TESTAMENTO. - È l'atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (Cod. civ. it., art. 587).
1. Nozione
Il t. è un atto solenne e formale; esso cioè è subordinato nella sua validità all'osservanza di determinate forme che la legge stabilisce e che sono inderogabili. Esso produce nell'istituito la qualifica di erede in senso stretto quando l'attribuzione dei beni è fatta a titolo universale, comprensiva cioè dell'universalità dei beni del testatore o di una quota parte del tutto; è inteso però che possono lasciarsi per t. in eredità anche beni singoli o complessi di singoli beni, quando è espressamente detto o appare manifesto che essi sono attribuiti come quota parte dell'asse patrimoniale; se invece si dispone di singoli beni in quanto tali, ossia a titolo particolare, si ha il semplice legato (v. art. 588). La legge proibisce che si faccia da diverse persone un unico t., anche se l'erede o il legatario sia eventualmente un'unica persona; proibisce pure che il medesimo atto contenga un t. reciproco, ossia disposizioni testamentarie reciproche (art. 589); tuttavia non è proibito stendere due o più t. a favore della medesima e di diversa persona, o anche con disposizione reciproca di due o più testatori, sul medesimo foglio o serie di fogli.Il t. è essenzialmente revocabile, ossia non è ammesso che esso venga concepito e attuato in modo che il testatore non possa in seguito cambiare quanto ha disposto per t.; ogni clausola o condizione contraria a questa norma è di diritto priva di effetto (art. 679). La revoca del t. può essere attuata con un nuovo t. oppure con un atto ricevuto da un notaio davanti a due testimoni, purché in questo secondo caso il testatore dica di voler revocare il t. precedente in tutto o, se è il caso, in parte (art. 680); le revocazioni predette possono essere a loro volta revocate alle medesime condizioni facendo giuridicamente rivivere il t. che era stato in antecedenza revocato (art. 681). Un nuovo t. che non revochi espressamente il precedente o i precedenti annulla solo quelle disposizioni precedenti che siano con esso incompatibili (art. 682). Parimenti il t. può essere revocato mediante distruzione, lacerazione o cancellature; tuttavia ciò può essere fatto soltanto dal testatore con l'intenzione di mutare in tutto o in parte le precedenti disposizioni (art. 684); infine «le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del t. non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio natu-
raie « (art. 687), a meno che il testatore non abbia ugualmente provveduto al caso dell'eventuale esistenza o riconoscimento di figli e in ogni caso purché di fatto i figli o i discendenti vengano effettivamente alla successione.
Sono lecite nel t. condizioni sospensive o risolutive (art. 633); tuttavia esse sono considerate come non apposte se sono impossibili o contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 634), oppure impediscono le prime o le ulteriori nozze (art. 636), o sono subordinate a reciprocità (art. 635).
È ammessa anche la sostituzione tanto ordinaria (art. 688-91) quanto fedecommissaria (art. 692-99): con la prima il testatore può sostituire all'erede da lui istituito un'altra persona qualora l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità; con la seconda il testatore impone al proprio figlio l'obbligo di conservare in tutto o in parte i beni costituenti la disponibilità (non quindi la legittima che non può essere vincolata) a favore di tutti i figli già nati o nascituiti dall'erede o a favore di un ente pubblico; analogamente ciò può imporre al fratello o sorella parimenti istituiti eredi: in materia di eredità non sono ammessi altri casi di sostituzione fedecommissaria (art. 692).
2. Forme
Il legislatore italiano prevede due diverse forme di t., quella ordinaria e quella speciale. La forma ordinaria comprende due specie di t., delle quali la prima, la classica, è quella costituita da t. olografo; la seconda da quella per atto di notaio. La forma speciale è riservata a casi del tutto eccezionali e tassativamente contemplati dalla legge.Il t. olografo (art. 602) deve essere scritto integralmente di proprio pugno, dall'inizio alla fine, dal testatore; la scrittura deve essere tale da poter far prova: sono escluse quindi le scritture a stampatello, stenografiche e simili; tuttavia è olografo il t. scritto a penna, a matita, su carta, metallo, pelli e simili materiali, esclusi perciò tutti gli stampati, i dattiloscritti o comunque scritture frutto di mezzi meccanici. Al t. olografo è pure richiesta la sottoscrizione; oltre al nome e cognome sono riconosciute come firme gli pseudonimi che non lasciano dubbi di sorta sull'identità del testatore; e alla stessa condizione le sottoscrizioni con il solo soprannome o con la semplice sigla o con attribuzioni che, messe in relazione all'erede, comportino l'identificazione del testatore (ad es., tuo padre, tua madre, tuo nonno paterno, tua nonna materna e simili); in ogni caso la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni testamentarie. È anche indispensabile l'indicazione della data, comprendente il giorno, il mese e l'anno; tale indicazione può essere anche implicita purché di sicura interpretazione (ad es., il giorno di Natale del primo anno di pontificato di Pio XII); non è richiesta l'indicazione dell'ora.
Il t. per atto di notaio può essere pubblico o segreto: a) nel t. pubblico (art. 603) il testatore manifesta a viva voce al notaio, davanti a due testimoni, quanto intende disporre; il notaio lo mette o la fa mettere da altri in scritto a mano; quindi il notaio stesso personalmente, mai perciò per sostituzione, legge al testatore quanto ha scritto o fatto scrivere sotto propria dettatura e contenente le disposizioni testamentarie; nel t. pubblico è indispensabile aggiungere alla data anche l'ora nella quale il testatore ha sottoscritto, con l'indicazione del luogo ove il t. è stato ricevuto; b) il t. segreto (artt. 604-605) può essere scritto, anche con mezzi meccanici, dal testatore o da un terzo in sua voce; se è scritto da terzi o comunque meccanicamente il testatore deve sottoscrivere di proprio pugno ogni singolo mezzo foglio; il tutto viene poi chiuso in busta o altro plico e sigillato; quindi viene portato al notaio cui, alla presenza di due testimoni, il testatore manifesta che il plico stesso contiene il proprio t.; infine il notaio redige l'atto che viene conservato a norma di legge.
Per quanto riguarda le forme speciali: 1) in caso di epidemia, calamità pubbliche o infortuni il t. viene redatto da chi lo riceve, che sottoscrive insieme al testatore e due testimoni; il t. deve essere ricevuto inderogabilmente o da un notaio o dal pretore o dal conciliatore del luogo o dal sindaco o da un ministro di culto; in

(fot. Enc. Catt.)
3. Soggetto
Si ha un soggetto attivo: il testatore, ed uno passivo: colui a favore del quale il t. è fatto.Tutti coloro che non sono espressamente esclusi dalla legge sono capaci di far t. A norma dell'art. 591 sono incapaci di testare: a) coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto; b) gli interdetti per infermità di mente, a norma dell'art. 427; c) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero t. (art. 591); il t. fatto da uno dei precedenti soggetti può essere dichiarato nullo su istanza degli interessati entro cinque anni dal momento nel quale fu data esecuzione al t. stesso; d) a norma dell'art. 32 del cod. pen. sono inoltre incapaci di testare coloro che sono stati condannati all'ergastolo, dei quali sono anche invalidati eventuali antecedenti t.; la nullità è di diritto e può essere rilevata senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse.
Soggetti passivi sono coloro che per legge non sono esclusi da poter ricevere per t. Alcuni sono soggetti per legge e necessariamente; a questi, secondo le norme rife-
rite agli artt. 565-86, deve necessariamente attribuirsi una determinata quota parte del patrimonio del testatore e sono chiamati legittimari. Altri possono essere liberamente chiamati a succedere per t. dal testatore per i suoi beni disponibili. Tuttavia limitazioni particolari sono previste agli artt. 592-600. Oltre ai nati, o almeno concepiti, al momento dell'apertura della successione possono essere soggetti passivi di t. anche i figli di persona determinata vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (art. 462).
