccezionali e tassativamente contemplati dalla legge.Il t. olografo (art. 602) deve essere scritto integralmente di proprio pugno, dall'inizio alla fine, dal testatore; la scrittura deve essere tale da poter far prova: sono escluse quindi le scritture a stampatello, stenografiche e simili; tuttavia è olografo il t. scritto a penna, a matita, su carta, metallo, pelli e simili materiali, esclusi perciò tutti gli stampati, i dattiloscritti o comunque scritture frutto di mezzi meccanici. Al t. olografo è pure richiesta la sottoscrizione; oltre al nome e cognome sono riconosciute come firme gli pseudonimi che non lasciano dubbi di sorta sull'identità del testatore: e alla stessa condizione le sottoscrizioni con il solo soprannome o con la semplice sigla o con attribuzioni che, messe in relazione all'erede, comportino l'identificazione del testatore (ad es., tuo padre, tua madre, tuo nonno paterno, tua nonna materna e simili); in ogni caso la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni testamentarie. È anche indispensabile l'indicazione della data, comprendente il giorno, il mese e l'anno; tale indicazione può essere anche implicita purché di sicura interpretazione (ad es., il giorno di Natale del primo anno di pontificato di Pio XII); non è richiesta l'indicazione dell'ora.
Il t. per atto di notaio può essere pubblico o segreto: a) nel t. pubblico (art. 603) il testatore manifesta a viva voce al notaio, davanti a due testimoni, quanto intende disporre; il notaio lo mette o la fa mettere da altri in scritto a mano; quindi il notaio stesso personalmente, mai perciò per sostituzione, legge al testatore quanto ha scritto o fatto scrivere sotto propria dettatura e contenente le disposizioni testamentarie; nel t. pubblico è indispensabile aggiungere alla data anche l'ora nella quale il testatore ha sottoscritto, con l'indicazione del luogo ove il t. è stato ricevuto; b) il t. segreto (art. 604-605) può essere scritto, anche con mezzi meccanici, dal testatore o da un terzo in sua voce; se è scritto da terzi o comunque meccanicamente il testatore deve sottoscrivere di proprio pugno ogni singolo mezzo foglio; il tutto viene poi chiuso in busta o altro plico e sigillato; quindi viene portato al notaio cui, alla presenza di due testimoni, il testatore manifesta che il plico stesso contiene il proprio t.; infine il notaio redige l'atto che viene conservato a norma di legge.
Per quanto riguarda le forme speciali: t) in caso di epidemia, calamità pubbliche o infortuni il t. viene redatto da chi lo riceve, che sottoscrive insieme al testatore e due testimoni; il t. deve essere ricevuto inderogabilmente o da un notaio o dal pretore o dal conciliatore del luogo o dal sindaco o da un ministro di culto; in

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**TESTAMENTO**
**1. Il testatore deve essere scritto integralmente di proprio pugno, dall'inizio alla fine, dal testatore; la scrittura deve essere tale da poter far prova: sono escluse quindi le scritture a stampatello, stenografiche e simili; tuttavia è olografo il t. scritto a penna, a matita, su carta, metallo, pelli e simili materiali, esclusi perciò tutti gli stampati, i dattiloscritti o comunque scritture frutto di mezzi meccanici. Al t. olografo è pure richiesta la sottoscrizione; oltre al nome e cognome sono riconosciute come firme gli pseudonimi che non lasciano dubbi di sorta sull'identità del testatore: e alla stessa condizione le sottoscrizioni con il solo soprannome o con la semplice sigla o con attribuzioni che, messe in relazione all'erede, comportino l'identificazione del testatore (ad es., tuo padre, tua madre, tuo nonno paterno, tua nonna materna e simili); in ogni caso la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni testamentarie. È anche indispensabile l'indicazione della data, comprendente il giorno, il mese e l'anno; tale indicazione può essere anche implicita purché di sicura interpretazione (ad es., il giorno di Natale del primo anno di pontificato di Pio XII); non è richiesta l'indicazione dell'ora.
Il t. per atto di notaio può essere pubblico o segreto: a) nel t. pubblico (art. 603) il testatore manifesta a viva voce al notaio, davanti a due testimoni, quanto intende disporre; il notaio lo mette o la fa mettere da altri in scritto a mano; quindi il notaio stesso personalmente, mai perciò per sostituzione, legge al testatore quanto ha scritto o fatto scrivere sotto propria dettatura e contenente le disposizioni testamentarie; nel t. pubblico è indispensabile aggiungere alla data anche l'ora nella quale il testatore ha sottoscritto, con l'indicazione del luogo ove il t. è stato ricevuto; b) il t. segreto (art. 604-605) può essere scritto, anche con mezzi meccanici, dal testatore o da un terzo in sua voce; se è scritto da terzi o comunque meccanicamente il testatore deve sottoscrivere di proprio pugno ogni singolo mezzo foglio; il tutto viene poi chiuso in busta o altro plico e sigillato; quindi viene portato al notaio cui, alla presenza di due testimoni, il testatore manifesta che il plico stesso contiene il proprio t.; infine il notaio redige l'atto che viene conservato a norma di legge.
Per quanto riguarda le forme speciali: t) in caso di epidemia, calamità pubbliche o infortuni il t. viene redatto da chi lo riceve, che sottoscrive insieme al testatore e due testimoni; il t. deve essere ricevuto inderogabilmente o da un notaio o dal pretore o dal conciliatore del luogo o dal sindaco o da un ministro di culto; in